Riforma fiscale
Autotutela obbligatoria: applicazione ai tributi locali
In relazione all’autotutela obbligatoria di cui all’articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti dei contribuenti) – introdotto dall’articolo 1, Dlgs 30 dicembre 2023, n. 219 – l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti sulla sua applicazione pratica nell’ambito dei tributi locali. In particolare, l’Osservatorio ha precisato che gli enti locali sono chiamati a un attento monitoraggio della propria attività impositiva, allo scopo di prevenire un dispendioso contenzioso tributario o anche di riattivare in modo tempestivo l’azione di riscossione, secondo le diverse tipologie dei tributi.
L’Atto di Orientamento, ai sensi dell’articolo 154, comma 2, Dlgs 267/2000, fornisce ai Comuni un indirizzo sull’applicazione delle nuove prescrizioni previste dallo Statuto dei diritti del contribuente con particolare riguardo all’istituto dell’autotutela obbligatoria.
In linea generale, la nuova disposizione ha previsto che l’autotutela non sia più facoltativa, come avveniva in passato, ma obbligatoria in talune circostanze. In particolare, l’Amministrazione finanziaria procede, in tutto o in parte, all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione: errore di persona, errore di calcolo, errore sull’individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria, errore sul presupposto d’imposta, mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
La nuova disposizione ha, inoltre, previsto il divieto di esercitare l’autotutela per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria (non è ostativo all’autotutela né un giudicato meramente processuale, né un giudicato sostanziale basato su motivi diversi da quelli che giustificano l’autotutela).
Quanto all’istituto dell’autotutela obbligatoria per gli enti locali, viene precisato che esso è applicabile anche agli enti locali, i quali devono annullare gli atti emessi ovvero rinunciare all’imposizione, anche senza istanza di parte e anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei casi indicati dalla legge.
Viene, infine, ricordato che eventuali inadempimenti all’esercizio della normativa in tema di autotutela obbligatoria potrebbe esporre gli amministratori ad azioni di danno per responsabilità erariale.
Riforma fiscale
Concordato preventivo biennale: scheda di sintesi
L’agenzia delle Entrate mette a disposizione – nell’area riservata dei contribuenti che applicano gli Isa e di coloro che aderiscono al regime forfetario, ossia tutti soggetti ammessi al Concordato preventivo biennale (CPB) di cui al Dlgs 13/2024 – una scheda di sintesi che illustra i principali benefici fiscali derivanti dall’adesione al nuovo istituto. La scheda, presente nel Cassetto fiscale dei contribuenti (sezione «Consultazioni», «Comunicazioni»), contiene alcuni elementi di sintesi relativi all’attività economica esercitata.
Nella scheda si dà conto del risultato Isa ottenuto per il periodo d’imposta 2022, che posiziona il contribuente in una delle 3 fasce:
- punteggio da 0 a 5,99 (punteggio di minore affidabilità - presenza di significative incoerenze);
- punteggio da 6 a 7,99 (punteggio intermedio - presenza di possibili anomalie e mancato accesso ai benefici premiali);
- punteggio da 8 a 10 (punteggio di affidabilità fiscale e accesso ai benefici premiali).
L’agenzia, inoltre, al fine di invogliare l’adesione, ricorda che verranno messe in campo attività di controlli intensificati, con l’aiuto della Guardia di Finanzia, nei confronti dei contribuenti che non aderiscono alla proposta di concordato ovvero che ne decadono.
Infine, va ricordato che, in sede di conversione del Dl 113/2024 (cd. decreto Omnibus), è stato proposto un emendamento volto ad introdurre una sanatoria per il periodo 2018-2023 in favore di coloro che aderiranno al CPB: questi soggetti potranno pagare un’imposta sostitutiva (graduata in base al punteggio Isa) sul maggior reddito oggetto di accertamento.
Immobili
Plusvalenze da Superbonus: la posizione del Notariato
Sulla falsariga di quanto affermato dalla circolare agenzia delle Entrate 13 giugno 2024, n. 13/E, il Notariato fornisce indicazioni circa le attività che dovranno essere svolte dal Notaio qualora gli atti di compravendita di immobili – per i quali sono stati eseguiti interventi da Superbonus (articolo 119, Dl 34/2020) – riguardassero compravendite che generano plusvalenze ai sensi della previsione (articolo 67, comma 1, lettera b-bis, del Tuir) introdotta, dal 1° gennaio 2024, dalla legge di Bilancio 2024.
Princìpi contabili
Bilanci intermedi: nuovo principio contabile in consultazione
L’OIC ha pubblicato in consultazione la bozza del principio contabile OIC 30 «Bilanci intermedi». Nella bozza vengono disciplinati unicamente i temi tecnico-contabili dei bilanci intermedi (come l’iscrizione delle imposte) e sono previste regole per la redazione dei bilanci intermedi differenziate a seconda della categoria dimensionale di appartenenza, sulla falsariga della disciplina del bilancio di esercizio.
La bozza è posta in consultazione fino al 18 novembre 2024, termine entro cui possono essere inviati commenti ed osservazioni.
Sostenibilità
CSRD: indicazioni operative sull’obbligo di rendicontazione di sostenibilità
Sul portale della Fondazione Nazionale dei Commercialisti è disponibile un documento avente lo scopo di fornire un supporto operativo ai professionisti che dovranno confrontarsi con il Dlgs 6 settembre 2024, n. 125, attuativo della Direttiva 2022/2464/Ue (Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD). La norma, in vigore dal 25 settembre 2024, impone l’obbligo di rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata, per le società costituite secondo determinati modelli societari, ad esclusione delle micro-imprese.
Sicurezza sul lavoro
Patente a punti nei cantieri: richiesta entro il 31 ottobre 2024
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dm 132/2024 – che individua le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti e i contenuti informativi della stessa nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della stessa e per il recupero dei crediti decurtati – l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune indicazioni in materia.
Di particolare interesse la precisazione secondo cui i soggetti obbligati (imprese e lavoratori autonomi, anche senza dipendenti, che operano nei cantieri) hanno tempo fino al 31 ottobre 2024 per poter richiedere il rilascio della patente a crediti (introdotta nell’articolo 27, Dlgs 81/2008 dal Dl 19/2024). Dal giorno successivo a questo termine, per poter lavorare nei cantieri, sarà necessario avere la patente o almeno averne fatto richiesta.
La domanda telematica potrà essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, inclusi consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e Caf. Come previsto dalla normativa i requisiti di rilascio sono oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 445/2000, da inviare tramite pec (all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it) entro il 31 ottobre prossimo.
Precisazioni attengono anche alle operazioni straordinarie. In caso di fusione, anche per incorporazione, dell’impresa, alla persona giuridica risultante dall’operazione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario. Nelle trasformazioni societarie previste dall’articolo 2500 e seguenti del Codice civile o nel caso di conferimento d’azienda in società da parte dell’imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.


