Il concordato preventivo per cui si è erroneamente optato, in assenza dei requisiti di accesso, non dovrebbe produrre alcun effetto. Se non esiste adesione al Cpb, quindi, non dovrebbero porsi nemmeno problemi di decadenza.
Le condizioni di accesso al Cpb sono regolate dall’articolo 10 (requisiti) e dall’articolo 11 (cause di esclusione) del Dlgs 13/2024. In assenza dei requisiti necessari (articolo 10) o in presenza di una delle cause di esclusione (articolo 11), l’adesione al Cpb è inibita.
Il sistema...

