Redditi di lavoro dipendente
Contributi di assistenza sanitaria versati a Casse aventi fine assistenziale: trattamento fiscale
I contributi versati alle Casse aventi esclusivamente fine assistenziale (iscritte all’Anagrafe dei fondi sanitari) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir, fino ad una determinata soglia.
Nel caso oggetto di interpello, i versamenti sono eseguiti dalla vedova di una persona (defunta), che era dipendente ed iscritto ad una Cassa di assistenza di un gruppo bancario, le cui finalità sono esclusivamente quelle di garantire e gestire forme di assistenza sanitaria sostitutive o integrative delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. La contribuente, che percepisce la pensione di reversibilità dopo la morte del marito, ha aderito alla Cassa e ha continuato a versare i contributi per la copertura assicurativa sanitaria e l’assistenza aggiuntiva dell’ente.
La richiesta dell’istante è volta a conoscere se i contributi, che versa all’ente sia per la copertura assicurativa sanitaria e assistenza aggiuntiva sia per le prestazioni erogate a favore del figlio non fiscalmente a carico, siano deducibili dal proprio reddito di pensione.
Sulla base delle norme (articoli 51 e 10, comma 1, lettera e-ter), del Tuir), l’agenzia delle Entrate chiarisce che le somme versate, comprese quelle destinate a prestazioni per il figlio non a carico, non devono essere considerate come parte del reddito pensionistico della contribuente, fino a un limite massimo di 3.615,20 euro all’anno. La non concorrenza, entro tale soglia, opera anche per contributi versati per i familiari non a carico (circolare 50/E/2002; risoluzioni 65/E/2016 e 293/E/2008).
Le due norme (articoli 51 e 10 del Tuir), come ha messo in chiaro il Dm Salute 31 marzo 2008, agiscono in ambiti diversi. In particolare, mentre l’articolo 10 consente la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, l’articolo 51 fa riferimento ai contributi versati a enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale. In sostanza, la differenza sta nel fatto che i fondi sanitari integrativi erogano prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza, mentre le Casse assistenziali possono finanziare anche prestazioni sostitutive di quelle del Servizio sanitario nazionale.
Qualora, nella determinazione del reddito da pensione, il sostituto non abbia tenuto conto della quota di contributi versati alla Cassa, tale importo potrà essere portato in deduzione dalla contribuente in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730, rigo E26 - Altri oneri deducibili, codice 21).
Redditi di lavoro dipendente
Auto aziendali ad uso promiscuo: applicazione del regime transitorio
L’agenzia delle Entrate, facendo seguito alla circolare 3 luglio 2025, n. 10/E, torna sul regime tributario – ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir – derivante dalla concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. La norma è stata modificata dalla legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024) che contiene la disciplina applicabile dal 1° gennaio 2025 (articolo 1, comma 48) e una disciplina transitoria (articolo 1, comma 48-bis).
In particolare, viene precisato che, ai fini dell’applicazione del regime transitorio (secondo il quale «Resta ferma l’applicazione della disciplina …, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025»), rileva la data di effettiva consegna del veicolo (e, pertanto, l’effettiva concessione in uso), non quella di stipula del contratto.
Nel caso di specie, il contratto di concessione dell’auto è stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2024, ma la consegna è avvenuta dopo il 30 giugno 2025; mancando i presupposti per l’applicazione della tassazione forfetaria di cui al comma 4 del citato articolo 51, va applicato il criterio ordinario del «valore normale» previsto dall’articolo 51, comma 3, del Tuir. Già la circolare 10/E/2025 aveva evidenziato che la concessione in uso promiscuo si perfeziona solo con la materiale assegnazione del veicolo al dipendente.
Pertanto, per rientrare nella disciplina transitoria, è necessario che il veicolo sia stato ordinato entro il 31 dicembre 2024 e che sia stato consegnato al dipendente entro il 30 giugno 2025.
Dichiarazioni annuali
Scelte dell’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef in assenza di dichiarazione: nuova procedura online
L’agenzia delle Entrate annuncia l’introduzione di una nuova procedura online utilizzabile dai cittadini non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di consentire loro di esprimere le loro preferenze – circa la destinazione dell’8 (allo Stato oppure a un’istituzione religiosa), del 5 (a soggetti che operano per determinate finalità di interesse sociale) e del 2 (a un partito politico) per mille dell’Irpef – direttamente sul sito della stessa agenzia.
In particolare, nell’area riservata del sito è disponibile una procedura web di acquisizione delle schede, che consente di esprimere le proprie preferenze in modo facile e veloce senza installare programmi sul proprio pc. Il nuovo servizio affianca quello già esistente che prevede di scaricare il software di compilazione.
Una volta entrati nell’area riservata del sito tramite le credenziali Spid, Carta d’identità elettronica (Cie), Carta nazionale dei servizi (Cns), occorre selezionare tra i «Servizi» disponibili quello dedicato alla «Scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF» ove compilare le schede. In assenza di preferenze occorre spuntare la voce «Nessuna scelta» per passare alla scheda successiva. Per il 5 per mille è possibile indicare il codice fiscale del soggetto a cui si vuole destinare il contributo. Da ultimo occorre cliccare sul pulsante «Invia».
Si ricorda che le schede con le suddette preferenze devono essere presentate entro il 31 ottobre 2025.
Fiscalità internazionale
Dividendi provenienti da Stati a fiscalità privilegiata: condizioni per il regime della dividend exemption
È possibile, al verificarsi di determinate condizioni, applicare il regime di parziale esenzione previsto dall’articolo 89, comma 3, del Tuir (cd. dividend exemption) ai dividendi provenienti da una società estera (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir) residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata.
Al fine di verificare le condizioni per accedere alla dividend exemption occorre individuare gli Stati o territori a fiscalità privilegiata, applicando i criteri vigenti al momento della percezione o realizzazione dei dividendi da parte del socio italiano (circolare 4 agosto 2016, n. 35/E, paragrafo 3.2) e, se il test è superato, al momento dell’effettiva formazione dell’utile distribuito.
L’agenzia delle Entrate chiarisce che il regime di tassazione al 5% del dividendo distribuito opera anche qualora, in singole annualità, non sia superato il test del livello di tassazione effettiva (Etr), a condizione che il contribuente dimostri, sin dal primo periodo di possesso, la congruità dell’imposizione complessiva ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), del Tuir.
Al fine di evitare l’integrale tassazione del dividendo, occorre dimostrare che le società e gli enti non residenti scontano il medesimo regime fiscale degli utili distribuiti dalle società italiane, a condizione che: a) tali utili siano totalmente indeducibili nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; b) detti soggetti non siano residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del Tuir o, se ivi residenti o localizzati, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione sia dimostrato il rispetto della condizione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), del Tuir.
Al fine di distinguere tra partecipate a fiscalità ordinaria e a fiscalità privilegiata, il test del livello di tassazione effettiva dev’essere superato sia nell’esercizio di maturazione degli utili, sia nell’esercizio della loro distribuzione, con la conseguenza che:
- nel caso in cui gli utili o le plusvalenze si debbano qualificare, sulla base delle disposizioni in vigore al momento della percezione o della realizzazione in capo al socio italiano, come provenienti da un regime fiscale privilegiato, gli stessi saranno assoggettati al regime di integrale concorrenza al reddito imponibile (salva la dimostrazione dell’esimente di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b), del Tuir);
- nel caso in cui gli utili o le plusvalenze si debbano qualificare, sulla base delle disposizioni in vigore al momento della percezione o realizzazione in capo al socio italiano, come non provenienti da un regime fiscale privilegiato, gli stessi potranno beneficiare del regime di tassazione al 5%, salvo che non venga dimostrata la sussistenza del requisito in parola anche rispetto al momento di formazione dell’utile distribuito.
In definitiva, come detto sopra, al fine di verificare le condizioni per accedere alla dividend exemption occorre individuare gli Stati o territori a fiscalità privilegiata applicando i criteri vigenti al momento della percezione o realizzazione dei dividendi da parte del socio italiano e, se il test è superato, al momento dell’effettiva formazione dell’utile distribuito.
Al fine di dimostrare la suddetta esimente, è ammessa l’inclusione della ritenuta in uscita applicata ai dividendi nel calcolo dell’Etr (risposte interpello 254/2019 e 131/2025). Resta ferma, tuttavia, la necessità che la sussistenza dell’esimente sia valutata in sede di controllo o interpello probatorio.
Dogane
Proprietà intellettuale: la tutela operata dalle Dogane
Il documento di prassi fornisce un quadro complessivo sulle potenzialità dell’intervento doganale a tutela dei diritti di proprietà intellettuale condotto ai sensi del Regolamento Ue 608/2013.
I soggetti interessati hanno così le indicazioni per poter presentare le domande di intervento doganale per contrastare il fenomeno della contraffazione dei prodotti.


