Dividendi alle società semplici anche nel 2019 tassati in parte
Dopo il Dl Rilancio sono state riviste le istruzioni per la compilazione del modello Redditi Sp
Risolto in modo lineare il problema dei dividendi percepiti dalle società semplici nel 2019. Sono state infatti modificate le istruzioni al quadro RL della dichiarazione dei redditi modello SP per confermare che i dividendi percepiti nell’intero anno solare 2019 concorrono a formare il reddito della società semplice nelle seguenti misure:
• 40% per i dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
• 49,72% per i dividendi formati con utili prodotti a parte dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
• 58,14% per i dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
L’aggiornamento delle istruzioni applica il regime transitorio previsto dall’articolo 32-quater, comma 2-bis del Dl 124 del 2019 come modificato dall’articolo 28 del Dl 23 del 2020 (decreto Liquidità).
È ora chiaro che i dividendi percepiti nel 2019 dalla società semplice concorrono solo parzialmente (nelle misure sopra riportate) e non integralmente a formare il reddito della società stessa da imputare per trasparenza ai propri soci.
È anche chiarito che il regime di «trasparenza pura» la cui applicazione era originariamente prevista dal 25 dicembre 2019 opera solo per i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2020 purché formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Ricordiamo che la trasparenza pura comporta che i dividendi percepiti dalla società siano tassati direttamente in capo ai soci della società semplice, con il proprio regime fiscale come se la società semplice non esistesse (art. 32-quater, comma 1 del Dl 124 del 2019).
Lo sforzo in termini di semplificazione (sono stati eliminati sette codici identificativi di tipologie di dividendi) e soprattutto di equità compiuto dall’Agenzia è apprezzabile.
Restano due problemi: uno di ordine pratico e uno di sistema.
Il primo riguarda le modalità di recupero delle ritenute e imposte sostitutive subite dai soci persone fisiche residenti fra il 25 dicembre e il 31 dicembre 2019 nonché fra il 1° gennaio e l’8 aprile 2020, giorno precedente all’entrata in vigore del Dl 23 del 2020. Sotto questo aspetto sarebbe auspicabile che venisse confermata la possibilità dell’emittente o dell’intermediario finanziario di restituire al socio le ritenute operate in eccesso ed effettuarne la compensazione nel modello F24 in base al Dpr 445 del 1997, come anche suggerito da Assogestioni.
Il secondo tema (di sistema) è quello dei dividendi percepiti nel corso del 2018. Si ricorda infatti che dal 1° gennaio 2018 è stato abrogato il primo comma dell’articolo 47 del testo unico che prevedeva, anche per le società semplici il concorso parziale dei dividendi alla formazione del reddito imponibile tassato per trasparenza. Di conseguenza tali dividendi dal 2018 sono divenuti tassabili al 100%, causando un evidente problema di doppia imposizione economica. A questa distorsione ha posto rimedio il regime transitorio, inserito dal decreto Liquidità che ha ripristinato il regime di tassazione parziale vigente fino al 31 dicembre 2017 per gli utili maturati fino al 31 dicembre 2019. Il fatto che la modulistica abbia confermato che questo regime si applica anche ai dividendi percepiti nel 2019 consente di ritenere che valga anche per quelli percepiti nel 2018. La circostanza che la dichiarazione relativa al 2018 sia stata presentata prima dell’entrata in vigore del decreto liquidità non dovrebbe precludere il diritto ad ottenere il recupero delle imposte pagate in eccesso.