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L’utile 2016 da distribuire ai soci qualificati della Srl liquidato nel 2020 sconta l’aliquota del 49,72%

Investimenti

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di Gianluca Dan

La domanda

Una società a responsabilità limitata nel 2017 delibera di distribuire ai soci qualificati l’utile maturato e accantonato al 31 dicembre 2016, ma non lo liquida materialmente ai soci. Se lo paga nel 2020 o 2021, tale dividendo sarà soggetto a nuova tassazione ovvero ritenuta imposta 26%, oppure alla vecchia tassazione? Come si dovrà dichiarare nel modello Redditi e come sarà tassato secondo le percentuali previste per anno di realizzo?
V.C. – Caserta

Il dividendo distribuito nel 2020 o nel 2021 al possessore di una partecipazione qualificata per utili dell’anno 2016 deve essere assoggettato a tassazione in misura pari al 49,72% dell’ammontare percepito.
Come chiarito dalla risoluzione 56/2019 la disciplina transitoria in materia di tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate trova applicazione anche per le delibere adottate fino al 31 dicembre 2017. Pertanto, agli utili distribuiti sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2022 e maturati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente. In base al suddetto regime transitorio (previsto dal comma 1006 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di bilancio 2018), la tassazione dei dividendi percepiti da possessori di partecipazioni qualificate è la seguente:
1) 40% applicabile agli utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
2) 49,72% con riferimento agli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
3) 58,14% con riferimento ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Per l'applicazione del regime transitorio, occorre che la società emittente tenga separata evidenza delle riserve di utili prodotti:
- fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
A tal fine, la società ne darà separata evidenza nel «Prospetto del capitale e delle riserve» del quadro RS del modello di dichiarazione dei Redditi delle società di capitali, ai sensi di quanto previsto nei citati decreti ministeriali. Inoltre, nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati deliberati fino al 31 dicembre 2022, deve essere data separata indicazione degli utili distribuiti in relazione a ciascun periodo di maturazione.

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