Riforma fiscale

Concordato preventivo biennale: le ultime risposte

Faq agenzia delle Entrate del 25 e 28 ottobre 2024

 

Con il quarto e il quinto aggiornamento delle Faq l’agenzia delle Entrate – a pochi giorni dal termine per l’esercizio dell’opzione, fissato al 31 ottobre 2024 – fornisce ulteriori precisazioni sul Concordato preventivo biennale (Cpb) di cui al Dlgs 12 febbraio 2024, n. 13.

Condizioni di accesso e cause di esclusione/cessazione

Il compimento di operazioni di «fusione, scissione, conferimento» impediscono l’accesso o la permanenza nel Concordato preventivo biennale: in tal senso gli articoli 11, comma 1, lettera b-quater (causa di esclusione), 21, comma 1, lettera b-ter (causa di cessazione) e 22, comma 1, lettera d (causa di decadenza) del Dlgs 13/2024. Diversamente, la trasformazione societaria (da società di capitali o da società di persone ad altro tipo di sodalizio) non rappresenta una causa di decadenza dal regime opzionale (articoli 10 e 11 del Dlgs 13/2024), salvo che per il periodo d’imposta 2023 gli Isa risultino applicabili. A tale fine ricordiamo che, tra le cause di esclusione dagli Isa, vi sono le operazioni eccedenti l’ordinaria gestione dell’impresa – come trasformazioni, scissioni e fusioni d’azienda, conferimento, cessione e liquidazione, acquisto o affitto d’azienda, successione o donazione d’azienda – che danno luogo a una cessazione di attività per il «dante causa» e a un inizio di attività per l’«avente causa» (così la circolare 17/E/2019, paragrafo 4). Si ricorda, altresì, che: 1) anche la cessione di ramo d’azienda determina l’esclusione dal Cpb, in analogia con l’operazione di conferimento (circolare 18/E/2024, paragrafi 2.1 e 2.4.4); 2) il conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale determina la cessazione dell’attività d’impresa, da cui deriva una causa di cessazione dal Cpb ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b) del Dlgs 13/2024 (Faq del 17 ottobre 2024).

Né impedisce l’accesso al Cpb, come pure non costituisce causa di cessazione dal regime opzionale, la modifica della compagine sociale nell’ambito di società di capitali, in quanto le fattispecie previste dagli articoli 11, comma 1, lettera b-quater e 21, comma 1, lettera b-ter del Dlgs 13/2024 si riferiscono esclusivamente alle società e alle associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir (in tal senso anche la Faq 17 ottobre 2024, n. 3). In altre parole, le variazioni intervenute nella compagine sociale delle società di persone e delle associazioni professionali rappresentano causa di esclusione (se già intervenute nel 2024) o causa di cessazione se intervenute dopo l’adesione al Cpb. Pur nel silenzio della norma, l’agenzia ritiene che il decesso del socio non rappresenti una causa di cessazione del Cpb, salvo il caso in cui il reddito effettivo risulti del 30% inferiore a quello concordato (articolo 19 del Dlgs 13/2024).

Secondo il menzionato articolo 11, è escluso dal Cpb il soggetto condannato con sentenza irrevocabile per reati tributari di cui al Dlgs 74/2020 (o per altri reati specificati dalla norma). Diversamente, sentenze non definitive non precludono l’accesso al regime (in tal senso anche la circolare 18/E/2024).

Il soggetto che ha iniziato l’attività nel 2023 non può accedere al Cpb: a rilevare è la data di apertura della partita Iva, e non quella di inizio attività comunicata al Registro delle Imprese. Ciò vale sia per i soggetti Isa (cfr. circolare 15/E/2024, nella quale si legge che «ai fini dell’esclusione dall’applicazione degli Isa, l’indirizzo consolidato di prassi è quello di identificare l’inizio attività con il momento dell’apertura della partita Iva») sia per i soggetti in regime forfetario.

Inoltre, le variazioni intervenute nelle attività esercitate dai soggetti Isa, negli anni 2024 e/o 2025, rispetto a quelle esercitate nel 2023, sono causa di cessazione del Cpb solo se, a seguito delle variazioni stesse, cambia l’attività prevalente e solo se ciò comporta la compilazione di un modello Isa diverso rispetto a quello adottato per l’anno d’imposta 2023 (articolo 21, comma 1, lettera a) del Dlgs 13/2024). Pertanto, nell’ipotesi di esercizio di attività che presuppongono l’applicazione di Isa differenti, non sembra ravvisabile la causa di esclusione sempreché l’attività considerata prevalente nel 2023 resti tale anche nel biennio del Cpb. Con riguardo ai soggetti in regime forfetario, se interviene una modifica dell’attività esercitata (articolo 32, comma 1, lettera a) del Dlgs 13/2024), con l’aggiunta di nuove, il Cpb cessa solo se per le nuove attività sono previste percentuali di forfetizzazione diverse rispetto a quello applicate al periodo d’imposta 2023.

L’opzione o la revoca dell’opzione per il regime di trasparenza da parte di una Srl non influenza in alcun modo il concordato preventivo, né in termini di possibilità di adesione, né in termini di successiva cessazione o decadenza degli effetti.

Ai fini della fuoriuscita dal regime forfetario (articolo 1, commi 54 e seguenti, legge 190/2014) a partire dall’anno successivo, dovuta al superamento della soglia di 85.000/100.000 euro di ricavi o compensi, rilevano solo i ricavi o compensi effettivi, indipendentemente dal reddito concordato. Non ha, quindi, alcuna rilevanza il fatto che il reddito concordato sia di ammontare di ricavi o compensi (calcolati a ritroso, tenendo conto della percentuale di forfetizzazione) superiore a tale soglia.

L’articolo 11, lettera a) del Dlgs 13/2024 dispone che non possono accedere al Cpb i contribuenti per i quali è presente la seguente causa di esclusione: «mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento». L’esplicito richiamo alla sola dichiarazione dei redditi induce l’agenzia ad affermare che l’omessa dichiarazione Irap relativa a uno dei tre periodi d’imposta precedenti non è causa di esclusione dal Cpb. Tuttavia, se tale dichiarazione viene omessa negli anni oggetto di Cpb, allora il contribuente incorre in una causa di decadenza ai sensi dell’articolo 22, comma 2, lettera c) del Dlgs 13/2024.

Biennio di validità

L’agenzia precisa che i contribuenti che non aderiscono al Cpb relativo ai periodi d’imposta 2024 e 2025 potranno farlo con riferimento ai periodi d’imposta 2025 e 2026, in presenza dei requisiti di accesso. Quindi già dal 2025 si potranno valutare le proposte del Fisco, a valere per il biennio 2025 e 2026; non si dovrà, dunque, attendere il biennio 2026-2027. Pertanto, ci saranno contribuenti Isa che hanno aderito al Cpb per il biennio 2024-2025 ed altri per il biennio 2025-2026. In sostanza, il Concordato vincola per un biennio, ma la proposta avviene, per coloro che non hanno già aderito, a cadenza annuale.

Reddito concordato

Nel caso di passaggio da contabilità ordinaria a contabilità semplificata, la perdita fiscale derivante dalla deduzione integrale delle rimanenze di magazzino non si qualifica quale «variabile non concordabile» di cui all’articolo 16 del Dlgs 13/2024 (voce che va a rettificare il reddito concordato). Ne deriva che tale onere non potrà essere portato in diminuzione dal reddito concordato; con l’effetto che, se il cambio di regime contabile avviene in un anno concordatario, tale maggior costo andrà perduto, in quanto assorbito dalla rilevanza ai fini fiscali del solo reddito così come accettato in sede di proposta di concordato. Le variazioni (in aumento e in diminuzione), indicate nell’articolo 16, che possono essere apportate al reddito d’impresa concordato, sono tassative.

L’ammontare dell’adeguamento spontaneo Isa 2024, per il periodo d’imposta 2023, concorre alla formazione dell’importo del reddito e del valore della produzione netta del 2023 e deve, quindi, essere considerato in sede di compilazione dei righi P04 e P05 del modello Cpb al fine di determinare l’ammontare del reddito concordato.

Gli errori derivanti dalla inesatta o incompleta comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa, da considerare ai fini dell’eventuale superamento della soglia del 30% del reddito e del valore della produzione netta oggetto del Cpb, attengono al solo periodo d’imposta 2023. Gli eventuali errori negli Isa, compiuti negli anni precedenti al periodo d’imposta 2023, non inficiano il Concordato.

Benefici premiali

In caso di adesione al Cpb il regime premiale Isa viene sempre riconosciuto, indipendentemente dal punteggio Isa conseguito negli anni concordatari. Ciò vale anche per l’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, Dpr 600/1973 e dell’articolo 54, comma 2, secondo periodo, Dpr 633/1972, in quanto beneficio naturale previsto dal regime premiale di cui al Dl 50/2017. L’articolo 19, comma 3 del Dlgs 13/2024, infatti, prevede che «per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto, previsti dall’ articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

I soggetti che aderiscono al Cpb possono fruire della sanatoria – per gli anni dal 2018 al 2022 – prevista dall’articolo 2-quater, Dl 113/2024 (decreto Omnibus). I maggiori imponibili (delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’Irap, relativamente a una o più annualità), discendenti dal ravvedimento speciale, che vengono assoggettati ad imposta sostitutiva non sono rilevanti ai fini Iva.

Iva

Manutenzione portuale: applicazione del regime di non imponibilità

 

L’analisi dell’agenzia delle Entrate è volta a stabilire l’applicabilità del regime di non imponibilità, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 6, Dpr 633/1972, agli interventi di manutenzione portuale.

Nella Risposta viene precisato che detto regime può essere applicato solo alle prestazioni rese dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale e che dette prestazioni devono essere immediatamente riferibili alla manutenzione portuale.

Ciò in quanto la norma prevede il regime di non imponibilità per i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto (nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari).

La norma citata è stata oggetto di interpretazione ad opera:

- dell’articolo 3, comma 13, Dl 27 aprile 1990, n. 90, con cui si è precisato che nell’agevolazione sono da comprendere anche i lavori relativi a rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente;

- dell’articolo 1, comma 992, legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.

La circolare 21 aprile 2008, n. 41/E ha riconosciuto il regime di non imponibilità anche alle prestazioni relative ad opere realizzate nelle preesistenti aree portuali e relative adiacenze, a condizione che siano previste nel piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e che siano qualificate come opere di adeguamento tecnico-funzionale della struttura portuale esistente.

Pertanto, ai fini dell’applicazione del cennato regime Iva, viene richiesto che:

1) le prestazioni siano rese in un determinato luogo (porto, aeroporto, ecc.);

2) le stesse prestazioni rientrino tra quelle svolte ordinariamente nel predetto luogo e, nello specifico, che le stesse siano direttamente riferibili al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti ovvero all’attività di movimentazione di beni o di persone nonché di assistenza ai mezzi di trasporto che viene ordinariamente svolta nel luogo stesso;

3) i servizi in esame debbano presentarsi come complessi interventi strutturali da realizzare su impianti già esistenti, aventi come fine immediato il loro funzionamento e la loro manutenzione ovvero il loro ammodernamento, ampliamento, ecc. (risoluzione 31 marzo 2008, n. 118/E). Con l’effetto che sono escluse dall’ambito applicativo del menzionato articolo 9 le mere forniture di beni e servizi (risoluzione 23 luglio 2002, n. 247/E), le quali non danno luogo agli interventi di carattere strutturale cui fa riferimento la norma.

Inoltre, come precisato dalla citata risoluzione n. 118/E/2008, il regime in esame riguarda le prestazioni immediatamente riferibili alla manutenzione portuale, per cui può essere applicato alle predette prestazioni solo quando le stesse siano rese dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale. In sostanza, tali prestazioni possono essere rese dall’appaltatore principale a favore del committente di tali opere, dal subappaltatore all’appaltante dei lavori di manutenzione portuale e, per analogia con i casi precedenti, da coloro che effettuano una prestazione di manutenzione portuale ad un committente sulla base di un contratto di risultato, anche se non riconducibile immediatamente alle figure tipiche dell’appalto e del subappalto (ad esempio, prestazioni realizzate dai consorziati a favore della società consortile, aggiudicataria dei lavori di appalto).

Con la Risposta in esame viene ribadito, quindi, quanto evidenziato con la risoluzione 118/E/2008, ossia che il trattamento di non imponibilità in questione può essere applicato solo alle prestazioni rese dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale e che dette prestazioni devono essere immediatamente riferibili alla manutenzione portuale.

Iva

Atti di trasferimento degli impianti di distribuzione di gas: regimi Iva e registro applicabili

 

In relazione al trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette – Iva e imposta di registro – dell’operazione di trasferimento degli impianti di distribuzione di gas naturale, viene ricordato che il trasferimento di un’azienda non rileva ai fini Iva (articolo 2, comma 3, lettera b), Dpr 633/1972), in quanto l’operazione non ha per oggetto il trasferimento di singoli beni, bensì di un complesso di beni e di rapporti giuridici (articolo 2555 del Codice civile) suscettibile di consentire l’esercizio dell’attività economica autonoma e attuale (Corte di Giustizia Ue, sentenza 27 novembre 2003, in causa C-497/01, punti 40 e 44), a condizione che detta caratteristica fosse anche preesistente al trasferimento stesso (Risposte Interpello 455/2023 e 546/2020) e che il suddetto complesso di beni mantenga la sua identità funzionale anche successivamente al suo trasferimento (Corte di Giustizia Ue, sentenza 10 novembre 2011, in causa C-444/10, punto 25).

Detto regime di esclusione dal campo di applicazione dell’Iva è applicabile all’operazione di trasferimento degli impianti di distribuzione di gas naturale.

Ai fini dell’imposta di registro, invece, si applica il tributo in misura proporzionale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 2, Dpr 26 aprile 1986, n. 131 e dell’articolo 2, comma 1, della Tariffa, Parte I, allegata al medesimo Dpr.

Strumenti finanziari

Carried interest: qualificazione dei proventi

 

Con la Risposta in esame vengono forniti chiarimenti circa la qualificazione fiscale dei proventi derivanti da un piano di coinvestimento, avente ad oggetto la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi ibridi, previsto nel contratto di lavoro subordinato tra una società ed un proprio manager (cd. carried interest).

L’agenzia delle Entrate precisa che, nel caso di specie, la presenza di elementi specifici (l’importo dell’investimento, l’adeguata remunerazione spettante al manager, l’esposizione ad un reale rischio di perdita del capitale investito e l’assenza di clausole esplicite che ricolleghino l’extra-rendimento allo svolgimento dell’attività lavorativa per uno specifico periodo di tempo) determinano la qualificazione di detti importi come redditi di natura finanziaria, ai sensi dell’articolo 60, Dl 24 aprile 2017, n. 50. La norma da ultimo citata prevede che i «proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati», si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, «in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi».

La presunzione legale in questione è, tuttavia, applicabile in presenza delle condizioni individuate dal medesimo articolo 60, comma 1, lettere a), b) e c), ossia:

- l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori comporta un esborso effettivo pari ad almeno l’1% dell’investimento complessivo effettuato dall’organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;

- i proventi di azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all’organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell’investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;

- le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori e, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a cinque anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

La sussistenza dei richiamati requisiti è garanzia di un allineamento fra i manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell’investimento e di rischio di perdita del capitale investito (che costituisce la ratio dell’assimilazione dei proventi in argomento ai redditi di natura finanziaria).

Va ricordato che, secondo la circolare 16 ottobre 2017, n. 25/E, la carenza di uno o più presupposti stabiliti dalla norma in esame non determina l’automatica qualificazione dei proventi come redditi collegati alla prestazione lavorativa, ma richiede lo svolgimento di un’analisi volta a verificare, caso per caso, l’idoneità dell’investimento a determinare quell’allineamento citato che consente di attribuire alle somme in argomento natura finanziaria.

Nel caso in esame, l’eventuale detenzione di strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche da parte degli altri soci (al pari del management), nonché la presenza di un’adeguata remunerazione per l’attività lavorativa svolta da parte del manager possono fungere da indicatori della natura finanziaria del reddito. Un ulteriore criterio di valutazione sta nell’idoneità dell’investimento, anche in termini di ammontare, a garantire l’allineamento di interessi tra investitori e management e la conseguente esposizione di quest’ultimo al rischio di perdita del capitale investito.

Immobili

Superbonus 110%: cessione di un immobile parzialmente acquisito per successione

 

Il caso oggetto di interpello riguarda un immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus (effettuati sulle parti comuni dell’edificio), di cui all’articolo 119, Dl 34/2020, e la determinazione della plusvalenza imponibile, ai sensi degli articoli 67, comma 1, lettera b-bis) e 68, comma 1, del Tuir. La particolarità sta nel fatto che il bene è stato acquisito, in parte, a titolo oneroso e, in parte, per successione.

L’agenzia delle Entrate precisa che:

1) sono escluse dall’ambito applicativo della disciplina in esame le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili acquisiti per successione, come prevede la norma e ribadito nella circolare 13 giugno 2024, n. 13/E;

2) emerge una plusvalenza imponibile, anche se gli interventi agevolabili, terminati da non più di 10 anni, sono stati effettuati esclusivamente sulle parti comuni dell’edificio condominiale.

Nel caso specifico, dunque, la plusvalenza è esclusa da tassazione ma limitatamente alla parte di essa correlata alla quota di immobile acquisita per successione, mentre resta imponibile la parte della plusvalenza riferibile alla quota di immobile acquisita a titolo oneroso. Quest’ultima è determinata come differenza tra il prezzo complessivo della vendita immobiliare percepito nel periodo d’imposta ed il costo d’acquisto sostenuto (aumentato di ogni altro costo inerente all’immobile), non rilevando a tal fine la quota relativa all’immobile acquisito per successione.

Fiscalità internazionale

Fusione transfrontaliera: tassazione

 

La fattispecie si riferisce ad una fusione tra comparti di un Oicr estero e di fondi di diritto italiano.

La fusione di Oicr viene definita (articolo 1, n. 16) del Provvedimento della Banca d’Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal provvedimento 16 novembre 2022) come l’operazione in cui uno o più Oicr o comparti di Oicr si estinguono (Oicr oggetto della fusione), trasferendo tutte le loro attività e passività ad un altro Oicr o comparto di Oicr esistente (Oicr ricevente). I partecipanti agli Oicr oggetto della fusione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell’Oicr ricevente nonché, eventualmente, un pagamento in somme di denaro non superiore al 10% del valore complessivo netto delle loro quote o azioni.

Gli articoli 40-bis e 40-ter, Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf) disciplinano la fusione nazionale di Oicr e quella transfrontaliera di Oicvm.

Dalle disposizioni citate emerge che: 1) possono costituire oggetto di un’operazione di fusione non solo Oicr ma anche comparti di uno o più Oicr, pur se stabiliti in Stati membri diversi; 2) tale operazione implica l’estinzione del precedente comparto di Oicr (quello oggetto di fusione) ed il trasferimento totale delle relative attività e passività, che confluiscono nell’altro comparto di Oicr o nell’Oicr coinvolto (quello ricevente), con assegnazione di azioni o quote equivalenti ai partecipanti dell’Oicr oggetto di fusione.

Con riferimento alla tassazione dei proventi derivanti da quote o azioni in Oicr di diritto estero, diversi da quelli immobiliari, detenute da investitori italiani, si ricorda che in base all’articolo 10-ter, legge 23 marzo 1983, n. 77 gli investitori possono conseguire redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria al verificarsi dei seguenti eventi:

- distribuzione di proventi, in costanza di partecipazione all’organismo di investimento;

- riscatto o liquidazione di quote o azioni;

- cessione di quote o azioni;

- trasferimento di quote o azioni ad un diverso intestatario (cd. cessione);

- conversione di quote o azioni da un comparto ad un altro dello stesso fondo (cd. switch, che si considera rimborso).

Tale norma non include tra gli eventi tassabili quello relativo alla fusione tra comparti di un Oicr estero e fondi di diritto italiano, che è il caso in argomento, in quanto il concambio delle quote dovrebbe essere effettuato in modo da attribuire agli investitori dei comparti incorporati una partecipazione nel fondo incorporante di valore pari a quella detenuta nel comparto assorbito. La fusione, infatti, comporta unicamente lo scioglimento dei comparti incorporati, per effetto del trasferimento delle attività e delle passività nei fondi incorporanti, senza liquidazione o rimborso delle quote dei comparti assorbiti, in capo ai partecipanti, per cui rappresenta un’operazione fiscalmente neutrale anche nei confronti dell’investitore residente.

Alla luce di quanto sopra, la fusione di comparti di investimento in un diverso fondo non rappresenta, in via generale, un evento realizzativo di reddito assoggettabile a tassazione in capo ai partecipanti dei medesimi fondi, in quanto non riconducibile a nessuna delle predette fattispecie impositive sopra declinate.

Riscossione

Omesso o ritardato versamento di contributi e premi: nuova misura del tasso di dilazione e rateazione

Circolare Inps 21 ottobre 2024, n. 92 e Circolare Inail 22 ottobre 2024, n. 32

 

In conseguenza alla decisione di politica monetaria assunta dalla BCE il 17 ottobre scorso, volta a ridurre al 3,40% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, l’Inps precisa che, con decorrenza 23 ottobre 2024, varia la misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La variazione incide sia sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione dagli enti gestori di previdenza, sia sulla misura delle sanzioni civili (articolo 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo, e comma 10, legge 388/2000), come pure sull’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili (articolo 2, comma 11, Dl 338/1989).

In senso analogo ha operato l’Inail, precisando la variazione del tasso applicabile alle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e per la quantificazione delle sanzioni civili.

Riscossione

Albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco: codice tributo per il versamento del contributo

 

L’articolo 13, Dlgs 41/2024 ha previsto il pagamento di un contributo per ottenere l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco.

L’iscrizione all’albo – che è condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività di punto vendita ricariche – è subordinata al pagamento preventivo di un importo annuale pari a 100 euro. Il suo mancato pagamento, anche di una sola annualità, comporta la decadenza dall’iscrizione all’albo (articolo 13, comma 2).

Il versamento va effettuato tramite il modello F24 Accise, utilizzando il codice tributo 5505.

Riscossione

Incentivi per i veicoli a basse emissioni inquinanti: codice tributo per il recupero del bonus

 

L’articolo 5, Dpcm 20 maggio 2024 ha previsto alcuni incentivi per i veicoli a basse emissioni inquinanti. Più precisamente, le imprese costruttrici degli impianti rimborsano all’installatore – di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 – l’importo del contributo corrisposto al beneficiario dell’impianto mediante compensazione con il prezzo, recuperando tale importo sotto forma di credito di imposta, utilizzabile in compensazione, tramite il modello F24.

Le disposizioni attuative del bonus sono contenute nel Dm Imprese e Made in Italy 3 giugno 2024. Il ministero trasmette all’agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. In questo modo il Fisco può controllare l’elenco dei beneficiari e verificare che l’ammontare del credito non ecceda l’importo indicato in tale elenco.

Il codice tributo, che va utilizzato dalle imprese costruttrici per il recupero del bonus, è il 7071. Il codice va indicato per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta.

Con l’occasione l’agenzia delle Entrate rinomina il codice tributo 6903. In questo caso, la ridenominazione ha origine con l’articolo 2, comma 1, lettera e), Dpcm 20 maggio 2024, che ha previsto degli incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali nuovi di categoria N1 e N2 anche ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, ibrido) e ad alimentazione tradizionale, con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato di classe inferiore a euro 4. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, dopo l’introduzione dei nuovi incentivi, ha chiesto la ridenominazione del codice tributo 6903 (istituito e ridenominato con le risoluzioni 82/E/2019, 61/E/2021 e 30/E/2022).

Riproduzione riservata Ⓒ