Redditi di impresa

Autotrasportatori: deduzione forfetaria per il periodo d’imposta 2025

Il Mef, d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha definito, a favore degli autotrasportatori merci conto terzi, le misure delle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir. Nello specifico, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, è prevista una deduzione forfetaria per il periodo d’imposta 2025 nella misura di 48 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L’agevolazione fiscale spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

L’agenzia delle Entrate, sulla base del comunicato del Mef, ha fornito indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi: viene precisato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore vada riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2026 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi 2026. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

Redditi di impresa

Deducibilità delle svalutazioni su crediti: le perdite su crediti attese si computano al netto delle rivalutazioni

L’articolo 1, comma 56, legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026) ha previsto la deducibilità Ires e Irap delle svalutazioni dei crediti del primo e secondo stadio di rischio, stabilendo che – in deroga all’ordinario criterio che prevede la deduzione immediata della perdita (articolo 106, comma 3 del Tuir e articolo 6, comma 1, lettera c-bis), Dlgs 446/1997) – per i periodi d’imposta 2026, 2027, 2028 e 2029 le stesse vengano dedotte in quinti. Questo vale per i soggetti che applicano il criterio delle perdite attese (Ifrs 9) in luogo di quello delle perdite sostenute.

Dette svalutazioni, chiarisce la risoluzione in esame, si assumono (al fine di determinare il quinto deducibile in quote costanti, nell’esercizio in cui le stesse svalutazioni sono iscritte in bilancio e nei 4 successivi) al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.

Dunque, il differimento quinquennale non si applica a una svalutazione considerata isolatamente e in valore assoluto, ma al risultato netto che emerge in bilancio dopo aver tenuto conto delle eventuali rivalutazioni registrate nello stesso esercizio.

Il chiarimento ha un impatto operativo importante per banche e intermediari finanziari, perché evita di ampliare artificialmente la quota differita e ribadisce che, anche nel regime transitorio introdotto dalla legge di bilancio 2026, resta fermo il principio per cui il deterioramento fiscalmente rilevante dei crediti dev’essere misurato in termini netti.

Redditi di lavoro dipendente

Retribuzioni convenzionali 2026: chiarimenti

Circolare Inps 18 giugno 2026, n. 66

L’Istituto di previdenza illustra il contenuto del Dm 29 maggio 2026, che ha fissato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2026, in favore dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extra-Ue non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Il documento di prassi:

- precisa l’ambito soggettivo di applicazione (ad esempio, viene chiarito che la disciplina si applica non solo ai lavoratori italiani, ma anche ai cittadini di altri Stati Ue e ai lavoratori extra-Ue titolari di regolare titolo di soggiorno e contratto di lavoro in Italia, inviati dal datore di lavoro in un Paese extra-Ue);

- illustra le modalità di determinazione delle fasce retributive, i casi particolari di variazione;

- fornisce le istruzioni operative per le regolarizzazioni contributive relative ai periodi di paga compresi tra gennaio e giugno 2026. A tal fine, se i datori di lavoro hanno operato in difformità, è ammessa la regolarizzazione senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il 16 settembre 2026 (giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare).

Redditi di lavoro dipendente

Tassazione dei redditi dei lavoratori frontalieri: non rileva la sede del datore di lavoro

I chiarimenti, forniti dall’agenzia delle Entrate, in merito alla tassazione dei redditi prodotti dai lavoratori frontalieri sono resi in relazione alla localizzazione della sede del datore di lavoro.

Per qualificarsi come lavoratore frontaliere sono richieste tre condizioni:

- residenza in un Comune situato entro 20 km dal confine con l’altro Stato contraente;

- svolgimento dell’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;

- rientro quotidiano al domicilio principale nello Stato di residenza.

L’agenzia evidenzia che solo il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa deve trovarsi nell’area di frontiera italiana, mentre, per quanto riguarda il datore di lavoro, la disposizione richiede soltanto che sia residente in Italia, senza imporre che la sede sia anch’essa situata nella zona di confine.

Nel caso oggetto d’interpello, una lavoratrice dichiara di essere fiscalmente residente in Svizzera, in un Comune di confine con l’Italia nel Canton Ticino, e di prestare attività lavorativa, come informatrice farmaceutica, per un’azienda italiana che ha la sede legale in Veneto.

Sul punto, l’agenzia chiarisce che la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’area di frontiera italiana non impedisce l’applicazione dell’Accordo Italia-Svizzera, a condizione (articolo 2 dell’Accordo) che il lavoratore svolga la propria attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera italiana (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano) e che il datore di lavoro sia fiscalmente residente nell’altro Stato contraente (nel caso di specie, in Italia).

Redditi di lavoro dipendente

Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali e altre maggiorazioni: istruzioni operative per la tassazione

Il documento di prassi fornisce chiarimenti, rispondendo ad una serie di quesiti, in tema di tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni, alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026.

La legge 199/2025 ha previsto una flat tax (sostitutiva di Irpef e addizionali):

- del 5% sulle somme erogate nel 2026 a fronte di rinnovi contrattali, legati a Ccnl privati firmati nel triennio 2024-2026 (articolo 1, comma 7). Il beneficio spetta a chi ha conseguito nel 2025 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro. Per gli incrementi previsti dal Ccnl che assorbono un superminimo, o un elemento analogo, l’agevolazione spetta anche se tale superminimo derivava da un accordo individuale tra azienda e lavoratore. Il chiarimento di maggior rilievo è quello secondo il quale gli incrementi retributivi, derivanti da rinnovi contrattuali firmati nel triennio 2024-2026, corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, beneficiano dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 5% anche se relativi ad annualità precedenti (ad esempio, con decorrenza dal 2023);

- del 15% sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposto settimanale e per i turni (articolo 1, commi 10 e 11). Il beneficio si applica in relazione alle somme corrisposte nel 2026 (entro il limite massimo di 1.500 euro lordi) a titolo di maggiorazioni. Il tetto di reddito di lavoro dipendente 2025 per l’accesso è fissato a 40.000 euro. Quanto al lavoro festivo, considerato che tutte le domeniche sono festivi per legge, la maggiorazione prevista dal Ccnl è sempre agevolabile.

Immobili

Consolidamento dell’usufrutto: nessuna plusvalenza da cessione di immobile oggetto di Superbonus

L’istanza d’interpello verte sull’applicabilità dell’articolo 67, comma 1, lettera b-bis del Tuir nel caso di trasferimento dell’usufrutto al nudo proprietario.

L’istante afferma di aver acquistato in proprietà un immobile nel 2006; poi nel 2012 ha ceduto l’usufrutto ai genitori (mantenendo la nuda proprietà); infine, nel 2022 ha consolidato la piena proprietà a seguito della rinuncia all’usufrutto da parte dei genitori.

Sono stati eseguiti interventi oggetto di Superbonus (articolo 119, Dl 34/2020) nel 2023 e, nel 2026, s’intende cedere il fabbricato.

L’agenzia delle Entrate risponde alla domanda circa l’applicabilità della menzionata lettera b-bis, precisando che a tale fine rileva la data di acquisto dell’unità immobiliare (anno 2006), come chiarito dalla risoluzione 218/E/2008, mentre il consolidamento della piena proprietà, dopo l’estinzione dell’usufrutto, non fa ripartire il termine temporale rilevante ai fini della plusvalenza Superbonus.

A ciò si aggiunga che non emerge plusvalenza imponibile se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti la cessione.

Dichiarazioni annuali

Conguagli da modello 730-4: assistenza fiscale da parte dell’Inps e casi di diniego

L’Istituto di previdenza comunica che ha avviato, per l’anno 2026, l’attività di assistenza fiscale in qualità di sostituto d’imposta, con riferimento ai contribuenti che presentano il modello 730 e percepiscono prestazioni previdenziali o altre prestazioni imponibili erogate dall’Istituto stesso.

Tra le altre cose, viene chiarito quando l’Inps possa operare come sostituto d’imposta, come avvenga la gestione dei risultati contabili trasmessi dall’agenzia delle Entrate e quali siano i casi per cui il modello 730-4 possa essere respinto o non integralmente gestito.

Presupposto essenziale è l’esistenza, nell’anno di presentazione del modello 730, di un rapporto di sostituzione d’imposta tra contribuente e Inps. Tale rapporto sussiste quando il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini Irpef (ad esempio, una pensione di vecchiaia, una pensione ai superstiti o la NASpI). Non sussiste, invece, quando il contribuente percepisce esclusivamente prestazioni assistenziali o esenti, oppure quando la prestazione imponibile è cessata prima del 1° aprile 2026.

In assenza del rapporto di sostituzione, l’Inps non può gestire i conguagli e deve comunicare il diniego all’agenzia delle Entrate. Il diniego può riguardare, tra l’altro, l’impossibilità totale o parziale di effettuare il conguaglio, la cessazione della prestazione, la sopravvenuta esenzione o la posizione dei soggetti residenti all’estero, per i quali resta necessario l’utilizzo del modello Redditi PF.

Il servizio online «Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino» consente ai contribuenti, che hanno indicato l’Inps come sostituto d’imposta, di verificare la ricezione del modello 730-4, l’abbinamento dei conguagli alle prestazioni, l’eventuale diniego e gli importi mensili delle trattenute o dei rimborsi applicati sulle prestazioni in pagamento. Le stesse informazioni sono consultabili anche tramite l’app Inps Mobile.

Infine, un’indicazione operativa riguarda la gestione degli acconti: il contribuente può trasmettere online la richiesta di annullamento o variazione della seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca entro il 10 ottobre 2026. La richiesta, tuttavia, può non produrre effetti immediati se presentata dopo l’elaborazione delle prestazioni di novembre: in tal caso, la correzione viene effettuata sulla mensilità successiva.

Dichiarazioni annuali

Produttori di quarto gruppo in regime forfetario e obbligo di Certificazione Unica

I produttori di quarto gruppo, che svolgono attività di intermediazione assicurativa esente da Iva (articolo 10, comma 1, numero 9), Dpr 633/1972), non sono tenuti ad emettere fattura, salvo richiesta del cliente (articolo 22, Dpr 633/1972). Poiché l’operazione non è documentata mediante fattura elettronica e l’esenzione dal rilascio delle CU per i soggetti forfetari (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014) deriva dall’emissione di fattura elettroniche, ne deriva che scattano gli obblighi di Certificazione Unica, da parte del committente, nei confronti del percipiente.

Il Dlgs 1/2024 ha previsto l’esonero dagli adempimenti relativi alla Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai contribuenti in regime forfetario; la risposta 132/2025, in relazione ai medici convenzionati con il Ssn in regime forfetario, ha evidenziato che l’esonero dall’obbligo di rilascio e trasmissione della Certificazione Unica (articolo 4, comma 6-septies, Dpr 322/1998) trova giustificazione nel fatto che, dal 2024, i dati reddituali dei contribuenti forfetari sono normalmente acquisiti dall’Amministrazione finanziaria tramite il Sistema di Interscambio in virtù dell’obbligo generalizzato di fattura elettronica.

Tuttavia, come detto, i produttori di quarto gruppo, effettuando operazioni esenti, risultano esonerati sia dall’obbligo di fatturazione elettronica sia dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, con la conseguenza che i relativi dati non confluiscono negli archivi dell’agenzia delle Entrate.

Pertanto, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che l’esonero dagli adempimenti di Certificazione Unica non trova applicazione nei confronti dei suddetti soggetti, con la conseguenza che l’agenzia assicurativa istante, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuta a rilasciare e trasmettere la Certificazione Unica (va compilato il punto 6 della CU 2026, riportando il codice 6 per evidenziare la circostanza che l’esonero dalla Certificazione Unica non opera in ragione dell’assenza dell’obbligo di fatturazione elettronica) per i compensi corrisposti agli stessi, con riferimento sia al periodo d’imposta 2024 sia agli anni successivi.

Cooperative compliance e ravvedimento

Adempimento spontaneo e ravvedimento operoso in ambito doganale

La circolare fornisce chiarimenti in materia di adempimento spontaneo degli obblighi doganali, revisione della dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento per sanare eventuali irregolarità, in considerazione delle novità in tema di applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso.

In particolare, gli approfondimenti riguardano: l’adempimento spontaneo in ambito doganale; il ravvedimento e la conseguente estinzione del reato e relative cause di non punibilità; la specificità del ravvedimento e dell’esimente sanzionatoria connessa alla revisione della dichiarazione su istanza di parte in ambito doganale; il cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso; il ravvedimento parziale; il pagamento complessivo con errata imputazione a titolo di tributo e sanzione; le differenze minime a seguito di errori di calcolo della sanzione e/o degli interessi; il metodo di pagamento per il ravvedimento.

Procedure cautelari

Ipoteca di una singola quota di mutuo frazionato: ammessa la cancellazione semplificata anche senza accollo

La disciplina generale dell’ipoteca è contenuta nel Codice civile: l’articolo 2847 stabilisce che l’iscrizione ipotecaria conservi efficacia per 20 anni dalla sua data, mentre il successivo articolo 2878 individua le cause di estinzione dell’ipoteca, come l’estinzione dell’obbligazione garantita e la cancellazione dell’iscrizione sulla base del consenso del creditore o di un provvedimento giudiziario. In questo sistema, anche dopo il pagamento integrale del debito, di norma era necessario un ulteriore adempimento formale per eliminare l’ipoteca dai registri immobiliari.

Un importante cambiamento è arrivato con l’articolo 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, Dl 7/2007 che ha introdotto la cancellazione semplificata delle ipoteche a garanzia di mutui e finanziamenti concessi da banche e altri finanziatori. Il principio è semplice: una volta estinto il debito, l’ipoteca si estingue automaticamente, la banca rilascia la quietanza e comunica l’avvenuta estinzione al Conservatore dei registri immobiliari, senza necessità di atto notarile e senza costi per il debitore.

La semplificazione è stata successivamente recepita dal Dlgs 385/1993 - Testo Unico bancario (Tub), con l’introduzione dell’articolo 40-bis. La norma prevede che l’ipoteca si estingua automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione garantita e che la cancellazione venga eseguita d’ufficio semplicemente sulla base della comunicazione trasmessa dal creditore.

La disciplina è stata ulteriormente modificata, agevolando l’applicazione della cancellazione semplificata, dalla legge Finanziaria 2008 (articolo 2, comma 450, lettera e), legge 244/2007), che ha esteso la cancellazione semplificata anche alle ipoteche relative a mutui «accollati a seguito di frazionamento», compresi quelli disciplinati dal Dlgs 122/2005 in materia di tutela degli acquirenti di immobili da costruire.

Le perplessità interpretative nascono proprio da questo ampliamento del perimetro applicativo dell’istituto: ossia se la modalità semplificata per ottenere la cancellazione dell’ipoteca, di cui all’articolo 40-bis, Tub, possa essere fruita anche nel caso di mutuo frazionato non oggetto di accollo.

Il caso è frequente nella settore immobiliare, laddove il mutuo originariamente garantito su un intero compendio immobiliare viene poi frazionato in più quote, ciascuna collegata a una singola unità immobiliare, la quale viene gravata con una corrispondente porzione di ipoteca.

Alcuni Uffici non consentivano di utilizzare la cancellazione semplificata, sostenendo che la procedura riguardasse i soli casi in cui il frazionamento fosse accompagnato da un accollo del debito. La risoluzione in esame intende uniformare le procedure adottate dei vari Uffici.

L’agenzia delle Entrate ricorda che il frazionamento previsto dall’articolo 39, Tub comporta che le singole quote di finanziamento vengano a riferirsi ad una specifica porzione immobiliare che trova corrispondenza in un’autonoma frazione della garanzia ipotecaria. Pertanto, se tale quota di debito viene estinta, anche l’ipoteca si estingue automaticamente, essendo venuta meno l’obbligazione garantita.

L’accollo incide solo sul lato soggettivo del rapporto obbligatorio, perché attiene alla modificazione soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio, conseguente all’assunzione del debito da parte del terzo acquirente. Non incide, invece, sul presupposto oggettivo richiesto per la cancellazione semplificata, che resta l’estinzione dell’obbligazione garantita.

Riscossione

Rottamazione-quinquies: pronte le comunicazioni con gli importi dovuti e le rate da versare

Sul sito dell’agenzia delle Entrate-Riscossione sono reperibili, in favore dei contribuenti che, entro il termine del 30 aprile 2026, hanno presentato la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies (legge 199/2025), le comunicazioni con importi e rate da pagare.

I documenti, con il dettaglio degli importi da corrispondere e i moduli di pagamento delle rate, sono messi a disposizione nell’area riservata del contribuente. Invero, alla comunicazione sono allegati i bollettini delle prime dieci rate del piano di definizione agevolata. Nel caso in cui l’importo dovuto sia ripartito in più di 10 rate, gli ulteriori moduli di pagamento saranno presto disponibili sempre nell’area riservata del sito e, soltanto a coloro che hanno presentato la domanda attraverso l’area pubblica, saranno anche inviati, prima della scadenza dell’undicesima rata, al domicilio indicato nella domanda di adesione.

Per chi ha scelto il pagamento in un’unica soluzione, la scadenza è fissata al 31 luglio 2026. In alternativa, è possibile pagare alla scadenza delle rate prescelte (in un numero massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, tenuto conto che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a 100 euro), facendo attenzione che la normativa prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata in caso di mancato pagamento dell’unica rata oppure di 2 rate, anche non consecutive, nel caso di pagamento dilazionato. In caso di decadenza, riprenderanno le attività di recupero dei crediti e i versamenti già effettuati saranno considerati semplici acconti sul debito complessivo.

La comunicazione delle somme dovute contiene anche le informazioni per chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della definizione agevolata sul conto corrente. Oltre che allo sportello, è possibile richiederne la domiciliazione anche utilizzando il servizio «Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata» presente nell’area riservata. Al via anche «ContiTu», il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione delle somme dovute.

Trust

Trust interposto e obblighi di monitoraggio fiscale

Un trust istituito e gestito al solo fine di realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi, che presenta rilevanti commistioni tra trustee e beneficiari, tali da compromettere l’autonomia gestionale e decisionale del trust (da cui deriva l’assenza di effettiva indipendenza decisionale dei trustee), non si configura un autonomo soggetto passivo d’imposta (circolare 61/E/2010).

Pertanto, i redditi devono essere imputati direttamente ai beneficiari residenti secondo le regole ordinarie del Tuir. I beneficiari residenti, quindi, saranno tenuti alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi per:

- assolvere all’obbligo di monitoraggio fiscale, in quanto titolari effettivi delle attività estere detenute tramite il trust;

- dichiarare e versare l’Ivafe in relazione ai prodotti finanziari e agli investimenti esteri formalmente intestati ai trustee.

Dogane

Esportatore autorizzato A.TR.: nuova procedura per le esportazioni verso la Turchia

Con la circolare in esame vengono riordinate le istruzioni operative in materia di procedimento per l’ottenimento dello status di «Esportatore Autorizzato A.TR.» per la Turchia (EA ATR).

L’Esportatore autorizzato è un soggetto qualificato che può attestare l’origine doganale e, nel caso della Turchia, la particolare figura dell’EA ATR può ottenere più agevolmente, rispetto alla procedura ordinaria, i certificati di circolazione A.TR. tra i due territori, attestanti che la merce a cui si riferiscono è in posizione di libera pratica nell’ambito dell’Unione doganale Ue-Turchia e necessari per l’ottenimento dei benefici daziari negli scambi di merci tra le parti, indipendentemente dall’origine dei prodotti stessi.

La nuova procedura semplificata, che prevede la presentazione della domanda redatta secondo il modulo allegato alla circolare in esame, è applicabile a partire dal 1° luglio 2026.

L’Ufficio competente, nel corso dell’istruttoria, è tenuto a verificare la sussistenza di determinate condizioni, indicate al paragrafo 3.2, punti a) e b) della circolare e a concludere il procedimento entro 120 giorni, decorrenti dal giorno di invio della domanda.

Le due condizioni, che l’esportatore deve soddisfare, sono: 1) provare l’effettuazione frequente di spedizioni per le quali possono venire rilasciati certificati di circolazione delle merci A.TR. (scambi commerciali tra il territorio doganale dell’Ue e il territorio della Turchia); 2) fornire tutte le garanzie necessarie per il controllo del carattere delle merci.

Infine, per quanto riguarda i provvedimenti di Esportatore Autorizzato A.TR. già in essere, viene previsto un periodo transitorio che ne estende la validità fino al 1° gennaio 2027, data entro la quale gli Uffici delle Dogane dovranno provvedere ad adeguarli alle nuove disposizioni, richiedendo alle imprese titolari il riscontro dei citati requisiti.

Previdenza

Contributi Inps agricoli 2026: aliquota previdenziale ancora invariata e contribuzione volontaria

Circolari Inps 18 giugno 2026, n. 67 e 22 giugno 2026, n. 69

L’Istituto di previdenza, con la circolare n. 67, illustra, relativamente al settore agricolo, le aliquote applicabili per contribuzione previdenziale Ivs dovuta per l’anno 2026, gli importi destinati alla copertura delle prestazioni di maternità, le nuove quote Inail e le modalità di pagamento. Quanto al primo aspetto, viene confermata l’aliquota previdenziale del 24%, in vigore dal 2018.

Per il versamento dei contributi, i soggetti interessati dovranno utilizzare il modello F24. Sono fissate 4 scadenze: 16 luglio, 16 settembre e 16 novembre 2026, oltre al 18 gennaio 2027. Le informazioni dettagliate saranno disponibili nel Cassetto previdenziale del contribuente.

Con la circolare n. 69, invece, l’Istituto di previdenza illustra le modalità di calcolo, sempre per l’anno 2026, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.

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