Imposta sostitutiva

Trattamento economico accessorio: applicazione dell’imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali

L’articolo 1, comma 237, legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026) ha previsto l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% sui compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, Dlgs 165/2001 (con eccezione del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, destinatario di specifiche agevolazioni fiscali). La misura si applica nel limite massimo di 800 euro annui ai lavoratori che, nel 2026, percepiscono un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro.

Con il documento di prassi viene chiarito il periodo d’imposta a cui dev’essere imputato il limite reddituale di 50.000 euro (reddito di lavoro dipendente) per poter accedere all’agevolazione. Nello specifico, il limite di 800 euro va riferito all’ammontare complessivo annuo dei compensi agevolabili erogati nel 2026 e anche la soglia di 50.000 euro dev’essere verificata con riferimento allo stesso periodo d’imposta 2026.

Pertanto, per accedere al beneficio non rileva il reddito percepito negli anni precedenti, ma solo quello maturato nel 2026, anno a cui la misura agevolativa è espressamente limitata.

Riforma fiscale

Concordato preventivo biennale: analisi delle ultime novità

Guida Cndcec-agenzia delle Entrate settembre 2026 e Informativa Cndcec 16 settembre 2026, n. 116

La Guida operativa – in relazione al Concordato preventivo biennale (Dlgs 13/2024) per il biennio 2026-2027 – analizza i requisiti, le modalità di adesione, le cause di cessazione e di decadenza, gli istituti premiali legati al rinnovo del patto con il Fisco, e il ravvedimento speciale. In particolare, vengono illustrate le novità contenute nel cd. decreto Omnibus (Dlgs 148/2026).

Il contenuto interessa anche i titolari di reddito di lavoro autonomo che partecipano ad associazioni professionali, Stp o società tra avvocati; per detti soggetti, l’accesso è subordinato, nei casi previsti, all’adesione coordinata del professionista e della struttura partecipata, purché le attività siano riconducibili al medesimo Isa. Il documento precisa, tuttavia, che l’esclusione dagli Isa di uno degli associati non impedisce automaticamente agli altri partecipanti e allo studio di aderire, se risultano soddisfatte le ulteriori condizioni richieste.

Viene chiarita la distinzione tra cessazione e decadenza. La cessazione interviene quando, durante il biennio, vengono meno o cambiano taluni presupposti sui quali era stata formulata la proposta (cessazione dell’attività, mutamento dell’attività esercitata quando comporta l’applicazione di un diverso Isa, passaggio al regime forfetario, verificarsi di circostanze eccezionali che determinano redditi o valori della produzione netta effettivi inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli concordati). La decadenza, invece, è collegata a violazioni di particolare rilevanza (accertamenti od omessi versamenti) e determina la perdita degli effetti del Cpb per entrambi i periodi d’imposta.

Quanto agli aspetti premiali, il rinnovo per un secondo biennio vede rafforzati i benefici: per l’Iva la soglia di esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti sale da 70.000 a 100.000 euro annui (stesso limite è previsto per i rimborsi); per imposte dirette e Irap la soglia passa da 50.000 a 70.000 euro.

Ai contribuenti che rinnovano, inoltre, è riconosciuta l’anticipazione di 2 anni dei termini di decadenza dell’attività di accertamento, anziché di un solo anno, nonché la possibilità di rateizzare saldo e acconto delle imposte senza applicazione degli interessi.

Infine, anche il ravvedimento speciale per le annualità 2020-2023 è riservato ai contribuenti che rinnovano l’adesione per il biennio 2026-2027 (articolo 29, Dlgs 148/2026).

La data del 31 ottobre 2026 rappresenta il termine per aderire alla proposta o revocare una precedente accettazione relativa al biennio 2026-2027. L’adesione può essere trasmessa congiuntamente al modello Isa allegato alla dichiarazione modello Redditi 2026 oppure autonomamente, utilizzando il frontespizio del modello Redditi e compilando la casella «Comunicazione CPB» con il codice 1. Fino alla scadenza è anche possibile correggere una comunicazione già trasmessa inviandone una nuova, senza dover preventivamente revocare quella precedente. La revoca resta comunque ammessa, sempre entro il termine previsto, mediante le modalità telematiche.

Agevolazioni

Tax credit librerie: termini e modalità di presentazione delle istanze

Il ministero comunica che è possibile presentare le istanze 2026 – per il riconoscimento del credito d’imposta in conformità al Dm 215/2018 e con riferimento ai dati economici dell’anno 2025 – dalle ore 12:00 del 14 settembre e fino alle ore 12:00 del 30 ottobre 2026.

La presentazione deve avvenire esclusivamente mediante il Portale https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/.

Con l’occasione si avvisa che anche per l’anno in corso nella domanda dev’essere specificata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).

Si ricorda che il tax credit librerie è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 319-321, legge 205/2017) per sostenere l’attività dei piccoli librai. Il bonus può essere richiesto dagli esercenti che gestiscono librerie specializzate con sede legale nello Spazio economico europeo, codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1, soggetti a tassazione in Italia e con almeno il 70% dei ricavi dell’anno precedente derivanti dalla vendita di libri.

La somma concessa è calcolata sulla base delle spese sostenute nell’anno precedente per ciascun punto vendita in relazione ad alcuni tributi locali (come l’Imu), all’affitto del locale (al netto dell’Iva), ai mutui e ai contributi previdenziali e assistenziali versati per il personale dipendente.

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite presentazione del modello F24 (codice tributo 6894), a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di pubblicazione del decreto contenente l’elenco dei librai che potranno usufruire dell’agevolazione.

Agevolazioni

Bonus carburante per le imprese di autotrasporto: proroga del termine per l’invio della domanda

Il ministero comunica il differimento (dal 15) al 20 settembre 2026 del termine d’invio della domanda per ottenere il credito d’imposta spettante alle imprese di autotrasporto con riferimento agli acquisti di gasolio effettuati da marzo ad agosto 2026 (articolo 3, Dl 33/2026).

Il ristoro è riconosciuto nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo ad agosto 2026 per l’acquisto di gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell’impresa rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno, come rilevato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

A tal fine i soggetti interessati devono presentare apposita istanza utilizzando la piattaforma gestita dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli disponibile all’indirizzo: https://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it.

Agevolazioni

Bonus colonnine domestiche 2026: termini per la presentazione della domanda

Avviso ministero delle Imprese e del Made in Italy 15 settembre 2026

Le domande per accedere al bonus colonnine di ricarica per auto elettriche per il 2026 possono essere inviate dalle ore 12:00 del 22 settembre 2026 e fino alle ore 12:00 del 31 gennaio 2027, tramite l’apposita piattaforma telematica messa a disposizione da Invitalia. Lo sportello potrà chiudere anticipatamente in caso di esaurimento delle risorse (di cui sarà data pubblicità mediante avviso sul sito del Mimit).

L’avviso fa seguito al Dd 11 settembre 2026 che ha definito i termini di apertura e chiusura dello sportello online per la presentazione delle domande relative alle installazioni effettuate dal 26 giugno al 31 dicembre 2026.

Si ricorda che è possibile richiedere un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e di posa delle infrastrutture per la ricarica. L’importo massimo del contributo è pari a 1.500 euro per gli utenti privati e a 8.000 euro se l’installazione avviene su parti comuni degli edifici condominiali (articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile).

Come chiarito nelle Faq pubblicate dal Mimit, il solo acquisto dell’infrastruttura di ricarica (senza installazione) non è sufficiente per richiedere il contributo: il bonus spetta, infatti, esclusivamente per l’acquisto e la messa in posa (con rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del Dm 37/2008).

Per accedere al contributo, tutte le spese devono essere documentate ed effettuate con pagamento tracciabile.

Operazioni straordinarie

Fusione per incorporazione di una società semplice in una Fondazione Ets: regime tributario

Nel caso in cui il patrimonio trasferito della società semplice (una tenuta agricola di rilevante valore paesaggistico e culturale) non confluisca nell’attività commerciale dell’Ente del Terzo settore (iscritto al Runts), l’operazione può beneficiare di un regime fiscale particolarmente favorevole:

- ai fini delle imposte dirette, solo se i beni provenienti dalla società semplice confluiscono nella sfera commerciale dell’Ente incorporante, il trasferimento può assumere rilevanza fiscale, generando una plusvalenza tassabile (articoli 67 e 68 del Tuir). Nel caso di specie, tutti i beni acquisiti saranno destinati esclusivamente all’attività istituzionale non commerciale dell’Ets. Inoltre, l’azienda agricola continuerà a essere utilizzata per l’esercizio dell’attività agricola tramite il contratto di affitto già in essere. Pertanto, l’agenzia delle Entrate ritiene che le eventuali plusvalenze relative ai beni agricoli trasferiti non assumano rilevanza reddituale. I beni mantengono, quindi, in capo alla Fondazione lo stesso valore fiscale già riconosciuto presso la società semplice, senza alcun effetto impositivo immediato;

- quanto all’Iva, si ricorda che le società semplici sono soggetti passivi Iva solo quando esercitano attività agricole. Nel caso esaminato, però, la società semplice aveva già concesso in affitto l’intera azienda e aveva cessato qualsiasi attività agricola diretta. La stessa società aveva, inoltre, escluso i canoni di locazione dall’ambito Iva e smesso di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti. Pertanto, al momento della fusione risultava mancante il requisito soggettivo necessario per l’applicazione dell’imposta (come detto sopra, al momento dell’operazione la società semplice aveva concesso interamente in affitto l’azienda e non svolgeva più attività agricola). L’operazione risulta, quindi, esclusa dal campo di applicazione Iva, per mancanza del requisito soggettivo (senza scomodare quello oggettivo, di cui all’articolo 2, comma 3, lettera f), Dpr 633/1972, che esclude dall’imposta i trasferimenti di beni effettuati nell’ambito di fusioni, scissioni e operazioni analoghe);

- poiché l’operazione non rileva ai fini Iva sarebbero dovute le imposte d’atto (articolo 40, Dpr 131/1986). Ma nel caso specifico, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, ai sensi dell’articolo 82, comma 3, Dlgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Operazioni straordinarie

Fusioni infragruppo: superamento delle limitazioni al riporto delle perdite se non c’è intento elusivo

L’articolo 172, comma 7 del Tuir fissa dei limiti al riporto delle perdite fiscali in caso di fusione: le perdite fiscali (nonché gli interessi passivi indeducibili e le eccedenze Ace) possono essere trasferiti alla società risultante dall’operazione solo nel rispetto di specifiche condizioni. Le verifiche da effettuare riguardano:

- il limite patrimoniale, che collega il riporto delle perdite alla consistenza patrimoniale della società che le ha generate;

- il test di vitalità economica, che richiede l’esistenza di un’attività effettiva misurata attraverso ricavi caratteristici e costo del lavoro.

Scopo della norma è quello di evitare il fenomeno del commercio di «bare fiscali», ossia l’acquisto di società ormai prive di attività operativa ma titolari di perdite fiscali utilizzabili per abbattere gli imponibili di altre imprese. In sostanza, il legislatore vuole impedire che una perdita maturata da un soggetto economico venga trasferita a un altro soggetto che nulla ha a che vedere con l’attività che quella perdita ha originato.

Va però ricordato che con l’articolo 177-ter del Tuir, introdotto dal Dlgs 192/2024, il legislatore ha escluso l’applicazione delle limitazioni al riporto delle perdite per talune operazioni infragruppo, considerato che – in presenza di una continuità economica e organizzativa – il rischio di commercio delle perdite risulta notevolmente ridotto.

L’agenzia delle Entrate esamina il caso che vede la costituzione di una società veicolo, che progressivamente acquista il 100% del capitale della società target. Al termine dell’operazione è quest’ultima a incorporare la holding veicolo (fusione inversa). La società veicolo non ha dipendenti, non produce ricavi, sostiene prevalentemente costi professionali e finanziari e registra perdite fiscali derivanti dai costi necessari per realizzare l’acquisizione. Di conseguenza, non supera il test di vitalità economica. La società target, invece, supera il test di vitalità ma non supera integralmente il limite patrimoniale rispetto alle posizioni fiscali che intende riportare.

Considerando la finalità antielusiva della norma e la sostanza economica dell’operazione, l’agenzia ritiene che non si applichino le limitazioni dell’articolo 172, comma 7 suddetto. Ciò in quanto la successiva fusione con la società target rappresenta il completamento fisiologico della struttura dell’acquisizione: essa è stata creata appunto per realizzare l’operazione straordinaria, e anche senza dipendenti, senza ricavi e con una vita limitata nel tempo ha potuto svolgere tale funzione.

Riscossione

Imposta sulle successioni e donazioni: codici tributo per ravvedimento e riliquidazione del tributo

Sono istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione delle imposte dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione (Dlgs 346/1990), per l’imposta sulle donazioni e per le tasse per i servizi ipotecari e catastali nonché per le attività di controllo e di conciliazione in relazione all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali.

In questo modo si completa il quadro già delineato dalle risoluzioni nn. 16/E/2016 e 2/E/2025, relative ai pagamenti connessi alla dichiarazione di successione, e dalla risoluzione n. 35/E/2024 per le somme dovute sulla registrazione degli atti, a seguito delle attività di controllo, conciliazione, ravvedimento e riliquidazione dell’imposta.

Taluni codici, compresi tra A252 e A259, riguardano le somme richieste con avviso di liquidazione a seguito della decadenza dai benefici «prima casa» applicati in sede di dichiarazione di successione.

Altri codici, compresi tra A260 e A263, riguardano i versamenti dell’imposta complementare (richiesta con avviso di liquidazione notificato a seguito di un’istanza del contribuente) correlata all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali in relazione alla registrazione di atti.

Quanto alle somme dovute in seguito alle attività di controllo e di conciliazione riguardanti l’imposta sulle donazioni e le tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione e alla registrazione di atti, i codici sono compresi tra A264 e A284.

Resta invariata, infine, la causale da utilizzare per le spese di notificazione degli atti emessi dagli Uffici. Il pagamento va eseguito con il codice tributo 9400.

Riscossione

Gioco Win for Italia Team: codici tributo per il versamento del prelievo erariale

Le somme relative al gioco numerico a totalizzatore nazionale (Gntn) «Win for Italia Team» - finalizzato a sostenere i progetti olimpici (articolo 1, commi 151 e 152, legge 199/2025) - vanno versate utilizzando il modello F24 Accise, che accoglie i seguenti codici tributo:

- 5519 - «Versamento della quota del 12,25% dell’importo delle giocate derivate dall’esercizio dei Gntn»;

- 5520 - «Proventi residuali derivanti dall’esercizio dei Gntn».

Per le restanti entrate derivanti dalla raccolta del gioco continuano a trovare applicazione i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 13/E/2023.

La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco, al netto della quota spettante alle Regioni a Statuto speciale, è destinata al finanziamento del Coni. Le regole di funzionamento del gioco sono stabilite dalla determinazione direttoriale agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Direzione Giochi) 7 settembre 2026.

La risoluzione, inoltre, dispone la soppressione dei seguenti codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 90/E/2016: 5442 e 5443.

Riscossione

Interessi di dilazione e differimento: variazione della misura

Premesso che, dal 16 settembre 2026, il tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è pari al 2,65% (come da decisione della Bce del 10 settembre 2026), l’Inps annuncia la variazione dell’interesse di dilazione e di differimento.

In particolare, viene precisato che, a decorrere dal 16 settembre 2026, la maggiorazione prevista dall’articolo 13, Dl 402/1981 (fissata in 2 punti) determina che:

- l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili sia pari al 4,65% e trovi applicazione per le rateazioni presentate a decorrere dal 16 settembre 2026;

- i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso d’interesse precedentemente in vigore (4,40%) non subiranno alcuna modifica;

- nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 4,65% annuo si applichi a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2026.

Riscossione

Tasso d’interesse di rateazione e misura delle sanzioni civili: modifica

A seguito della decisione di politica monetaria del 10 settembre 2026, assunta dalla Bce, che ha fissato al 2,65% il tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, l’Inail comunica che, a decorrere dal 16 settembre 2026, variano il tasso d’interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’articolo 2, comma 11, Dl 338/1989 (il tasso sale al 4,65%) e il tasso per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, legge 388/2000 (la misura sale all’8,15% e, nei casi previsti, al 10,15%).

Nota

[Nota

Documento unico di regolarità fiscale

Durf: determinazione della soglia del 10% dei versamenti

Ai fini della regolarità del Durf concorre il rispetto della soglia prevista dall’articolo 17-bis, comma 5, lettera a), Dlgs 241/1997, il quale prevede che il contribuente debba rispettare il requisito del 10% quale rapporto tra versamenti nell’ultimo triennio e ricavi del medesimo periodo.

In particolare, come chiarito dalla circolare n. 1/E/2020 e dalla risoluzione n. 53/E/2020, il requisito del 10% è determinato rapportando i complessivi versamenti rilevanti effettuati nel triennio di riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi. Precisamente, la norma dispone che per ottenere la certificazione (Durf), l’impresa deve aver eseguito, nei periodi d’imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti registrati nel conto fiscale per un ammontare complessivo almeno pari al 10% dei ricavi o compensi dichiarati nel medesimo arco temporale. La risposta 63/2026 ha, altresì, precisato che rilevano i pagamenti effettuati nel triennio individuato dalle dichiarazioni considerate, in base alla data in cui il versamento è stato realmente eseguito.

Il contribuente, una società operante nel settore edile, chiede se nel computo rientrino anche le ritenute d’acconto subite su interessi attivi e i crediti per imposte pagate all’estero.

L’agenzia delle Entrate fornisce una risposta affermativa: le ritenute d’acconto sugli interessi attivi devono essere incluse nel computo dei versamenti effettuati, in quanto il prelievo è effettuato a titolo di acconto dal sostituto d’imposta e rappresenta un’imposta economicamente imputabile alla società, sebbene il relativo versamento sia materialmente eseguito da un soggetto diverso.

Analogamente, vanno computate anche le imposte pagate all’estero, fino a concorrenza del relativo credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’articolo 165 del Tuir, ancorché le stesse non siano registrate nel conto fiscale italiano. Tali importi costituiscono, comunque, una modalità di assolvimento dell’Ires dovuta dalla società, attraverso il riconoscimento del relativo credito a scomputo dell’imposta dovuta in Italia.

Dogane

Rapporti commerciali con il Mozambico: applicabile il cumulo doganale con l’Ue

Viene reso noto che la Commissione europea (comunicazione C/2026/4810) ha autorizzato il Mozambico ad applicare il meccanismo di cumulo previsto dall’Accordo di partenariato economico (Ape) tra Ue e Stati della Sadc (Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe). La misura si applica retroattivamente dal 24 luglio 2026.

In questo modo le imprese del Mozambico che esportano verso l’Ue potranno: a) utilizzare materiali provenienti da altri Paesi Sadc (dell’Africa) aderenti all’Ape, da Stati ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) o da territori d’oltremare dell’Ue, trattandoli come se fossero di origine mozambicana; b) far valere lavorazioni svolte in questi Paesi terzi come se fossero state effettuate direttamente in Mozambico.

Le trasformazioni compiute in Mozambico, per ottenere l’origine preferenziale, devono comunque superare la soglia delle «operazioni insufficienti» (imballaggio, etichettatura, semplice assemblaggio) fissata dall’articolo 9 del Protocollo 1 dell’Ape. Restano fuori dal cumulo i materiali sudafricani che non godono già di esenzione da dazi e contingenti nell’accesso al mercato Ue.

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