Principi contabili

Oic 34 applicabile anche all’acquirente: esteso il perimetro applicativo del principio di derivazione rafforzata

Norma di comportamento Aidc n. 234/2026

 

L’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili ha fornito indicazioni circa gli effetti fiscali che derivano, in capo all’acquirente di beni e servizi, qualora lo stesso applichi, per la rilevazione dei costi, le indicazioni del principio Oic 34 (Ricavi).

Per il cedente/prestatore l’Oic 34 fissa le modalità di rappresentazione contabile di contratti complessi, come quelli che prevedono più unità elementari di contabilizzazione (ad esempio, vendita di un bene e prestazione di un servizio; è il caso della vendita di un bene con assistenza) a fronte di un unico prezzo, oppure quelli che contengono elementi di variabilità (quali incentivi, premi, sconti, abbuoni, penalità o resi).

Mancando un principio contabile di riferimento per l’acquirente, l’Aidc ritiene applicabile quanto precisato nel principio Oic 11, paragrafo 4: qualora manchi nei principi contabili nazionali una regola appropriata per fatti aziendali specifici, occorre rifarsi, in via analogica, alle disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili e alle finalità e ai postulati di bilancio. Inoltre, laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nell’Oic 11 e non vi siano altri Oic applicabili in via analogica, tale principio internazionale può essere preso a riferimento dal redattore del bilancio (si vedano le «Motivazioni alla base delle decisioni assunte»).

Da quanto sopra deriva che l’Oic 34 – poiché finalizzato al rispetto del postulato della rappresentazione sostanziale delle componenti reddituali – debba essere utilizzato anche dall’acquirente, il quale dovrà, pertanto, effettuare un’analisi dettagliata dei contratti di acquisto e procedere all’allocazione del costo complessivo alle singole unità elementari di contabilizzazione. Questo comportamento non significa che si avranno necessariamente delle rilevazioni contabili perfettamente simmetriche tra cedente/prestatore e cessionario/committente. Infatti, per via del naturale processo di stima che accompagna la redazione del bilancio, l’acquirente potrebbe individuare unità elementari di contabilizzazione (o componenti variabili) che possono differire da quelle identificate dal venditore, così come possono differire le modalità di valorizzazione delle stesse unità.

Questo orientamento esplica effetti anche sul piano fiscale, giacché la corretta applicazione dei principi contabili di riferimento (anche in via analogica, come l’Oic 34 applicato all’acquirente) costituisce presupposto essenziale ai fini dell’adozione del principio di derivazione rafforzata (articolo 83, comma 1 del Tuir), che attribuisce rilevanza fiscale ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio (circolare n. 7/E/2011, paragrafo 3.1).

Secondo l’Aidc, questa considerazione trova conferma:

- nell’articolo 2, comma 1, Dm 1° aprile 2009, n. 48 (applicabile anche nei confronti dei soggetti Oic, in forza del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, Dm 3 agosto 2017), secondo cui, al fine di riconoscere ai fini fiscali i fenomeni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale risultanti in bilancio, rileva il principio di prevalenza della sostanza sulla forma;

- nella prassi (risoluzione n. 37/E/2018 in riferimento alla costituzione del diritto di superficie a tempo determinato; risposta interpello 100/2018 in riferimento ai contributi per la realizzazione di lavori di fit out; provvedimento agenzia delle Entrate 33973/2026 in riferimento ai piani di stock option e stock grant);

- in quello che prevede l’articolo 1, commi 862 e 863, legge 207/2024 in relazione al regime fiscale dei piani di stock option contabilizzati con le modalità previste dall’Ifrs 2.

Accertamento delle imposte

Rottamazione-quinquies per i tributi locali: facoltà e limiti della Pubblica amministrazione

 

La definizione agevolata (articolo 1, commi 102 e 103, legge 199/2025 – legge di Bilancio 2026) dei tributi spettanti alle Regioni e agli enti territoriali può essere introdotta facoltativamente ed entro precisi margini normativi. In particolare, ogni ente può decidere se e come attivare la rottamazione in ambito locale, attraverso gli strumenti normativi di rispettiva competenza (per le Regioni occorre la legge regionale, mentre per gli enti locali occorre un apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo 5, Dlgs 446/1997).

Questi strumenti devono indicare termini precisi, modalità attuative e ambiti soggettivi e oggettivi della definizione.

Previdenza

Gestione separata Inps: aliquote contributive 2026

 

La circolare fissa le misure delle aliquote 2026 per il calcolo dei contributi che devono essere versati dai soggetti iscritti alla Gestione separata Inps. In particolare, le aliquote contributive per il 2026 sono le seguenti:

- 35,03% per i collaboratori e per i titolari di dottorato di ricerca, assegno o borsa di studio non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, senza altra forma di previdenza obbligatoria;

- 33,72% per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL, per i venditori porta a porta, per i lavoratori occasionali autonomi e per gli associati in partecipazione;

- 25% (a cui si aggiunge il 2,03% come aliquota delle prestazioni non pensionistiche) per i collaboratori sportivi, compresi quelli amministrativo-gestionali, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

- 25% (a cui si aggiunge il 2,03% come aliquota delle prestazioni non pensionistiche) per gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

- 26,07% per i professionisti titolari di partita Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (sono inclusi anche i professionisti del settore sportivo dilettantistico);

- 26,03% per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria;

- 24% per i soggetti pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie.

Sono fissati anche il reddito massimale (122.295,00 euro) e quello minimale (18.808,00 euro) di riferimento per il 2026.

Riscossione

Contributi destinati agli Enti Bilaterali: causali contributo per il versamento

 

Dando seguito alla richiesta dell’Istituto di previdenza (nota Inps 7 gennaio 2026, n. 1014), sono introdotte le nuove causali contributo, attive a partire dal 9 marzo 2026, da utilizzare nel modello F24 per effettuare il versamento dei contributi all’Inps destinati agli Enti Bilaterali (articolo 2, Dlgs 276/2003):

- ECON, per versamenti destinati all’Ente Bilaterale Confederale (EBICON);

- EPOP, per versamenti destinati all’Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore – Organismo Paritetico (EBIPS);

- ESE6, per versamenti destinati all’Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.).

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