Iva
Rimborsi Iva a gruppi societari: sostituzione della garanzia prestata dalla controllante
L’articolo 38-bis, comma 3, Dpr 633/1972 stabilisce che i rimborsi Iva di ammontare superiore a 30.000 euro, richiesti da soggetti che non rientrano nelle ipotesi di rischio di cui al comma 4 del medesimo articolo, sono eseguiti senza prestazione della garanzia, purché sia presentata la dichiarazione annuale, o l’istanza di rimborso infrannuale (da cui emerge il credito), recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all’articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, Dl 78/2009, corredata, altresì, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa a norma dell’articolo 47, Dpr 445/2000, che attesti la sussistenza in capo al soggetto richiedente dei requisiti concernenti la solidità patrimoniale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti contributivi.
In mancanza dei requisiti innanzi citati, per i rimborsi Iva di ammontare superiore a 30.000 euro ricorre l’obbligo di prestare la garanzia secondo le modalità previste dal successivo comma 5 del medesimo articolo, ossia, per una durata pari a 3 anni dall’esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da un’impresa commerciale, che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione.
Il medesimo articolo 38-bis, comma 5, al terzo periodo, dispone una semplificazione per i gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, prevedendo che la garanzia possa essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante, di cui all’articolo 2359 del Codice civile, dell’obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all’Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata.
Nei rimborsi Iva per i gruppi di società è ammesso sostituire l’assunzione diretta dell’obbligo di pagamento prestata dalla controllante (venuta meno a seguito di un’operazione di fusione) con una dichiarazione integrativa recante il visto di conformità nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la solidità della propria situazione patrimoniale e finanziaria.
La sostituzione è richiesta fino a quando l’Ufficio dell’agenzia delle Entrate non abbia concluso la fase istruttoria e non abbia validato la disposizione di pagamento. Nel caso oggetto di interpello, tuttavia, l’agenzia ha già liquidato i rimborsi Iva, per cui non è possibile, per la società controllata, presentare una dichiarazione integrativa al fine di modificare la forma di garanzia da rilasciare. Pertanto, essendo venuta meno la società controllante originaria, garante delle somme ricevute a rimborso, l’unica forma di garanzia alternativa, che può essere fornita dalla società controllata all’Ufficio, è quella prestata con titoli di Stato o con fideiussione o con polizza fideiussoria.
Tale garanzia sostitutiva deve decorrere dal momento dell’erogazione del rimborso (e non già dal momento della sostituzione) e per una durata pari a 3 anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento.
Iva
Accordo transattivo per chiusura di lite giudiziale: somma esclusa da Iva
L’agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sul regime Iva derivante da un accordo transattivo (articolo 1965 del Codice civile) per chiusura di lite giudiziale pendente in Corte d’Appello.
L’accordo, che contiene al suo interno l’obbligo di pagare una somma a titolo di contributo per spese legali all’avvocato della controparte, prevede, a fronte della rinuncia all’appello pendente presso la Corte:
a) di ritenere estinta l’obbligazione risarcitoria, statuita dalla sentenza di primo grado, a carico di una parte, per effetto di quanto già corrisposto dalla compagnia di assicurazione;
b) l’obbligo, in capo alla stessa parte, di pagamento di una somma a titolo di contributo per le spese legali versato direttamente al legale della controparte.
L’agenzia precisa che l’importo scaturente dall’accordo è escluso da Iva per carenza del presupposto oggettivo, dal momento che lo stesso non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi.
La parte resta, infatti, estranea al rapporto di mandato professionale che lega l’avvocato (in favore del quale viene effettuato il versamento della somma di denaro) alla sua controparte.
Di conseguenza, sulla somma si applica l’imposta proporzionale di registro al 3% (articolo 29, Dpr 131/1986; articolo 9, della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986).
Iva
E-fattura ed esterometro: pubblicata la guida aggiornata
La versione 1.10 della Guida predisposta dall’agenzia delle Entrate accoglie le novità in tema di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore; in tali casi il cessionario o committente, che vuole evitare di incorrere nella sanzione prevista dall’articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997 (pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro), deve trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI) un file con codice Tipo Documento TD29. La norma, infatti, impone al soggetto acquirente di comunicare la violazione «all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare».
Si noti che la norma non prevede più, dal 1° settembre 2024 (Dlgs 87/2024), l’emissione di un’autofattura (che rendeva l’emittente debitore dell’imposta e consentiva allo stesso di esercitare il diritto alla detrazione del tributo) ma una mera comunicazione, da effettuare appunto tramite il documento TD29. La Guida, infatti, precisa che il documento caratterizzato dal codice TD29 non ha alcuna rilevanza ai fini dell’imposta, nel senso che «non consente di esercitare la detrazione dell’Iva relativa all’acquisto». La comunicazione, comunque, riporta gli ordinari dati della fattura (articolo 21, comma 2, Dpr 633/1972), come la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi acquistati e l’ammontare del corrispettivo.
Diversamente, il Tipo Documento TD20 rappresenta una vera e propria autofattura: esso va utilizzato per regolarizzare l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (articolo 6, comma 9-bis, Dlgs 471/1997) o per le ipotesi di cui all’articolo 46, comma 5, Dl 331/993 e quelle ad esse assimilate. Ad esempio, tenendo conto del regime di inversione contabile, il cessionario o committente, nel caso in cui l’omissione o irregolarità riguardi una cessione o prestazione soggetta a reverse charge interno (ad esempio, articolo 17, commi 5 e 6, Dpr 633/1972), dovrà regolarizzare la violazione mediante la trasmissione al SdI di un file TD20, che riporti l’imponibile e un codice Natura N6 (da N6.1 a N6.8) e potrà, successivamente, inviare Tipo Documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta. Qualora si trattasse di un reverse charge esterno (ad esempio, a fronte di un acquisto intra-Ue), oltre al Tipo Documento TD20 dovranno essere trasmessi documenti con i codici TD17, TD18 o TD19, al fine di assolvere l’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015).
Quanto alla modalità di compilazione del documento-comunicazione TD29, la Guida precisa che:
- nel blocco CedentePrestatore vanno indicati i dati del soggetto passivo che ha ceduto il bene o prestato il servizio;
- nel blocco CessionarioCommittente vanno riportati i dati del cessionario o committente che comunica l’omessa o irregolare fatturazione;
- nel blocco DatiTrasmissione va valorizzato con sette zeri il campo CodiceDestinatario, mentre non va compilato il campo PECDestinatario;
- nel campo Data presente nella sezione DatiGenerali del file, va inserita la data di effettuazione dell’operazione (secondo le regole fissate dall’articolo 6, Dpr 633/1972 o da altre particolari disposizioni);
- il campo DatiFattureCollegate va compilato nel solo caso di fattura irregolare per riportare gli estremi del documento;
- nel campo Numero si può indicare una numerazione ad hoc;
- l’imponibile del documento ammonta a quanto non fatturato dal cedente/prestatore. Alla base imponibile consegue l’ammontare del tributo o, nel caso di operazioni diverse da quelle non imponibili, va indicata la «Natura» dell’operazione.
Viene, altresì, precisato che il Tipo Documento TD29 può essere rettificato mediante trasmissione al SdI di un file con il medesimo codice e segno positivo o negativo a seconda della tipologia di errore che si desidera correggere.
Registro
Atti costitutivi del diritto di superficie su terreni agricoli: misura dell’imposta applicabile
Agli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’imposta di registro con aliquota del 9% prevista dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa, allegata al Dpr 131/1986, e non quella del 15% prevista dal terzo periodo del medesimo comma.
Con questa affermazione l’Amministrazione finanziaria si conforma a recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cassazione, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27293 che ha previsto un’aliquota di imposta di registro inferiore a quella del 15% per un atto di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico). Secondo la Corte, l’aliquota del terzo periodo (quella del 15%) «è applicabile al trasferimento e non alla “costituzione” di un diritto reale di godimento».
Anche in precedenza, la Cassazione (ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3461) aveva condiviso, sempre con riguardo ad un atto di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, «l’indirizzo già espresso con sentenza n. 16495 del 2003 […] in fattispecie riguardante la costituzione di un diritto di servitù, secondo cui: “Il termine trasferimento contenuto nel D.P.R. 131 del 1986, art. 1, della tariffa allegata è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante)”».
In altre parole, secondo l’avviso della Corte, il termine «trasferimento» utilizzato dal legislatore non può essere riferito agli atti costituivi del diritto di superficie, e in generale agli atti costitutivi dei diritti reali di godimento su cosa altrui, i quali comportano la compressione, intesa quale limitazione, e non l’estinzione, in capo al soggetto concedente, della titolarità del diritto sul bene oggetto di costituzione del diritto reale di godimento.
La risoluzione in commento, relativa alla tassazione degli atti costitutivi del diritto di superficie su terreni agricoli, giunge alla medesima conclusione affermata con la risoluzione 15 gennaio 2021, n. 4/E, nella quale è stato affermato che, ai fini dell’imposta di registro, la tassazione degli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli sconta l’aliquota del 9% e non quella del 15%.
Assicurazioni
Acconto dell’imposta sulle assicurazioni: quando non è dovuto
Il versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni (articolo 9, comma 1-bis, legge 1216/1961) non è dovuto al verificarsi di una duplice condizione che deve sussistere nell’anno di riferimento per detto acconto: la cessazione dell’attività assicurativa (nel caso specifico, si trattava della chiusura, nei primi mesi del 2025, di una branch in Italia da parte di una compagnia assicurativa estera) e la conseguente non riscossione di alcun premio assicurativo (l’istante ha precisato che la branch, già dalla fine del 2024, non ha siglato alcun contratto, per cui nel 2025 non incasserà alcun premio assicurativo, nemmeno se derivante da contratti già in essere nel 2024).
Ciò in quanto l’onere tributario, derivante dalla corresponsione dell’acconto dell’imposta sui premi assicurativi, è strettamente collegato ai premi che verranno riscossi nel corso dell’anno successivo; inoltre, il presupposto dell’imposta sulle assicurazioni è la corresponsione del premio (Risposte Interpelli 13 novembre 2020, n. 548; 3 marzo 2021, n. 140; 16 marzo 2021, n. 181).
Si ricorda che ordinariamente l’acconto – pari al 12,5% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore – va versato entro il 16 novembre di ogni anno. Non è ammessa la quantificazione dell’acconto utilizzando il metodo previsionale (risoluzione agenzia delle Entrate 11 marzo 2008, n. 84/E).
Assicurazioni
Polizze catastrofali: ulteriori chiarimenti
Dopo le precisazioni fornite dall’Ania (https://www.ania.it/polizza-cat-nat-per-le-imprese), anche il ministero delle Imprese e del Made in Italy fornisce, tramite Faq, alcune indicazioni circa l’obbligo sancito dall’articolo 1, comma 101, legge 213/2023 (per le disposizioni attuative ed operative si veda il Dm 30 gennaio 2025, n. 18).
Ecco i principali chiarimenti:
- l’ambito oggettivo della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali è circoscritto ai beni elencati nell’articolo 2424, comma 1, del Codice civile, ossia i beni strumentali iscritti nell’Attivo di Stato patrimoniale, alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3). La norma prevede che deve trattarsi di beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa, con l’effetto che risulta necessario assicurare i predetti beni anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà;
- i beni gravati da abuso edilizio sono esclusi dalla copertura assicurativa;
- l’obbligo assicurativo può essere assolto anche tramite adesione a polizze collettive;
- sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in esame tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese;
- l’imprenditore che svolge l’attività presso la propria abitazione è tenuto a dotarsi della polizza assicurativa in oggetto per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività di impresa.
Si ricorda che il Dl 39/2025 ha disposto che, per le imprese di medie dimensioni, l’obbligo assicurativo scatta dal 1° ottobre 2025, mentre, per le piccole e micro imprese, dal 31 dicembre 2025. Resta, invece, fermo il termine del 31 marzo 2025 per le grandi imprese.
Codici Ateco
Nuova classificazione Ateco 2025: istruzioni agli Uffici
L’Istituto di previdenza ricorda che, dal 1° aprile 2025, è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025, predisposta dall’Istat e finalizzata a rappresentare in maniera più adeguata i cambiamenti nella realtà economica nazionale. La classificazione, che nasce da esigenze di natura statistica, viene utilizzata anche in ambito amministrativo e fiscale.
Queste le istruzioni impartite agli Uffici:
- per le nuove iscrizioni previdenziali, dal 1° aprile, i datori di lavoro devono indicare il codice Ateco 2025 rilasciato dalla Camera di Commercio o che risulta dalla riattribuzione del precedente codice Ateco 2007;
- per le Gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti, l’Inps diffonderà un messaggio al fine di comunicare l’aggiornamento delle procedure relative alla gestione dei codici di classificazione delle attività economiche, permettendo l’acquisizione dei codici di classificazione Ateco 2025 che perverranno dal sistema delle Camera di Commercio;
- per i professionisti che si iscrivono per la prima volta alla Gestione separata dal 1° aprile, la procedura di iscrizione è già aggiornata con i codici Ateco 2025;
- per coloro che possiedono già un codice Ateco, resta valida tale classificazione fino al momento della lettura di eventuali variazioni all’Anagrafe tributaria o attraverso un processo di ricodifica.


