Il principio di neutralità dell’Iva tanto caro alla giurisprudenza comunitaria è affermato anche dall’articolo 6 del Dlgs 471/1997, introdotto nel 2017. La norma dispone che in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione del cessionario o committente in base dell’articolo 19 e seguenti del Dpr 633/1972, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10mila euro.

La neutralità

La norma, quindi, prevede l’applicazione di una sanzione fissa (anziché commisurata all’illegittima detrazione compiuta), a carico del cessionario/committente che ha erroneamente portato in detrazione un’Iva maggiore di quella effettivamente dovuta, pur nel mantenimento del suo diritto alla detrazione. Anche tale disposizione, quindi, trova la sua ratio - analogamente all’articolo 30-ter del Dpr 633/1972, proprio nella scelta del legislatore di offrire al cessionario-committente la massima tutela in ordine alla neutralità dell’Iva da quest’ultimo corrisposta.

Al di là della sanzione fissa applicata all’acquirente per aver detratto un’Iva maggiore di quanto correttamente dovuto in base alla legge, il suo diritto alla detrazione rimane fermo, a fronte dell’effettivo versamento dell’imposta all’Erario da parte del cedente/prestatore, o quanto meno nella sua indicazione dell’Iva a debito.

Viene così riconosciuta la “simmetria” che caratterizza i rapporti tra soggetti passivi dell’Iva e tra essi e l’Erario, evitando il consolidarsi di situazioni in cui una contestazione a posteriori circa l’effettiva assoggettabilità a Iva dell’operazione determini che il cessionario/committente rimanga inciso dell’imposta.

La possibile estensione

La disposizione in esame, che peraltro ha un effetto retroattivo, al di fuori delle ipotesi di frode fiscale, a nostro parere trova piena applicazione in tutte le ipotesi nelle quali il cessionario-committente ha detratto un’Iva indebita, non solo perché applicata con un’aliquota superiore a quella corretta, ma anche perché la cessione non scontava l’imposta in quanto esente, non imponibile o esclusa.

La fattispecie si potrebbe presentare nel caso di operazione esclusa o non soggetta in quanto relativa a prestazioni riqualificate dall’Agenzia come «fuori campo Iva» per espressa previsione di legge e da tale situazione le Entrate disconoscono la detrazione effettuata.

Assonime, con la circolare 12 del 31 maggio 2018, afferma il principio secondo cui sia detraibile l’imposta applicata in misura superiore a quella dovuta, per esempio perché l’operazione in questione è esente o non imponibile, o addirittura esclusa. Anche in tali situazioni, infatti, risulta applicata un’imposta superiore a quella effettivamente dovuta secondo la disciplina del tributo.

La chiusura della Cassazione

Di converso la Cassazione, con sentenza 24289 del 3 novembre 2020, ha affermato invece molto restrittivamente che la norma di cui all’articolo 6, comma 6 si applica unicamente alla diversa ipotesi in cui, a seguito di un’operazione imponibile, l’Iva sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un’aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta.

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.

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