Iva

Codatorialità: irrilevanza Iva delle somme rimborsate

 

Secondo l’agenzia delle Entrate, nella cd. «codatorialità» non è rinvenibile un nesso sinallagmatico in quanto le imprese, che accettano le regole di ingaggio fissate nel contratto di rete, assumono ciascuna il ruolo di datore di lavoro, direttamente responsabile, per la quota di propria competenza, del pagamento dello stipendio al lavoratore e, pertanto, si può parlare di rimborso solo in termini di restituzione di quanto solidalmente anticipato al dipendente dall’impresa referente.

La codatorialità presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, da parte delle diverse società.

Il suddetto rimborso ha, in sostanza, la funzione di imputare a ciascuna impresa il costo del personale dipendente in proporzione all’effettivo contributo che ha ricevuto da ogni lavoratore.

Pertanto, conformemente a quanto chiarito nella circolare 16 maggio 2025, n. 5/E, le somme rimborsate non assumono rilevanza ai fini Iva, trattandosi di mere movimentazioni di denaro, fuori dal campo di applicazione del tributo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972.

Imposta sostitutiva

Compensi sugli straordinari degli infermieri: non si applica l’imposta sostitutiva al personale universitario

 

L’azienda ospedaliera universitaria, che ha chiesto chiarimenti circa la corretta applicazione del regime agevolativo applicabile ai compensi sugli straordinari degli infermieri, ha evidenziato che nel proprio organico è presente anche personale universitario, assegnato con protocolli di intesa tra Regione e Università, che svolge attività assistenziale sanitaria, tipicamente infermieristica, e che riceve una retribuzione calcolata sulla base delle differenze tra il Ccnl Università e il Ccnl Sanità. L’azienda istante ritiene che sia possibile applicare il beneficio fiscale anche agli straordinari di questa tipologia di personale.

Nel documento di prassi, l’agenzia delle Entrate precisa che l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, dovuta nella misura del 5% e da applicare ai compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli Enti del Ssn, ai sensi dell’articolo 1, comma 354, legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025), non si applica ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale giuridicamente universitario, assegnato all’azienda ospedaliera e svolgente l’attività assistenziale suddetta.

Ciò in quanto il tenore letterale della norma circoscrive tassativamente l’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva ai compensi: 1) per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del Ccnl Sanità, triennio 2019-2021 (requisito oggettivo); 2) erogati agli «infermieri» dipendenti dalle aziende e dagli Enti del Ssn (requisito soggettivo). Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, è necessaria la coesistenza di questi due requisiti.

Immobili

Superbonus: quando si realizza una plusvalenza da cessione di un immobile agevolato

 

L’agenzia delle Entrate prende in esame il caso del trattamento fiscale applicabile alla plusvalenza realizzata nel 2025 a seguito della vendita di un immobile oggetto di interventi antisismici, il cui cedente ha optato per la cessione del credito d’imposta in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione riconosciuta nella misura del 110% sul prezzo di acquisto (Super sisma bonus acquisti, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, Dl 90/2013; la detrazione è maturata nel 2021, anno dell’acquisto del fabbricato).

Si ricorda che l’articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del Tuir ha previsto l’assoggettamento ad imposta della plusvalenza da cessione di un immobile agevolato Superbonus (articolo 119, Dl 34/2020).

L’agenzia richiama, innanzitutto, la circolare 13 giugno 2024, n. 13/E in cui è stato chiarito che la plusvalenza, di cui alla citata lettera b-bis), può essere conseguita solo in relazione alla prima cessione a titolo oneroso dell’immobile oggetto di interventi Superbonus e non anche in relazione alle eventuali successive cessioni, a prescindere da chi ha effettuato gli interventi, dalla percentuale di detrazione spettante e dal tipo di intervento. La norma introdotta dalla legge di Bilancio 2024, infatti, si riferisce solo agli immobili sui quali il cedente abbia eseguito gli interventi agevolati. Si ricorda, altresì, che la disposizione non opera neppure per gli immobili acquisiti a seguito di successione e per quelli adibiti ad abitazione principale.

Di conseguenza, nel caso di specie, trattandosi di una successiva cessione dell’immobile, non emergerà alcuna plusvalenza ai sensi del citato articolo 67. In altre parole, la rivendita di un immobile acquistato beneficiando del Superbonus, in quanto acquisito da un’impresa che aveva ricostruito l’intero edificio con interventi di riduzione del rischio sismico, non realizza una plusvalenza ai sensi della lettera b-bis). Trattandosi di un immobile che ha consentito la fruizione del Superbonus in qualità di casa antisismica, la plusvalenza relativa alla prima cessione viene realizzata solo dall’impresa di costruzione che ha effettuato i lavori e poi venduto la casa, consentendo all’acquirente l’applicazione del Superbonus. Mentre la successiva rivendita, effettuata dal contribuente istante, non rientra nel perimetro della nuova disposizione sulle plusvalenze.

Tuttavia, se tale immobile fosse venduto dall’istante prima dei 5 anni dall’acquisto, si realizzerebbe una plusvalenza ordinaria ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir.

Agevolazioni

Regime speciale impatriati: quando si applica ai lavoratori sportivi

 

Nel documento di prassi l’agenzia delle Entrate, richiamando la risoluzione 30 giugno 2023, n. 38/E, ha ricordato che il regime speciale per lavoratori sportivi si applica qualora:

- esista un rapporto di lavoro sportivo disciplinato dall’articolo 3, legge 91/1981 (in vigore fino al 1° luglio 2023), ovvero dagli articoli 25, 26 e 27, Dlgs 36/2021 (in vigore dal 1° gennaio 2023), nell’ambito delle discipline riconosciute dal Coni, nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica e che i lavoratori sportivi abbiano compiuto il ventesimo anno di età;

- il reddito complessivo risulti essere di ammontare superiore, rispettivamente, ad euro 1.000.000 ovvero ad euro 500.000 a seconda che le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro il 1990 ovvero successivamente a tale anno. Tale requisito va verificato con riferimento all’ammontare del compenso spettante al lavoratore sportivo in base al contratto di lavoro sottoscritto con la società sportiva, vale a dire all’importo complessivo dell’ingaggio pattuito (articolo 1, comma 17, lettera a), nn. 1) e 2), Dlgs 29 agosto 2023, n. 120).

In assenza dei requisiti richiesti è possibile, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalle relative norme, applicare il regime speciale per lavoratori impatriati previsto:

- dall’articolo 16, comma 1, Dlgs 147/2015, per i contribuenti che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023;

- dall’articolo 5, Dlgs 209/2023, per i contribuenti che hanno trasferito la residenza dopo tale data.

Previdenza

Gestione separata Inps: notifiche sul tetto massimo di contribuzione

Messaggio Inps 19 maggio 2025, n. 1561

 

L’Istituto di previdenza ha annunciato l’attivazione di una nuova funzionalità per informare i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata Inps dell’eventuale raggiungimento del massimale annuo di contribuzione, previsto dall’articolo 2, comma 18, legge 335/1995.

Si ricorda che per il 2025 tale limite è pari a 120.607 euro; superata questa soglia, non è più dovuta contribuzione previdenziale sui compensi ulteriori percepiti nell’anno in corso.

La comunicazione – basata sui dati trasmessi dai committenti attraverso i flussi Uniemens – avverrà, a decorrere da maggio 2025, tramite l’area riservata «MyINPS». In questo modo i lavoratori potranno informare i propri committenti affinché sospendano l’applicazione dei contributi previdenziali sui compensi eccedenti.

Nel caso in cui siano già stati effettuati versamenti oltre il massimale, l’Inps chiarisce che, a partire dall’anno successivo, al termine dei controlli sulle denunce Uniemens relative, verranno messi a disposizione gli importi versati in eccedenza. Questi potranno essere recuperati tramite una specifica richiesta di rimborso. Per agevolare questo processo, l’Istituto di previdenza invierà una comunicazione specifica sia ai lavoratori che ai committenti, con indicazione dettagliata delle somme rimborsabili.

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