Dichiarazioni annuali
Dichiarazione precompilata: dati delle spese di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico
L’agenzia delle Entrate precisa il motivo per il quale le spese per interventi edilizi, effettuati dal condominio, non sono inserite nella dichiarazione dei redditi precompilata ovvero sono inserite con l’indicazione della detrazione in misura diversa (36%) da quella spettante (50%), nel caso in cui il contribuente utilizzi il fabbricato quale abitazione principale.
L’agenzia ricorda che la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica è elevata al 50% delle spese per l’anno 2025 e 2026 e al 36% delle spese per l’anno 2027, se le medesime sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni dell’edificio i requisiti per l’applicazione dell’aliquota maggiorata devono essere riferiti al singolo condomino.
Nella dichiarazione precompilata sono riportati i dati comunicati dagli amministratori di condominio relativi a spese per interventi su parti comuni condominiali. Tra le informazioni comunicate rientra quella relativa all’utilizzo dell’unità abitativa come abitazione principale.
Gli amministratori trasmettono il dato relativo alla destinazione d’uso dell’abitazione solo se la stessa è stata fornita dal condomino entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa. Qualora quest’ultimo non l’abbia fornita, l’amministratore indicherà di non disporre del suddetto dato. Per il primo anno di applicazione di tale percentuale di detrazione più favorevole, ossia per il 2025, la comunicazione del dato riferito alla destinazione d’uso, da parte degli amministratori di condominio, è comunque facoltativa.
In mancanza di tale informazione, in fase di precompilazione, l’agenzia verifica se l’immobile oggetto degli interventi condominiali sia stato qualificato come abitazione principale nel quadro dei fabbricati della dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente. In caso positivo, nella dichiarazione precompilata viene proposta la percentuale di detrazione più favorevole, altrimenti viene indicata quella ordinaria (36% per l’anno 2025).
Nell’applicazione web compare comunque un avviso con cui si evidenzia che è necessario verificare il possesso dei requisiti per beneficiare della percentuale più elevata (appartamento utilizzato come abitazione principale) e, in mancanza, va indicata la percentuale ordinaria.
Dogane
E-commerce e spedizioni di modesto valore: modifiche decorrenti dal 1° luglio 2026
In attesa che il legislatore unionale modifichi i regolamenti Ue 2015/2446 e 2015/2447 (attuativi del Codice doganale dell’Unione), l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli illustra le modifiche normative, che entreranno in vigore dal 1° luglio 2026, in riferimento al settore dell’e-commerce e, in particolare, alle spedizioni di modesto valore provenienti da mercati extra-Ue.
Va ricordato che l’articolo 1, regolamento Ue 11 febbraio 2026, n. 2026/382 ha mutato le regole sulla tassazione delle merci acquistate a distanza. La novità di maggiore impatto consiste nella soppressione della franchigia dai dazi all’importazione – di 150 euro per spedizione (articoli 23 e 24, regolamento Ue 1186/2009) – per le spedizioni di merci inviate direttamente da un Paese terzo a una persona che si trova all’interno dell’Ue.
La previsione del dazio temporaneo è finalizzata a rafforzare i controlli sulle spedizioni di basso valore, a contrastare fenomeni fraudolenti e a garantire condizioni di maggiore equilibrio competitivo per gli operatori economici dell’Ue.
È previsto un regime transitorio: per il biennio che va dal 1° luglio 2026 e fino al 1° luglio 2028, sulle spedizioni di merci vendute a distanza, il cui valore intrinseco complessivo non superi i 150 euro per spedizione, verrà applicato un dazio doganale fisso pari a 3 euro per articolo.
Questo sdoganamento forfetario temporaneo (il balzello ha la natura di «diritto doganale», per cui viene evidenziato con il tipo tributo A00, da assoggettare ad Iva, se dovuta) opererà indipendentemente dal regime di riscossione Iva prescelto o utilizzato dall’operatore, sia esso l’Ioss (Import One Stop Shop), il regime speciale oppure il regime Iva ordinario. Inoltre, esso sarà dovuto indipendentemente dal tracciato dichiarativo in cui le merci vengono indicate o registrate, includendo indistintamente i modelli H1, H6 o H7.
Sarà eliminato il codice regime C07, attualmente utilizzato per accedere all’esenzione dai dazi, mentre continueranno ad essere utilizzati i codici F48 (Ioss) e F49 (regime speciale), ai quali si aggiungerà il nuovo codice F53 per le operazioni assoggettate ad Iva ordinaria. Dal 1° luglio 2028 la fase transitoria cesserà e tutte le merci del commercio elettronico, a prescindere dal loro valore economico originario, saranno assoggettate all’aliquota normale del dazio.
Infine, dal 1° novembre 2026 entreranno in vigore nuovi obblighi relativi agli identificativi di prodotto (product identifiers), al fine di rafforzare le attività di analisi del rischio e i controlli sulle spedizioni e-commerce.
Principi contabili
Rendiconto finanziario: in consultazione le modifiche all’Oic 10
L’Organismo italiano di contabilità ha posto in consultazione, fino al prossimo 31 luglio, la bozza del nuovo principio contabile Oic 10 - Rendiconto finanziario. Le modifiche si basano sull’analisi di 1030 Rendiconti finanziari, la quale ha evidenziato incoerenze classificatorie, comportamenti non omogenei tra gli operatori e un eccessivo utilizzo delle voci residuali.
Le modifiche proposte introducono nuove regole classificatorie, ma soprattutto forniscono agli operatori, attraverso indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi, con l’obiettivo di favorire una più corretta e uniforme redazione del Rendiconto finanziario.
La praticità del documento è evidenziata dal fatto che vengono disciplinate numerose casistiche finora non trattate esplicitamente.
Alcune delle principali proposte contenute nel documento in consultazione riguardano la classificazione dei flussi finanziari relativi a interessi incassati e pagati e dividendi incassati, la rappresentazione dei flussi finanziari derivati da operazioni di factoring e reverse factoring e l’informativa aggiuntiva sulla composizione delle voci residuali, ove rilevanti.
Bilancio
Budget di tesoreria: principali funzioni e aspetti operativi
Nel documento pubblicato, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti analizzano le principali funzioni e gli aspetti operativi del budget di tesoreria.
Il documento ricorda che il flusso di cassa è differente dal reddito contabile. Inoltre, oggi il sistema bancario valuta il merito creditizio con uno sguardo attento alla liquidità prospettica (forward looking) e non solo all’utile storico. Infatti, mentre un bilancio in attivo certifica il passato, una previsione affidabile dei flussi governa il futuro.
Da qui la necessità di adottare, anche all’interno della gestione aziendale, una simile prospettiva come da tempo prevedono le linee guida EBA sulla definizione di default, il Codice della crisi in materia di adeguati assetti organizzativi (articolo 2086, comma 2, Codice civile) e i modelli di rating di Basilea.
Secondo il documento in esame, l’informativa forward looking non è un’opzione riservata solo alle grandi imprese strutturate, ma deve interessare ogni impresa, indipendentemente dalla dimensione: «Il budget di tesoreria costituisce il fulcro della pianificazione finanziaria aziendale, rappresentando molto più di un semplice strumento contabile. Esso si configura come una vera e propria mappa strategica che orienta le decisioni imprenditoriali attraverso la previsione e il controllo dei flussi monetari. In un contesto economico caratterizzato dalla crescente volatilità e complessità operativa, la capacità di anticipare con precisione le dinamiche di cassa diventa un fattore critico di successo che distingue le organizzazioni resilienti da quelle maggiormente vulnerabili alle turbolenze di mercato. La moderna gestione della tesoreria aziendale richiede un approccio sistemico che integri analisi quantitative sofisticate con una comprensione profonda delle dinamiche operative dell’impresa. Il budget di tesoreria emerge, quindi, come il ponte concettuale tra la pianificazione strategica di lungo periodo e l’operatività quotidiana, traducendo obiettivi astratti in parametri misurabili. Attraverso questo strumento, la governance aziendale può non solo monitorare la salute finanziaria dell’organizzazione, ma anche identificare proattivamente opportunità di ottimizzazione e potenziali criticità».
Riscossione
Contributo straordinario delle banche ed eccedenza Irap sui dividendi intra-Ue: codici tributo per il versamento e la compensazione
L’articolo 1, commi 69-73, legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026) ha previsto che le banche, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, hanno la facoltà di applicare un contributo straordinario alla riserva di cui all’articolo 26, comma 5-bis, Dl 104/2023. La norma precisa anche che, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione di tale contributo, e per quanto concerne il relativo contenzioso, va fatto riferimento alle disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Pertanto, al fine di effettuare il versamento (e per l’utilizzo degli importi a credito oggetto di compensazione nel modello F24), sono istituiti i codici tributo 2718, 1948, 8956 e 3886. Quest’ultimo codice tributo si utilizza per compensare il credito derivante dalla maggiore Irap versata sui dividendi intra-Ue o See inclusi nel valore della produzione netta, secondo le regole previste dal Dlgs 446/1997. Per ottenere il rimborso di tale maggiore importo è necessario presentare un’apposita istanza all’agenzia delle Entrate (articolo 1, commi 48 e 49, legge 199/2025 e provvedimento agenzia delle Entrate 22 aprile 2026). In alternativa, è possibile scegliere di utilizzare la somma come credito in compensazione, ma esclusivamente per il pagamento del contributo straordinario previsto dall’articolo 1, comma 69, della stessa legge (contributo straordinario delle banche). Possono essere utilizzati in compensazione anche gli interessi maturati sull’eccedenza Irap pagata (articolo 44, Dpr 602/1973), calcolati dal momento del versamento e fino alla presentazione dell’istanza.
L’importo da recuperare può essere utilizzato a partire dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza.
La risoluzione in esame precisa che il codice tributo 3886 può essere utilizzato in compensazione esclusivamente per il versamento del codice tributo 2718 («Contributo straordinario sulla riserva - art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199») istituito con la stessa risoluzione. Per il versamento dell’imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse (articolo 26, Dl 104/2023) e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, restano operanti i codici tributo 2717, 1947 e 8955 istituiti con la risoluzione 7/E/2024.


