Irpef

Borse di studio a ricercatori post-dottorato stranieri: regime fiscale applicabile

 

La risposta si concentra sul regime tributario applicabile alle borse di studio corrisposte da un’Università italiana a ricercatori post-dottorato stranieri in regime di mobilità (articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir).

Tali somme, finanziate da Fondi europei assegnati per il progetto, sono destinate a coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio. In particolare, l’Università istante precisa che le borse di studio costituiscono un mero sostegno economico all’attività accademica e non comportano l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro, con l’effetto che dovrebbero essere esenti da Irpef.

L’agenzia delle Entrate non concorda con la soluzione offerta dal contribuente, giacché le borse di studio in esame non sono riconducibili ad alcuna tipologia di borsa di studio esente da Irpef (quali, ad esempio, quelle erogate dalle Università per la frequenza di scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per corsi di perfezionamento all’estero). Di conseguenza, le borse di studio «visiting Research» erogate ai ricercatori stranieri sono imponibili ai fini Irpef ai sensi del citato articolo 50. Resta fermo anche l’obbligo per l’Università, in qualità di sostituto d’imposta, di riconoscere su queste somme la detrazione d’imposta e di applicare la ritenuta d’acconto.

Iva

Collegamento del Pos con il Registratore telematico: casi di obbligo e di esonero

 

Con il documento di prassi, il collegamento tra lo strumento di pagamento elettronico (Pos) e lo strumento di certificazione e memorizzazione dei dati dei corrispettivi (Registratore telematico) ottiene ulteriori chiarimenti.

Il caso è quello dell’attività di gestione di centri bowling ricreativi, che include gioco del bowling, sala giochi, carambole, ping-pong, bar e ristorazione).

Nell’istanza si fa presente che gli incassi derivanti dall’attività di bowling sono certificati mediante biglietteria automatizzata Siae, quelli relativi al bar e al ristorante sono documentati mediante emissione di scontrino fiscale tramite Registratore telematico, mentre per le attività di sala giochi, carambole e ping-pong non sussiste obbligo di rilascio del documento fiscale. Vengono, pertanto, richiesti chiarimenti, alla luce del provvedimento agenzia delle Entrate 31 ottobre 2025, in ordine all’obbligo di dotarsi di Pos dedicati, al relativo censimento nel Cassetto fiscale e alla necessità di associazione ai Registratori telematici, nonché alla possibilità di utilizzare un unico dispositivo per più attività e all’impiego di dispositivi portatili.

Le risposte fornite sono le seguenti:

a) attività di bowling certificata mediante biglietteria automatizzata connessa al sistema Siae: non sussiste l’obbligo di collegamento del Pos alla biglietteria. I relativi corrispettivi sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica ai sensi dell’articolo 2, Dlgs 127/2015, in quanto i dati dei titoli di accesso sono già trasmessi tramite Siae all’Amministrazione finanziaria;

b) attività di sala giochi, carambole e ping-pong: vige l’esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi (articolo 2, Dpr 696/1996), per cui non sussiste l’obbligo di dotarsi di Pos dedicato né di procedere al relativo censimento nel Cassetto fiscale;

c) attività di bar e ristorazione (rientranti tra quelle di cui all’articolo 22, Dpr 633/1972) e, dunque, soggette all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: vige l’obbligo di censire i dispositivi di pagamento elettronico e di procedere al collegamento Pos-Registratore telematico, con le modalità individuate dal citato provvedimento 31 ottobre 2025;

d) utilizzo di un unico dispositivo Pos per più attività: si tratta di una soluzione che non è vietata, purché sia garantito, per le operazioni soggette a certificazione, il corretto collegamento con lo strumento di certificazione dei corrispettivi e la puntuale indicazione, nel documento commerciale, delle modalità di pagamento utilizzate e del relativo ammontare;

e) dispositivi portatili utilizzabili tramite smartphone o modelli autonomi: la normativa non introduce limitazioni in ordine alla tipologia di strumenti di pagamento elettronico utilizzabili, ferma restando la necessità di procedere al relativo censimento e alla loro associazione agli strumenti di certificazione dei corrispettivi nei casi in cui sussista l’obbligo di collegamento previsto dalla legge.

Iva

Attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massaggiatore: regimi Iva differenziati

 

Oggetto della risoluzione sono le prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista).

Dalla natura delle prestazioni discendono le regole di fatturazione.

Quelle rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi non rientrano tra quelle esenti da Iva, disciplinate dall’articolo 10, comma 1, numero 18), Dpr 633/1972.

L’obbligo di assoggettare ad Iva le prestazioni di tali soggetti (salva l’applicazione di regimi particolari, come il regime forfetario) si giustifica per il fatto che tali figure non risultano ancora pienamente riconosciute come professioni sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99, Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), né individuate con specifico decreto (Mef e Salute), come richiesto dal citato articolo 10.

A livello unionale, la direttiva Iva 2006/112/Ce consente agli Stati membri di esentare dal pagamento dell’imposta le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche, come definite dagli ordinamenti interni. In pratica, l’agevolazione dipende dalle definizioni ufficiali attribuite dallo Stato, e non dal tipo di prestazione.

La professione di osteopata è stata individuata dalla legge 3/2018 – che ha riordinato, tra l’altro, le professioni sanitarie – ma al momento non è ancora pienamente istituita. Non è stato, infatti, ancora stipulato il previsto accordo Stato Regioni sui titoli equipollenti né è stato definito l’Albo professionale. Non rientra tra le professioni sanitarie né tra le arti ausiliarie soggette a vigilanza né risulta individuata da alcun decreto ministeriale ai fini Iva.

Analogo discorso vale per la professione di chiropratico, anch’essa individuata dalla legge 3/2018, ma la cui procedura di istituzione non è mai stata avviata.

Il chinesiologo è definito dal Dlgs 36/2021, che disciplina le professioni sportive. La sua attività riguarda la promozione del benessere, l’attività motoria e il miglioramento dello stile di vita, senza sovrapporsi alle attività sanitarie di competenza esclusiva delle professioni sanitarie già regolamentate. Pertanto, non soddisfa le condizioni stabilite dalla norma agevolativa ed è soggetta a Iva nella misura ordinaria.

Quelle finora commentate, non trattandosi di prestazioni sanitarie (e quindi non essendo spese detraibili eventualmente documentabili tramite il Sistema Tessera Sanitaria) risulta obbligatoria l’emissione della fattura elettronica. Le prestazioni di questo tipo sono soggette ad aliquota ordinaria.

Diversamente, le prestazioni rese dai massoterapisti possono beneficiare dell’esenzione Iva, in quanto espressamente ricomprese tra le arti sanitarie soggette a vigilanza dal citato articolo 99. L’esenzione è, tuttavia, subordinata al possesso di un titolo idoneo all’esercizio dell’attività.

Già la circolare 14/E/2023 ha ricompreso tali prestazioni tra le spese sanitarie detraibili, documentabili anche tramite il Sistema tessera sanitaria (Sts). Per questi soggetti, quindi, oltre all’obbligo di trasmissione delle fatture al Sts vige il divieto di fatturazione elettronica (articolo 10-bis, Dl 119/2018 e articolo 9 bis, Dl 135/2018).

Registro

Atto di ricognizione di debito: tassa fissa solo in caso d’uso

 

Si applica l’imposta di registro fissa (200 euro) ad un atto di ricognizione di debito (atto unilaterale di riconoscimento di un debito; cfr. articolo 1988 del Codice civile) perfezionato con una scrittura privata non autenticata, ai sensi dell’articolo 4, della Tariffa, Parte II, del Dpr 131/1986. Ciò in quanto l’atto è meramente confermativo (costituisce una semplice dichiarazione di scienza, priva di contenuto patrimoniale) e non modifica in alcun modo il rapporto obbligatorio preesistente, limitandosi ad avvalorarlo (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 7682/2023).

L’atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso (articolo 6, Dpr 131/1986).

Redditi di lavoro dipendente

Incrementi contrattuali e altre maggiorazioni soggetti a imposta sostitutiva: chiarimenti

 

La legge di Bilancio 2026 (articolo 1, commi 7, 10 e 11, legge 199/2025) ha previsto che è dovuta un’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel corso del 2026, derivanti da rinnovi contrattuali (sottoscritti nel triennio 2024-2026), e un’imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e indennità, corrisposte nel 2026, per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni nel settore privato.

Su tali novità l’agenzia delle Entrate, con la circolare in esame, fornisce alcune indicazioni operative.

Con riferimento alla tassazione sostitutiva al 5%, la stessa interessa solamente i lavoratori dipendenti del settore privato, che possedevano nel 2025 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.

L’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta: si tratta, dunque, delle dodici mensilità, della tredicesima e della quattordicesima. Sono inclusi gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi, quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità/paternità, infortunio). Restano, invece, escluse le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività come, ad esempio, gli scatti di anzianità, le ore di lavoro superiori al normale orario. Inoltre, avendo la disposizione carattere straordinario, restano escluse anche le somme erogate una tantum, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, come pure il Tfr, la cui erogazione avviene in un momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa. Infine, se il rinnovo dei Ccnl prevedeva l’erogazione degli aumenti in più tranche, beneficiano dell’agevolazione solamente gli importi erogati dal 1° gennaio 2026 (anche se l’erogazione è iniziata precedentemente). L’agevolazione si applica anche laddove l’incremento retributivo abbia assorbito l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo.

Va ricordato che, per coloro che beneficiano del regime degli impatriati, l’imposta si applica limitatamente alla quota imponibile dell’aumento contrattuale.

Con riferimento alla tassazione sostitutiva al 15%, la stessa interessa i dipendenti, che nel 2025 non hanno superato i 40.000 euro di reddito di lavoro dipendente, in relazione alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo, lavoro a turni, entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro (da intendersi come franchigia).

L’imposta sostituiva si applica anche alle indennità di reperibilità previste dai Ccnl, in relazione alle suddette tipologie di lavoro. Sono escluse dall’ambito di applicazione le somme erogate in base ad accordi territoriali e aziendali, nonché gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), quelli differiti (Tfr), come pure le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità). Restano, inoltre, escluse le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno, e i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

La tassazione sostitutiva non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale (articolo 1, comma 18, legge 199/2025).

Salvo espressa rinuncia scritta, la tassazione con imposta sostitutiva viene applicata automaticamente dal datore di lavoro. Al fine di consentire al sostituto d’imposta di verificare la spettanza dell’agevolazione, in caso di più datori di lavoro o di datori di lavoro diversi nel corso del 2025, il lavoratore dovrà consegnargli le Certificazioni uniche dei rapporti di lavoro precedenti o sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Si avvarrà, invece, della dichiarazione dei redditi il dipendente privo di un sostituto d’imposta, o il contribuente che preferisca assoggettare i suddetti emolumenti a tassazione ordinaria, o nel caso in cui abbia beneficiato dell’agevolazione in assenza dei presupposti.

Le imposte sostitutive sono applicate direttamente dal sostituto d’imposta, che deve versarle utilizzando i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 2/E e n. 3/E del 29 gennaio scorso.

Il lavoratore può, comunque, optare per la tassazione ordinaria, attraverso un’espressa rinuncia scritta.

Nel caso in cui, invece, il lavoratore sia privo di un sostituto d’imposta, potrà beneficiare della tassazione più favorevole nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2026.

Redditi diversi

Costituzione del diritto di superficie e contestuale cessione della nuda proprietà a soggetti diversi

 

Un contribuente intende costituire, a favore di un soggetto, un diritto di superficie su terreni agricoli non edificabili posseduti da più di 5 anni, cedendo contemporaneamente il diritto di nuda proprietà ad un soggetto diverso.

Ai sensi dell’articolo 67, comma 1-bis, del Tuir, come interpretato dal Dl 84/2025, qualora la cessione sia effettuata da un contribuente persona fisica soggetta ad Irpef non in regime di reddito d’impresa, i redditi derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento sul bene immobile costituiscono:

- un reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h) del Tuir, se il soggetto mantiene un diritto reale sul bene immobile;

- una plusvalenza, se ricorrono le condizioni previste dalle lettere b) e b-bis), comma 1, del medesimo articolo 67 e se il soggetto non mantiene alcun diritto reale sul bene immobile (avendo effettuato, contestualmente, anche la cessione della nuda proprietà).

Agevolazioni

Regime degli impatriati e rientro dei ricercatori: periodo agevolabile

 

I chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate riguardano l’estensione del periodo agevolabile per i cd. lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile al 2 luglio 2019 (articolo 16, Dlgs 147/2015), e gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero (articolo 44, Dl 78/2010).

In particolare:

- i lavoratori impatriati, che si sono trasferiti in Italia tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019, possono prolungare il regime speciale impatriati per ulteriori 5 anni, proprio come i lavoratori che si sono trasferiti a partire dal periodo d’imposta 2020. Detti soggetti, quindi, possono usufruire della detassazione nella misura del 50% per ulteriori 5 periodi d’imposta al ricorrere dei requisiti normativamente previsti, al pari dei lavoratori trasferiti in Italia a decorrere dal 2020 (articolo 5, Dl 34/2019). L’ulteriore quinquennio va computato a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di completamento del primo quinquennio agevolabile, che decorre dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia. Per i primi chiarimenti si rinvia alle circolari nn. 17/E/2017, 33/E/2020 e 17/E/2022;

- i docenti e ricercatori rientrati in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020, che non hanno figli minori al momento del trasferimento, possono beneficiare del progressivo allungamento della detassazione al 90% (fino a 8, 11 o 13 periodi d’imposta) previsto in presenza di figli minorenni, purché diventino genitori rispettivamente di uno, due o tre figli nei primi 6 periodi d’imposta. Viene, altresì, chiarito che, se il contribuente rientra in Italia con un figlio (o ha un figlio entro i primi 6 periodi d’imposta) ed entro il termine di 8 periodi d’imposta ha un secondo figlio, l’agevolazione sarà rinnovata fino a 11 periodi d’imposta, estensibili a 13 se nel frattempo ha anche un terzo figlio.

Operazioni straordinarie

Scissione mediante scorporo: niente Durf per la società beneficiaria

 

Il Documento unico di regolarità fiscale (Durf) può essere rilasciato solo se la società dimostra, tra l’altro, di essere attiva da almeno 3 anni (articolo 17-bis, comma 5, Dlgs 241/1997). Pertanto, una società nascente da un’operazione straordinaria di scissione mediante scorporo (articolo 2506.1 del Codice civile) non può averlo, in quanto non può ereditare l’anzianità (requisito temporale) della società scissa per il suo rilascio.

La scissione mediante scorporo è una forma particolare di scissione parziale in cui una società trasferisce parte del proprio patrimonio a una o più società, nuove o preesistenti, ma le partecipazioni nelle beneficiarie restano alla società scissa, non ai soci. La società scissa non si estingue e le beneficiarie subentrano solo nelle posizioni giuridiche relative al patrimonio ricevuto.

Anche dal punto di vista fiscale, l’articolo 173, comma 4, del Tuir stabilisce che, dalla data di efficacia della scissione, le posizioni soggettive della scissa passano alle beneficiarie (e alla stessa scissa, se la scissione è parziale) in proporzione al patrimonio trasferito, tranne i crediti d’imposta chiesti a rimborso e le eccedenze compensabili, che restano alla scissa (questa esclusione è necessaria per evitare che la scissa debba convertire tali crediti in partecipazioni, ostacolando l’operazione di scorporo). Altri risvolti fiscali sono indicati nel comma 15-ter del citato articolo 173, da cui si deduce che il legislatore ha voluto costruire un regime dettagliato (tra cui i periodi di possesso) che limita l’applicazione estensiva del principio di continuità fiscale tipico delle operazioni di scissione.

Proprio per questa impostazione, l’agenzia delle Entrate ritiene che non sia possibile attribuire alla società scorporata, ai fini del Durf, il triennio di attività maturato dalla società scissa. Le condizioni richieste dal comma 5 dell’articolo 17-bis citato sono, infatti, requisiti speciali e autonomi, di natura antielusiva, che non possono essere integrati per via interpretativa.

In sostanza, a fronte di tale operazione straordinaria, non è possibile attribuire alla società scorporata, per ottenere il rilascio del Durf, il triennio di attività maturato insieme alla società scissa.

Riforma fiscale

Concordato preventivo biennale: chiarimenti su adesione e cessazione

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 24 febbraio 2026, n. 45, n. 46, n. 47, n. 48 e n. 49

 

I chiarimenti, forniti con le 5 risposte, riguardano:

- la possibilità di aderire al Cpb per il lavoratore autonomo che contemporaneamente all’attività professionale (commercialista) partecipa ad un’associazione tra professionisti, nella quale svolge un’attività completamente diversa rispetto a quella individuale (maestro di sci), ancorché l’associazione sia un soggetto fiscalmente trasparente ai sensi dell’articolo 5 del Tuir (risposta 45). Richiamando l’articolo 11, comma 1, lettera b-quinquies, Dlgs 13/2024 (lettera introdotta dal Dlgs 81/2025), l’agenzia delle Entrate precisa che non ricorre una causa di esclusione dal Concordato. Nello specifico, per i lavoratori autonomi l’adesione è possibile solo se anche l’associazione o la società tra professionisti partecipa al Cpb per gli stessi periodi d’imposta. La norma prevede che il titolare di reddito di lavoro autonomo sia escluso dal Cpb quando, nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta, abbia dichiarato redditi di lavoro autonomo individuali e contemporaneamente partecipato a un’associazione o società tra professionisti che non aderisca al Cpb per gli stessi periodi. Con la circolare 9/E/2025, l’Amministrazione ha chiarito, inoltre, che la causa di esclusione opera solo quando l’associazione svolge un’attività per la quale non siano approvati gli Isa. Nel caso esaminato, le due attività svolte dal contribuente sono completamente distinte. L’attività di commercialista e quella di insegnante di sci non condividono alcun profilo di collegamento economico o professionale, non applicano lo stesso Isa e non appartengono allo stesso ambito. A ciò si aggiunge che i bienni di riferimento non coincidono: la proposta di Cpb per il contribuente riguarda il periodo 2025-2026, mentre la scuola di sci ha aderito per il biennio 2024-2025. La norma richiede espressamente che l’adesione coincida per gli stessi periodi d’imposta, condizione che qui non si verifica. In definitiva, poiché la causa di esclusione prevista dalla norma citata non trova applicazione, mancando i presupposti ivi richiesti, il contribuente può aderire al Concordato per il biennio 2025-2026 per la propria attività di commercialista, indipendentemente dalla decisione che la scuola di sci assumerà per il successivo biennio 2026-2027;

- la validità del Cpb in caso di affitto d’azienda (risposta 46). L’agenzia, sulla base di quanto prevede l’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), Dlgs 13/2024, afferma che non sussiste nel caso di specie un’ipotesi di cessazione/decadenza dal Concordato. Il legislatore ha individuato come cause di cessazione solo operazioni straordinarie idonee a modificare la capacità reddituale del contribuente: fusioni, scissioni, conferimenti e modifiche rilevanti della compagine sociale. L’affitto d’azienda, invece, rappresenta un’ordinaria operazione gestionale, non assimilabile alle ipotesi che incidono sulla soggettività dell’impresa o sulla sua struttura produttiva. Pertanto, non è assimilabile alle ipotesi elencate alla lettera b-ter) menzionata. L’affitto d’azienda o di ramo d’azienda non è un’operazione che, in linea di principio, rappresenta una causa di esclusione;

- il concretizzarsi di una circostanza eccezionale di cessazione dal Cpb per via della sospensione dall’Albo, deliberata dall’Ordine di appartenenza, e dallo svolgimento dell’attività professionale (risposta 47). Come prevede l’articolo 19, comma 2, Dlgs 13/2024, nel periodo d’imposta in cui i minori redditi effettivi superano la soglia percentuale indicata cessano gli effetti del Cpb. Pertanto, la sospensione dell’attività professionale comunicata all’Ordine di appartenenza, indipendentemente dalla durata della sospensione e delle ragioni della stessa, costituisce una causa eccezionale idonea a far cessare gli effetti del Concordato, purché ciò determini un calo del reddito superiore al 30% rispetto a quello concordato. In tal senso dispone espressamente l’articolo 4, lettera f), Dm 14 giugno 2024. Ciò che rileva è il nesso causale tra l’interruzione dell’attività e la contrazione delle basi imponibili oltre la soglia. La sospensione è dunque, in re ipsa, una circostanza eccezionale idonea a comportare la cessazione del regime. Il Cpb cessa di produrre effetti nel periodo d’imposta in cui si verifica lo scostamento, senza ulteriori condizioni;

- gli effetti sul reddito concordato (e sul valore della produzione) in capo ad un’associazione professionale discendenti dal differenziale positivo tra il valore nominale del credito d’imposta da bonus edilizi e il prezzo di acquisto (risposta 48). Secondo il principio di onnicomprensività applicabile al reddito di lavoro autonomo, il costo rileva nel periodo d’imposta in cui è sostenuto, mentre il valore nominale diventa imponibile nel momento in cui il credito viene effettivamente utilizzato in compensazione. La tassatività delle variazioni previste dagli articoli 15 e 17, Dlgs 13/2024 (in tal senso si veda la circolare 9/E/2025), però, esclude che tali componenti (pur essendo assoggettati ad imposizione, come prevede l’articolo 54 del Tuir, come modificato dal Dlgs 192/2024; risposta 171/2025) possano modificare il reddito concordato o il valore della produzione netta per il Cpb;

- gli effetti sul reddito concordato (e sul valore della produzione) derivanti dalla percezione di sopravvenienze attive (risposta 49). Precisamente si tratta di somme percepite da una holding che acquista partecipazioni (operazioni esenti da Iva) a seguito di un accordo transattivo (la cui somma in denaro è assoggettata ad Iva con aliquota al 22%). L’agenzia ritiene che tali somme non rientrino tra i ricavi tipici (articolo 85 del Tuir), non essendo correlate al prezzo di cessione ma concordate in via forfetaria a fronte di prestazioni differenti da quelle originarie, e pattuite alla luce di un nuovo scenario. Di conseguenza, l’importo ricevuto dalla holding, nell’ambito dell’accordo transattivo, dev’essere considerato una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera a), del Tuir. Tale sopravvenienza, ai fini del Cpb, determina una variazione in aumento del reddito d’impresa oggetto di Concordato (articolo 16, comma 1, lettera a), Dlgs 13/2024) e del valore della produzione netta concordata (articolo 17, comma 1, Dlgs 13/2024).

Provvigioni

Ritenute d’acconto sulle provvigioni di agenzie di viaggio, agenti e mediatori: termine differito al 1° maggio prossimo

 

Il Mef annuncia l’emanazione di un provvedimento legislativo che consentirà di godere – fino al 30 aprile 2026 – dell’esonero dall’applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

La legge di Bilancio 2026 (articolo 1, commi 140-142, legge 199/2025) ha rimosso l’esonero dalla ritenuta (articolo 25-bis, comma 5, Dpr 600/1973) che riguardava tali soggetti, disponendo l’applicazione della ritenuta per le provvigioni percepite da partire dal 1° marzo 2026.

Il differimento del termine al 1° maggio 2026 si è reso necessario in ragione delle peculiari caratteristiche in cui operano i soggetti dei comparti in questione, che rendono particolarmente complesso l’adeguamento dei sistemi informatici ai fini dell’applicazione della ritenuta.

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