Iva
Detrazione Iva: omessa registrazione delle fatture di acquisto
La società istante ha ricevuto alcune fatture di acquisto nel 2023, ma non le ha annotate nei registri Iva dell’anno 2023. La registrazione è avvenuta solo nel 2024, ancorché entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2023 (30 aprile 2024). Inoltre, per un mero errore materiale, ha omesso di inserire l’Iva detraibile nella dichiarazione annuale. Premesso ciò, chiede di poter esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva presentando una dichiarazione annuale Iva integrativa.
L’agenzia delle Entrate afferma che il contribuente non può più presentare una dichiarazione integrativa per recuperare il credito Iva, poiché i documenti non sono stati registrati nell’anno di ricezione.
L’articolo 19, comma 1, secondo periodo, Dpr 633/1972 stabilisce che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto si è formato, purché siano rispettate le condizioni di legge.
L’articolo 25, comma 1, dello stesso decreto Iva impone, poi, al contribuente di annotare in un apposito registro le fatture di acquisto o importazione entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, e comunque prima della liquidazione periodica.
Come precisato con la circolare 1/E/2018, il diritto alla detrazione si perfeziona nel momento in cui si verificano due condizioni: l’avvenuta esigibilità dell’imposta e il possesso di una fattura valida. Il termine per esercitare la detrazione decorre dal momento in cui si verificano entrambe le condizioni (Corte di Giustizia Ue, sentenza 29 aprile 2004, causa C-152/02) e può essere esercitato al massimo entro la data di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui tali condizioni si sono verificate.
Pertanto:
1) se il contribuente ha ricevuto e registrato la fattura, ma ha omesso di esercitare tempestivamente il diritto alla detrazione, può ricorrere alla presentazione di una dichiarazione integrativa (articolo 8, comma 6-bis, Dpr 322/1998; cfr. Risposta Interpello 479/2023), entro i termini di decadenza stabiliti dall’articolo 57 del decreto Iva (generalmente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria);
2) nel caso di omessa registrazione della fattura e di mancato esercizio della detrazione, resta preclusa la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa, la quale è ammessa solo nell’ipotesi in cui il contribuente, per mero errore, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, abbia omesso di esercitare la detrazione tempestivamente.
Nel caso in esame, la società istante ha ricevuto le fatture di acquisto del 2023, con Iva esigibile e detraibile nello stesso anno, ma ha omesso di registrarle e di detrarre l’imposta entro i termini previsti, rinunciando così definitivamente al diritto di detrazione. Di conseguenza, non può più presentare una dichiarazione integrativa per recuperarla, poiché il comportamento non configura un errore rilevante ed essenziale.
Anche la Corte di Giustizia Ue ha, in varie occasioni, ribadito che il diritto alla detrazione, pur se con qualche eccezione, va esercitato nel periodo in cui l’Iva diventa esigibile (sentenza 28 luglio 2016, n. 332/15, punti 31-34).
Inoltre, a fronte dell’omessa registrazione della fattura entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione della medesima, al contribuente sarà applicabile la sanzione di cui all’articolo 6, comma 1, Dlgs 471/1997 (da 250 a 2.000 euro se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo). La violazione sarà, peraltro, sanabile mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Iva
Compensi professionali percepiti dagli eredi dopo la chiusura della partita Iva: modalità di fatturazione
Richiamando la prassi sull’argomento (circolare 11/E/2007, risoluzione 232/E/2009), supportata dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione 8059/2016), l’agenzia delle Entrate ricorda le modalità di assolvimento degli obblighi di fatturazione con riferimento a un compenso professionale percepito in qualità di erede successivamente alla chiusura della partita Iva assegnata al de cuius (articolo 35-bis, Dpr 633/1972). In sostanza, gli eredi devono emettere la fattura per conto del de cuius (Risposta Interpello 163/2021).
In tal caso, il compenso va corrisposto dal committente al lordo dell’imposta, mentre è onere dell’erede chiedere la riapertura della partita Iva del de cuius al fine di assolvere gli obblighi fiscali connessi al pagamento, in quanto «l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni». Come chiarito dalla risoluzione 34/E/2019, in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita Iva del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella, salvo anticipare la fatturazione.
Qualora l’erede rimanga inerte, la controparte non è tenuta ad emettere autofattura (come era indicato dalla Riposta Interpello 52/2020), ma deve comunicare l’omessa fatturazione all’agenzia delle Entrate (tramite SdI e il Tipo documento TD29, utilizzabile dal 1° aprile 2025) entro 90 giorni dal momento in cui essa avrebbe dovuto essere emessa (questa la previsione contenuta nell’articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 7, Dlgs 87/2024).
Dichiarazioni annuali
Bonus tredicesima: chiarimenti sulla compilazione della dichiarazione dei redditi
Con 3 Faq, l’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su come recuperare il bonus tredicesima (articolo 2-bis, Dl 113/2024) nell’ambito della dichiarazione dei redditi (modelli 730 o Redditi PF) per chi non l’ha ricevuto dal datore di lavoro, inclusi i collaboratori familiari.
Le istruzioni riguardano la compilazione dei righi C14 (730) e RC14 (Redditi PF), utilizzando i dati dei punti 721 e 726 della Certificazione unica (CU).
Chi ha già usufruito del bonus deve comunque compilare gli stessi righi con i dati riportati nella CU 2025, indicando l’eventuale restituzione per mancanza dei requisiti.
Infine, viene spiegato che la dichiarazione precompilata riporterà i dati del bonus se erogato dal datore. In caso contrario, un avviso inviterà il contribuente a verificare i requisiti per richiederlo in dichiarazione, basandosi sui campi 721 e 726 della CU.
Redditi di lavoro dipendente
Tfr: illegittima l’anticipazione mensile in busta paga
La prassi di alcuni datori di lavoro di anticipare mensilmente, in modo automatico, il Tfr in busta paga è illegittima, salvo che non sussistano specifici accordi o condizioni previste dalla legge. In caso contrario, il datore di lavoro è soggetto a sanzioni ed è obbligato a regolarizzare la situazione.
L’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ricorda che il regime sperimentale previsto dall’articolo 1, comma 26, legge 190/2014 è terminato il 30 giugno 2018.
Il Tfr è regolato dall’articolo 2120 del Codice civile, che definisce criteri e modalità di calcolo e stabilisce le condizioni specifiche (massimo 70% per malattia, acquisto prima casa, ecc.) per l’anticipazione su richiesta del lavoratore. Condizioni più favorevoli possono essere fissate dalla contrattazione collettiva o da patti individuali, ma limitatamente alle quote già maturate.
Il trasferimento automatico mensile del Tfr in busta paga non è legittimo, perché: a) non rispetta la finalità dell’istituto, pensato come sostegno economico al termine del rapporto di lavoro; b) si trasforma in un aumento retributivo con impatti fiscali e contributivi. Infatti, in assenza di una base contrattuale, l’erogazione mensile del Tfr viene qualificata non come anticipazione ma come maggiore retribuzione e, pertanto, soggetta a contributi previdenziali (Corte di Cassazione 4670/2021).
In caso di irregolarità gli Ispettori del lavoro dovranno disconoscere le somme come Tfr e sarà ordinato il riaccantonamento delle somme presso il datore di lavoro. Inoltre, si applicherà il provvedimento di disposizione di cui all’articolo 14, Dlgs 124/2004. Il datore di lavoro che non dovesse conformarsi a tale disposizione andrebbe incontro alla sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro e, non trovando applicazione l’istituto della diffida di cui all’articolo 13, comma 2, Dlgs 124/2004, l’importo sanzionatorio sarebbe determinato in 1.000 euro.
Per le aziende con almeno 50 dipendenti, dal 2007 è obbligatorio il versamento del Tfr al Fondo Tesoreria Inps, con funzione previdenziale (articolo 1, commi 756 e 757, legge 296/2006; Dm 30 gennaio 2007). Le somme versate sono indisponibili, salvo i casi legittimi di anticipazione (articolo 2116 del Codice civile).
Fiscalità internazionale
Noleggio di attrezzature commerciali: applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Spagna
L’articolo 12, paragrafo 1, della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna prevede, con riferimento al trattamento convenzionale riservato ai corrispettivi da noleggio di attrezzature commerciali (cd. canoni; cfr. paragrafo 3 del medesimo articolo 12), che se i canoni vengono corrisposti da un residente di uno Stato al residente di un altro Stato, essi sono assoggettati ad imposta in detto altro Stato. Viene, però, prevista la possibilità per lo Stato del pagatore di tassare i canoni a monte, secondo le limitazioni previste dal successivo paragrafo 2.
In particolare, se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere:
- il 4% dell’ammontare lordo delle remunerazioni di qualsiasi natura pagate per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore;
- l’8% dell’ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.
Riscossione
Omesso o ritardato versamento di contributi e premi: nuova misura del tasso di dilazione e rateazione
A seguito della decisione di politica monetaria assunta dalla BCE il 17 aprile scorso e volta a ridurre al 2,40% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, l’Inps precisa che, con decorrenza 23 aprile 2025, varia la misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La variazione incide sia sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione dagli enti gestori di previdenza, sia sulla misura delle sanzioni civili (articolo 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo, e comma 10, legge 388/2000), come pure sull’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili (articolo 2, comma 11, Dl 338/1989).
In presenza di procedure concorsuali, poiché il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex Tur) è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2025 (2% annuo), la riduzione applicata a partire dal 23 aprile 2025 è pari al 2,40%.


