Iva

Split payment: esclusione delle società quotate

 

L’articolo 10, comma 2, Dl 17 giugno 2025, n. 84 (cd. decreto fiscale) ha escluso dal perimetro dello split payment (meccanismo Iva che scinde il pagamento del corrispettivo da quello dell’imposta) le operazioni effettuate nei confronti di «società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana». Nella sostanza, il legislatore ha soppresso la lettera d) all’interno dell’articolo 17-ter, comma 1-bis, Dpr 633/1972. La novità opera «a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data».

Tale esclusione opera con riferimento alle operazioni, poste in essere nei confronti delle suddette società, per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025, non rilevando, a tal fine, la data di effettuazione delle stesse. Lo split payment, quindi, si applica in relazione alle fatture emesse entro il 30 giugno 2025, con la precisazione che una fattura si ha per emessa quando questa risulta trasmessa al Sistema di interscambio (articolo 21, comma 1, ultimo periodo, Dpr 633/1972), in linea con i chiarimenti già forniti dalla circolare 17 giugno 2019, n. 14/E e dalla Faq 13 febbraio 2025. Invece, alle fatture emesse, ossia che risultano trasmesse al Sdi, a partire dal 1° luglio 2025, il meccanismo Iva di scissione dei pagamenti non è più applicabile.

Redditi di lavoro dipendente

Trattenimento in servizio dei lavoratori: escluso da tassazione l’accredito contributivo incluso in busta paga

 

L’articolo 1, comma 286, legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha previsto un’agevolazione – successivamente rivista e ampliata dall’articolo 1, comma 161, legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) – che consente ai lavoratori dipendenti di rimanere in servizio, pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata, ma rinunciando all’accredito dei contributi pensionistici a suo carico.

Precisamente, il soggetto che raggiunge i requisiti per la pensione anticipata flessibile (Quota 103 di cui all’articolo 14.1, Dl 4/2019) oppure la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, di cui all’articolo 24, comma 10, Dl 201/2011), può decidere di rinunciare all’accredito dei contributi previdenziali obbligatori a suo carico; l’importo corrispondente viene incluso nella busta paga del lavoratore.

La risposta in esame interviene in relazione al trattamento fiscale di queste somme erogate al lavoratore. L’agenzia delle Entrate precisa che dette somme non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, giacché l’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del Tuir stabilisce che non concorrono a formare il reddito imponibile, e quindi non sono soggette a Irpef, «le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa».

Redditi di lavoro dipendente

Auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti: chiarimenti sulle novità 2025

 

La circolare fornisce chiarimenti in ordine al regime fiscale dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti a seguito delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 48, legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025), come modificato dall’articolo 6, comma 2-bis, Dl 19/2025 (decreto Bollette). Il comma 2-bis, inserito in sede di conversione del decreto (legge 60/2025), introduce il comma 48-bis nell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 al fine di prevedere una disciplina transitoria ed una clausola di salvaguardia.

Dal 1°gennaio 2025, il fringe benefit (in capo ai soggetti percipienti reddito di lavoro dipendente, erogato in natura, e quantificato in misura forfetaria ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir) di autovetture, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione passa:

- al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio per quel dato veicolo, desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Aci, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente;

- con riduzione al 20% per i veicoli ibridi plug-in e al 10% per quelli elettrici.

Le nuove regole operano per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

In particolare, la nuova disciplina si applica ai veicoli (precisamente individuati secondo un richiamo all’articolo 54 del Codice della strada) che rispettino congiuntamente tre requisiti, ossia che siano stati:

1) immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;

2) concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;

3) assegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il documento di prassi in commento passa in rassegna anche la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024 che fissava l’ammontare del fringe benefit sulla base della classe di emissione di CO2 (anidride carbonica) del veicolo: per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, il valore della retribuzione in natura si quantificava in una misura che andava dal 25% al 60% (sempre del costo riferito a una percorrenza di 15.000 chilometri annui).

Inoltre, restava ferma l’applicazione della disciplina dettata dal citato articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, nel testo vigente al 31 dicembre 2019 (30% del costo di percorrenza) per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 (articolo 1, comma 633, legge 160/2019 - legge di Bilancio 2020).

La disciplina transitoria, operante per i veicoli che non rientrano nel regime di cui al comma 48 della legge di Bilancio 2025, dispone che «resta ferma» l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, con riferimento:

- sia ai «veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024» (secondo l’agenzia delle Entrate, fino alla naturale scadenza dei contratti di concessione in uso);

- sia a quelli «ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025» (secondo l’agenzia, affinché la norma trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto).

Sempre secondo l’agenzia, ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria, rileva la data di consegna del veicolo al dipendente.

Inoltre, se un veicolo ordinato entro il 31 dicembre 2024 rientra nella tipologia di veicoli che beneficiano delle percentuali di agevolazione più elevate previste dalla legge di Bilancio 2025, si applica comunque la disciplina più favorevole.

Il documento di prassi in esame affronta anche la questione della proroga del contratto e della riassegnazione del veicolo. Nel primo caso, l’agenzia ritiene applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione del contratto originario di assegnazione, fino alla scadenza della proroga medesima, purché alla data della sua stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti. Viceversa, in caso di assegnazione del veicolo a un diverso dipendente, attraverso la stipula di un nuovo contratto, la disciplina fiscale applicabile è quella vigente al momento della riassegnazione del mezzo.

Da ultimo, la circolare precisa che, al di fuori delle ipotesi nella medesima illustrate, trova applicazione il criterio generale del valore normale, di cui all’articolo 51, comma 3, primo periodo, del Tuir (corrispondente, ad esempio, al canone di leasing o di noleggio dovuto dal datore di lavoro al netto dell’indennità chilometrica relativa ai chilometri percorsi per il datore di lavoro). È il caso, secondo l’agenzia, dei veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore successivamente al 30 giugno 2025.

Immobili

Portali Enea 2025: apertura per ecobonus e bonus casa

 

Con l’avviso in esame l’Enea comunica che, a partire dal 30 giugno 2025, è operativo il Portale (https://bonusfiscali.enea.it/) per la trasmissione delle schede descrittive relative ai lavori che beneficiano delle detrazioni fiscali «Ecobonus» e «Bonus Casa».

La possibilità di comunicare i dati attraverso il Portale Enea era stata sospesa per permettere il recepimento delle novità introdotte dalla legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025).

Il conteggio dei 90 giorni – termine, normalmente decorrente dalla fine dei lavori, entro cui comunicare l’investimento effettuato – decorre, quindi, a partire dal 30 giugno 2025 per:

- gli interventi conclusi tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025;

- i lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025.

Pertanto, il termine suddetto è fissato al 28 settembre 2025 (che, essendo festivo, viene rinviato al giorno 29).

Agevolazioni

Crediti d’imposta inesistenti o non spettanti: definizioni

 

Il documento in esame attiene alle attuali definizioni di crediti d’imposta inesistenti e non spettanti. Tali definizioni – ora contenute nell’articolo 1, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), Dlgs 74/2000 a valere sia in ambito penale che in ambito amministrativo – sono le seguenti:

- sono inesistenti i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi (ovvero quando detti requisiti sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici) specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento. I requisiti oggettivi e soggettivi devono essere indicati da fonti del diritto primarie o secondarie (decreti ministeriali o regolamenti) se espressamente richiamate dalla disciplina istitutiva del credito. Non hanno valore, ai fini dell’inesistenza, eventuali ulteriori fonti di dettaglio (ad esempio manuali tecnici), che non siano oggetto di esplicito richiamo nella norma istitutiva o nelle fonti secondarie che ne completano la disciplina ovvero per i quali il rinvio sia operato solo genericamente e non specificamente. Potrebbe essere il caso di crediti «inventati» nel modello F24. Inoltre, poiché l’articolo 13, commi 4 e 5, Dlgs 471/1997 – a seguito delle modifiche operate dal Dlgs 87/2024 – non fa più riferimento al credito suscettibile di emergere a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione (nel sistema pregresso considerato sempre non spettante), discende che anche il credito suscettibile di emergere dai controlli automatici può ritenersi inesistente;

- sono non spettanti i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento, come anche i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito, nonché i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza. Alcuni esempi di crediti non spettanti sono quelli utilizzati in un arco temporale inferiore rispetto a quello previsto dalla legge o utilizzati in misura superiore a quanto spettante (circolare 13 marzo 2009, n. 8/E) ovvero quelli compensati per estinguere debiti non previsti dalla legge (ad esempio, i debiti previdenziali delle banche; cfr. articolo 4-bis, comma 1, Dl 39/2024).

Non è spettante il credito d’imposta che difetta di ulteriori elementi o qualità individuate da fonti tecniche di dettaglio non specificamente richiamate dalla normativa, primaria e secondaria, dell’agevolazione. Quanto a detto aspetto, l’atto di indirizzo richiama l’articolo 23, comma 2, Dl 73/2022 (in tema di crediti R&S), il quale prevede che, qualora sia stata acquisita una relazione certificativa rilasciata da professionisti abilitati e terzi, atta a confermare la qualificazione degli investimenti – siano essi già effettuati o in fase di realizzazione – in termini di conformità ai presupposti dell’agevolazione, eventuali rilievi fondati esclusivamente su giudizi tecnici divergenti circa la natura dell’investimento non possano considerarsi efficaci, pena la nullità dell’atto impositivo o sanzionatorio, in caso di divergenza rispetto alla certificazione, salvo che questa risulti affetta da vizio per incongruenza con l’attività effettivamente svolta.

Dichiarazioni annuali

Modello Redditi PF 2025: compilazione del quadro RR

 

Il documento dell’Inps riepiloga gli adempimenti posti in capo ai soggetti che sono iscritti alle Gestioni speciali Artigiani e Commercianti o alla Gestione separata Inps e che sono, quindi, tenuti a compilare il quadro RR del modello Redditi PF 2025.

La novità principale riguarda le informazioni da inserire per via dell’adesione al Concordato preventivo biennale (Cpb), di cui al Dlgs 13/2024. In particolare, viene chiarito che l’adesione al Cpb non esonera dagli obblighi previdenziali. Tuttavia, l’adesione comporta la determinazione della base imponibile previdenziale rappresentata dal reddito concordato (articoli 19, comma 1, e 30, comma 1, Dlgs 13/2024) oppure, su opzione, dal reddito effettivamente prodotto, se di importo superiore.

La circolare dettaglia i righi dei quadri RE, RF, RG, RH e CP da considerare per la determinazione della base imponibile contributiva.

I chiarimenti riguardano i seguenti soggetti:

1) artigiani ed esercenti attività commerciali. Va compilata la colonna 3 del rigo RR2 «reddito d’impresa (o perdita)» salvo che non vi sia stata adesione al Cpb; in questo caso vanno compilate, in luogo della colonna 3, le colonne 3B o 3C anche nel caso in cui il reddito sia inferiore al minimale, al fine di garantire la corretta valorizzazione dell’estratto conto previdenziale. Inoltre, i contribuenti che hanno aderito al Cpb (oppure che partecipano in un’impresa che vi ha aderito) devono compilare nel quadro RR anche i campi RR1, colonna 4 e RR2, colonne 3B, 3C, 3D.

Per i soggetti in regime forfetario che hanno aderito al Cpb la base imponibile è costituita dal reddito concordato, dato dall’importo del rigo LM33, colonna 1, sommato all’eventuale importo del rigo LM32, colonna 3, riferiti al reddito d’impresa o impresa familiare meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del quadro LM, sezione III.

Qualora il contribuente decidesse, opzionalmente, di versare i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato, il reddito effettivo diventa la base imponibile previdenziale sulla quale il medesimo deve versare la relativa contribuzione previdenziale;

2) professionisti iscritti alla Gestione separata Inps. Anche detti soggetti devono tener conto dell’eventuale adesione al Cpb, nonché dell’eventuale opzione di pagare la contribuzione sul reddito effettivo (se più elevato di quello concordato) risultante dai quadri RE e RH. In tale ipotesi il reddito dev’essere certificato flaggando la colonna 19 del rigo RR5 e valorizzando la colonna 21 del medesimo rigo. Con tale attestazione il contribuente dichiara di volere optare per il calcolo della contribuzione dovuta alla Gestione separata Inps sull’imponibile di reddito effettivamente prodotto (così come anche esposto nel quadro CP, rigo CP10, colonna 3) anche in presenza di adesione al Cpb.

Con riguardo al termine di versamento dei contributi l’Istituto di previdenza ricorda che vanno rispettate le scadenze fiscali generali: il saldo 2024 e il primo acconto 2025 vanno versati entro il 30 giugno 2025 (ovvero il 30 luglio con maggiorazione), mentre il secondo acconto 2025 va versato entro il 1° dicembre 2025 (in quanto il 30 novembre cade di domenica). Si evidenzia che la circolare non tiene conto del differimento previsto dal Dl 17 giugno 2025, n. 84 (cd. decreto fiscale), il quale concede, a taluni soggetti, di effettuare i versamenti scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi (inclusi, quindi, i contributi Inps) entro il 21 luglio 2025.

Infine, viene ricordato che l’articolo 8, Dlgs 1/2024 ha previsto che, qualora il contribuente intenda pagare quanto dovuto a titolo di saldo 2024 in forma rateale, il pagamento dev’essere completato entro la data del 16 dicembre 2025.

Indagini finanziarie

Archivio dei rapporti finanziari: incluso nell’oro da investimento quello destinato alla successiva lavorazione

 

Anche l’oro da investimento viene incluso tra i valori oggetto dell’obbligo di trasmissione dei dati all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, Dpr 605/1973. Gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare le operazioni con oggetto il pregiato metallo nei casi di investimento, in cui è ricompresa anche la casistica dell’oro destinato alla successiva lavorazione.

L’istante pone il quesito per via del fatto che recentemente (articolo 1, comma 1, lettera a), legge 7/2000, come modificato dal Dlgs 211/2024) è stata fornita una definizione di «oro da investimento» (lingotti, placchette, monete), ricomprendendovi anche quello «destinato a successiva lavorazione».

Detto indirizzo interpretativo era stato indicato attraverso la nota 8 agosto 2013 indirizzata alle organizzazioni del settore (Confcommercio Federpreziosi e Confindustria Federorafi), con la quale era stato precisato che sono fuori dal perimetro comunicativo le sole operazioni che hanno ad oggetto l’oro da uso industriale (lettera b) dell’articolo 1, comma 1, legge 7/2000), in quanto si tratta di transazioni di natura commerciale, volte all’approvvigionamento di materia prima per la produzione di gioielli.

Anche l’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia aveva precisato, con una nota del 2010, che tra il «materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale» vada ricompreso anche l’oro da investimento quando destinato non a riserva di valore, ma a successiva lavorazione, con una variazione perciò della propria qualificazione ai sensi della legge 7/2000. Tuttavia, la nota fa rientrare nell’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria anche le cessioni di «oro da investimento» effettuate nei confronti di imprese di produzione di oggetti preziosi poiché, pur trattandosi di transazioni aventi ad oggetto oro destinato non più a riserva di valore ma a successiva lavorazione, si tratta di materia ricompresa nella categoria di cui alla lettera a) dell’articolo 1 della legge 7/2000.

Pertanto, le indicazioni richiamate continuano a essere attuali, tanto più ora che la nuova definizione dell’articolo 1, comma 1, lettera a), legge 7/2000 ricomprende espressamente tra l’«oro da investimento», anche quello «destinato a successiva lavorazione», ossia quello non più destinato a riserva di valore ma a uso industriale, per il quale, dunque ricorre l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria.

Riscossione

Compensazione di debiti e crediti: preclusa nei casi di sequestro della società

 

Nei casi di sequestro di società (articolo 321, comma 2, c.p.p.) opera il blocco delle compensazioni previsto dall’articolo 37, comma 49-quinquies, Dl 223/2006 in presenza di ruoli o carichi affidati all’agente della riscossione.

Ciò anche qualora fossero insuscettibili di esecuzione forzata perché sospesa per effetto del sequestro. In tal caso è preclusa la compensazione dei debiti dovuti con riferimento ai periodi d’imposta ante sequestro con crediti maturati sia prima che dopo l’applicazione della misura cautelare.

La disposizione citata – introdotta, con decorrenza dal 1° luglio 2024, dall’articolo 1, comma 94, legge 213/2023 e successivamente modificata dall’articolo 4, comma 2, Dl 39/2024 – prevede che, in deroga all’articolo 8, comma 1, legge 212/2000, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi 421-423, legge 311/2004 e dell’articolo 38-bis, Dpr 600/1973, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del articolo 17, Dlgs 241/1997.

Con la circolare 28 giugno 2024, n. 16/E l’agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi comprese le somme oggetto degli atti di recupero.

Tali importi contribuiscono al raggiungimento della soglia a condizione che per gli stessi: a) sia scaduto il termine di pagamento del debito; b) non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere (ad esempio, provvedimenti di sospensione giudiziale di cui all’articolo 47, Dlgs 546/1992 oppure di sospensione amministrativa di cui all’articolo 39, Dpr 602/1973); c) non siano in essere piani di rateazione.

La norma non fa distinzioni riguardo ai ruoli ordinari o straordinari, né alle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo oppure a titolo provvisorio.

Con riguardo ai provvedimenti di sospensione, l’agenzia precisa che, diversamente da quanto previsto per gli articoli 50 e 55 del Codice delle leggi antimafia (Dlgs 159/2011) che fanno specifico riferimento alle «procedure esecutive», la sospensione di cui all’articolo 37, comma 49-quinquies, Dl 223/2006 riguarda «i ruoli o carichi affidati all’agente della riscossione», in seguito alla chiusura della fase di accertamento svolta dall’agenzia delle Entrate.

Il ruolo, dunque, precede ed è presupposto alla formazione del titolo esecutivo, la cartella di pagamento, ma non è atto della procedura esecutiva.

Pertanto, la sospensione dei «ruoli o carichi affidati all’agente della riscossione» a cui si riferisce il comma 49-quinquies nulla ha a che vedere con la sospensione della procedura esecutiva di cui al Codice antimafia e non comporta alcuna deroga al blocco delle compensazioni.

Ne deriva che la presenza di ruoli o carichi affidati all’agente della riscossione – anche qualora fossero insuscettibili di esecuzione forzata perché sospesa per effetto del sequestro – preclude, in ogni caso, la compensazione dei debiti dovuti con riferimento ai periodi d’imposta ante sequestro con crediti maturati sia prima che dopo l’applicazione della misura cautelare.

Catasto

Atti di frazionamento dei terreni: al via la nuova procedura (versione aggiornata di Pregeo)

 

L’articolo 251, Dlgs 1/2024 (cd. decreto semplificazioni) ha introdotto il comma 5-bis nell’articolo 30, Dpr 380/2001, stabilendo che «gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalità telematiche dall’agenzia delle Entrate mediante deposito, su un’area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione». In questo è stato eliminato l’onere per i professionisti di occuparsi direttamente del deposito degli atti presso il Comune, affidando questa fase all’agenzia delle Entrate ed evitando così alcuni margini di errore.

La nuova procedura – operativa dal 1° luglio 2025 (provvedimento agenzia delle Entrate 30 dicembre 2024) – riguarda esclusivamente alcuni atti di aggiornamento catastale trasmessi telematicamente.

Con il comunicato stampa in esame l’agenzia delle Entrate ha annunciato la digitalizzazione degli atti di frazionamento dei terreni: i documenti attestanti la suddivisione di un lotto in più porzioni saranno messi a disposizione direttamente dall’agenzia delle Entrate sul «Portale dei Comuni».

A tal fine viene annunciata l’implementazione di alcuni servizi del predetto Portale nonché la messa a disposizione della nuova versione del software «Pregeo» (versione 10.6.5) utilizzato dai professionisti abilitati per comunicare all’agenzia delle Entrate le variazioni relative ai terreni.

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