Riforma fiscale

Cpb e ravvedimento speciale: chiarimenti sui termini di pagamento

 

Le precisazioni fornite riguardano la disciplina della rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti che hanno aderito al regime del ravvedimento speciale nell’ambito del Concordato preventivo biennale (Cpb). I chiarimenti attengono sia alle annualità 2018-2022 sia alle annualità 2019-2023.

Gli argomenti dei quesiti sottoposti all’Amministrazione finanziaria sono i seguenti:

1) le scadenze delle rate successive alla prima, nel caso di versamento anticipato;

2) il tasso di interesse legale da applicare alle rate in scadenza nel 2026;

3) la decorrenza degli interessi legali.

Si ricorda che, per il ravvedimento speciale relativo agli anni 2019-2023, l’articolo 12-ter, comma 11, Dl 84/2025 stabilisce che l’imposta sostitutiva possa essere versata in un’unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026, oppure mediante pagamento rateale fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi legali decorrenti dal 15 marzo 2026. Qualora il contribuente avesse versato la prima rata in anticipo, secondo l’agenzia delle Entrate, la scadenza delle rate successive è fissata al giorno 15 dei nove mesi successivi a marzo 2026. Per il ravvedimento speciale relativo agli anni 2018-2022 (articolo 2-quater, comma 8, Dl 113/2024), la rateizzazione poteva avvenire in un massimo di 24 rate mensili, con decorrenza degli interessi dal 31 marzo 2025. In questo caso, le rate successive alla prima risultano scadute il 30 aprile 2025, il 31 maggio 2025 e così via. È, inoltre, considerato regolare il versamento anticipato di una o più rate prima del termine ultimo del 31 marzo 2025, purché le rate successive rispettino la cadenza mensile prevista dalla norma.

Quanto al tasso di interesse legale, dal 1° gennaio 2026 lo stesso è fissato nella misura dell’1,6%. Di conseguenza, per il ravvedimento speciale relativo agli anni 2018-2022, tale tasso dev’essere applicato a tutte le rate con scadenza nel corso del 2026, in quanto il calcolo degli interessi avviene sempre al tasso legale vigente nel periodo di riferimento.

Da ultimo, l’agenzia ha chiarito che, per il ravvedimento relativo agli anni 2019-2023, gli interessi legali sono dovuti esclusivamente sulle rate successive alla prima e decorrono dal 15 marzo 2026, data che rappresenta il termine ultimo per il versamento della prima rata.

Riforma fiscale

Cpb ed esonero dal visto di conformità

 

In favore dei contribuenti che aderiscono al Concordato preventivo biennale (Cpb), è previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni recanti un credito fiscale da utilizzare in compensazione.

Nello specifico, il beneficio premiale di cui all’articolo 9-bis, comma 11, Dl 50/2017 spetta solo con riguardo ai periodi d’imposta oggetto del Concordato. Per cui potrà essere operata la compensazione, pur in assenza del visto, per i crediti fino a 50mila euro per imposte dirette e Irap e fino a 70mila euro per l’Iva.

L’esonero dall’apposizione del visto opera a prescindere dal punteggio Isa conseguito dal contribuente.

Per i periodi d’imposta non “coperti” dall’accordo con il Fisco, restano ferme le soglie di cui all’articolo 1, comma 574, legge 147/2013, superate le quali la compensazione nel modello F24 richiede che la dichiarazione contenga il visto.

Restano, altresì, fermi i poteri di controllo, da parte dell’agenzia delle Entrate, con riferimento alle annualità estranee al Concordato.

Iva

Cer: trattenute agli associati escluse da Iva

 

Nel caso oggetto di interpello viene analizzato il regime fiscale delle trattenute operate dalla Comunità energetica rinnovabile (Cer) – disciplinate dall’articolo 31, Dlgs 199/2021 – sugli importi erogati dal Gse agli associati per la copertura delle maggiori spese di gestione connesse allo svolgimento dell’attività istituzionale, ai sensi dell’articolo 148, commi 1-2 del Tuir e dell’articolo 79, comma 6, Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

La trattenuta è operata al solo fine di coprire i costi fissi operativi essenziali per la gestione della Cer stessa.

Nella risposta viene chiarito che dette trattenute non rivestono la natura di corrispettivi, ai sensi delle norme sopra richiamate, e, pertanto, non assumono natura commerciale. Esse sono, invece, assimilabili ad integrazione di quote associative, le quali, appunto, non concorrono alla formazione del reddito dell’ente e restano altresì escluse da Iva.

Iva

Acquisto di autoveicoli per disabili: aliquota applicabile

 

Sull’acquisto di un veicolo adattato per la guida da parte di persone con disabilità (soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti) si applica l’aliquota Iva ridotta al 4%. Nel caso oggetto di interpello, l’acquirente è titolare di una patente speciale (categoria BS; cfr. articolo 119, comma 4, Dlgs 285/1992 - Codice della strada) e intende acquistare una vettura con gli adattamenti ivi prescritti (ai sensi dell’articolo 1-bis, Dl 121/2021).

L’agevolazione è concessa ancorché l’istante non sia in possesso di una certificazione di handicap ai sensi della legge 104/1992. Come già chiarito con la risoluzione 40/E/2023, il contribuente è in possesso della documentazione sufficiente per l’acquisto di un veicolo adattato e usufruire dell’aliquota ridotta, considerato che in presenza di patente speciale con adattamenti prescritti non è necessario disporre della certificazione di handicap o invalidità da cui emerga la natura motoria della disabilità.

Il Dm 16 maggio 1986 individua gli adattamenti tecnici rilevanti ai fini dell’agevolazione e definisce che essi possono essere anche di serie, purché prescritti dalla commissione medica locale e riportati in patente.

Ad ogni modo, per poter usufruire del beneficio Iva, il contribuente è tenuto a presentare, oltre alla patente speciale, anche la dichiarazione di responsabilità con cui attesti che nel quadriennio precedente non ha fruito della medesima agevolazione.

Iva

Operazioni di Mlbo: ammessa la detrazione Iva versata sui costi della transazione

 

L’agenzia delle Entrate, adeguandosi all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ammette che – nell’ambito di un’operazione di Merger leveraged buy-out (Mlbo)l’Iva pagata sui costi per effettuare la transazione può essere detratta dalla società veicolo (Spv). Ciò a condizione che le spese della Spv risultino funzionali all’attività economica che proseguirà dopo la fusione (articolo 2501-bis del Codice civile).

In effetti, tali costi non rappresentano spese di una holding passiva (che non si qualifica quale soggetto passivo Iva), ma investimenti iniziali necessari per l’avvio dell’attività economica che verrà esercitata dalla società risultante dalla fusione. La Spv, quindi, non è un soggetto estraneo al ciclo produttivo, ma un attore essenziale dell’operazione complessiva.

L’agenzia ricorda che l’articolo 19, Dpr 633/1972 consente la detrazione solo a chi riveste la qualifica di soggetto passivo e utilizza beni e servizi acquistati per realizzare operazioni imponibili, escludendo però le holding che si limitano a detenere partecipazioni (le holding statiche non svolgono un’attività economica effettiva).

Come più volte evidenziato dalla Corte di Giustizia Ue (tra le altre si veda la sentenza in causa C-42/19), il principio di neutralità dell’Iva impone di riconoscere, come attività economica, anche le spese preliminari sostenute per avviare una futura attività imponibile. Le spese per gli investimenti iniziali, se finalizzate a un’attività economica, sono già espressive di tale attività e attribuiscono il diritto alla detrazione.

Calando questi principi nelle operazioni di Mlbo, va rilevato che la Spv non nasce per detenere partecipazioni (come una holding statica), ma per acquisire la società target tramite indebitamento e per fondersi con essa. La partecipazione è solo un passaggio transitorio, destinato a dissolversi nella fusione.

In tal senso si è espressa anche la Cassazione (sentenze nn. 22608 e 22649 del 2024): la Spv è uno strumento operativo, creato per raccogliere le risorse necessarie all’acquisizione e per consentire, attraverso la fusione, la prosecuzione diretta dell’attività della società target. Le spese sostenute non sono, quindi, costi di una holding passiva, ma investimenti preparatori dell’attività economica che verrà esercitata dopo la fusione.

Da quanto sopra si desume che i costi di consulenza, advisory, due diligence e strutturazione dell’operazione non sono da considerare a se stanti, ma sono parte integrante di un processo unitario che culmina nella fusione e nella continuità dell’attività della società target. Pertanto, il nesso richiesto dall’articolo 19 citato tra costi sostenuti e operazioni imponibili future risulta soddisfatto. La Spv, proprio perché sostiene costi orientati alla realizzazione dell’attività economica (imponibile) che seguirà la fusione, assume la qualifica di soggetto passivo Iva.

In definitiva, la Spv, nel contesto di un’operazione di Mlbo, svolge un ruolo preparatorio e funzionale all’attività economica futura e, per questo, può detrarre l’Iva sui costi dell’operazione.

Agevolazioni

Zes unica agricola: il credito d’imposta spetta anche se il reddito è determinato catastalmente

 

Il credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura (articolo 16-bis, Dl 124/2023) spetta ancorché il reddito venga determinato su base catastale (articolo 32 del Tuir) e l’impresa abbia adottato il regime di contabilità semplificata.

L’agevolazione in esame, come dispone l’articolo 2, Dm 18 settembre 2024, spetta alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Tfue e alle imprese attive nel settore forestale, come pure alle micro, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura. L’agevolazione spetta a prescindere dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, purché le imprese siano operative nell’ambito della Zes unica (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo, secondo le deroghe previste dall’articolo 107 del Tfue).

Agevolazioni

Zes unica per il Mezzogiorno: il credito d’imposta spetta anche per gli immobili in costruzione

 

Il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno (articolo 16, Dl 124/2023) spetta anche in relazione alla realizzazione, mediante contratto di leasing, di un immobile strumentale in costruzione.

Ciò in virtù del consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l’acquisizione in proprietà e quella effettuata tramite contratto di locazione finanziaria.

La società istante precisa che l’intervento rientra in un progetto di investimento iniziale, come richiesto dal regolamento Ue 651/2014, che l’immobile sarà destinato all’attività produttiva svolta nella struttura ubicata nella Zes e che il suo valore non supererà il limite del 50% dell’investimento complessivo, come previsto dal Dm 17 maggio 2024.

Quanto al momento di effettuazione degli investimenti, rileva la consegna del bene, ai sensi degli articoli 109 e 110 del Tuir. Infatti, i canoni di pre-locazione del leasing in costruendo assumono rilevanza fiscale solo dal momento della consegna dell’immobile. È, quindi, da quel momento che l’investimento può considerarsi realizzato ai fini del credito d’imposta.

Immobili

Sisma bonus acquisti: detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025

 

Nel documento di prassi sono forniti alcuni chiarimenti in ordine al sisma bonus acquisti, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013.

In particolare, viene chiarito quanto segue:

1) i soggetti che hanno stipulato nel 2025 il rogito definitivo per l’acquisto dell’unità immobiliare non possono fruire delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, di cui all’articolo 121, Dl 34/2020, in quanto tale possibilità è ammessa solo per le spese sostenute nel 2025 effettuate nell’ambito degli interventi Superbonus, di cui all’articolo 119, Dl 34/2020;

2) la detrazione spetta nella misura del 50% se sussistono i requisiti previsti (il contribuente dev’essere proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che dev’essere adibita ad abitazione principale). Inoltre, come precisato dalla circolare 8/E/2025, ai fini del sisma bonus acquisti l’unità immobiliare oggetto di compravendita dev’essere adibita ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si fruisce per la prima volta della detrazione;

3) l’avvenuta fruizione del sisma bonus acquisti da parte degli acquirenti di quota delle unità presenti nel complesso immobiliare, pregiudica la possibilità per l’impresa di beneficiare del sisma bonus ordinario (articolo 16, commi 1-bis e segg., Dl 63/2013) in relazione alle restanti unità abitative invendute. Le due detrazioni sono, infatti, alternative tra loro, avendo come presupposto lo stesso intervento edilizio di riduzione del rischio sismico.

Immobili

Sisma bonus acquisti: il beneficio spetta per l’anno di pagamento

 

Il sisma bonus acquisti (articolo 16, commi 1-septies e 1-septies.1, Dl 63/2013) consente agli acquirenti di nuove unità immobiliari di fruire della detrazione, per le spese effettivamente sostenute per gli interventi.

Nel caso di specie, l’impresa edile aveva emesso nel dicembre 2024 le fatture nei confronti degli acquirenti delle nuove unità immobiliari, indicando lo sconto applicato, pari a 81.600 euro, pari all’importo della detrazione applicabile (85% di 96.000 euro di spesa). Gli acquirenti avevano pagato l’importo residuo ancora dovuto (ossia la quota eccedente lo sconto in fattura applicato) mediante versamenti bancari avvenuti nel 2025.

Per quanto riguarda l’anno di sostenimento della spesa, richiamando la risposta interpello 15/2025, l’agenzia delle Entrate ritiene che la spesa sia stata sostenuta nell’anno 2025, a seguito del pagamento della somma residua (eccedente lo sconto corrispondente alle detrazioni cedute), a nulla rilevando l’anno in cui è avvenuto il rogito (anno 2024).

Ne discende che le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura (articolo 121, Dl 34/2020) potevano essere applicate solo fino al 2024, con l’effetto che in capo all’impresa che avrebbe dovuto acquisire i crediti d’imposta non è stato trasferito alcuna somma da utilizzare in compensazione.

Locazioni

Cedolare secca: proroga della locazione di immobili commerciali

 

Con riguardo all’applicazione del regime della cedolare secca per un contratto di locazione di immobili commerciali di categoria C/1, introdotto in via transitoria dall’articolo 1, comma 59, legge 145/2018, viene chiesto quale regime fiscale debba essere applicato ai canoni in sede di ulteriore proroga di efficacia del contratto stesso.

L’istante ha concesso in locazione il fabbricato nel 2013 e, in sede della naturale scadenza dei primi 6 anni, ha optato per il regime della tassa piatta in occasione del rinnovo avvenuto nel 2019.

Al fine di non creare disparità di trattamento, la risposta interpello 297/2019 ha precisato che «se uno dei contratti di locazione scade nel corso del 2019, vale a dire termina la scadenza naturale prevista nel contratto, l’erede potrà optare per il citato regime fiscale in sede di eventuale proroga del medesimo contratto di locazione. Tale proroga, agli effetti della disposizione in esame, si considera come se fosse un contratto di locazione stipulato nel corso del 2019».

L’agenzia delle Entrate rileva che tale interpretazione nasce dal fatto che la proroga interveniva nel periodo di vigenza della norma agevolativa.

Pertanto, non è possibile esercitare l’opzione per la cedolare secca, in sede di ulteriore proroga del contratto con scadenza nel 2025, poiché l’accesso al regime agevolativo, previsto dal predetto comma 59, non è più vigente.

Forfetari

Regime forfetario: ammesso anche nel contratto di rete

 

Il quesito riguarda l’applicazione della causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d), legge 190/2014, nell’ipotesi di partecipazione, da parte di un medico in regime forfetario, a un contratto di rete tra professionisti (rete pura, costituita nella forma della rete-contratto), ai sensi dell’articolo 12, comma 3, legge 81/2017.

Il medico, che aveva iniziato l’attività nel 2024, intendeva costituire una rete, con altri professionisti, nel 2025. La rete sarebbe dotata di un programma comune e potrebbe prevedere il ricorso alla codatorialità, con utilizzo condiviso di personale dipendente.

Il comma 57 citato esclude l’applicazione del regime forfetario nel caso in cui il contribuente partecipi a società di persone, associazioni professionali ovvero controlli società che svolgono attività riconducibili a quella del contribuente.

Nella risposta l’agenzia delle Entrate ricorda che l’adesione al contratto di rete non determina l’estinzione, né la modificazione, della soggettività tributaria dei soggetti che aderiscono all’accordo, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso (circolare 4/E/2011).

Oltretutto, nell’ambito della rete-contratto, i beni, i diritti e le obbligazioni restano pur sempre imputabili pro quota ai singoli partecipanti, i quali conservano la titolarità individuale delle relative posizioni giuridiche (circolare 20/E/2013).

Da quanto sopra si deve concludere che la partecipazione a una rete-contratto tra professionisti non integra la causa ostativa di cui alla legge 190/2014, non realizzandosi alcun fenomeno di frazionamento dell’attività professionale. Pertanto, il professionista può aderire alla rete e rimanere nel regime forfetario, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa e che non ricorrano ulteriori cause di esclusione.

Diversamente, qualora l’attività svolta tramite la rete-contratto dovesse essere qualificata, in concreto, come società di fatto, si configurerebbe la causa ostativa in esame, con conseguente esclusione dal regime forfetario.

Forfetari

Regime forfetario: superamento della soglia di ricavi/compensi per errore del cliente

 

L’istante è un medico di medicina generale che applica il regime forfetario per l’anno d’imposta 2024. A seguito di un errore amministrativo dell’Azienda sanitaria provinciale, la stessa istante è stata erroneamente inquadrata come medico pediatra, con conseguente erogazione, nel corso del 2024, di compensi superiori a quelli effettivamente spettanti. Rilevato l’errore nel mese di gennaio 2025, l’istante ha provveduto a restituire integralmente le somme indebitamente percepite nel corso del medesimo anno. Tuttavia, la CU 2025 relativa al periodo d’imposta 2024 non è stata rettificata dal sostituto d’imposta, riportando l’intero ammontare dei compensi erogati, comprensivo delle somme poi restituite. Tale circostanza ha determinato, da un lato, un maggiore versamento d’imposta e, dall’altro, il superamento della soglia di 85mila euro, con conseguente fuoriuscita dal regime forfetario a partire dal 2025.

Secondo l’agenzia delle Entrate, che richiama l’articolo 1, comma 54, lettera a), legge 190/2014, ai fini della verifica del suddetto limite rilevano tutti i compensi percepiti nel periodo d’imposta, compresi quelli che siano successivamente restituiti al committente/cliente. Di conseguenza, considerato che, nel caso di specie, la percezione di compensi in misura superiore a quella spettante ha determinato nel 2024 il superamento della soglia di 85mila euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo (2025), ai sensi dell’articolo 1, comma 71, legge 190/2014, anche se le somme eccedenti sono state restituite nel 2025.

Quanto al recupero delle imposte versate sulle somme poi restituite, l’Amministrazione finanziaria precisa che la contribuente può presentare un’istanza di rimborso all’Ufficio territorialmente competente al fine di ottenere la restituzione dell’imposta sostitutiva versata sui compensi non spettanti, fornendo adeguata documentazione.

Non può non osservarsi che l’interpretazione fornita viola il principio costituzionale della capacità contributiva. Proprio qualche giorno prima la Cassazione (ordinanza 7 gennaio 2026, n. 371), ancorché in un caso differente, ha ricordato che l’incasso, da solo, non basta, in quanto il reddito, per diventare tassabile, deve anche essere certo e oggettivamente determinabile (ai sensi dell’articolo 109 del Tuir) e, diremmo, anche spettante (ai sensi dell’articolo 1 del Tuir).

Forfetari

Regime forfetario: spetta la detrazione per investimenti in start-up e Pmi innovative

 

Il credito d’imposta per investimenti in start-up e Pmi innovative (articolo 29-bis, Dl 179/2012 e articolo 4, comma 9-ter, Dl 31/2015) spetta anche ai soggetti in regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge 90/2024).

Va, infatti, ricordato che l’articolo 2, legge 162/2024 è intervenuto sulla disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in start-up e Pmi innovative al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza d’imposta Irpef del contribuente beneficiario, ovvero qualora la detrazione sia superiore all’ammontare dell’imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell’eccedenza non fruita in un credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.

L’agenzia delle Entrate osserva che l’articolo 2, comma 1, legge 162/2024 non contiene limitazioni soggettive, per cui l’accesso al credito è consentito anche ai contribuenti che pagano un’imposta sostitutiva dell’Irpef, come quelli che hanno aderito al regime forfetario. Questi, in caso di incapienza della detrazione spettante rispetto all’Irpef, possono trasformare l’eccedenza in credito d’imposta.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione tramite il modello F24, anche a riduzione del debito per l’imposta sostitutiva prevista per il suddetto regime.

Anagrafe tributaria

Operazioni su oro da investimento: comunicazione all’Anagrafe tributaria

 

La società che vende oro e che concede credito su pegno (attività disciplinata dalla legge 7/2000) deve comunicare all’Anagrafe tributaria le operazioni di vendita dell’oro da investimento, poiché sono effettuate in via professionale nell’ambito dell’attività svolta come intermediario finanziario abilitato (articolo 7, comma 6, Dpr 605/1973) e possono, quindi, annoverarsi tra i «servizi offerti continuativamente al cliente». Tali operazioni (di finanziamento dietro pegno), infatti, sono svolte professionalmente e rientrano tra i servizi continuativi offerti alla clientela, integrando un rapporto rilevante.

L’obbligo di comunicazione riguarda non solo gli operatori professionali in oro iscritti all’Oam, ma anche coloro che, pur non essendo iscritti, svolgono in via professionale attività di commercio o gestione di oro, come individuati dalla legge 7/2000.

L’agenzia delle Entrate precisa, infine, che gli obblighi di comunicazione alla Uif previsti dalla legge 7/2000 non sostituiscono quelli verso l’Anagrafe tributaria: si tratta di adempimenti distinti, ciascuno con finalità proprie. La società, pertanto, deve adempiere a entrambi quando ne ricorrono i presupposti.

Previdenza

Contribuzione Enasarco 2026: aumento di minimali e massimali

Comunicato Enasarco 5 febbraio 2026

 

L’Enasarco comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, sono aumentati – rispetto al 2025 – gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali.

Si ricorda che il minimale è dovuto se l’agente, nel corso dell’anno, ha maturato delle provvigioni. Il minimale è annuo, ma è frazionabile trimestralmente in ragione dell’effettiva durata del rapporto. Il massimale, invece, non è frazionabile.

Per il 2026 queste sono le soglie, per ciascun rapporto di agenzia:

1) per gli agenti plurimandatari il minimale è pari 515,00 euro (128,75 euro a trimestre), mentre il massimale provvigionale è pari a 30.478,00 euro (5.181,26 euro di contribuzione massima);

2) per gli agenti monomandatari il minimale è pari a 1.026,00 euro (256,50 euro a trimestre), mentre il massimale provvigionale è pari a 45.717,00 euro (7.771,89 euro di contribuzione massima).

Previdenza

Gestioni Artigiani e Commercianti: contributi Inps 2026

Circolare Inps 9 febbraio 2026, n. 14

 

L’Inps ha fissato gli importi dei contributi dovuti da artigiani e commercianti per l’anno 2026, calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2026.

Nello specifico:

- le aliquote contributive per il finanziamento delle Gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti dall’anno 2025 sono tutte pari al 24%;

- le aliquote contributive per titolari e coadiuvanti/coadiutori sono pari al 24% (per gli artigiani) e al 24,48% (per i commercianti);

- il reddito minimale, per l’anno 2026, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto da artigiani ed esercenti attività commerciali è pari a 18.808 euro. Pertanto, il contributo calcolato sul reddito minimale per titolari e coadiuvanti/coadiutori risulta così suddiviso:

a) artigiani: 4.521,36 euro (4.513,92 euro a titolo di Ivs e 7,44 euro per contributo maternità). Per periodi inferiori all’anno solare, invece, il calcolo risulta pari a: 376,78 euro (376,16 euro a titolo di Ivs e 0,62 euro per contributo maternità);

b) commercianti: 4.611,64 euro (4.604,20 euro a titolo di Ivs e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale e 7,44 euro per contributo maternità). Per periodi inferiori all’anno solare, invece, il calcolo risulta pari a: 384,31 euro (383,69 euro a titolo di Ivs e finanziamento cessazione attività commerciale e 0,62 euro per contributo maternità).

Le suddette aliquote contributive si applicano sui redditi 2026 per la quota eccedente il minimale di 18.808 euro annui e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, a 56.224 euro. Per i redditi superiori a tale soglia è confermato l’aumento dell’aliquota di 1 punto percentuale: pertanto sono pari al 25% per gli artigiani e al 25,48% per i commercianti.

Inoltre, per l’anno 2026 il massimale di reddito annuo, entro il quale sono dovuti i contributi Ivs, è pari a:

1) 93.707 euro per i soggetti iscritti alla Gestione Ivs con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data;

2) 122.295 euro per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva.

Resta ferma la riduzione (facoltativa) del 50% dei contributi dovuti da artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati.

Le scadenze per effettuare i versamenti restano invariate; i modelli F24 (scaricabili dal sito dell’Inps, entrando nel proprio Cassetto previdenziale, nella sezione «Dati del modello F24») andranno versati alle seguenti scadenze:

1) 18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027, per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

2) entro i termini previsti per il pagamento dell’Irpef, in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale.

I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del modello F24».

Riproduzione riservata Ⓒ