Iva
Impresa sociale in ambito sanitario: esenzioni Iva oggettive anche in sede di rifatturazione
Una Fondazione rende servizi – propri dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo e simili, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie – qualificati come esenti ai fini Iva (articolo 10, comma 1, numero 21, Dpr 633/1972). La Fondazione intende prestare detti servizi tramite una società appositamente costituita (società strumentale sotto forma di impresa sociale, ai sensi del Dlgs 3 luglio 2017, n. 112) e controllata interamente dalla Fondazione, con la quale stipula un contratto di servizi globali.
L’agenzia delle Entrate chiarisce che il regime di esenzione in esame ha carattere oggettivo. Infatti, con la risoluzione n. 164/E/2005, in relazione alle prestazioni rese da una residenza sanitaria assistenziale per disabili (RSD), è stato affermato che l’elencazione contenuta nel menzionato numero 21) dell’articolo 10 non è da intendersi tassativa e che le prestazioni rese da organismi simili sono esenti quando con le stesse si assicura l’alloggio, eventualmente unito ad altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale, a persone che per il loro status sono bisognose di protezione, assistenza e cura (risoluzione n. 188/E/2002; Cassazione, sentenza 3 settembre 2001, n. 11353). Il carattere oggettivo delle anzidette prestazioni – nel senso che l’esenzione dall’Iva si applica a prescindere dal soggetto che effettua la prestazione – è stato ribadito in numerosi documenti di prassi (risoluzioni n. 1/E/2002, n. 39/E/2004 e n. 74/E/2018).
Il regime di esenzione, inoltre, presuppone una gestione globale delle strutture destinate all’aiuto sociale e trova applicazione anche alle prestazioni rese da terzi, ancorché distintamente specificate, nell’ipotesi in cui si caratterizzano nella loro interezza e sostanzialità nella gestione di una casa di riposo (risoluzioni n. 1/E/2002 e n. 39/E/2004).
Ad analoghe conclusioni si giunge in relazione alle prestazioni rese in ambito sanitario da strutture diurne presso le quali le persone alloggiate nella casa di riposo vengono accompagnate. Il numero 18) del comma 1 dell’articolo 10 stabilisce – in ossequio all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), Direttiva 2006/112/Ce – l’esenzione per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del Rd 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., ovvero individuate con decreto del ministero della Sanità, di concerto con il ministero delle Finanze. La norma, dunque, richiede un requisito oggettivo (deve trattarsi di prestazioni «mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato» - Corte di Giustizia Ue, sentenza 10 settembre 2002, causa C-141/00; risoluzioni 27 dicembre 1989, n. 550555, n. 119/E/2003, n. 39/E/2004 e n. 87/E/2010) e un requisito soggettivo (la prestazione dev’essere resa da soggetti abilitati all’esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende - Corte di Giustizia Ue, sentenza 10 settembre 2002, causa C-141/00, risoluzione n. 128/E/2011).
Iva
Crediti Iva infrannuali: ammessa la cessione solo per quelli chiesti a rimborso
L’istante, una società che ha aderito al regime del consolidato fiscale (articolo 117 e segg. del Tuir), chiede se il credito Iva del primo trimestre 2024 (maturato per via del fatto che l’operatore ha lo status di esportatore abituale, per cui risulta cronicamente a credito d’imposta) può essere trasferito nell’ambito della tassazione di gruppo.
Le società partecipanti al gruppo possono trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’Ires risultante dalla dichiarazione del consolidato, in ogni caso per un importo che non ecceda il limite attualmente fissato, dalla legge di Bilancio 2022, in 2 milioni di euro. Sulle modalità e i limiti di utilizzo dei crediti trasferiti sono intervenuti anche diversi documenti di prassi (risposte n. 191/2019 e n. 133/2021, risoluzione n. 45/E/2022, risposte n. 543/2022 e n. 220/2023).
L’articolo 12-sexies, Dl 34/2019 ha previsto la possibilità di cedere a terzi anche i crediti Iva maturati su base trimestrale, ampliando quindi la facoltà di cessione, originariamente riservata ai soli crediti Iva risultanti dalla dichiarazione annuale.
L’agenzia delle Entrate precisa che la norma ammette il trasferimento dei crediti Iva, ma solo per quelli chiesti a rimborso. Infatti, la norma da ultimo citata (sui crediti Iva provenienti dalle liquidazioni trimestrali) riguarda la possibilità, per i soggetti passivi in possesso dei requisiti per la richiesta di rimborso, di cedere i crediti Iva infrannuali chiesti a rimborso (articolo 38-bis, comma 2, Dpr 633/1972). La cessione, quindi, non riguarda tutti i crediti Iva esposti nel modello TR, come riteneva l’istante, ma solo quelli chiesti a rimborso, essendo invece esclusa la cessione dei crediti chiesti in compensazione.
La società istante, quindi, potrà trasferire al consolidato, per effettuare la compensazione con l’Ires, solo l’eccedenza a credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale.
Iva
Cessioni extra-Ue per finalità umanitarie: esportazioni non imponibili
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b-bis), Dpr 633/1972 (lettera introdotta dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 al fine di conformare il diritto interno a quello nazionale, secondo quanto previsto dall’articolo 146, Direttiva 2006/112/Ce) sono considerate cessioni all’esportazione non imponibili le cessioni (anche gratuite) nei confronti delle Amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26, comma 3, legge 125/2014. Sono richieste determinate condizioni: a) il cessionario deve trasportare o spedire i beni fuori del territorio dell’Unione europea, anche attraverso un soggetto che effettua il servizio per suo conto, entro 180 giorni dalla consegna; b) le cessioni dei beni devono avvenire in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo.
La prova dell’avvenuta esportazione dei beni debba essere data dalla documentazione doganale.
Iva
Tari corrispettivo: le maggiorazioni sono imponibili
Le componenti perequative dovute dai contribuenti concorrono alla determinazione dell’unitaria base imponibile Iva della Tari corrispettivo (di cui all’articolo 1, comma 668, legge 27 dicembre 2013, n. 147), in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito dalla Società al cliente/consumatore, da assoggettare all’aliquota Iva del 10%. Ciò in aderenza al principio secondo il quale la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni (articolo 73, Direttiva 2006/112/Ce e articolo 13, comma 1, Dpr 633/1972).
Bollo
Cripto-attività già assoggettate a bollo da parte di intermediari: quadro RW solo per il monitoraggio
Il possesso di bitcoin, a fronte del quale l’intermediario prestatore di servizi di portafoglio digitale italiano ha già applicato l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, Parte Prima allegata al Dpr 642/1972, non sconta nuovamente il tributo in sede di monitoraggio fiscale. Come già chiarito con la circolare 27 ottobre 2023, n. 30/E, le cripto-attività devono essere indicate nel quadro RW del modello Redditi (va barrata la colonna 16), sia al fine di assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale, sia al fine di calcolare l’imposta su detti investimenti. Tuttavia, per le attività finanziarie e patrimoniali affidate agli intermediari residenti e per i contratti conclusi tramite il loro intervento, qualora siano gli intermediari stessi ad applicare l’imposta di bollo dovuta, il quadro RW dev’essere compilato per i soli obblighi di monitoraggio fiscale.
Agevolazioni
Bonus psicologo 2024: accesso alle graduatorie
Vengono fornite precisazioni circa le graduatorie (comunicate con il messaggio Inps 11 luglio 2024, n. 2584) per l’erogazione del contributo volto a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.
L’Inps precisa che le graduatorie – consultabili sul proprio sito, previo accesso mediante identità digitale SPID, Carta di identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS) – sono elaborate sulla base del valore dell’ISEE più basso e dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
In caso di accoglimento della richiesta, il bonus va utilizzato entro 270 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio n. 2584 di cui sopra (quindi entro i primi giorni di aprile 2025).
Agevolazioni
«Carta dedicata a te»: liste dei beneficiari
Sono state messe a disposizione dei Comuni le liste definitive dei beneficiari della «Carta dedicata a te», che rappresenta una misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni di prima necessità, di carburanti o, in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.
Nelle liste definitive, suddivise per Comune, a ciascun beneficiario è stato abbinato il numero identificativo della carta assegnata da Poste Italiane Spa.
I Comuni, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, Dm 4 giugno 2024, n. 250213, effettueranno le comunicazioni ai beneficiari, informandoli dell’avvenuta assegnazione del contributo, nonché, in presenza di nuovi intestatari, delle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali. Nel caso in cui, invece, il beneficiario risulti destinatario della misura anche nel precedente anno, l’importo spettante verrà accreditato sulla carta già assegnata.


