L’Irap dello studio associato? Per la Cassazione è dovuta dai soci
Sorprendente ordinanza 15341/2021 con cui i giudici «estendono» la tassazione per trasparenza all’Irap
Nelle controversie che riguardano l’Irap dovuta da uno studio professionale associato - trattandosi di imposta imputata per trasparenza agli associati - c’è il litisconsorzio necessario tra l’associazione e i propri associati. Questo è il sorprendente “verdetto” dell’ordinanza 15341/2021, depositata il 3 giugno.
Non si tratta nemmeno di un passaggio incidentale, come era accaduto con la pronuncia a Sezioni unite 28709/2020, che comunque richiamava altre pronunce (anche l’ordinanza 15341/2021 fa rinvio all’ordinanza 29128/2018). Nella sentenza 28709/2020 peraltro espressamente si afferma che «il presupposto impositivo dell’Irap si realizza direttamente in capo ai soci» (di una società di persone).
Si tratta di affermazioni che, rese nel corso di un esame universitario di diritto tributario, costerebbero probabilmente la bocciatura dello studente. Eppure, la Cassazione continua a reiterare un evidente errore “di base”: in questo caso l’oggetto del contendere riguardava esclusivamente il litisconsorzio necessario, e quindi non ci sono dubbi che scientemente i giudici hanno preso tale decisione.
Nel caso dell’Irap è evidente che il tributo non viene imputato per trasparenza ai soci, ma che – come dispone l’articolo 3 del Dlgs 446/1997 (che individua i soggetti passivi) – il tributo regionale risulta dovuto (direttamente) dalle società di persone e dai soggetti assimilati nonché dalle società semplici e di quelli a queste ultime equiparate (come l’associazione professionale, parte del giudizio relativo all’ordinanza in commento).
La Cassazione nell’ordinanza 15341/2021 afferma che «nel caso di specie non risulta che abbia preso parte personalmente al giudizio di merito nessuno degli associati, per cui è stato violato il litisconsorzio necessario». Chiaramente, il motivo per il quale nessuno degli associati ha preso parte personalmente al giudizio è perché – semplicemente – l’Irap risulta (eventualmente) dovuta dall’associazione professionale.
In sostanza, dopo essersi “inventata” la presunzione giurisprudenziale relativa ai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa – che non risulta altro, oggi, che un’erronea imputazione per trasparenza – la Cassazione sta “creando” anche la tassazione Irap nei confronti dei soci di società di persone e assimilate.