L’errore di fatturazione non impedisce la detrazione dell’Iva. Secondo quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello 832 del 17 dicembre, nel caso in cui la fattura emessa sia errata impedendo al suo destinatario di venirne in possesso, quest’ultimo non perde il diritto alla detrazione dell’Iva, che potrà essere esercitato anche diversi anni dopo il momento in cui l’operazione può dirsi effettuata.
Più nello specifico, il caso che coinvolge il contribuente istante è il seguente: nel 2017, Alfa emette fattura nei confronti di Beta indirizzandola alla sede legale chiusa anni prima. Dopo varie diffide di pagamento, nel 2020, Beta dichiara che tali fatture non erano mai giunte a destinazione e, pur non contestando di aver ricevuto i relativi servizi, dichiara anche di non voler accettare tali fatture in quanto pervenute oltre il termine per esercitare la detrazione (appunto nel 2020).
Per arginare il problema, Alfa propone di emettere una nota di credito ex articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972 a storno totale della precedente fattura e di riemettere la fattura con esatta indicazione della sede legale del committente. In tal modo quest’ultimo non perderebbe il suo diritto alla detrazione.
Sebbene le Entrate non condividano la soluzione, è comunque fatto salvo il diritto del committente alla detrazione.
In riferimento alla fattispecie descritta, occorre, infatti, analizzare separatamente le posizioni del prestatore (emittente della fattura) e del committente (destinatario della stessa). In riferimento al primo, è noto che la variazione in diminuzione, nel caso di errori e/o accordi sopravvenuti tra le parti, non è sine die, ma può essere effettuata entro un anno dall’operazione originaria. Pertanto, trattandosi di un’operazione imponibile effettuata nel 2017 (pur non essendo pagato ancora il corrispettivo l’emissione della fattura ha anticipato il momento di esigibilità dell’imposta), è scaduto il termine dell’anno per l’emissione della suddetta nota (in tal senso anche la risposta n. 762/2021).
In riferimento al committente, il discorso è diverso. Avendo ricevuto la fattura solo nel 2020, quest’ultimo non era nelle condizioni di poter esercitare il diritto alla detrazione (si ricorda che tali condizioni consistono nell’effettuazione dell’operazione e nel possesso di una valida fattura d’acquisto). Sicché egli conserva il diritto a recuperare l’imposta (in senso conforme anche la risposta a interpello 579/2021), presentando la dichiarazione integrativa di cui all’articolo 8, comma 6-bis, Dpr 322/1998 in riferimento all’anno in cui è venuto in possesso della suddetta fattura (2020) entro i termini previsti per l’accertamento e procedendo al versamento del corrispettivo (compresa l’Iva addebitata in rivalsa) dal prestatore.

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