L’articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente impone all’Amministrazione finanziaria di indicare, negli atti impugnabili, i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decisione. Tuttavia, spesso le contestazioni si fondano su presunzioni semplicissime prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dagli articoli 39, comma 2, e 41, comma 2, del Dpr 600/1973, quindi su elementi indiziari non idonei a costituire prova. In alcuni casi è lo stesso legislatore tributario a consentirne l’utilizzo. Resta però fermo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs 546/1992, che richiede in giudizio una prova effettiva, e non una semplice presunzione, idonea a dimostrare in modo puntuale e coerente le ragioni della contestazione.
Premessa
Tra gli interventi di riforma più rilevanti operati con il Dlgs 219/2023 (ed entrati in vigore il 18 gennaio 2024) si segnala quello compiuto all’articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente ( rubricato “Motivazione e chiarezza degli atti”) che obbliga l’Amministrazione finanziaria a indicare, nella motivazione degli atti impugnabili, pena la loro annullabilità, non solo i presupposti e le ragioni giuridiche che sorreggono la pretesa tributaria ma anche - ed è questa la novità più rilevante...


