Tributi locali
Recupero Ici enti non commerciali: aggiornamento del software di controllo delle dichiarazioni
Il Dipartimento delle Finanze comunica che, a partire dall’8 aprile 2026, nell’ambito della piattaforma «Desktop Telematico», è disponibile, all’interno della categoria «Controlli - dichiarazioni varie», la versione 1.0.2 relativa al Modulo di Controllo Recupero Ici.
Qualora il modulo risulti già installato all’interno della piattaforma, non sarà necessario provvedere ad alcun aggiornamento in quanto lo stesso si aggiornerà automaticamente all’interno della piattaforma nel momento in cui questa verrà avviata. Si consiglia, comunque, di verificare l’avvenuto aggiornamento utilizzando le funzionalità proprie del «Desktop Telematico».
Va ricordato che, in base all’articolo 16-bis, Dl 131/2024, al fine di allineare la norma interna con quella unionale e con le decisioni Ue in tema di aiuti di Stato, gli enti non commerciali con determinati requisiti sono tenuti a presentare, entro il 30 settembre 2026 (il termine precedente del 31 marzo è stato così prorogato dal Dpcm 26 marzo 2026), la dichiarazione telematica per il recupero dell’Ici relativa al periodo 2006-2011.
In particolare, sono interessati gli enti non commerciali che hanno presentato la dichiarazione Imu e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (Imu/Tasi Enc), relativa a uno degli anni d’imposta 2012 e 2013, indicando un’imposta a debito superiore a 50mila euro annui, o che comunque sono stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei Comuni, per le stesse imposte e annualità, un importo superiore a 50mila euro annui.
Gli stessi soggetti devono, inoltre, versare, entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione (ossia, entro il 30 ottobre 2026), l’imposta dovuta utilizzando il modello F24 o F24 EP, indicando i codici tributo istituiti con la risoluzione 24 marzo 2026, n. 12/E.
Riforma fiscale
Concordato preventivo biennale: l’acquisto di un’azienda da parte dell’imprenditore individuale non costituisce una causa di cessazione
Un imprenditore individuale (operante quale agente di commercio nel settore dell’arredo), che ha aderito al Cpb per il biennio 2025-2026, intende acquistare un’azienda operante nel settore dell’elaborazione dati.
Questa operazione non rappresenta una causa di cessazione degli effetti dell’accordo con il Fisco, in quanto l’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), Dlgs 13/2024 richiama le sole operazioni straordinarie realizzate da società o enti. In particolare, le cause di cessazione riguardano le ipotesi in cui la società o l’ente risulti interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del Tuir sia interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero di soci o associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.
Pertanto, l’acquisto di un’azienda da parte di imprenditori individuali non impedisce la prosecuzione degli effetti del Cpb (Faq 25 settembre 2025, n. 2).
Riforma fiscale
Concordato preventivo biennale: modifica della compagine associativa di un’associazione professionale
Durante il biennio di validità del Cpb muta la compagine sociale di un’associazione professionale (adesione per il biennio 2025-2026 sia per l’associazione sia per uno degli associati), comportando un disallineamento dei soggetti che aderiscono all’accordo con il Fisco. Infatti, un nuovo associato aveva già aderito al Cpb per il biennio 2024-2025.
L’istante chiede se si verifichi la causa di esclusione di cui all’articolo 11, comma 1, lett. b-quater) e b-sexies), Dlgs 13/2024.
L’agenzia delle Entrate precisa che lo sfasamento cronologico dei bienni di adesione – tra lo studio associato e i suoi associati – non incide negativamente sul regime, se tutti i soci, alla fine, aderiscono, anche in anni diversi. Nel documento di prassi viene chiarito che rileva l’adesione effettiva di tutti i componenti per i periodi d’imposta interessati, e non la perfetta coincidenza temporale dei bienni prescelti.
Se, però, il nuovo associato non rinnova l’adesione per il 2026, si produrrà una causa di cessazione per lo studio associato, in quanto:
- la lettera b-quater) esclude dal Cpb le associazioni professionali interessate da modifiche della compagine che comportino un aumento del numero degli associati (circolare 9/E/2025). Nel caso di specie, con effetto dal 1° gennaio 2025, un associato fuoriesce dall’associazione ma viene sostituito – dalla medesima data – da un altro professionista, per cui non si realizza la causa di cessazione degli effetti del regime di favore. L’uscita e l’ingresso coincidono giuridicamente e il numero dei componenti rimane invariato (muta solo la composizione personale degli associati);
- la lettera b-sexies) prevede che un’associazione professionale sia esclusa dal Cpb se non tutti i soci, che dichiarano redditi di lavoro autonomo, aderiscono al regime di favore negli stessi periodi d’imposta. Al riguardo va ricordata la Faq 25 settembre 2025, n. 3, secondo cui il Cpb è scelto su base biennale, ma i suoi effetti si producono anno per anno. Di conseguenza, il legislatore non richiede che i bienni coincidano, ma soltanto che, per ogni anno oggetto di Concordato, studio e associati risultino effettivamente aderenti. Nel caso di specie ciò accade nel 2025 perché tutti i soggetti interessati hanno un’adesione in vigore. Nel 2026 accadrà a condizione che il nuovo associato rinnovi tempestivamente l’opzione.
Redditi di impresa
Nuovo Patent box non cumulabile con il credito d’imposta ricerca e sviluppo: modalità di restituzione
Un’azienda, operante nel settore digitale, ha già fruito del credito d’imposta R&S (articolo 3, Dl 145/2013) per la creazione di una piattaforma software. Per la medesima attività intende beneficiare del nuovo Patent box, esercitando l’opzione nel modello Redditi SC 2026, relativo ai redditi 2025.
Pertanto, l’azienda chiede come si effettui il recapture del credito d’imposta già fruito.
Nella risposta in esame vengono chiariti modalità, termini ed effetti fiscali della restituzione del bonus R&S già fruito allorché venga fruito il nuovo Patent box (articolo 6, Dl 146/2021). L’articolo 6 citato prevede la possibilità di applicare una maggiorazione del 110% a specifici costi agevolabili sostenuti dai soggetti titolari di reddito d’impresa per attività di ricerca e sviluppo (provvedimento agenzia delle Entrate 15 febbraio 2022; cfr. anche la circolare 5/E/2023).
Questi i chiarimenti forniti:
- modalità: la restituzione avviene con il modello F24, indicando lo stesso codice tributo e lo stesso anno di riferimento usati in compensazione;
- termini: l’istante precisa che nel periodo in cui ottiene la privativa (registrazione del software) la base imponibile Ires non è capiente e, quindi, la variazione in diminuzione Patent box genera una perdita fiscale. Poiché tale perdita potrà essere usata solo negli anni futuri (articolo 84 del Tuir) viene chiesto quando scatta l’obbligo di restituzione del bonus R&S, ossia se vada considerato il periodo in cui si indica la variazione in diminuzione in dichiarazione o il periodo in cui la perdita viene effettivamente utilizzata per ridurre il reddito imponibile futuro. L’agenzia risponde affermando che l’obbligo di restituzione decorre dal periodo di registrazione Siae (o altro ente equivalente) del software;
- effetti fiscali: l’istante rileva che per l’Irap non esiste un meccanismo di riporto a nuovo delle variazioni in diminuzione, per cui una parte del beneficio Patent box potrebbe rimanere non utilizzabile. Chiede, quindi, se la nettizzazione del bonus R&S debba applicarsi anche alla quota Patent box riferita all’Irap che in qualità d’impresa, di fatto, non riuscirà a sfruttare. L’agenzia chiarisce che la nettizzazione dell’importo da restituire vada effettuata sia ai fini Ires sia ai fini Irap, a prescindere dalla concreta fruizione.
Riscossione
Interessi di dilazione e differimento: variazione della misura
Premesso che, dall’11 giugno 2025, il tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso ufficiale di riferimento) è pari al 2,15%, l’Istituto di previdenza annuncia la variazione dell’interesse di dilazione e di differimento, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 14, Dl 38/2026.
In particolare, viene precisato che, a decorrere dal 28 marzo 2026 (data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge), la maggiorazione prevista dall’articolo 13, Dl 402/1981 è determinata in 2 punti, in luogo dei 6 punti previsti dall’articolo 3, comma 4, Dl 318/1996.
Pertanto, alla luce della novità normativa:
- l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al 4,15% e trova applicazione per le rateazioni presentate a decorrere dal 28 marzo 2026;
- i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso d’interesse precedentemente in vigore (8,15%) non subiranno alcuna modifica;
- nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 4,15% annuo si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2026.


