Iva
Importazione di beni personali e trasferimento di residenza in Italia dal Regno Unito: presupposti per l’esenzione Iva
Il documento di prassi esamina i presupposti affinché operi l’esenzione Iva all’atto dell’importazione di un’imbarcazione da diporto appartenente a un cittadino residente nel Regno Unito che intende trasferire la propria residenza in un Paese Ue (Italia).
La disciplina doganale di esenzione per l’importazione definitiva di beni personali trova la sua fonte nella direttiva 2009/132/CE e nei regolamenti comunitari in materia di franchigie doganali. Dette disposizioni operano anche in assenza di una specifica norma interna di recepimento, in quanto le disposizioni appaiano, sotto il profilo sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise (Corte di Giustizia Ue, causa C-188/89 e risposta 19/2025). L’articolo 2 della direttiva include espressamente le imbarcazioni da diporto destinate all’uso privato tra i beni atti a soddisfare le necessità familiari del contribuente, escludendo qualsiasi forma di sfruttamento economico. Il successivo articolo 4 precisa le condizioni temporali e di fatto che consentono l’esenzione: 1) i beni non consumabili devono essere stati in possesso dell’interessato per un periodo minimo di almeno 6 mesi antecedenti la data di cessazione della residenza fuori dalla Ue; 2) tali beni devono essere stati effettivamente utilizzati nel luogo della precedente residenza normale. Trattandosi di beni mobili registrati, l’onere della prova relativo al possesso e all’utilizzo grava sul contribuente.
Quanto al possesso, nel caso di specie, esso è stato effettuato tramite veicoli societari: infatti l’imbarcazione era stata acquistata da oltre 6 mesi in via indiretta, attraverso una struttura societaria di tipo limited partnership situata nell’Isola di Man, nella quale l’istante deteneva una partecipazione superiore al 99,99% come socio accomandante (limited partner), mentre la quota residua inferiore allo 0,01% faceva capo a una società accomandataria (general partner), controllata da un trust di scopo. Al fine di dipanare i dubbi sul concetto di possesso, l’agenzia delle Entrate ha richiamato la giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia Ue, causa C-170/03), la quale definisce il possesso non come la titolarità della proprietà formale del bene, bensì come la disponibilità economica e l’effettivo controllo esercitato stabilmente su di esso. Poiché, nel caso di specie, il veicolo societario risultava privo di attività commerciale ed era stato costituito al solo fine di limitare la responsabilità patrimoniale, e considerando che l’istante era l’unico soggetto autorizzato a disporre liberamente del mezzo e a utilizzarlo in via esclusiva, la condizione del possesso si considera adempiuta.
Quanto all’utilizzo nel luogo della precedente residenza, l’agenzia afferma che, trattandosi di un’imbarcazione immatricolata nell’Isola di Man da parte di un soggetto formalmente residente nel Regno Unito, la discrepanza geografica non costituisce un ostacolo al riconoscimento dell’esenzione Iva.
Imposte dirette
Casse di previdenza e Fondi pensione: investimenti in Fondi di venture capital
I chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate attengono agli investimenti qualificati effettuati da Casse di previdenza e Fondi pensione sulla base del regime di non imponibilità fiscale previsto dall’articolo 1, commi 88-96, legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017).
La norma citata regola le condizioni necessarie per esentare i redditi derivanti dai cd. investimenti qualificati, purché i suddetti soggetti destinino somme fino al 10% dell’attivo patrimoniale, risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, a specifici investimenti finanziari agevolati.
Nella risposta in esame viene analizzato nel dettaglio l’impatto delle recenti modifiche normative – in particolare dell’articolo 33, comma 1, legge 193/2024 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) e dell’articolo 18, Dl 95/2025 – sull’obbligo di destinazione di una quota di tali risorse ai Fondi di venture capital.
Le nuove norme, infatti, hanno ridisegnato le soglie percentuali minime obbligatorie da calcolare sul paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente. Si tratta di un livello minimo pari ad almeno:
- il 3% a far data dal 1° gennaio 2025;
- il 5% per l’anno 2026;
- il 10% a partire dall’anno 2027.
Successioni e donazioni
Trasferimento di quote sociali o azioni: l’esenzione da imposta sulle successioni non opera in assenza di controllo unitario sulle quote ereditarie
Non si applica l’esenzione da imposta sulle successioni – prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990 – al trasferimento mortis causa di quote sociali detenute in comunione ereditaria indivisa quando non viene acquisito o integrato un controllo «unitario» della società.
Nel caso di specie, infatti, il trasferimento agli eredi della quota pari al 35% non consente di sommare le partecipazioni, detenute individualmente dai coeredi, con quelle ricevute in comunione ereditaria ai fini del controllo di diritto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1 del Codice civile.
In tal senso si è espressa la prassi (risoluzione 75/E/2010; risposta 155/2020) e la giurisprudenza (Cassazione 10 marzo 2021, n. 6591 e 17 marzo 2021, n. 7429).
Canone unico patrimoniale
Canone unico patrimoniale: indicazioni per la pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie
La circolare contiene le direttive del Mef in relazione al Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, a seguito della sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 16 dicembre 2025, n. 12225 la quale ha sancito in via definitiva la natura tributaria per il Canone unico patrimoniale.
Questa qualificazione giuridica comporta precisi obblighi formali e stringenti scadenze temporali a carico delle Amministrazioni locali.
In particolare, il Mef precisa gli obblighi di trasmissione e di pubblicazione telematica delle deliberazioni regolamentari e tariffarie sul portale del Dipartimento delle finanze.
Tenuto conto che la decisione della suprema Corte è stata pubblicata il 1º maggio 2026, il Mef ha fissato le seguenti regole applicabili per l’anno d’imposta 2026:
- in data 28 febbraio 2026 si è definitivamente consumato e spirato il termine utile concesso agli enti locali per l’approvazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie (articolo 1, comma 169, legge 296/2006). Ne deriva che per l’annualità corrente i Comuni non dispongono più della facoltà di approvare nuovi atti deliberativi;
- per i provvedimenti regolamentari e tariffari che le Amministrazioni comunali abbiano eventualmente già adottato per il 2026 prima del blocco, sorge l’obbligo di trasmissione telematica entro la scadenza perentoria del 14 ottobre 2026.
Le scadenze essenziali si articolano nei seguenti adempimenti:
- le delibere devono essere obbligatoriamente adottate entro il termine perentorio stabilito per il bilancio di previsione;
- le deliberazioni devono essere trasmesse telematicamente al Mef entro il 14 ottobre dell’anno di riferimento;
- il Mef provvede successivamente alla loro pubblicazione sul proprio sito entro il termine del 28 ottobre dello stesso anno.
Nelle ipotesi (frequenti) di mancanza di deliberazioni approvate specificamente per il 2026, la disciplina applicabile va essere individuata sulla base del principio di ultrattività e di conservazione degli atti amministrativi. Pertanto, l’ente locale è tenuto a trasmettere esclusivamente l’ultima deliberazione in materia di Canone unico patrimoniale che risultava pienamente vigente alla data del 1º maggio 2026, e non anche quelle precedenti. A titolo d’esempio, qualora un Comune abbia originariamente istituito il Canone unico patrimoniale nel 2021 e abbia successivamente modificato le regole o i prezzi con un provvedimento del 2024 – rimasto inalterato nel tempo per l’assenza di successive riforme – l’Amministrazione ha l’onere di inviare al Dipartimento soltanto la deliberazione del 2024, escludendo dal flusso telematico l’atto istitutivo risalente al 2021.
Agevolazioni
Agevolazioni «prima casa»: ammesse per l’acquisto di un fabbricato collabente
Sono applicabili le agevolazioni «prima casa» (nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986) con riguardo all’acquisto di un fabbricato collabente di categoria catastale F/2.
A tal fine l’agenzia delle Entrate richiama:
- documenti di prassi (circolare 38/E/2005) che hanno riconosciuto il beneficio fiscale agli immobili acquistati in corso di costruzione (categoria catastale F/3), purché destinati ad abitazione entro il termine triennale previsto per il controllo dell’Ufficio;
- precedenti giurisprudenziali (Cassazione, ordinanza 16 febbraio 2025, n. 3913), con cui sono state riconosciute agevolazioni agli immobili collabenti (categoria catastale F/2), i quali, sebbene non idonei a soddisfare immediate esigenze abitative, possano essere destinati ad abitazione con i dovuti interventi edilizi entro 3 anni (periodo di accertamento da parte del Fisco).
Anche nella risposta in esame, l’agenzia conferma che i benefici «prima casa» possono essere riconosciuti all’acquirente di un immobile collabente, accatastato in categoria F/2, a condizione che sia effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale di decadenza per le attività di accertamento e che siano soddisfatti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi normativamente richiesti.
Dichiarazioni annuali
Artigiani, commercianti e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata: istruzioni per la compilazione del quadro RR del modello Redditi PF 2026
L’Inps fornisce le istruzioni annuali da utilizzare per la compilazione del quadro RR del modello Redditi PF 2026 e per la riscossione dei contributi a saldo 2025 e in acconto 2026.
I soggetti interessati sono:
- gli artigiani e i commercianti iscritti alla Gestione Ivs;
- i lavoratori autonomi, anche sportivi, iscritti alla Gestione separata.
Dopo un’analisi della modalità di compilazione del quadro RR – ove ad esempio viene precisato che i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata sono tenuti a compilare il quadro anche se non devono versare alcuna contribuzione (come nel caso di assenza di reddito o di conseguimento di una perdita fiscale) – la circolare si sofferma su termini (senza però tener conto della proroga recentemente disposta dal Dl 89/2026), modalità di versamento nonché rateizzazione e compensazione dei contributi.
Riscossione
Dilazione del pagamento dei debiti contributivi: istruzioni operative per la presentazione della domanda
La circolare illustra il «Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge», adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Inps con deliberazione 25 febbraio 2026, n. 20. Si ricorda che il Dm Mef/Lavoro 24 ottobre 2025 ha previsto, sulla base della legge 203/2024, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 l’Inps e l’Inail possono concedere la rateizzazione dei debiti dovuti a titolo di omissione o evasione, e accessori di legge, fino a un massimo di 60 mesi, a condizione che non siano stati affidati agli agenti della Riscossione per il recupero.
Il messaggio fornisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda di dilazione. In particolare, nel «Cassetto Previdenziale del Contribuente» è stata rilasciata la funzionalità che permette la creazione del nuovo smart task denominato «Domanda di dilazione». La domanda è accompagnata dai moduli SC106 (per tutte le Gestioni contributive amministrate dall’Inps, ad eccezione dei lavoratori domestici) o SC80 (per il rapporto di lavoro domestico).
Riscossione
Compensazione dei crediti edilizi con debiti previdenziali iscritti a ruolo: non ammessa
I chiarimenti resi dal documento di prassi attengono alla possibilità di utilizzare in compensazione orizzontale alcuni crediti edilizi (da Superbonus acquistati ai sensi dell’articolo 121, Dl 34/2020) al fine di estinguere debiti previdenziali iscritti a ruolo.
Nel caso oggetto di interpello, i debiti previdenziali, affidati all’agente della Riscossione e oggetto di regolare rateizzazione, sono di ammontare superiore ad 1.500 euro ma inferiore a 50.000 euro. Il contribuente ha chiesto di poter compensare il debito di natura previdenziale, affidato all’agente della Riscossione e oggetto di regolare rateizzazione, con un credito acquistato da terzi e generato da interventi agevolati con il Superbonus.
Sulla base dei documenti di prassi emanati, l’agenzia delle Entrate conferma che – in linea generale – i crediti, in presenza di una rateizzazione in corso dei debiti erariali/previdenziali da pagare, possono essere utilizzati in compensazione (risposta 478/2023). Ciò in quanto, in presenza di ruoli relativi a debiti previdenziali (anche dovuti a Casse private) non operano le previsioni di cui:
- all’articolo 121, comma 3-bis, Dl 34/2020 (in presenza di ruoli per imposte erariali, per importi superiori a 10.000 euro, la compensazione dei crediti edilizi è sospesa fino a concorrenza dei suddetti ruoli; si tratta di una limitazione non operante in quanto manca l’emanazione di un apposito decreto; cfr. risposta 237/2024);
- all’articolo 37, comma 49-quinquies, Dl 226/2003 (non è possibile la compensazione nel modello F24 in presenza di ruoli per imposte erariali, per importi superiori a 50.000 euro, se i termini sono scaduti e non vi sono provvedimenti di sospensione);
- all’articolo 31, comma 1, Dl 78/2010 (la compensazione di crediti per imposte erariali, in presenza di ruoli per imposte erariali scaduti, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti superiore a 1.500 euro).
Ma, invece, i crediti agevolativi non possono essere utilizzati per estinguere i ruoli stessi, neppure per debiti erariali (risposte 451/2021 e 439/2023). Infatti, il citato articolo 31, Dl 78/2010 ammette l’utilizzo della compensazione per soddisfare le somme iscritte a ruolo solo con riferimento ai «crediti relativi alle stesse imposte» con esclusione, quindi, da tale ambito dei crediti agevolativi (tra cui quelli edilizi).


