È legittima la notifica per posta degli accertamenti esecutivi. Non è necessario, infatti, per la validità il messo comunale o l'ufficiale giudiziario. Ad affermarlo è la sentenza 334/10/2014 della Ctp Brescia (presidente Mariuzzo, relatore Seddio).
Il contenzioso scaturisce da alcuni avvisi di accertamento notificati a una società dopo una verifica della Gdf. Gli atti sono stati impugnati dall'impresa e, tra i diversi motivi, la difesa ha rilevato che la notifica sarebbe dovuta avvenire tramite il messo comunale o l'ufficiale giudiziario e non tramite posta. Si trattava, in particolare, di accertamenti esecutivi, emessi in base all'articolo 29 del Dl 78/2010. La norma, volta a concentrare l'attività di riscossione nell'accertamento, ha previsto che gli atti a decorrere dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta dal 2007 in avanti, devono contenere anche l'intimazione all'obbligo di pagamento, entro il termine di presentazione del ricorso. L'atto diviene, quindi, esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica e deve espressamente recare l'avvertimento che, decorsi ulteriori trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata all'agente della riscossione anche per l'esecuzione forzata.
La Ctp ha respinto il ricorso. I nuovi avvisi di accertamento contengono, infatti, sia la pretesa impositiva sia il titolo esecutivo, che ne legittima appunto la riscossione coattiva. La concentrazione in un unico atto di questa duplice funzione consente così il passaggio diretto tra il soggetto che accerta e quello che riscuote le somme dovute dal contribuente, senza necessità di trasmissione della parte motiva dell'accertamento, in quanto già contenuto nell'atto notificato.
Questa duplice funzione non deve, però, essere trattata alla stregua di due atti distinti e con diverse regole di notifica. In ambito tributario, le norme sono, in generale, volte a conciliare l'interesse del notificante di perfezionare la notifica con l'introduzione dei relativi termini di impugnazione e quello del destinatario di essere posto nelle condizioni di conoscere l'atto che incide sulla propria sfera personale e patrimoniale.
Così anche per gli avvisi esecutivi, la notifica può seguire le disposizioni dell'articolo 14 della legge 890/1982, secondo cui deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può essere eseguita per posta dagli uffici finanziari. Si tratta dunque di dare rilievo alla conoscenza «legale» degli atti in luogo di quella «effettiva» (possibile solo con consegna a mani proprie) in quanto, rispettando le regole della norma speciale, è assicurata la reale conoscenza del destinatario (Cassazione 6114/2011).

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