L’impresa che chiude compensa per intero le perdite 2017
Un’impresa individuale matura nel 2017 una perdita pari a 10. Al 30 novembre 2018 chiude l’attività con un utile pari a 15. Nel modello Redditi Pf 2019 può compensare le perdite per intero o si deve limitare a utilizzare il 40 per cento?
Per rispondere al quesito inviato a Dichiarazioni24 bisogna ricostruire il quadro di riferimento. La legge di Bilancio 2019 (145/2018) ha previsto l’impiego delle eccedenze di perdite maturate nel periodo d’imposta 2017 non compensate dalle imprese in contabilità semplificata. L’eccedenza di perdita 2017 può ora essere utilizzata per abbattere successivi redditi d’impresa con regole particolari: nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei redditi di periodo; nell’annualità d’imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento.
La circolare 8/E/2019 (paragrafo 2.13) in linea con la relazione illustrativa alla legge 145/2018, ha avuto modo di chiarire che le perdite 2017 non utilizzate nel triennio 2018-2020, possono comunque essere compensate negli esercizi successivi secondo l’ordinario meccanismo di riporto, ossia nessun vincolo temporale e limite dell’80 per cento.
Va sottolineato, inoltre che, in linea generale, le imprese in contabilità semplificata, dal periodo d’imposta 2018, non potranno più utilizzare in compensazione con altri redditi (compensazione orizzontale) le perdite dell’anno di imposta stesso tranne che con altri redditi di impresa.
Le perdite eccedenti, però, non saranno più perse bensì potranno essere riportate agli esercizi successivi senza limiti temporali ed essere scomputate in misura non superiore all’80% del reddito di tali esercizi.
La stessa circolare 8/E/2019, non ha però reso alcun chiarimento in merito alla disciplina legata all’utilizzo delle perdite d’impresa nel periodo di cessazione dell’attività. Si ritiene, tuttavia, che in questi casi le eccedenze di perdite possano essere utilizzate integralmente fino al loro esaurimento e senza rispettare alcun limite in quanto le nuove disposizioni previste dal Tuir, introdotte dalla legge di Bilancio 2019, mirano solo a diluire l’utilizzo delle perdite, ma non a proibirne l’uso.
Si ritiene quindi che, in questo caso, la perdita maturata nel 2017 sia interamente utilizzabile nel periodo d’imposta nel quale vi è la cessazione della ditta individuale.