Imposta sostitutiva
Compensi per lavoro straordinario percepiti dagli infermieri del Ssn: l’imposta sostitutiva si applica anche al personale delle Rsa
L’imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario, introdotta dall’articolo 1, comma, 354, legge 207/2024 per gli infermieri del Servizio sanitario nazionale (Ssn), si applica ora anche al personale infermieristico dipendente delle strutture sanitarie, delle Rsa e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali private accreditate (convenzionate) con il Ssn, per effetto dell’estensione prevista dalla legge di Bilancio 2026 (articolo 1, comma 944, legge 199/2025).
Le strutture private accreditate possono da subito applicare al proprio personale infermieristico lo stesso regime fiscale agevolato sugli straordinari riservato ai dipendenti del Ssn, senza dover attendere ulteriori istruzioni operative o codici tributo.
La legge di Bilancio 2026, infatti, non ha istituito un nuovo tributo, ma ha meramente ampliato la platea dei soggetti a cui si applica un’agevolazione fiscale già esistente.
Pertanto, per i versamenti non servono nuovi codici tributo, ma restano validi quelli istituiti con la risoluzione 7/E/2025.
Reddito agrario
Attività agricole connesse: quando si applica la tassazione su base catastale
L’analisi condotta dall’agenzia delle Entrate verte sulla possibilità di applicare la tassazione catastale all’attività di allevamento avicolo e prodotti trasformati (articolo 32, comma 2, lettera c) del Tuir), riconducendo tale attività a quella prevista nell’allegato al Dm 13 febbraio 2015.
La questione, quindi, attiene all’individuazione del confine tra reddito agrario e reddito d’impresa per le attività agricole “connesse”.
Nel caso di specie, la società agricola, che alleva polli, produce anche elaborati alimentari crudi pronti da cuocere, dove la carne avicola di produzione propria è l’ingrediente prevalente, mentre formaggi, salumi, erbe e aromi acquistati da terzi restano accessori.
L’azienda chiede se questi prodotti possano beneficiare della tassazione su base catastale (reddito agrario) invece che del regime ordinario d’impresa.
Nella risposta viene ricordato che, ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile e dell’articolo 32 del Tuir, un’attività di manipolazione o trasformazione si qualifica come “connessa”, quindi tassabile su base catastale, solo se:
- è svolta dallo stesso imprenditore agricolo che alleva gli animali;
- i prodotti derivano prevalentemente dal proprio allevamento (anche usando materie di terzi, purché non prevalenti);
- il bene finale rientra nella tabella del Dm 13 febbraio 2015.
Fermo restando il rispetto del requisito della prevalenza, l’agenzia distingue due casi:
- i prodotti riconducibili ai codici Ateco 10.11.0 e 10.12.0 (lavorazione e conservazione di carne) godono della tassazione catastale piena, ai sensi dell’articolo 32 del Tuir;
- i prodotti riconducibili al codice Ateco 10.13.0 (elaborati a base di carne), diversi da carne essiccata/salata/affumicata, salsicce e salami esplicitamente citati dal decreto, non rientrano nella tabella e scontano, invece, il regime di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa, di cui all’articolo 56-bis del Tuir.
Le conclusioni dell’agenzia confermano il principio già espresso nella prassi (circolari 44/E/2002 e 44/E/2004), secondo cui non è sufficiente che il prodotto finale derivi da materia prima propria, ma occorre anche che rientri nell’elenco tassativo del decreto del 2015.
Pubblicità immobiliare
Espropriazione per pubblica utilità: trascrizione dei decreti nei registri immobiliari
Il documento di prassi fornisce indicazioni sulle modalità di pubblicità nei registri immobiliari dei decreti di espropriazione.
Innanzitutto, viene precisato che la trascrizione di tali decreti non ha funzione di consentire l’opponibilità ai terzi secondo il criterio della priorità (come per gli atti dell’articolo 2643 del Codice civile), ma assolve a una mera pubblicità-notizia, poiché l’acquisto della proprietà espropriata è a titolo originario e trova fondamento direttamente nella legge. La trascrizione assume, comunque, un ruolo centrale nel procedimento, poiché da quel momento eventuali diritti riferiti al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità di espropriazione.
Sono ammesse due modalità alternative:
1) si può trascrivere il decreto subito dopo la sua emanazione, ancora sotto condizione sospensiva (notificazione ed esecuzione mediante immissione in possesso). In questo caso la condizione va espressamente menzionata nella nota di trascrizione ai sensi dell’articolo 2659 del Codice civile, e solo in un secondo momento, ad immissione avvenuta, si procederà con la richiesta di annotazione del verbale ai sensi dell’articolo 24, comma 5, Dpr 327/2001;
2) si può attendere che il decreto sia già stato notificato ed eseguito, e in tal caso si esegue un’unica formalità, trascrivendo il decreto già perfezionato (accompagnato dal verbale di immissione o dal decreto stesso annotato con la data di immissione), senza necessità di indicare la condizione sospensiva poiché già avverata.
In entrambi i casi non viene mai richiesto, ai fini dell’esecuzione delle formalità presso il Conservatore, la produzione delle relate di notifica del decreto, in quanto la notificazione resta rilevante sul piano sostanziale del procedimento espropriativo, ma non è un presupposto documentale della pubblicità immobiliare; pertanto, pretenderne la produzione costituirebbe un aggravio non previsto dalla legge, in contrasto con i principi di economicità e semplificazione del procedimento.
Infine, per la procedura accelerata (di cui all’articolo 22-bis, Dpr 327/2001), il decreto di occupazione d’urgenza non è mai titolo trascrivibile autonomamente, non producendo effetti traslativi; il titolo resta sempre il decreto di esproprio di cui al successivo articolo 23, che dovrà però dare atto degli estremi del decreto di occupazione e del suo stato di esecuzione, senza necessità di allegare quest’ultimo o altra prova dell’immissione già avvenuta. Si ricorda, infatti, che nella procedura accelerata l’amministrazione ottiene anticipatamente il possesso dell’immobile mediante un decreto di occupazione d’urgenza, mentre il decreto definitivo di esproprio arriva in un momento successivo.
Cripto-attività
Scambio automatico di informazioni per fornitori di servizi per le cripto-attività: chiarimenti sulle nuove regole
Con ben 9 Faq l’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle nuove regole Ue sullo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività, previsto dal Dlgs 194/2025 (Dac 8) in recepimento della direttiva Ue 2023/2226, tenendo conto di quanto pubblicato dall’Ocse il 10 ottobre 2022 e dal provvedimento agenzia delle Entrate 22 giugno 2026.
Tra gli altri, sono esaminati i seguenti aspetti:
1. la rilevanza del solo portafoglio clienti in una giurisdizione oggetto di comunicazione ai fini dell’individuazione, in detta giurisdizione, della sede abituale dell’attività del prestatore di servizi per le cripto-attività. La risposta è negativa: la sola esistenza di un portafoglio clienti non configura, di per sé, una sede abituale dell’attività ai fini della norma di riferimento (articolo 7, comma 1, lettera b.4), Dlgs 194/2025) e non fa, quindi, sorgere automaticamente gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica;
2. gli obblighi di comunicazione delle operazioni di pagamento al dettaglio effettuate mediante cripto-attività. Tali transazioni devono essere comunicate come “operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione” quando il prestatore agisce per conto del cliente e il pagamento verso l’esercente supera i 50mila dollari statunitensi. Se, invece, il prestatore opera per conto dell’esercente, il trasferimento è generalmente comunicato come tale. Però, quando la normativa antiriciclaggio impone l’identificazione del cliente dell’esercente, anche quest’ultimo dev’essere considerato utente di cripto-attività e l’operazione va comunicata come pagamento al dettaglio;
3. le modalità di indicazione delle cripto-attività oggetto delle operazioni interessate dalle comunicazioni previste dal Dlgs 194/2025. Quando per una cripto-attività è disponibile un Digital Token Identifier (Dti), registrato presso la Digital Token Identifier Foundation, il prestatore deve utilizzare tale codice identificativo. Solo in assenza di un Dti dev’essere riportata la denominazione completa della cripto-attività;
4. la facoltà del prestatore di servizi per le cripto-attività, che non dispone di altra documentazione utile per individuare la sede di direzione effettiva dell’entità utente di cripto-attività, di fare affidamento sull’indirizzo della sede principale per determinarne la giurisdizione di residenza ai fini degli obblighi Carf (Crypto-Asset Reporting Framework);
5. le modalità di qualificazione, ai fini della comunicazione, di un’operazione in cui le cripto-attività sono trasferite come garanzia o nell’ambito di un prestito. Tali operazioni non devono essere considerate “operazioni di scambio”, poiché le cripto-attività non sono cedute come corrispettivo per l’acquisto di altre attività o di moneta fiduciaria. Di conseguenza, quando lo spostamento avviene a titolo di prestito o garanzia, oppure quando il prestatore non è in grado di determinarne con certezza la natura, l’operazione dev’essere comunicata come “trasferimento”;
6. le modalità di classificazione, ai fini della comunicazione, dei trasferimenti di cripto-attività collegati a un prestito assistito da garanzia. Precisamente, i trasferimenti relativi all’erogazione e alla restituzione del prestito devono essere comunicati come “Crypto loan”, mentre quelli relativi al deposito e alla restituzione della garanzia devono essere indicati come “Collateral”. Eventuali importi corrisposti in cripto-attività a titolo di remunerazione del prestito devono, invece, essere comunicati con la tipologia “Other”;
7. la facoltà del prestatore di servizi per le cripto-attività di fare affidamento sulle informazioni già disponibili o pubblicamente reperibili, utilizzate anche nell’ambito del Common Reporting Standard (Crs), per qualificare un’entità come soggetto escluso. Ciò è possibile solo quando i dati consentono di verificare con certezza che l’entità è un’istituzione finanziaria e non un’entità di investimento appartenente a una categoria che non beneficia dell’esclusione;
8. i requisiti che le attività finanziarie emesse in forma digitale (token) devono rispettare per essere considerate cripto-attività ai fini del Carf. Non tutte le attività digitali o tokenizzate rientrano automaticamente nella definizione di cripto-attività. Secondo l’impostazione dell’Ocse, una cripto-attività deve poter essere detenuta e trasferita in modo decentralizzato, senza l’intervento di intermediari finanziari tradizionali. Di conseguenza, quando un’attività può essere detenuta e trasferita esclusivamente tramite conti presso banche o altri intermediari autorizzati, oppure quando si tratta di quote di un organismo di investimento trasferibili solo attraverso l’entità emittente o un registro controllato da quest’ultima, essa non può essere qualificata come cripto-attività ai fini del Carf;
9. il trattamento, ai fini Crs, dei portafogli di moneta elettronica multivaluta che contengono saldi espressi in diverse valute. Ciascun saldo rappresenta moneta elettronica riferita a una specifica valuta fiduciaria e soddisfa, quindi, la relativa definizione normativa. Tuttavia, ai fini della comunicazione Crs, l’intero portafoglio multivaluta detenuto dallo stesso titolare dev’essere considerato come un unico conto di deposito. Pertanto, il saldo complessivo e gli eventuali interessi maturati devono essere comunicati in modo unitario, applicando le ordinarie regole del Crs di aggregazione e conversione valutaria.
Patto di famiglia
Patto di famiglia: analisi dell’istituto a 20 anni dalla sua istituzione
Il documento della Fondazione nazionale dei Commercialisti passa in rassegna l’evoluzione giurisprudenziale del Patto di famiglia, istituito con la legge 55/2006, in merito ad alcune tematiche più complesse.
In particolare, la Corte di Cassazione ha accolto la tesi della liberalità indiretta del disponente: i conguagli versati dal legittimario assegnatario ai familiari non assegnatari sono considerati, ai fini fiscali, donazioni dirette del disponente stesso, con applicazione delle aliquote corrispondenti al rapporto di parentela più favorevole.
Nello stesso tempo sono stati posti dei paletti al trasferimento di quote societarie, in quanto lo stesso dev’essere sostanziale. Quindi il diritto di voto trasferito al beneficiario dev’essere pieno e onnicomprensivo, mentre non è sufficiente cedere il voto sulla gestione ordinaria: occorre che il beneficiario possa decidere anche sulla destinazione degli utili, pena la perdita dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione (Cassazione, ordinanze 19 marzo 2026, nn. 6614 e 6616).


