Riforma fiscale

Concordato preventivo biennale: casi di cessazione e decadenza

Faq agenzia delle Entrate 7 gennaio 2026, n. 1 e n. 2

 

Con 2 nuove Faq, l’agenzia delle Entrate analizza situazioni in cui il Concordato preventivo biennale (Cpb) cessa di operare:

1) scioglimento della Snc per mancata ricostituzione della pluralità dei soci. Si tratta di una trasformazione atipica da società di persone a impresa individuale. In questa ipotesi il Cpb cessa a partire dal periodo d’imposta in cui tale evento si verifica. Il caso ha riguardato una Snc composta da due soci, che nel 2024 aveva aderito al Cpb per il biennio 2024-2025; in seguito alla fuoriuscita di un socio dalla compagine sociale, nel mese di settembre 2025 la società si è trasformata in impresa individuale (con obbligo di apertura di una nuova partita Iva). Come previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), Dlgs 13/2024 la cessazione dell’attività fa venir meno l’operatività dell’accordo. Anche se dal punto di vista fiscale l’operazione è neutrale (l’intero patrimonio sociale viene assegnato al soggetto che prosegue l’attività d’impresa), dal punto di vista civilistico è sostanziale. Per cui, richiamando la circolare 18/E/2024, l’agenzia precisa che le modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al Cpb determinano la cessazione del regime (a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica tale ipotesi), considerato che la proposta è riferita a una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie;

2) superamento della soglia del 30% ai fini della decadenza dal regime. La circolare 18/E citata afferma che «affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di Cpb, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso Cpb, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento». Viene ora precisato che il calcolo della soglia va effettuato considerando il reddito concordato originariamente accettato. Al fine di comprendere la norma, viene proposto un esempio numerico: si consideri un contribuente che accetta un reddito pari a 150, calcolato sulla base dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi originaria, con successiva presentazione di una dichiarazione integrativa. Considerato che il reddito concordato proposto sulla base dei dati corretti indicati nella dichiarazione integrativa sarebbe stato pari a 200, si verifica la decadenza dal Cpb; la soglia del 30% è, infatti, pari a 45 (150 x 30%), mentre lo scostamento tra reddito concordato originario e reddito concordato corretto è pari a 50 (200 – 150).

Riscossione

Tasso di interesse legale: nuova misura dal 1° gennaio 2026

Circolare Inps 30 dicembre 2025, n. 157 e circolare Inail 23 dicembre 2025, n. 61

 

L’Inps ha fornito istruzioni applicative derivanti dalla rideterminazione del saggio legale di interessi di cui all’articolo 1284 del Codice civile (a partire dal 1° gennaio 2026 la misura è dell’1,60%, come previsto dal Dm 10 dicembre 2025). Esso impatta sul calcolo delle somme aggiuntive dovute in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (articolo 116, commi 10 e 15, legge 388/2000), nonché sugli interessi riconosciuti sulle prestazioni pensionistiche e di fine servizio. Il tasso del 1,60% si applica ai contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2026, mentre per i periodi precedenti restano validi i tassi legali vigenti alle rispettive decorrenze.

Analogamente ha fatto l’Inail, il quale ha ricordato che detto tasso rappresenta la misura di riduzione massima delle sanzioni civili prevista dall’articolo 116, commi 15, 15-bis, 16 e 17, legge 388/2000, nonché la misura della sanzione dovuta nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, come previsto dal comma 10 del medesimo articolo 116.

Riscossione

Pagamento dilazionato dei diritti doganali: tasso di interesse applicabile

 

A partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 30 giugno 2026 – ai sensi dell’articolo 46 dell’Allegato 1 al Dlgs 141/2024 (Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione) – il tasso di interesse applicabile al pagamento dilazionato dei diritti doganali è del 2,15%, così come deciso dalla BCE.

Violazioni

Illeciti doganali: come applicare il ravvedimento operoso

 

Il documento di prassi fornisce indicazioni in merito all’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso per sanare illeciti doganali.

Le violazioni in materia doganale possono essere regolarizzate spontaneamente e godere, così, della riduzione delle sanzioni. Ciò discende dal richiamo fatto ai Dlgs 471/1997 e 472/1997 dall’articolo 104, Dlgs 141/2024 (Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione) che rimanda a tali principi «per quanto non specificamente previsto e in quanto compatibili».

È ammesso anche il ravvedimento operoso frazionato (circolare 42/E/2016).

Per gli interessi sui diritti di confine, invece, si applica l’articolo 114, regolamento Ue 952/2013 (Cdu) (tasso BCE maggiorato di due punti percentuali); per quanto riguarda, invece, gli interessi sui diritti doganali diversi dai diritti di confine, si applica il tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Dogane

Contributo sui pacchi extra-Ue di modico valore: istruzioni

 

La legge di Bilancio 2026 (articolo 1, commi 126-128, legge 199/2025) ha introdotto un contributo pari a 2 euro per la copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore (inferiore a 150 euro) provenienti da Paesi extra-Ue.

Nel documento di prassi viene chiarito che, nel periodo transitorio che terminerà il 28 febbraio 2026, i contributi sulle spedizioni interessate dovuti per le importazioni effettuate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026, formeranno oggetto di contabilizzazione e pagamento sulla base di una dichiarazione da presentare entro il 15 marzo 2026 (si veda in allegato alla circolare 30 dicembre 2025, n. 37/D).

Il periodo transitorio ha lo scopo di risolvere le problematiche connesse all’adeguamento dei sistemi informativi degli operatori, in modo da garantire la funzionalità delle catene logistiche interessate nelle more degli adeguamenti tecnici (corrieri espressi, case di spedizione operanti nello sdoganamento di spedizioni nell’ambito dell’e-commerce).

I primi chiarimenti sono stati forniti con la circolare 37/D/2025, ma in rettifica alle tempistiche dettate da questa e in ossequio al disposto dell’articolo 3, comma 2, legge 212/2000 viene precisato che – sia per le operazioni dichiarate in forma semplificata (H7) sia per quelle in forma ordinaria (H1) – si potrà ricorrere a contabilizzazione e pagamento periodici.

Per le importazioni registrate a partire dal 1° marzo 2026, si applicheranno le regole di accertamento e pagamento, nonché le tempistiche, indicate nella richiamata circolare 37/D/2025. In particolare, dal 1° marzo 2026, per le importazioni dichiarate in forma ordinaria (H1), il contributo dovrà essere liquidato e corrisposto nell’ambito della dichiarazione doganale utilizzando il codice tributo 159, mentre, per le importazioni dichiarate in forma semplificata (H7), si procederà con contabilizzazione e pagamento periodici come disciplinati nella circolare 37/D richiamata.

In sostanza, per le importazioni dei primi 2 mesi dell’anno, la dichiarazione e il versamento slittano al 15 marzo 2026, mentre, per le operazioni effettuate dal 1° marzo 2026, il contributo andrà liquidato in dichiarazione (per le importazioni con tracciato ordinario H1) ovvero periodicamente entro i 15 giorni successivi ad ogni quindicina del mese (per le importazioni con tracciato semplificato H7).

Previdenza

Conguaglio contributivo 2025: istruzioni

Circolare Inps 30 dicembre 2025, n. 156

 

L’Inps fornisce indicazioni sulle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative al 2025, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche relativamente alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In particolare, la circolare illustra le modalità di rendicontazione di: elementi variabili della retribuzione; massimale contributivo e pensionabile; contributo aggiuntivo Ivs dell’1%; conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse; fringe benefit esenti non superiori al limite di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti (elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico per l’anno 2025); mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; auto aziendali a uso promiscuo; prestiti ai dipendenti; conguagli per versamenti di quote di Tfr al Fondo di Tesoreria; rivalutazione annuale del Tfr conferito al Fondo di Tesoreria; gestione delle operazioni societarie.

L’Istituto ricorda che i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio:

- entro il 16 gennaio 2026, con la denuncia di competenza di dicembre 2025;

- entro il 16 febbraio 2026, con la denuncia di competenza di gennaio 2026.

Riproduzione riservata Ⓒ