Adempimenti

L’istanza di rimborso può rettificare la dichiarazione

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di Roberto Bianchi

L’ ordinanza 8951/2018 della Cassazione è tornata a occuparsi della natura della dichiarazione dei redditi e della sua opposizione remissiva in relazione alla propensione dell’istanza di rimborso a generare un mutamento nella dichiarazione dei redditi originaria.

L’amministrazione finanziaria ha presentato ricorso per Cassazione avverso una sentenza di appello, che aveva confermato la correlata sentenza di primo grado, mediante la quale era stato dichiarato illegittimo il silenzio rifiuto formatosi a fronte di una istanza di rimborso concernente delle imposte versate negli anni 1983 e 1984 e afferenti a interessi maturati su dei crediti d’imposta. I menzionati importi, pertanto, non avrebbero dovuto concorrere alla formazione nè del reddito di impresa e né tantomeno dei redditi di capitale in quanto, a norma dell’abrogato Dpr 597/1973 e differentemente da quanto sancito dal perdurante Dpr 917/1986, avevano natura compensativa. La disciplina contenuta nel Dpr 42/1988, che ha accolto la normativa transitoria, regolamenta la retroattività dello ius superveniens sul presupposto che, la dichiarazione, risulti essere stata presentata in maniera confacente alla disciplina contenuta nelle più recenti disposizioni accolte nel Dpr 917/1986. A fronte di ciò il contribuente aveva presentato una istanza di rimborso finalizzata a rettificare la propria dichiarazione al fine di adeguare la conformità della medesima alla disciplina più recente, rendendola tuttavia coerente con la disciplina normativa previgente.

Il collegio di legittimità, alla stregua del principio della ritrattabilità della dichiarazione affetta da errore, testuale o extra testuale, di fatto o di diritto, configurabile nella fattispecie in esame e che comporti l’assoggettamento del dichiarante a oneri fiscali più gravosi di quelli che per legge devono applicarsi (Cassazione, sentenza 29879/2017), ha rigettato il ricorso precisando che deve essere disattesa la tesi dell’agenzia delle Entrate ricorrente, secondo la quale le istanze di rimborso non possono rettificare le dichiarazioni originariamente presentate, in seguito alla ormai conclamata definizione della natura giuridica della dichiarazione dei redditi, relativamente alla quale è stata sancita la ritrattabilità della medesima attraverso l’istanza di rimborso, con l’affermazione del principio di diritto secondo il quale risulta essere emendabile e ritrattabile una dichiarazione dei redditi che risulti essere affetta da errore, sia questo testuale o extratestuale, di fatto o di diritto, il quale comporti l’assoggettamento del dichiarante a oneri tributari superiori quelli che per legge devono trovare applicazione (Sezioni unite, sentenza 15063/2002) e tale disposizione non può essere revocata nel dubbio che la situazione delineata (tassabilità erroneamente valutata dal contribuente) possa essere configurabile come un errore di diritto, concludentemente emergente dalle medesime dichiarazioni tributarie.

Cassazione, ordinanza 8951/2018

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