Dichiarazioni annuali

Modello Redditi PF 2026 e modello 730/2026: aggiornate le istruzioni

Sito agenzia delle Entrate 13 aprile 2026

Sono state pubblicate sul sito dell’agenzia delle Entrate le modifiche alle istruzioni per la compilazione del modello 730/2026 (approvato con provvedimento 27 febbraio 2026, n. 71552) e del modello Redditi PF 2026 (approvato con provvedimento 27 febbraio 2026, n. 72078).

Tra le modifiche apportate si segnalano le seguenti:

- viene eliminato il codice onere «20», che individuava le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari (detrazione del 19%), dai righi generici del quadro E, modello 730/2026 e del quadro RP, modello Redditi PF 2026. Tali oneri sono ora individuati dal codice onere «61», già utilizzato per indicare le erogazioni liberali a favore delle Onlus (detrazione del 26%);

- nei righi da T102 a T105, quadro T, modello 730/2026, dedicati alle minusvalenze non compensate nell’anno, viene prevista anche l’indicazione delle minusvalenze relative all’anno d’imposta 2024;

- relativamente al quadro RL, modello Redditi PF 2026, viene eliminato il riferimento all’esercizio di attività sportive dilettantistiche;

- relativamente al modello Redditi PF 2026, viene introdotta la colonna 2 «Imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione» al rigo RX22 «Imposta sostitutiva Utili assoggettati a tassazione sostitutiva (RM63)», contenuto nella sezione I del quadro RX, come pure la colonna 4 «Acconti versati» al rigo RM63, contenuto nella sezione II-C «Redditi derivanti da imprese estere partecipate» del quadro RM.

Agevolazioni

Bonus nuovi nati: istruzioni e apertura dei termini per i figli nati o adottati nel 2026

Il bonus una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025 (articolo 1, commi 206-208, legge 207/2024 – legge di Bilancio 2205) spetta a seguito della presentazione di apposita domanda.

Con la circolare in esame, l’Inps chiarisce che, per gli eventi verificatisi nel corso del 2026, occorre tener conto delle modifiche apportate all’Isee ad opera della legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026), con specifico riguardo alle prestazioni familiari. Il limite massimo di reddito, per accedere al bonus, è fissato a un valore Isee non superiore a 40.000 euro annui.

La domanda di accesso al beneficio:

a) può essere presentata da uno dei genitori e, in caso di genitori non conviventi, dal genitore che convive con il figlio. La presentazione avviene tramite il Portale www.inps.it, con accesso all’area riservata da parte del soggetto interessato, utilizzando la propria identità digitale. È altresì possibile utilizzare la funzione «Bonus nuovi nati» disponibile nell’app Inps mobile ovvero rivolgersi agli istituti di patronato. Per informazioni è possibile avvalersi del Contact Center Multicanale: contattando il numero verde 803.164 da rete fissa o il numero 06 164.164 da rete mobile;

b) va presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data dell’evento (nascita o adozione/ingresso in famiglia/trascrizione del provvedimento di adozione).

Quanto ai requisiti soggettivi, il bonus può essere richiesto da cittadini italiani, cittadini Ue (e loro familiari titolari di diritto di soggiorno) e cittadini extra-Ue in possesso di permesso di soggiorno Ue per soggiorni di lungo periodo. Sono inclusi anche i soggetti titolari di permesso unico di lavoro o di soggiorno per motivi di ricerca con durata superiore a 6 mesi, nonché i titolari di protezione internazionale, rifugiati o apolidi.

Con il messaggio in esame, l’Inps annuncia l’apertura dei termini per la presentazione delle domande. Per i soggetti, i cui figli sono nati o sono stati adottati nel periodo antecedente l’effettiva apertura del servizio telematico, è previsto che il termine dei 120 giorni decorra dalla data di pubblicazione del messaggio (14 aprile 2026). Di conseguenza, per gli eventi già avvenuti dall’inizio dell’anno, la scadenza ultima per la presentazione è fissata al 12 agosto 2026.

Riscossione

Transizione 5.0: nuovo codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta

L’articolo 8, Dl 38/2026 ha introdotto, limitatamente all’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, destinato alle imprese che avevano già presentato le comunicazioni previste dall’articolo 38, comma 10, Dl 19/2024, nell’ambito del programma Transizione 5.0.

Il credito riconosciuto è pari all’89,77% dell’importo richiesto (la misura è ridotta rispetto all’importo originario per via dell’esaurimento delle risorse disponibili) e riguarda investimenti compresi negli Allegati A e B della legge 232/2016, nonché le spese sostenute per la formazione del personale.

L’agevolazione è riservata alle imprese che hanno già ricevuto dal Gse la comunicazione di ammissibilità tecnica degli investimenti, secondo i requisiti stabiliti dal decreto Mimit 24 luglio 2024, e che sono state informate dell’esaurimento delle risorse disponibili.

Al fine di consentire alle suddette imprese di utilizzare in compensazione, tramite il modello F24, il bonus Transizione 5.0 riconosciuto dal Gse, è istituito il codice tributo 7079. L’anno di riferimento da indicare è quello di completamento dell’investimento, così come risulta dal Cassetto fiscale del beneficiario. Il modello F24 dev’essere presentato entro il 31 dicembre 2026.

In fase di elaborazione dei modelli F24, l’agenzia delle Entrate verifica che il contribuente compaia nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Gse e che l’importo compensato non superi quello autorizzato. In caso contrario, il modello F24 viene scartato, tenendo conto anche delle eventuali rettifiche comunicate successivamente dal Gse.

Riscossione

Cfc: ridenominazione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva

A seguito delle novità introdotte nel Tuir, sono aggiornati i codici tributo istituiti nel 2024 per il regime di tassazione minima globale (secondo il regime opzionale modificato dal Dl 84/2025).

Si ricorda che l’articolo 167, comma 4-ter del Tuir prevede, a favore delle società estere controllate (Cfc), un regime di tassazione opzionale, stabilendo che la tassazione effettiva di queste società è considerata congrua se i soggetti controllanti corrispondono un importo pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio. Questo meccanismo, strutturato nel rispetto degli articoli 7 e 8, direttiva Ue 12 luglio 2016, n. 2016/1164, mira a semplificare la determinazione del carico fiscale estero, garantendo al contempo il rispetto dei livelli minimi di tassazione globale.

Il tributo dev’essere versato entro i termini e con le modalità previsti per le imposte sui redditi (provvedimento agenzia delle Entrate 31 marzo 2026, punto 6.6).

Con la ridenominazione dei codici tributo (rispetto a quelli istituiti con la risoluzione 64/E/2024, riferiti alla formulazione previgente della norma), di cui alla risoluzione in esame, i soggetti controllanti possono effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le società estere controllate.

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- per i soggetti Irpef (Cfc): 4077 (acconto I rata), 4078 (acconto II rata o unica soluzione) e 4079 (saldo);

- per i soggetti Ires (Cfc): 4080 (acconto I rata), 4081 (acconto II rata o unica soluzione) e 4082 (saldo).

Restano ferme tutte le indicazioni già fornite (risoluzione 64/E/2024) sulle modalità di compilazione del modello F24.

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