Iva
Ritenute di garanzia: split payment e fatturazione
Un soggetto effettua delle prestazioni verso un ente pubblico. L’operazione è in regime di split payment (articolo 17-ter, Dpr 633/1972), per cui il versamento dell’imposta resta ancorato al pagamento del corrispettivo salva l’opzione, da parte dell’ente, per l’esigibilità anticipata al momento del ricevimento o della registrazione di ogni singola fattura (Dm 23 gennaio 2015; circolari 15/E/2015 e 27/E/2017).
Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, Dlgs 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), il cliente paga il corrispettivo dovuto trattenendo un importo a titolo di garanzia (nella misura dello 0,5%) nelle more della chiusura del contratto e dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità (articolo 116, Dlgs 36/2023) e previa acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (Durc).
Ad ogni modo, la fattura può essere emessa per il prezzo pattuito, comprensivo della ritenuta di garanzia, in conformità alla previsione dell’articolo 13, Dpr 633/1972 (conforme la risoluzione 28 giugno 2007, n. 146/E), come pure per l’importo effettivamente corrisposto all’appaltatore, in sede di liquidazione finale (Nota agenzia delle Entrate 954-51175/2013; Corte di Cassazione 16977/2012).
Iva
Acquisti intracomunitari e stabile organizzazione
Nell’ambito degli acquisti intra-Ue (per i quali l’Iva è dovuta dal soggetto passivo d’imposta che effettua l’acquisto intraunionale, ai sensi dell’articolo 200, direttiva 2006/112/Ce; cfr. articolo 38, Dl 331/1993), l’esistenza di una stabile organizzazione del fornitore in uno Stato membro non è, da sola, condizione sufficiente per qualificare il fornitore come soggetto stabilito, essendo necessario verificare il ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 192-bis, direttiva 2006/112/Ce e all’articolo 53, regolamento Ue 282/2011. Queste disposizioni indicano che un soggetto si considera stabilito in uno Stato qualora, in presenza di una stabile organizzazione in detto Stato (diverso da quello in cui ha sede il fornitore), la stabile organizzazione partecipi all’operazione.
Anche secondo l’articolo 17, comma 4, Dpr 633/1972, quando un soggetto passivo effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile in uno Stato membro in cui ha una stabile organizzazione e tale stabile organizzazione non interviene nell’operazione (cessione/prestazione), il soggetto passivo è considerato non stabilito in tale Stato membro (Risposta Interpello 57/2023).
Tali disposizioni trovano applicazione anche con riferimento agli acquisti intra-Ue e non solamente avendo riguardo alle cessioni di beni.
Iva
Consulenze relative ad immobili: territorialità
Una consulenza di natura tecnico-legale (nel caso di specie, consulenza legale stragiudiziale volta ad ottenere la cancellazione dell’ipoteca che grava sull’immobile) è territorialmente rilevante nel Paese in cui è situato l’immobile (articolo 7-quater, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972; cfr. anche l’articolo 47, direttiva 2006/112/Ce secondo cui «Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, ... è il luogo in cui è situato il bene»).
Ai sensi dell’articolo 31-bis, paragrafo 1, regolamento Ue 282/2011, per «servizi relativi a beni immobili» devono intendersi «soltanto i servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni». Questo nesso sussiste per i servizi:
- «derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione»;
- «erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene».
In particolare, il successivo paragrafo 2 include fra i servizi relativi a beni immobili:
- le «attività di intermediazione nella vendita, nella locazione finanziaria o nella locazione di beni immobili …» (lettera p);
- i «servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili …» (lettera q).
L’attività consulenziale resa dal professionista, laddove sia oggettivamente (è necessario che il bene immobile sia l’oggetto stesso della prestazione di servizi) e causalmente connessa all’immobile, si qualifica come servizio relativo a immobili, al pari delle perizie legali e delle prestazioni rese dall’agenzia di intermediazione immobiliare, dirette alla ricerca di un acquirente per un cespite. Ciò in quanto la cancellazione dell’ipoteca (articoli 2808 e seguenti del Codice civile) incide sulla qualificazione giuridica dell’immobile che, in caso di esito positivo della procedura, non risulta più gravato dal diritto reale di garanzia; in altre parole, la cancellazione dell’ipoteca è un elemento essenziale e qualificante dello status giuridico dell’immobile (Corte di Giustizia Ue, sentenza 27 giugno 2013, causa C-155/12), il quale, all’esisto positivo dell’iter di cancellazione, non risulta più gravato dal diritto reale di garanzia.
Pertanto, la prestazione – avendo come oggetto l’alterazione fisica o giuridica dello stesso – è tassata nel Paese in cui è situato l’immobile.
Imposte dirette
Rinuncia all’incasso di dividendi: trattamento fiscale
Il documento di prassi fornisce chiarimenti in relazione al trattamento fiscale della rinuncia ai dividendi.
L’agenzia delle Entrate precisa che:
1) la rinuncia ai dividendi da parte del socio persona fisica non esercente attività di impresa non genera una sopravvenienza attiva imponibile ai fini Ires per la società, poiché il valore fiscale dei dividendi coincide con il valore nominale (articolo 88, comma 4-bis del Tuir);
2) i dividendi inizialmente destinati alla distribuzione e successivamente retrocessi a riserva straordinaria non rappresentano un componente positivo di reddito della società (ma incrementano il costo della partecipazione, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, ai sensi dell’articolo 94, comma 6 del Tuir; secondo l’agenzia delle Entrare il credito per dividendi non ha valore pari a zero; risoluzione 127/E/2017; contra Ctr Friuli Venezia Giulia, sentenza 3 gennaio 2020, n. 19/1/20);
3) i dividendi deliberati dall’assemblea sono da considerare giuridicamente incassati e assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% (articolo 27, Dpr 600/1973). La tesi dell’incasso giuridico era già stata espressa con la circolare ministero delle Finanze 73/1994, paragrafo 3.20, la risoluzione 56/E/2019 e il principio di diritto 3/2022, sull’assunto che le somme, a cui il socio ha rinunciato, producono i medesimi effetti che si sarebbero verificati nel caso in cui esse fossero state prima incassate e successivamente riversate da parte del socio stesso.
Redditi di impresa
Correzione di errori contabili: rilevanza fiscale
La società istante chiede chiarimenti circa gli effetti fiscali derivanti dalla correzione di un errore contabile relativo all’acquisto di due automezzi, il cui costo di acquisto è stato erroneamente registrato come costo, alla voce B6 di Conto economico, e non, invece, come bene ammortizzabile (con partecipazione alla formazione del reddito della sola quota di ammortamento; articolo 2426, comma 1, n. 2 del Codice civile).
Nella risposta viene affermato che la predetta correzione – se viene effettuata nel rispetto dei principi contabili e delle condizioni previste dalla normativa – assume rilevanza fiscale nell’esercizio in cui la stessa avviene. Infatti, ai sensi dell’articolo 83, comma 1 del Tuir e dell’articolo 8, comma 1-bis, Dl 73/2022, i soggetti che applicano la derivazione rafforzata e sono sottoposti a revisione legale: a) possono imputare le rettifiche direttamente nel bilancio dell’anno di correzione; b) non sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione integrativa.
In base a tale norma, i criteri di imputazione temporale, di qualificazione e di classificazione previsti dai principi contabili assumono, in forza del principio di derivazione rafforzata, rilevanza fiscale. La regola vale ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili (Risposta Interpello 21 marzo 2024, n. 73).
Secondo il principio contabile Oic 29, in caso di errore «rilevante», ossia di un errore che, individualmente o insieme ad altri errori, può influenzare le decisioni economiche, che gli utilizzatori assumono in base al bilancio vanno rettificati i saldi di apertura, in particolare i valori di patrimonio netto (paragrafo 48). Al contrario, se l’errore è «non rilevante», la correzione transita direttamente nel Conto economico in cui si individua l’errore.
Con decorrenza dai bilanci del 2022, il principio di derivazione rafforzata permette di dare piena rilevanza fiscale all’impostazione contabile, riconoscendo la competenza e, quindi, la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (a Stato patrimoniale o a Conto economico) nell’esercizio in cui viene operata la correzione, senza che sia necessaria la presentazione di una dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta in cui l’errore è stato commesso.
Tale rilevanza è esclusa: 1) per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, Dpr 322/1998; 2) per i soggetti che non sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.
Nella fattispecie esaminata, una società, esercente attività di trasporto di cose per conto terzi, aveva acquistato, nel corso dell’esercizio X, due semirimorchi usati. Per errore, il relativo costo era stato contabilizzato nel Conto economico, anziché tra le immobilizzazioni materiali nell’attivo dello Stato patrimoniale, trattandosi di beni destinati ad essere utilizzati durevolmente nell’attività aziendale. Dal punto di vista fiscale, il costo dei beni era stato interamente dedotto ai fini Ires nel periodo d’imposta X, anziché essere ripartito lungo l’intera vita utile in funzione del processo di ammortamento. L’anno successivo, la società, avvedutasi dell’errore, aveva provveduto alla sua correzione direttamente nel bilancio chiuso al 31 dicembre X+1, rilevando i semirimorchi tra le immobilizzazioni materiali e la quota di ammortamento relativa all’anno X, con impatto sul saldo di apertura del Patrimonio netto (utili portati a nuovo).
Secondo la società istante, la correzione dell’errore va effettuata direttamente nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta X+1, tramite una ripresa in aumento per un importo pari alla differenza tra il costo d’acquisto dei beni e la quota di ammortamento relativa all’anno X, in base alla disciplina della correzione degli errori contabili di cui al menzionato articolo 83 del Tuir.
L’agenzia delle Entrate ricorda la ratio della semplificazione di cui all’articolo 83, finalizzato ad evitare la presentazione di dichiarazioni integrative quando pongono in essere procedure di correzione di errori contabili conformi ai principi contabili; quindi la norma opera – dando rilevanza fiscale alla correzione – anche per la correzione di un errore di classificazione che ha comportato, a sua volta, un’errata imputazione temporale di componenti negativi.
La quota di ammortamento dei beni relativa all’anno X, invece, non deve concorrere alla formazione del Rol, in quanto gli ammortamenti sono esclusi dal Rol ai sensi dell’articolo 96, comma 4 del Tuir.
La regola descritta opera anche ai fini Irap, per le voci di bilancio rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile del tributo (articolo 5, comma 1, Dlgs 446/1997).
Si ricorda, infine, che la disciplina degli errori contabili opera, sussistendo gli altri presupposti, soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. Va precisato che il bilancio oggetto di revisione legale dev’essere quello relativo all’esercizio in cui viene corretto l’errore (e non quello relativo all’esercizio in cui l’errore è stato commesso), in aderenza alla posizione assunta dalla Norma di comportamento Aidc 221/2023.
Redditi di lavoro autonomo
Interessi da ravvedimento: indeducibili dal reddito del professionista
Gli interessi da ravvedimento (nel caso di specie, ravvedimento speciale di cui all’articolo 1, commi 174-178, legge 197/2022) versati da un professionista non sono deducibili ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1 del Tuir). Ciò in quanto gli interessi sono qualificabili alla stregua di interessi di mora (essendo originati dal ritardato pagamento di tributi), ossia oneri accessori alle imposte dovute, e, come queste ultime, non deducibili; inoltre, gli stessi non risultano funzionalmente connessi all’attività produttiva, come prevede l’articolo 54 del Tuir, così come riformulato dal Dlgs 192/2024 ai fini della deducibilità delle spese.
L’agenzia delle Entrate richiama al riguardo i precedenti chiarimenti di prassi, secondo i quali: 1) «un costo può essere considerato deducibile dal reddito solo ed in quanto risulti funzionale alla produzione del reddito stesso» (circolare 20 giugno 2002, n. 55/E, paragrafo 5); 2) «le spese devono ... essere correlate all’attività nel suo complesso a prescindere dall’economicità della singola operazione e non deve quindi rinvenirsi, per la loro deducibilità, un rigoroso nesso con i singoli compensi» (risoluzione 16 febbraio 2006, n. 30/E).
Non sono pertinenti i richiami, fatti dall’istante, alla Risposte Interpello 541/2022 e 172/2024 in quanto riferiti al reddito d’impresa e a interessi aventi altra natura (gli interessi passivi versati in esecuzione di atti di conciliazione e di accertamento con adesione hanno funzione compensativa del ritardo nell’esazione dei tributi; essi sono differenti rispetto alla funzione risarcitoria che contraddistingue gli interessi da ravvedimento).
Redditi diversi
Somme corrisposte tra soci sulla base di pattuizioni dopo la cessione delle relative quote: trattamento fiscale
Nel caso oggetto di interpello, dopo la cessione di quote, i soci si scambiano delle somme di denaro in quanto, per atto tra gli stessi, hanno stabilito un corrispettivo non proporzionale alle quote detenute, bensì differenziato in base al contributo che ciascuno dei soci avrebbe dato alla valorizzazione della società.
Gli istanti chiedono all’agenzia delle Entrate se, per il calcolo dell’eventuale plusvalenza, possano considerare il corrispettivo che riceveranno in base alla ripartizione concordata tra di loro in luogo di quello proporzionale alla quota ceduta. L’agenzia afferma che, ai fini del suddetto calcolo, va considerato il corrispettivo effettivamente percepito dai soci (come risultante dall’atto di cessione delle quote), mentre le somme eccedenti tale valore rappresentano redditi diversi, da assoggettare a tassazione. Infatti, l’articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir riconduce nel novero dei redditi diversi i «redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere».
Agevolazioni
Regime impatriati: chiarimenti
In relazione al nuovo regime speciale riservato ai lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs 209/2023), i documenti di prassi precisano che:
1) l’agevolazione è fruibile solo se il richiedente possiede uno dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), Dlgs 209/2023;
2) per accedere al regime il lavoratore deve aver risieduto all’estero per almeno 7 anni se ha lavorato per lo stesso datore/gruppo sia prima che dopo il trasferimento, senza che rilevi la tipologia di rapporto contrattuale che intercorre tra i due soggetti (si veda anche la Risposta Interpello 41/2025);
3) la riduzione della base imponibile al 40% per chi ha un figlio minore si applica a entrambi i genitori, purché il figlio risieda in Italia;
4) sono superati i precedenti orientamenti di prassi (circolare 17/E/2017, parte II, paragrafo 3.1 e circolare 33/E/2020, paragrafo 1) che ritenevano necessaria la sussistenza di un collegamento funzionale tra trasferimento della residenza in Italia e inizio dell’attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile prodotto in Italia. In sostanza, il fatto che non sia più richiesto un collegamento tra impatrio e inizio dell’attività lavorativa determina la possibilità di maturare i requisiti per fruire dell’agevolazione anche successivamente all’impatrio.
Agevolazioni
Tax credit Industria 4.0: percentuale spettante in caso di oneri non preventivabili
In relazione al bonus Industria 4.0 (articolo 1, commi 1051-1063, legge 178/2020) viene posta la questione circa all’individuazione della percentuale di agevolazione spettante in funzione di oneri non preventivabili e successivamente sostenuti in relazione a detti investimenti.
La prenotazione dell’investimento (mediante formalizzazione di un impegno contrattuale e versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del prezzo) consente di individuare l’anno da considerare ai fini delle disposizioni agevolative. Poiché, nel caso di specie, la prenotazione è avvenuta nel 2021, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% (articolo 1, comma 1056, legge 178/2020), mentre per gli altri investimenti effettuati nel 2022, inclusi gli oneri accessori non preventivati, in assenza della prenotazione nel 2021 la misura è del 40% (articolo 1, comma 1057, legge 178/2020).
In aderenza alle regole fiscali: nel costo di acquisto sono inclusi quelli accessori (articolo 110 del Tuir) e gli investimenti si considerano effettuati secondo il principio di competenza sancito dall’articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir, distinguendo tra acquisto di beni (per i quali vale la data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà) e acquisto di servizi (per i quali vale il momento di ultimazione delle prestazioni; cfr. circolare 4/E/2017, paragrafo 5.3 e Risposta Interpello 107/2022).
Come precisato dalla Risposta Interpello 355/2022, nel caso di una serie di atti di investimento realizzati per mezzo di diverse ed autonome acquisizioni di beni e servizi effettuate presso diversi fornitori, «i costi sostenuti per la realizzazione della nuova linea produttiva devono essere ripartiti tra i diversi periodi d’imposta agevolabili e assoggettati alla disciplina vigente pro tempore facendo riferimento all’acquisto di ciascun bene e di ciascun servizio ad esso correlato (se qualificabile come «onere accessorio»), secondo le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, tenendo conto (...) dell’eventuale «prenotazione» del beni».
L’agenzia delle Entrate richiama poi un chiarimento fornito durante gli incontri con la stampa specializzata del 31 gennaio 2019, risposta 57: in merito alla possibilità di godere del beneficio in virtù di un acconto effettuato in un anno risultato ex post inferiore all’ammontare della prenotazione del 20% dell’investimento complessivo, «in conseguenza, ad esempio, di una successiva revisione in aumento del costo originariamente pattuito al 31 dicembre 2018 l’investitore non perde la possibilità di accedere all’estensione temporale al 31 dicembre 2019. Tuttavia, in tale ipotesi, la modifica intervenuta nel costo del bene imporrà un separato calcolo dell’agevolazione: il costo originario pattuito al 31 dicembre 2018 sarà assoggettato alla disciplina prevista dall’articolo 1, comma 30, della legge n. 205 del 2017; il costo eccedente sarà agevolabile secondo la disciplina prevista dall’ articolo 1 comma 60, della legge n. 145 del 2018».
Tale chiarimento, seppure riferito all’ipotesi di revisione successiva in aumento del costo originariamente pattuito di un bene agevolato, può trovare applicazione anche in caso di oneri accessori non preventivabili in origine (nel caso di specie, opere idrauliche).
Agevolazioni
Reddito di libertà per le donne vittime di violenza: presentazione della domanda
L’Istituto di previdenza fornisce istruzioni operative per la presentazione della domanda di reddito di libertà a favore delle donne vittime di violenza, a seguito dell’emanazione del Dm 2 dicembre 2024.
Il reddito di libertà – che rappresenta un beneficio economico (500 euro pro capite mensili, per un massimo di 12 mensilità) introdotto dall’articolo 105-bis, Dl 34/2020 – spetta alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, residenti nel territorio italiano, che siano cittadine italiane (a cui sono equiparate le donne straniere aventi lo status di rifugiate politiche o quello di protezione sussidiaria; cfr. articolo 27, Dlgs 251/2007), cittadine comunitarie o cittadine di uno Stato extra-Ue, in possesso di una delle carte di soggiorno per familiari extra-Ue di cittadini Ue previste, di regolare permesso di soggiorno Ue, della ricevuta della richiesta o del cedolino, del permesso per protezione speciale. Il bonus è cumulabile con altri strumenti di sostegno come l’assegno di inclusione, NASpI e altre misure di sostegno economico dei Comuni e delle Regioni.
L’Inps ha fissato due termini per la presentazione delle domande: uno transitorio fissato al 18 aprile 2025 e uno ordinario fissato al 31 dicembre 2025 e 2026.
In particolare, le domande non accolte per incapienza delle risorse possono essere ripresentate entro il 18 aprile 2025 previa verifica, da parte degli stessi Comuni, della sussistenza attuale dei requisiti per l’accesso alla misura.
A decorrere dalla data di apertura del servizio e fino al 31 dicembre 2025, le donne in possesso dei requisiti, comprese quelle che non hanno ripresentato la domanda entro il periodo transitorio di 45 giorni, possono presentare le domande a valere sulle risorse finanziarie per l’anno 2025.
A decorrere dall’anno 2026 le domande possono essere inviate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Per accedere al contributo il rappresentante legale del centro antiviolenza, che ha preso in carico la donna, deve attestare il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso e il servizio sociale professionale di riferimento deve attestare lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
L’accoglimento delle domande è effettuato nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna Regione, considerando la data e l’ora di attribuzione del codice univoco. All’atto dell’accoglimento della domanda si provvede al pagamento delle 12 mensilità del contributo in unica soluzione.
Riscossione
Adesione agli atti di recupero di crediti indebitamente compensati: codici tributo per il versamento delle somme dovute
Sono istituiti i codici tributo da AD01 a AD29 per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati di cui all’articolo 1, comma 1, Dlgs 218/1997.
Per alcune imposte, invece, è possibile utilizzare i codici tributo già esistenti (elencati in apposita tabella inserita nella risoluzione in esame) per le ipotesi di accertamento con adesione.
Si ricorda che la norma sopra citata è stata modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1, Dlgs 13/2024 al fine di prevedere che il recupero dei crediti indebitamente compensati, non dipendente da un precedente accertamento, possa essere definito con adesione del contribuente.
Nella risoluzione viene anche ricordato che, ai sensi dell’articolo 8, comma 2-bis, Dlgs 218/1997, per il versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione.
Riscossione
Contributi Inps agli Enti bilaterali: causali contributo per il versamento
Sono istituite le seguenti causali contributo, operative a partire dal 1° aprile 2025, per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi all’Inps da destinare ad Enti bilaterali (ai sensi dell’articolo 2, Dlgs 276/2003):
- ESAL, denominata «FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CONFAPI (Enfea Salute)»;
- FASS, denominata «FONDO di ASSISTENZA SANITARIA (F.AS.S.)»;
- SAL1, denominata «FONDO SALUS (FONDO SALUS)».
Riscossione
Finanziamenti post alluvione maggio 2023: codice tributo per l’utilizzo del tax credit
È istituito il codice tributo 7075 per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, da parte dei soggetti finanziatori o degli eventuali cessionari, del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati, ai sensi dell’articolo 1, commi 436-438, legge 213/2023, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di cui all’articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), Dl 61/2023.
Si ricorda che secondo la citata legge, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d’imposta commisurato all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti e le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento. Le modalità di fruizione del credito d’imposta sono state indicate nel provvedimento agenzia delle Entrate 25 luglio 2024, n. 312076, secondo il quale il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi e delle spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento mediante compensazione a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata. In alternativa all’utilizzo in compensazione, il soggetto finanziatore può recuperare le relative somme mediante la cessione del relativo credito ad altre banche, senza facoltà di successiva cessione e senza i limiti alla compensazione previsti dall’articolo 34, legge 388/2000.
Riscossione
Friuli-Venezia Giulia: codici tributo per l’utilizzo del tax credit regionale
L’articolo 1, Dlgs 129/2014 stabilisce che la Regione Friuli-Venezia Giulia possa, attraverso una legge specifica e nel rispetto delle normative europee sugli aiuti di Stato, offrire vari tipi di aiuti finanziari, come incentivi e contributi. Questi aiuti possono essere utilizzati in compensazione.
Gli incentivi, sotto forma di credito di imposta, introdotti da due leggi regionali del 2018 e del 2019 e finalizzati alla competitività delle imprese e a progetti di promozione culturale, trovano posto nel modello F24, in cui vanno utilizzati i neo istituiti codici tributo 7073 (Regione FVG - credito d’imposta per il miglioramento della competitività delle imprese - articolo 2, commi da 34 a 40, LR 28 dicembre 2018, n. 29 - anno di concessione del contributo dal 2025) e 7074 (Regione FVG - credito d’imposta per le erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale - articolo 7, commi da 21 a 31, LR 6 agosto 2019, n. 13 - anno di concessione del contributo dal 2025).
La risoluzione in esame ricorda, inoltre, che per i contributi concessi fino al 31 dicembre 2024 vanno utilizzati i codici tributo 6910 e 6911, istituiti con la risoluzione 28 novembre 2019, n. 97/E.
Riscossione
Remissione in bonis: soppressione del codice del cessionario/fornitore
Viene soppresso il codice identificativo 10 denominato «cessionario/fornitore», che veniva utilizzato – nel modello F24 Elide – per versare, con la remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), la sanzione ridotta in caso di mancato invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito da bonus edilizi (risoluzione 11 ottobre 2022, n. 58/E; articolo 2, comma 1, Dl 39/2024). Poiché l’adempimento è venuto meno, il codice non serve più.


