Imposte

La disapplicazione della ritenuta non spetta per le riserve tecniche

Non si estende l’esenzione per i proventi degli attivi posti a copertura delle riserve matematiche

di Alessandro Germani

L’esenzione da ritenuta prevista per i proventi degli attivi posti a copertura delle riserve matematiche non si estende anche a quelli relativi alla copertura delle riserve tecniche. È questa la risposta di chiusura 406/2020 del 24 settembre.

La compagnia assicurativa vende polizze unit-linked e iscrive le relative riserve tecniche nella voce D.I. del passivo di stato patrimoniale. Esse sono a fronte di polizze vita il cui rendimento dipende da investimenti o da un indice finanziario e sono disciplinate dall'articolo 41, commi 1 e 2, del Dlgs 209/05. A fronte di tali riserve tecniche l'istante investe in attivi a copertura delle stesse, quali quote e azioni di Oicr italiani o di Oicr/Sicav esteri. E vorrebbe beneficiare dell'esenzione da ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies, comma 5-bis, del Dpr 600/73 per gli Oicr italiani e dall'articolo 10-ter comma 4-bis della legge 77/83 per i fondi/Sicav esteri.

Occorre notare che le due norme si riferiscono alle sole riserve matematiche e ai relativi attivi posti a copertura delle stesse, consentendo la disapplicazione della ritenuta sui proventi. Si tratta quindi delle riserve iscritte alla voce C.II. n. 1 dello stato patrimoniale. La disapplicazione intende evitare una duplice anticipazione di imposte a carico delle compagnie vita, ovvero l'imposta sulle riserve matematiche - IRM e la ritenuta d'acconto sui proventi degli attivi posti a copertura di tali riserve. Ciò sebbene la circolare 85/E/02 abbia chiarito che nell'ambito dell'Irm rientrano non solo le riserve matematiche, ma anche quelle tecniche di cui alla voce D.I. del passivo. Per questi motivi l'istante chiede la disapplicazione delle ritenute d'acconto anche per i proventi degli attivi a copertura delle riserve tecniche.

La risposta delle Entrate è negativa. Viene ricordato che il DL 66/14 ha previsto la disapplicazione della ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione da un lato ad Oicr istituiti in Italia diversi dagli immobiliari e a fondi lussemburghesi storici e dall'altro ad Oicvm di diritto estero conformi alla Direttiva Ucits IV e a quelli non conformi ma istituiti in Stati Ue o See inclusi nella white list e il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza nel paese estero di istituzione. Ciò quando gli attivi investiti in fondi sono posti a copertura delle riserve matematiche. In caso contrario la ritenuta resta applicabile, perché la Cassazione (sentenza 15407/17, 4333/16, 2925/13 e 5933/13) ha chiarito che le norme fiscali che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono norme eccezionali di stretta interpretazione, senza possibilità di ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva.

In conclusione, quindi, l'Agenzia non ritiene condivisibile la soluzione proposta dal contribuente e ritiene che l'esclusione da ritenuta per ciò che concerne i proventi da azioni o quote di Oicr italiani ed esteri sia applicabile solo per i proventi degli attivi posti a copertura delle riserve matematiche del ramo vita. Se ne deduce, quindi, che un'eventuale estensione alle riserve tecniche debba passare attraverso una modifica normativa.

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