Iva
Operazioni effettuate dalla casa madre con o senza intervento della stabile organizzazione: soggetto tenuto agli adempimenti Iva
L’agenzia delle Entrate analizza il trattamento Iva delle operazioni territorialmente rilevanti effettuate dalla casa madre estera che ha una stabile organizzazione italiana. Quest’ultima è priva di autonomia giuridica rispetto alla casa madre, ma ha una propria soggettività fiscale per le operazioni effettuate con soggetti terzi. Le norme (articolo 7, comma 1, lettera d), Dpr 633/1972 e articolo 192-bis, direttiva 2006/112/Ce) prevedono che, qualora la stabile organizzazione intervenga attivamente in un’operazione commerciale, questa rilevanza le attribuisce il ruolo di soggetto passivo Iva.
Il perno della questione sta nel comprendere se la stabile organizzazione sia o meno coinvolta dalla casa madre nelle operazioni effettuate.
Secondo l’agenzia (come previsto dal regolamento Ue 282/2011), tale coinvolgimento è da considerarsi qualificante quando la stabile organizzazione:
- interviene con propri mezzi umani e tecnici. Queste risorse devono essere adeguate ed effettivamente utilizzate nella realizzazione della transazione;
- partecipa in modo autonomo e rilevante alla promozione, negoziazione e conclusione della vendita.
Occorre, quindi, valutare di volta in volta il ruolo effettivamente esercitato dalla stabile organizzazione italiana nelle operazioni di acquisto e cessione di beni, al fine di individuare il soggetto tenuto ad assolvere gli obblighi tributari (risposte interpelli n. 52 del 2021; nn. 57, 336 e 374 del 2023).
La stabile organizzazione, che partecipa alle operazioni di vendita, sarà tenuta ad effettuare un acquisto nei confronti della casa madre, adempiendo ai relativi obblighi mediante il meccanismo del reverse charge (articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972). Inoltre, dovrà emettere fatture elettroniche per le vendite interne (articolo 17, comma 4, Dpr 633/1972), verso soggetti stabiliti o residenti in Italia (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015).
Diversamente, in assenza di un apporto effettivo e qualificante (nel caso di specie, le attività della stabile organizzazione si limitano al supporto tecnico e logistico e non implicano un intervento diretto nella negoziazione o conclusione dei contratti), l’acquisto e la vendita saranno gestiti direttamente dalla casa madre. Ai fini contabili, è necessario distinguere le operazioni imputabili alla casa madre da quelle riferibili alla stabile organizzazione annotandole separatamente nei registri Iva e nella dichiarazione annuale Iva.
Iva
Iva all’importazione: confisca della merce solo se manca il pagamento
Allineandosi all’orientamento espresso dalla sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 93, l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli precisa che la confisca della merce è possibile solo se manca l’integrale pagamento dell’Iva all’importazione.
Si ricorda che la Consulta si è espressa, oltre che in materia di Iva all’importazione, anche sul tema della confisca amministrativa e del principio di proporzionalità, dichiarando parzialmente illegittimo l’articolo 70, comma 1, Dpr 633/1972 nella parte in cui prevede l’automatico rinvio alla disciplina sanzionatoria doganale (articolo 301, Dpr 73/1973-Tuld, ora articolo 96, Dlgs 141/2024-Dnc) – e quindi l’obbligo della confisca – anche per l’evasione dell’Iva all’importazione, senza considerare le specificità dell’imposta e del comportamento del contribuente.
Il documento di prassi distingue tra:
- merce sotto vigilanza doganale e non. Nel primo caso, laddove il contribuente adempia integralmente agli obblighi tributari e sanzionatori (anche con ravvedimento operoso), non si procede al sequestro ed è consentito lo svincolo della merce. È, inoltre, ammessa la dilazione dei pagamenti. Nel secondo caso (merce non più sotto vigilanza doganale, come nel caso di contrabbando ai sensi dell’articolo 78 delle Dnc o nelle ipotesi di revisione dell’accertamento), si procede al sequestro delle merci e alla redazione del pvc; ma a seguito del pagamento integrale di quanto dovuto si deve disporre il dissequestro delle merci. In entrambe le ipotesi, solo in mancanza del pagamento integrale l’Ufficio procederà alla confisca;
- sanzioni in caso di evasione di dazi e in caso di evasione dell’Iva. Secondo l’agenzia, il principio di proporzionalità non si applica se sono accertati dazi e Iva congiuntamente o solo dazi, in quanto l’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), regolamento Ue 952/2013 (Codice doganale dell’Unione), che prevede l’estinzione dell’obbligazione doganale in caso di sequestro e confisca, non si estende automaticamente anche alle obbligazioni tributarie collegate, come accise e Iva all’importazione (circolare agenzie delle Dogane 13/E/2024; Corte di Giustizia Ue, causa C-489/20). Pertanto, la confisca estinguerebbe i dazi, ma non anche l’Iva la quale, anche se venisse pagata (unitamente a sanzioni ed interessi) non darebbe diritto al dissequestro e alla restituzione della merce (salvo il caso di riscatto, ai sensi dell’articolo 118, comma 8 delle Dnc).
Iva
Regime speciale per le agenzie di viaggio e regime Iva per il trasporto passeggeri: consultazione pubblica della Commissione europea
La Commissione europea ha annunciato l’avvio di una fase di consultazione pubblica – che avrà termine il 16 ottobre 2025 – al fine di raccogliere osservazioni e contributi da parte di imprese, autorità nazionali e cittadini in merito alla revisione delle norme:
- sul regime speciale Iva per le agenzie di viaggio (articoli 306-310, direttiva 2006/112/Ce). Le norme non sono più attuali in un contesto di digitalizzazione e sono applicate dai vari Paesi membri in modo non uniforme, per cui nel tempo si è reso necessario l’intervento dei giudici per dirimere i contrasti (Corte di Giustizia Ue, cause C-236/11 e C-787/19);
– sul regime Iva per il trasporto passeggeri, la cui regola di territorialità (in base alla distanza percorsa in ciascuno Stato) risulta di difficile applicazione.
Coloro che intendono fornire il proprio contributo potranno farlo attraverso la compilazione di un questionario disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Ue sulla piattaforma «Have Your Say» della Commissione europea.
I pareri espressi dai partecipanti contribuiranno all’elaborazione della proposta legislativa che la Commissione europea intende presentare entro la fine del 2026.
Iva
Sdoganamento centralizzato: al via per le importazioni
L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce le prime indicazioni operative per l’applicazione dello sdoganamento centralizzato in ambito nazionale, al momento limitato al solo regime di importazione (in una fase successiva la semplificazione verrà estesa agli altri regimi doganali, incluso quello dell’esportazione).
Lo sdoganamento centralizzato è previsto dall’articolo 179, regolamento Ue 952/2013 (Codice doganale dell’Unione): esso introduce una modalità dichiarativa in base alla quale un operatore appositamente autorizzato può presentare la dichiarazione doganale presso l’Ufficio doganale competente sul luogo ove lo stesso è stabilito (ove è tenuta la contabilità principale) per merci che vengono presentate presso altro Ufficio doganale di uno stesso Stato Ue o di diversi Stati Ue.
In pratica, l’Ufficio doganale presso il quale vengono presentate le dichiarazioni relative alle merci movimentate in ambito nazionale è denominato «Ufficio di controllo» (SCO – Supervising Customs Office), il quale provvede a selezionare i controlli sulla dichiarazione doganale a seguito di analisi dei rischi e a riscuotere i diritti doganali, mentre l’Ufficio doganale dove viene presentata la merce, denominato «Ufficio di presentazione» (PCO – Presentation Customs Office), effettua i controlli di sicurezza e le attività di verifica della merce che gli vengono richiesti dallo SCO.
L’istituto dello sdoganamento centralizzato nazionale può essere richiesto da soggetti nazionali, titolari dell’autorizzazione AEO per le semplificazioni doganali, attraverso il Trader Portal del Customs decision system (CDS).
Irpef
Misure compensative a favore dei dipendenti di un ente pubblico: tassazione separata
L’ente istante intende erogare delle misure compensative a favore dei dipendenti per neutralizzare gli effetti derivanti dalla transizione normativa tra differenti regimi di fine rapporto (dal trattamento di fine servizio-Tfr o Tfs ad un regime di indennità di fine rapporto-Ifr, secondo il modello dell’ente pubblico cui soggiace l’istante).
L’agenzia delle Entrate ravvisa che le misure compensative in esame assolvono la funzione di tutelare alcuni lavoratori (in forza in un certo quinquennio) che hanno subìto significativi impatti economici (hanno natura compensativa per la perdita economica legata alla modifica del trattamento di fine rapporto), e conclude che tali somme vadano assoggettate a tassazione separata, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettera a) e 19, comma 2-bis del Tuir in quanto: a) le somme si riferiscono a più annualità pregresse; b) sono connesse a trattamenti previdenziali (Tfr, Ifr), e ne condividono la finalità.
Le disposizioni citate, infatti, assoggettano a tassazione separata anche le indennità equipollenti a quelle di fine rapporto, se commisurate alla durata del rapporto di lavoro. Già la circolare ministero delle Finanze 2/1986 ha chiarito che sono indennità equipollenti al Tfr quelle aventi le seguenti caratteristiche (tutte riscontrabili nel caso di specie): commisurate alla durata del servizio, spettanti alla cessazione del rapporto (o alla scelta previdenziale) e previste da regolamenti o normative settoriali (nel caso di enti pubblici o parastatali).
Registro
Sentenza di riconoscimento della cittadinanza italiana riguardante più soggetti: applicazione dell’imposta
La sentenza giudiziaria che riconosce la cittadinanza italiana a più soggetti (provvedimento plurimo privo di contenuto patrimoniale), anche se riuniti in un unico procedimento, è soggetta a un’unica imposta di registro in misura fissa, ai sensi degli articoli 37 (registrazione degli atti giudiziari che definiscono controversie civili) e 8, comma 1, lettera d), della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986 (che prevede per tali atti, se privi di contenuto economico, l’applicazione di un’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro).
L’agenzia delle Entrate, nella risposta, chiarisce che il tributo è dovuto in relazione all’atto giudiziario nel suo complesso, a prescindere dal numero di persone cui esso si riferisce.
Le disposizioni contenute in un atto rilevano autonomamente, ai fini dell’imposta, solo se esprimono capacità contributiva (articolo 21, Dpr 131/1986; cfr. anche Cassazione 10789/2004 e circolari 44/E/2001 e 18/E/2013). Se le disposizioni non hanno contenuto patrimoniale, non esprimono capacità contributiva e l’imposta è dovuta una sola volta, in misura fissa, per l’intero documento.
Redditi di lavoro dipendente
Welfare aziendale: nessuna agevolazione per il conferimento di indennità obsolete
L’istante chiede se sia possibile far rientrare nel regime di esclusione da imposizione previsto per il welfare aziendale – ai sensi dell’articolo 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, del Tuir – talune indennità abolite nel 2025 a seguito di specifici accordi sindacali. L’accordo concede ai dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità di conferire a welfare aziendale gli importi corrispondenti a «indennità obsolete».
L’agenzia delle Entrate ritiene che le indennità erogate in luogo di quelle soppresse non possano confluire nel welfare aziendale, giacché esse mirano semplicemente a sostituire voci imponibili della retribuzione divenute obsolete. Infatti, quei dipendenti, che non esprimessero la loro scelta circa la corresponsione della nuova indennità sotto forma di welfare, avrebbero diritto a ottenere una somma in denaro pari al 100% del valore medio percepito negli ultimi 5 anni.
Anche la risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E ha chiarito che, qualora i benefit rispondano a finalità retributive, il regime di esenzione non può trovare applicazione, in quanto non appare coerente con la ratio delle disposizioni dell’articolo 51 del Tuir «un piano di welfare che preveda una erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile».
Va esclusa anche l’applicabilità della disciplina di cui all’articolo 1, commi 182-188, legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016), la quale consente, in presenza di premi di risultato legati a produttività, qualità, innovazione, ecc., la conversione in prestazioni di welfare esenti da imposta. Il comma 184, infatti, prevede l’esenzione dei benefit anche se fruiti in sostituzione di premi soggetti a imposta sostitutiva nel rispetto di precise condizioni ribadite dalla circolare 15 giugno 2016, n. 28/E (ossia che le somme siano premi o utili agevolabili ai sensi del comma 182 e che vi sia un’apposita previsione della contrattazione di secondo livello che ne consenta la conversione).
Nel caso in esame, tuttavia, non si tratta né di premi di risultato, né vi è riferimento ad un regime d’imposta sostitutiva, con l’effetto che non si può applicare l’agevolazione anzidetta.
Ne deriva che tali somme, ancorché previste da un regolamento aziendale che consente di scegliere tra un premio monetario o un’erogazione in natura ma che sin dall’origine avevano natura retributiva, dovranno essere assoggettate ad imposizione secondo le regole ordinarie, sulla base del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 1 del Tuir).
Agevolazioni
Agevolazioni «prima casa»: due anni per vendere l’immobile già posseduto e per il credito d’imposta
Nel caso oggetto di interpello, il contribuente ha acquistato, nel 2024, un’abitazione nuova usufruendo delle agevolazioni «prima casa» (Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986). Inoltre, in occasione del nuovo acquisto, non ha potuto scomputare quanto precedentemente versato, per cui ha diritto a fruire del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (articolo 7, legge 448/1998). Si ricorda che quest’ultimo bonus è attribuibile, entro determinati limiti, fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al primo acquisto.
Al momento dell’acquisto era già in possesso di un immobile acquisito con i benefici «prima casa», per cui si impegnava, nell’atto stesso, a rivenderlo entro un anno dal passaggio di proprietà.
Nel frattempo, la legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 116, legge 207/2024) ha esteso da uno a due anni il termine entro cui bisogna alienare l’immobile pre-posseduto per mantenere le agevolazioni «prima casa».
Il contribuente intende sapere se: a) il raddoppio del tempo a disposizione, visto che la norma è stata modificata con decorrenza 1° gennaio 2025, sia applicabile anche agli acquisti effettuati nel 2024 se ancora in corso il termine di un anno entro cui alienare l’immobile pre-posseduto; b) se sia anche possibile usufruire del credito d’imposta vendendo l’immobile entro il nuovo termine di due anni.
Preliminarmente si ricorda che la misura agevolativa è applicabile a patto che il beneficiario, nell’atto di acquisto, dichiari di non essere proprietario di un altro immobile per cui abbia usufruito della stessa agevolazione. Tuttavia, anche nel caso in cui l’interessato risulti titolare di un’altra abitazione acquistata usufruendo dello stesso beneficio, lo sconto d’imposta è applicabile se lo stesso si impegna ad alienare l’immobile pre-posseduto entro due anni dal nuovo acquisto.
Inoltre, va ricordato che il mancato rispetto dei termini per l’alienazione dell’immobile pre-posseduto determina il venir meno delle agevolazioni e l’applicazione delle sanzioni (è ammesso presentare un’istanza di revoca delle agevolazioni; cfr. risoluzioni 105/E/2011 e 112/E/2012).
Quanto al primo quesito l’agenzia delle Entrate precisa che il raddoppio del periodo a disposizione in caso di secondo acquisto agevolato vale sia per l’obbligo di cessione dell’immobile pre-posseduto sia per il riconoscimento del credito d’imposta. Pertanto, il contribuente che nel 2024 ha acquistato un secondo immobile fruendo dei benefici «prima casa», con l’impegno a rivendere l’immobile pre-posseduto, ha a disposizione due anni per rispettarlo. Il nuovo limite temporale rispetto al precedente (un anno) non decorre, infatti, dai soli trasferimenti effettuati quest’anno. Viene, quindi, confermata la risposta interpello 127/2025, con la quale è stato chiarito che la norma che concede più tempo agli acquirenti per vendere una precedente casa acquistata con le agevolazioni non fissa un limite temporale di applicazione agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2025. Pertanto, il nuovo termine di due anni è applicabile anche alle compravendite per le quali, come nel caso di specie, al 31 dicembre 2024 era ancora pendente il termine di un anno per procedere all’alienazione.
Analoghe considerazioni valgono per la risposta al secondo quesito: il credito d’imposta è riconosciuto anche nel caso in cui il contribuente proceda al nuovo acquisto con le agevolazioni «prima casa» ancor prima di vendere l’abitazione agevolata pre-posseduta. Già la circolare 12/E/2016 ha precisato che «alla luce delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di “prima casa” deve ritenersi che il credito d’imposta di cui al citato art. 7 spetti al contribuente anche nell’ipotesi in cui proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile pre-posseduto. Una diversa interpretazione non risulterebbe, infatti, coerente con la ratio della riforma che ha inteso agevolare la sostituzione della “prima casa”, introducendo una maggiore flessibilità nei tempi previsti per la dismissione dell’immobile pre-posseduto». Anche se la modifica normativa introdotta dalla legge di Bilancio 2025 non riguarda la formulazione dell’articolo 7, legge 448/1998, l’agenzia osserva che il fine di entrambe le disposizioni (agevolazioni «prima casa» e credito d’imposta) è quello di incentivare il mercato immobiliare anche tramite sostituzione della prima casa. Di conseguenza, anche nel caso in cui, come nella vicenda in esame, il riacquisto della nuova prima casa preceda l’alienazione dell’abitazione pre-posseduta, il maggior termine di due anni per la rivendita non è di ostacolo alla fruizione del credito d’imposta per il nuovo acquisto, a condizione che l’immobile agevolato pre-posseduto venga venduto entro due anni dalla nuova compravendita.
In conclusione, il credito d’imposta è concesso al contribuente in via provvisoria a condizione che l’abitazione agevolata pre-posseduta venga venduta entro due anni dal nuovo trasferimento immobiliare. In caso contrario, l’acquirente decade dalle agevolazioni di cui ha beneficiato per il riacquisto e, di conseguenza, perde il diritto al credito.
Monitoraggio fiscale
Ivafe: come indicare nel Quadro RW (o W) le quote di Oicr esteri non quotati
Il documento di prassi esamina alcuni aspetti relativi agli adempimenti derivanti dagli obblighi in materia di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4, Dl 167/1990 e alla liquidazione dell’Ivafe di cui dell’articolo 19, comma 18 e segg., Dl 201/2011.
In particolare, viene analizzata la corretta indicazione – nel quadro RW del modello Redditi e nel quadro W del modello 730 – del valore delle quote non negoziate in mercati regolamentati, detenute da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d’impresa, in Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) esteri non immobiliari.
Per le prime precisazioni sul monitoraggio fiscale si rinvia alla circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, mentre per le disposizioni attuative dell’Ivafe il riferimento è fatto al provvedimento agenzia delle Entrate 5 giugno 2012. In quest’ultimo viene stabilito, in generale, che il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare (o, se inferiore, al termine del periodo di detenzione) nel luogo in cui esse sono detenute. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, invece, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Infine, per i titoli che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso, occorre tenere conto del valore di acquisto. Ulteriori chiarimenti sull’applicazione dell’Ivafe sono stati forniti con la circolare 2 luglio 2012, n. 28/E.
Con il documento di prassi in commento l’agenzia delle Entrate precisa che:
- le quote non negoziate in mercati regolamentati, che non hanno un valore nominale o di rimborso, devono essere valorizzate al loro costo di acquisto (in questo caso, se l’investimento è denominato in valuta, si deve utilizzare il cambio mensile d’acquisto; cfr. risoluzione 77/E/2016 e non quello di dicembre). Non assume rilevanza, invece, il Nav (Net asset value) comunicato periodicamente dal gestore (circolare 16/E/2023);
- nella colonna 4 «Codice Stato estero» dei quadri citati dev’essere indicato il codice di riferimento dello Stato in cui è istituito il fondo e non di quello in cui è stabilita la management company (società di gestione).
Riscossione
Prestazioni nei trasporti e nella logistica: codice tributo per il versamento dell’Iva da reverse charge
Contemporaneamente all’emanazione del provvedimento agenzia delle Entrate 28 luglio 2025 – che dà attuazione all’esercizio dell’opzione per l’inversione contabile nelle prestazioni della logistica e dei trasporti, di cui all’articolo 1, comma 59, legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) – è istituito il codice tributo 6045 per effettuare il versamento dell’Iva dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore. Il committente versa il tributo con il modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura da parte del prestatore.
Si ricorda che il provvedimento di cui sopra approva il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica di cui all’articolo 1, comma 60 della legge di Bilancio 2025, unitamente alle relative istruzioni operative.
Dogane
Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione: attuazione
L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato le prime 4 determine al fine di dare attuazione a quanto previsto da alcune disposizioni contenute nel Dlgs 141/2024, ossia nelle Disposizioni nazionali complementari (Dnc) al Codice doganale dell’Unione (regolamento Ue 952/2013), che ha abrogato il Dpr 43/1973 (Tuld).
Si tratta, in particolare delle disposizioni in tema di:
1) manifesto di carico merci per il trasporto su navi e aerei (articoli 61 e 62 delle Dnc). Il documento dev’essere in possesso del comandante al momento della partenza e dell’arrivo delle merci, salvo che per le navi da diporto, militari, da turismo, da pesca (purché esse non effettuino trasporto di beni di carattere commerciale o non abbiano provviste di bordo per le quali s’intende chiedere l’esenzione dalle accise). Il manifesto quando è convalidato dalla Dogana assolve alle funzioni di notifica per l’arrivo e per la partenza dei beni imbarcati;
2) potere di esenzione dalle visite doganali (articolo 38 delle Dnc). Il direttore territoriale può prevedere l’esenzione della visita doganale delle merci solo in presenza di situazioni di straordinaria necessità e urgenza (ad esempio, in caso di calamità dichiarate dalle autorità nazionali o unionali);
3) visite a bordo di navi (articolo 36 delle Dnc). Sono ammesse le operazioni di controllo merci a bordo della nave prima dello sbarco e dopo l’imbarco nei soli casi di merci che si possano indentificare in maniera univoca, con esclusione, quindi, di quelle alla rinfusa;
4) requisiti per la rappresentanza diretta in Dogana (articolo 31 delle Dnc) da parte di soggetti diversi dagli spedizionieri doganali, CAD e soggetti in possesso della qualifica AEO. Viene richiesto che il soggetto comprovi le proprie competenze attestando qualifiche professionali certificate o utilizzando il proprio codice Eori per almeno 300 dichiarazioni doganali (di cui 100 nell’anno precedente la richiesta).


