Nell’ambito delle imposte sui redditi, l’avviso di accertamento per redditi imputati per trasparenza al socio, in seguito a un’infruttuosa notifica di un precedente atto impositivo a una società estinta in data antecedente, non è affetto da nullità derivata in conseguenza dell’invalidità della notifica all’ente medesimo in quanto, in tale circostanza, si realizza un fenomeno di tipo successorio in conseguenza del quale le obbligazioni, facenti capo alla società, si trasferiscono ai singoli soci che ne rispondono illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in seguito alla liquidazione a seconda che, “pendente societate”, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8915/2020.
Tale tipologia di giudizio si insinua nello scenario giurisprudenziale generatosi in conseguenza del repentino cambiamento di orientamento della Corte Suprema (sent. n. 25192/2008) in relazione agli effetti della cessazione delle società, vicenda in seguito approfondita dalle deliberazioni di cui alle tre sentenze delle Sezioni Unite (nn. 4060, 4061 e 4062/2010), nelle quali è stato espressamente sancito che la cancellazione dal Registro delle imprese comporta l’estinzione della società, anche nel caso in cui si tratti di una società di persone.
Nell’ambito del contenzioso tributario si rinsalda l’asserzione che la qualità di successore universale, nell’ipotesi di accertamento del reddito nei confronti di una società di persone estinta, “si radica in capo al socio”, stante l’imputazione al medesimo del reddito dell’ente in ragione del principio di trasparenza, di cui all’art. 5 del D.P.R. 917/1986, per il quale la compagine sociale acquisisce la “legittimazione attiva e passiva alla lite instaurata nei confronti della società” (Cass. sent. n. 21773/2012).
Relativamente al vizio di nullità derivata, sussistente sulla scorta del postulato secondo il quale la società cancellata non può essere destinataria di un atto tributario e, qualora quest’ultimo venga emesso, resta privo di effetti riverberando - la nullità dell’atto impositivo notificato alla società inesistente - anche sull’atto notificato al socio, il Collegio di legittimità ha ritenuto di uniformarsi ad altri interventi afferenti la vicenda della responsabilità dei soci per i debiti tributari della società in caso di estinzione del soggetto giuridico. In tali circostanze è stato rilevato che la cancellazione dell’ente dal Registro delle imprese, pur provocando l’estinzione del soggetto debitore, non comporta il dissolvimento dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi, determinandosi un fenomeno di tipo successorio in dipendenza del quale i soci risultano gli effettivi intestatari dei debiti sociali (Cass. ord. n. 25487/2018).
Il richiamo al menzionato avvenimento non viene condiviso da tutta la dottrina in quanto taluno ritiene che il trasferimento dei rapporti giuridici in capo ai soci a titolo di successione costituisca il meccanismo più idoneo a definire le conseguenze del procedimento di liquidazione, riparto e iscrizione della cancellazione della società dal Registro delle imprese mentre altri reputano che, analizzando la norma dal punto di vista squisitamente letterale, è lo stesso art. 2495 c.c. che esclude ogni possibile richiamo all’istituto della successione, in quanto il testo della disposizione individua esclusivamente un’ipotesi di responsabilità dei soci, senza menzionare il fenomeno successorio, interpretato quale “subentro di un soggetto nella titolarità di rapporti”.
In tale scenario, appare necessario soppesare l’impatto del provvedimento generato dal legislatore e finalizzato a ostacolare cancellazioni strumentali della società (anticipatamente rispetto alle ordinarie tempistiche di accertamento dell’Ufficio) indirizzati a preordinare comportamenti tributari illeciti per sottrarsi al versamento delle imposte.
La norma di riferimento è contenuta nell’art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014 che dispone il mantenimento della soggettività giuridica societaria per i cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, sebbene ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione.

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