Riforma fiscale

Concordato preventivo biennale 2025-2026: chiarimenti su adesione, imposta sostitutiva, cause di esclusione e cessazione

 

La circolare illustra le disposizioni sul Concordato preventivo biennale (Cpb), di cui al Dlgs 13/2024, come modificate dal Dlgs 81/2025 (decreto Correttivo bis) per il biennio 2025-2026.

Oltre a richiamare i contenuti ancora attuali della circolare 17 settembre 2024, n. 18/E (sono esclusi quelli riferiti ai soggetti in regime forfetario, che non hanno più accesso al Cpb; cfr. articolo 7, Dlgs 81/2025), vengono analizzate le principali novità, tra le quali si segnalano le seguenti:

- la modifica del termine di adesione, che viene posticipato dal 31 luglio al 30 settembre 2025 (per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine coincide con quello relativo all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta);

- la modifica delle modalità di adesione. Per il biennio 2025-2026, possono aderire al concordato i contribuenti che nel 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche per le quali risultano approvati gli Isa e che non hanno già aderito per il primo biennio (2024-2025). Come disposto dal provvedimento agenzia delle Entrate 24 aprile 2025, per aderire al Cpb 2025-2026 è prevista la possibilità di scegliere fra due modalità alternative di comunicazione dell’opzione: 1) congiuntamente alla dichiarazione dei redditi e ai modelli Isa, entro il 30 settembre 2025; 2) in via autonoma. In tale ultima ipotesi, il contribuente potrà inviare il modello Cpb insieme al solo frontespizio della dichiarazione modello Redditi 2025, utilizzando lo stesso canale telematico della dichiarazione annuale, entro il termine stabilito per l’adesione (30 settembre). Con la stessa modalità può essere effettuata la revoca dell’adesione ad una proposta Cpb, precedentemente accettata per il biennio 2025-2026, purché essa avvenga entro gli stessi termini previsti per l’adesione;

- la modifica delle disposizioni sull’imposta sostitutiva opzionale. La norma ora prevede che sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente che eccede l’importo di 85mila euro, limitatamente alla parte che supera tale importo, si applichi l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 43% (ossia quella prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera c), del Tuir), per i soggetti Irpef ovvero con l’aliquota del 24% (ossia quella individuata dall’articolo 77 del Tuir), per i soggetti Ires. La modifica normativa fissa, dunque, un limite all’aliquota agevolata prevista dall’articolo 20-bis, Dlgs 13/2024, stabilendo che essa non possa essere applicata per importi superiori a 85mila euro;

- l’introduzione di soglie per le proposte di Cpb elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale. In particolare, sono fissati dei limiti massimi rispetto al corrispondente reddito dichiarato dal contribuente nel periodo d’imposta antecedente a quello cui la proposta si riferisce: 10%, in caso di livello di affidabilità pari a 10; 15%, in caso di livello di affidabilità pari o superiore a 9 ma inferiore a 10; 25%, in caso di livello di affidabilità pari o superiore a 8 ma inferiore a 9. Queste soglie non trovano applicazione nel caso in cui la proposta di reddito concordato risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall’applicazione della metodologia di elaborazione del Cpb;

- la neutralizzazione, ai fini della determinazione del reddito rilevante ai fini della proposta di Cpb, della maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’articolo 4, Dlgs 216/2023, ferma restando la possibilità di dedurre successivamente tale costo dal reddito concordato, per determinare la base imponibile da portare a tassazione;

- l’ampliamento delle cause di esclusione, cessazione e decadenza dal regime. Si prevede l’esclusione/cessazione dal Cpb per il titolare di reddito di lavoro autonomo (che contemporaneamente partecipa a un’associazione o a una società tra professionisti, ovvero a una società tra avvocati), laddove non aderisca al Cpb anche l’associazione, la società tra professionisti o la società tra avvocati partecipata, salvo il caso in cui, per l’attività esercitata da questa ultime, non risultino approvati gli Isa. In maniera speculare, risulta precluso l’accesso al Cpb in capo all’ente associativo (associazione, società tra professionisti, società tra avvocati) qualora non vi aderiscano, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, partecipanti all’ente associativo. Coerentemente con la precedente ipotesi, è fatto salvo il caso in cui non risultino approvati gli Isa per l’attività esercitata dal professionista partecipante. Quanto alle cause di decadenza, l’omesso versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36-bis, Dpr 600/1973 produce decadenza dal Cpb soltanto nel caso in cui il versamento di tali somme non sia eseguito (senza possibilità di avvalersi della rateazione prevista dall’articolo 3-bis, Dlgs 462/1997) entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del predetto controllo.

L’adesione al reddito concordato consente al contribuente di godere di taluni benefici, tra i quali: l’esclusione da alcuni accertamenti fiscali; l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti fiscali; l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative.

Nell’appendice finale del documento di prassi vengono raccolti i chiarimenti già pubblicati in precedenti documenti, integrati con nuove risposte ai quesiti più frequenti.

Iva

Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie rese da una fondazione: quando si applica il regime di esenzione

 

Il regime di esenzione Iva, di cui all’articolo 10, comma 1, numeri 18 e 27-ter), Dpr 633/1972, si applica alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie rese da una fondazione per il tramite degli operatori abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie, sia nell’ambito di interventi in solvenza che nell’ambito di interventi a carico del Ssn per gli ultrasessantacinquenni. Diversamente, alle prestazioni rese da una fondazione per il tramite degli operatori socio-sanitari, sia nell’ambito di interventi in solvenza che nell’ambito di interventi a carico del Ssn per gli ultrasessantacinquenni, non può essere applicata l’esenzione Iva, non essendo gli operatori socio-sanitari riconducibili a soggetti abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie. Non si applica neppure la norma del citato numero 27-ter), in quanto la disposizione subordina l’esenzione Iva al ricorrere dei seguenti requisiti di carattere oggettivo e soggettivo:

1) deve trattarsi di prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili;

2) le predette prestazioni devono essere rese in favore dei soggetti espressamente richiamati dalla norma: «anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo»;

3) le medesime prestazioni devono essere rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, da enti aventi finalità di assistenza sociale o da enti del Terzo Settore di natura non commerciale.

Ne consegue che le prestazioni rese dalla fondazione per il tramite degli operatori socio-sanitari devono essere assoggettate ad Iva, con applicazione dell’aliquota ordinaria anche laddove, come nel caso di specie, la prestazione sia fatturata al paziente direttamente dalla fondazione.

Quanto alla certificazione delle operazioni rese presso il domicilio del paziente, l’agenzia delle Entrate osserva che – nel presupposto che il prestatore sia da individuare nella fondazione che rende il servizio per il tramite dei propri operatori sanitari e socio-sanitari – la fattura va emessa «entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6», ossia, nel caso di specie, dal pagamento del corrispettivo (articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972). Pertanto, è coerente con il sistema il rilascio, da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, di una mera quietanza, al solo fine di documentare l’incasso del corrispettivo, e la successiva emissione, da parte della fondazione, della fattura nei termini innanzi indicati.

Per i corrispettivi percepiti dagli operatori nel corso del mese, il medesimo comma 4 dell’articolo 21 consente di emettere un’unica fattura per tutte le operazioni effettuati nel corso del mese solare «per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione». La soluzione ipotizzata dall’istante (emissione da parte dell’operatore di una fattura mensile per documentare tutte le prestazioni rese nel mese) è, dunque, in linea con la disposizione innanzi citata, potendosi considerare la quietanza rilasciata al paziente quale «idonea documentazione» funzionale al rilascio dell’unica fattura riepilogativa.

Iva

Contributi erogati da un ente pubblico a una fondazione per lo svolgimento delle attività istituzionali: sono fuori campo Iva

 

Solo se i contributi vengono versati da un soggetto (nel caso di specie, un ente pubblico) in favore di una fondazione a fronte di una specifica controprestazione si applica l’Iva (sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi). Nel caso in cui, invece, i contributi siano erogati al solo fine di garantire il funzionamento della fondazione e a sostegno delle attività istituzionali della stessa, comuni a quelle dell’ente, non rilevano ai fini Iva, non assumendo la natura di corrispettivi (data l’assenza del requisito soggettivo di cui all’articolo 4, comma 1, Dpr 633/1972).

Il contributo assume natura onerosa e configura un’operazione rilevante ai fini Iva quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (articoli 2 e 73, direttiva 2006/112/Ce; Corte di Giustizia Ue, sentenza 5 luglio 2018, causa C-544/16, punti 36 e 37 e giurisprudenza ivi citata).

Di contro, l’esclusione dal campo di applicazione Iva è stata ravvisata ogniqualvolta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione (circolare 21 novembre 2013, n. 34/E; risoluzioni 16 febbraio 2005, n. 21/E e 27 gennaio 2006, n. 16/E). In pratica il contributo viene erogato unilateralmente, quale versamento a fondo perduto, a titolo di liberalità. Il soggetto erogante, di contro, non si attende dal beneficiario alcun vantaggio economico o alcuna controprestazione.

Nel caso specifico, i contributi non vengono versati dall’istante a fronte di una specifica controprestazione, ma al solo fine di garantire il funzionamento della fondazione e a sostegno delle attività istituzionali della stessa, comuni a quelle dell’ente; essi dunque non assumono la natura di corrispettivi, con l’effetto che non sono rilevanti ai fini Iva.

Iva

Farmacie in regime di Ssn: trattamento delle quote di remunerazione dell’assistenza convenzionata

 

Per le cessioni di farmaci effettuate in convenzione dalle farmacie al Servizio sanitario nazionale (Ssn), nella base imponibile dei corrispettivi corrisposti dal 1° marzo 2024, ai sensi dell’articolo 1, commi 225 e 226, legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024), vanno incluse tutte le quote di remunerazione corrisposte dal Ssn sia quelle variabili, sia quelle fisse, sia l’ulteriore quota aggiuntiva di remunerazione a favore di specifiche tipologie di farmacie a basso fatturato.

L’agenzia delle Entrate ha, innanzitutto, sottolineato la natura sinallagmatica del rapporto tra farmacie e Ssn, fondamento dell’imponibilità.

In tal caso la base imponibile è formata dal corrispettivo pattuito tra le parti (articolo 13, Dpr 633/1972; articolo 73, direttiva 2006/112/Ce; cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenze 23 marzo 2006, causa C-210/04 e 3 marzo 1994, causa C-16/93).

Come precisato dalla giurisprudenza unionale, «la base imponibile per la cessione di un bene o la prestazione di un servizio effettuate a titolo oneroso è costituita dal corrispettivo effettivamente ricevuto a tal fine dal soggetto passivo. Tale corrispettivo rappresenta il valore soggettivo, ossia il valore realmente percepito e non un valore stimato secondo criteri oggettivi» (Corte di Giustizia Ue, sentenze 7 novembre 2013, cause riunite C-249/12 e C-250/12; 19 dicembre 2012, causa C-549/11; 26 aprile 2012, cause riunite C-621/10 e C-129/11).

L’aliquota Iva applicabile è del 10% (numero 114), della Tabella A, Parte Terza, allegata al Dpr 633/1972).

Redditi di lavoro autonomo

Studio associato: rilevanza fiscale di interessi attivi, riaddebiti di costi e differenziali da cessione di bonus edilizi

 

Un’associazione professionale pone all’agenzia delle Entrate una serie di domande. Va preliminarmente ricordato che, per la disciplina fiscale delle associazioni professionali, occorre far riferimento all’articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir, secondo cui ai fini delle imposte sui redditi le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici. Tale assimilazione comporta che queste associazioni non possano svolgere attività d’impresa e che il proprio reddito imponibile sia costituito dalla sommatoria delle singole categorie di reddito indicate nell’articolo 6 del Tuir, identificate in ragione della loro fonte di produzione, vale a dire redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo, redditi diversi.

Il reddito complessivo così determinato è imputato per trasparenza, ai sensi del medesimo articolo 5, in capo a ciascun associato.

Nel fornire la risposta, viene analizzato il regime fiscale, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, degli interessi attivi provenienti dal conto corrente, degli importi oggetto di riaddebito pro-quota agli associati del premio di assicurazione professionale, e del differenziale da cessione di bonus edilizi (differenziale tra valore nominale e prezzo di acquisto di un credito d’imposta da bonus edilizi), avvenuta nel 2024.

Come sancito dal Dl 84/2025, che ha introdotto il comma 3-bis nell’articolo 54 del Tuir, gli interessi attivi – anche se percepiti da associazioni professionali – non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ma rientrano nei redditi di capitale, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a) del Tuir (secondo cui sono redditi di capitale gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti) e sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta (articolo 26, commi 2 e 4, Dpr 600/1973).

Inoltre, le somme incassate dall’associazione a titolo di ribaltamento del premio assicurativo pro-quota agli altri assicurati non costituiscono proventi rilevanti ai fini del reddito di lavoro autonomo. L’associazione potrà dedurre solo la quota di premio effettivamente rimasta a suo carico. Il regime così delineato trova conferma nel nuovo articolo 54, comma 2, lettera c) del Tuir, ai sensi del quale non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di «riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi». Specularmente, l’articolo 54-ter, comma 1 del Tuir prevede che le spese riaddebitate, di cui al menzionato articolo 54, comma 2, lettera c), non siano deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene.

Infine, il differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi (valore nominale superiore al prezzo pagato), di cui all’articolo 121, Dl 34/2020, assume rilevanza fiscale in base al principio di onnicomprensività introdotto a decorrere dal 2024: il costo d’acquisto rileva nell’anno di sostenimento, mentre il valore nominale sarà rilevante ai fini Irpef al momento dell’utilizzo in compensazione. Viene così superato l’indirizzo interpretativo fornito con la risposta interpello 472/2023 che aveva ritenuto irrilevante ai fini fiscali (in relazione ai redditi di lavoro autonomo, di capitale e diversi) detto differenziale positivo.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Trattamenti pensionistici integrativi erogati a seguito del versamento di contributi personali da parte dei dipendenti: qualificazione

 

Con comunicazione Inps 13 febbraio 2024 è stato precisato che i redditi derivanti da forme pensionistiche complementari, di cui al Dlgs 252/2005, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del Tuir). In tal caso spettano le detrazioni di cui all’articolo 13, comma 1 del Tuir e sono previste apposite modalità di compilazione della Cu. In assenza di tale trattamento integrativo, i redditi sono considerati redditi da pensione e si applica la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 3, del Tuir, con compilazione diversa della Cu.

L’agenzia delle Entrate precisa che le pensioni di ogni genere e gli assegni equiparati sono considerati redditi di lavoro dipendente (articolo 49, comma 2 del Tuir), per i quali spetta una specifica detrazione d’imposta proporzionata al periodo di pensione nell’anno, come previsto dall’articolo 13, comma 3 del Tuir.

I trattamenti pensionistici integrativi erogati al momento del collocamento a riposo, quindi, non sono da considerarsi forme pensionistiche complementari ma vere e proprie pensioni.

Agevolazioni

Zes Unica Mezzogiorno e Transizione 5.0: quando rilevare la dimensione dell’impresa ai fini dei tax credit

 

L’impresa istante approverà il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 nel termine lungo di 180 giorni: in tale momento l’impresa probabilmente supererà per il secondo anno consecutivo i parametri dimensionali che determinano il passaggio a grande impresa, come definiti dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/Ce.

La questione posta all’attenzione dell’agenzia delle Entrate riguarda l’individuazione del momento in cui va rilevata la dimensione d’impresa, al fine di individuare il quantum del credito d’imposta spettante, considerato che esso dovrebbe variare dal momento in cui è avvenuta la presentazione della comunicazione originaria rispetto a quello di presentazione della comunicazione integrativa (che va inviata dal 18 novembre al 2 dicembre 2025) per il credito Zes Unica (articolo 16, Dl 124/2023, come da ultimo modificato dall’articolo 1, commi 485 e segg., legge 207/2024).

Inoltre, la questione dovrebbe assumere rilevanza, almeno secondo il pensiero dell’istante, anche ai fini del credito Transizione 5.0, riconosciuto anche in relazione alle spese per la certificazione energetica, fino a un massimo di 10.000 euro, ma solo per le Pmi (articolo 38, Dl 19/2024, come modificato dall’articolo 1, comma 427, legge 207/2024).

L’agenzia delle Entrate risponde precisando che la dimensione dell’impresa rileva ai fini della determinazione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes Unica Mezzogiorno. A tal fine la dimensione da prendere in considerazione è quella al momento della presentazione della comunicazione integrativa, a prescindere da quanto indicato nella comunicazione originaria.

Si ricorda che con il provvedimento agenzia delle Entrate 31 gennaio 2025, n. 25972 sono stati approvati i modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella Zes Unica Mezzogiorno. In particolare, con la comunicazione cd. originaria, che doveva essere inviata tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025, i contribuenti hanno comunicato l’ammontare delle spese ammissibili già sostenute e quelle che prevedono di sostenere per poter beneficiare del credito Zes Unica per il 2025. A pena di decadenza dall’agevolazione, gli stessi contribuenti dovranno presentare, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, una seconda comunicazione (la comunicazione cd. integrativa), in cui attestare l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente inviata.

In merito al momento in cui rilevare la dimensione dell’impresa beneficiaria in relazione al credito Transizione 5.0, invece, nella risposta viene evidenziato che la relativa individuazione non è di competenza dell’agenzia delle Entrate, non riguardando alcuna disposizione tributaria, in considerazione della circostanza che la disciplina agevolativa demanda al Mimit (ministero delle Imprese e del Made in Italy) il compito di stabilire le relative modalità attuative e al Gse la gestione e il controllo delle istanze presentate.

Immobili

Sisma bonus acquisti: spesa sostenuta da un soggetto diverso dall’acquirente

 

La detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013 non spetta se la spesa per l’acquisto dell’unità immobiliare non è sostenuta dall’acquirente.

Nel caso di specie, dal rogito si evince che il pagamento è avvenuto mediante l’utilizzo di una provvista di denaro messa a disposizione dai genitori, per cui il figlio (acquirente, intestatario del fabbricato) non può fruire della detrazione citata, in quanto, ancorché proprietario dell’immobile, non ha sostenuto le relative spese.

Ai fini dell’applicazione della detrazione in commento, infatti, è necessario, tra l’altro, che l’operazione sia formalizzata con atto pubblico di compravendita dell’unità immobiliare e che l’acquirente abbia effettivamente sostenuto le relative spese (ossia, che le stesse siano rimaste a suo carico).

Già con la risposta interpello 351/2022 l’agenzia delle Entrate ha ribadito il principio secondo cui «il soggetto beneficiario dell’agevolazione in questione (cd. sismabonus acquisti) è il soggetto acquirente delle nuove unità immobiliari che sostiene la spesa relativa al loro acquisto» ragion per cui «tenuto conto che presupposto per la fruizione dell’agevolazione è il sostenimento dell’onere da parte del soggetto che ne fruisce» l’agevolazione non spetta al soggetto che «pur essendo acquirente dell’unità immobiliare, non è il soggetto che ha sostenuto la spesa relativa all’acquisto».

Pertanto, il mancato sostenimento della spesa non consente di fruire della detrazione.

Successioni e donazioni

Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali: agevolazioni e riduzioni applicabili

 

L’istante ha presentato una dichiarazione di successione, chiedendo l’applicazione delle seguenti agevolazioni tributarie:

- imposta ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastale e di bollo prevista dall’articolo 9, Dpr 601/1973, applicabile al valore dei fondi rustici siti nei comuni montani (codice M da riportare nel quadro EB);

- riduzione dell’imposta di successione prevista dell’articolo 25, comma 4-bis, Dlgs 346/1990, con riferimento all’azienda sita nei comuni montani (codice Q da riportare nel quadro EN).

Tuttavia, l’istante fa presente che il software permette di indicare solo un codice di agevolazioni/riduzioni e chiede come poter ovviare a detta problematica.

La dichiarazione si è aperta nel periodo antecedente al 1° gennaio 2025, per cui l’Ufficio competente procede alla liquidazione dell’imposta di successione, con applicazione della relativa riduzione d’imposta richiesta, mentre le imposte ipotecaria, catastale e di bollo saranno applicate dal contribuente stesso in via di autoliquidazione.

L’agenzia delle Entrate risponde che per fruire della riduzione occorre presentare l’attestazione, da cui si evinca il possesso dei suddetti requisiti, allegandola alla dichiarazione di successione (quadro EG) o rendendo apposita dichiarazione sostitutiva (quadro EH), nel caso in cui a richiedere di fruire della riduzione sia il dichiarante.

Tenuto conto che le agevolazioni/riduzioni richiamate nell’istanza attengono a beni diversi (fondi rustici le prime, aziende e quote sociali le seconde) e imposte diverse (imposte ipotecaria, catastale e di bollo le prime e imposta di successione le seconde), in presenza dei requisiti previsti dalle richiamate disposizioni agevolative, sarà possibile fruire delle stesse in sede di dichiarazione di successione, indicando i relativi codici negli appositi quadri.

Successioni e donazioni

Assegnazione dei beni in trust (e da trust): applicazione dell’imposta

 

I chiarimenti, relativamente alle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, attengono agli atti di attribuzione di beni presenti nel patrimonio di un trust i cui beneficiari siano altri trust.

Va preliminarmente ricordato che:

a) la circolare 34/E/2022 ha precisato che, in via generale, gli atti di costituzione del trust e i trasferimenti di beni al suo interno non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni, poiché l’istituto non attribuisce definitivamente i beni al gestore, che li amministra solo temporaneamente, vincolandoli agli scopi istitutivi della formazione, in attesa di trasferimento ai beneficiari. Il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni nasce, però, nel momento in cui i beni vincolati vengono attribuiti ai beneficiari;

b) il Dlgs 139/2024 ha modificato il Dlgs 346/1990 (Testo unico imposta sulle successioni e donazioni) modificando, con decorrenza 2025, alcune previsioni che interessano i trust. La nuova disciplina precisa che «L’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari».

Diventa, dunque, necessario stabilire se i trust successivi (beneficiari) siano da considerare i beneficiari del primo trust.

Come emerge dalla documentazione prodotta dall’istante, ognuno dei trust successivi è stato istituito a favore della famiglia di ognuno dei tre disponenti, quindi, con finalità diverse da quelle stabilite per il disponente del primo trust (che aveva il compito di tenere unito il patrimonio familiare fintanto che i figli beneficiari arrivassero all’età di 30 anni). Nascono, inoltre, in esecuzione del regolamento istitutivo del primo trust e dovranno perseguire gli specifici scopi a favore della famiglia per cui sono stati previsti.

Di conseguenza, l’agenzia delle Entrate ritiene che, con il trasferimento dei beni oggetto del quesito, il richiedente abbia raggiunto il proprio obiettivo e che l’attività gestionale del trustee debba ritenersi conclusa.

Nel caso specifico (atti di attribuzione di beni dal patrimonio di un trust ad altri trust beneficiari), poiché i trust beneficiari hanno scopi diversi dal primo, l’atto di assegnazione si configura quale atto di donazione (con l’attribuzione dei beni il trustee ha raggiunto il suo scopo di gestore del patrimonio), per cui l’imposta dev’essere applicata al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore degli altri trust beneficiari, in quanto questi vivono di vita propria rispetto a quello originario.

Ai fini della determinazione:

- della base imponibile, il valore dei beni dev’essere calcolato facendo riferimento alle specifiche disposizioni al momento in cui avviene il trasferimento;

- dell’imposta dovuta, va applicata l’aliquota dell’8% ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d), Dlgs 346/1990 in ragione del fatto che non sussiste alcun rapporto di parentela nell’ambito dei trasferimenti tra trust.

Inoltre, in caso di immobili, gli atti di trasferimento scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale e, in merito alla spettanza di eventuali esenzioni e agevolazioni, la valutazione va effettuata alla data in cui avviene il trasferimento.

Società

Pec degli amministratori di società: differimento del termine

 

In relazione all’introduzione dell’obbligo d’iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria – previsto dall’articolo 1, comma 860, legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) – viene distinto il caso delle imprese:

- già costituite alla data del 1° gennaio 2025;

- costituite dalla data del 1° gennaio 2025.

Richiamando la precedente nota 12 marzo 2025, n. 43836 ed al fine di eliminare le difformità di prassi fornite dalle varie Camere di Commercio, il Mimit precisa il termine entro il quale i soggetti obbligati sono chiamati ad effettuare l’iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel Registro delle imprese.

Preliminarmente viene ricordata l’assenza di un espresso termine di adempimento, non determinato dal legislatore né altrimenti rintracciabile per via interpretativa se non mediante ricorso all’ordinaria disciplina in materia di entrata in vigore delle disposizioni legislative, di cui all’articolo 10 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile. Solo in via interpretativa e in un’ottica di semplificazione dell’onere e di favore per le imprese chiamate all’adempimento, il Mimit aveva individuato un termine per la prima comunicazione da parte delle imprese già costituite alla data di entrata in vigore dell’obbligo, fissandolo al 30 giugno 2025. Al riguardo è stato recentemente rappresentato al ministero che la data così individuata genererebbe criticità operative anche in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all’approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024, esprimendosi da più parti l’auspicio per un differimento del termine di comunicazione in parola alla data del 31 dicembre 2025.

Così, al fine di consentire una più ordinata attuazione dell’obbligo normativo, al contempo curandone un contemperamento con le esigenze esposte dal mondo professionale e imprenditoriale, il Mimit modifica le indicazioni già fornite alle Camere di Commercio prevedendo, per le società già costituite alla data del 1° gennaio 2025, la proroga del suddetto termine alla data del 31 dicembre 2025.

Resta fermo l’obbligo, già in vigore dal 1° gennaio 2025, per le imprese di nuova costituzione ovvero in caso di iscrizione di nuovo amministratore (articolo 2383, comma 4, Codice civile).

Dogane

Importazione di beni culturali: istruzioni d’uso della piattaforma unionale TRACES NT

 

Dal 28 giugno 2025 è in funzione il sistema elettronico unionale Icg (Import of cultural goods) – disponibile sulla piattaforma unionale TRACES NTper l’importazione di beni culturali di cui agli Allegati B e C del regolamento Ue 17 aprile 2019, n. 2019/880, provenienti da Paesi terzi.

Quanto ai beni di cui all’Allegato B (beni culturali dettagliatamente indicati ovvero aventi oltre 250 anni di età), l’importazione richiede l’ottenimento di una licenza di importazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro di immissione in libera pratica (per l’Italia gli Uffici esportazione oggetti d’arte e antichità di Venezia, Milano, Torino, Roma e Napoli, presenti presso le rispettive Soprintendenze) o nel quale i beni sono vincolati a uno dei regimi speciali di cui all’articolo 210 del regolamento Ue 952/2013 o Cdu (deposito doganale, ammissione temporanea).

Quanto ai beni di cui all’Allegato C (beni culturali aventi oltre 200 anni di età e di valore almeno pari a 18mila euro), per l’importazione è richiesto il rilascio di una dichiarazione dell’importatore (Statement), attestante che gli stessi sono usciti legittimamente dal Paese terzo.

I modelli per la licenza di importazione e per la dichiarazione dell’importatore, nonché l’elencazione dei documenti e delle informazioni che devono essere forniti (cataloghi d’asta, fatture di vendita, documenti assicurativi e di trasporto), sono definiti dal regolamento di esecuzione Ue 2021/1079.

Tutti i documenti vanno caricati sul portale TRACES NT e, una volta validati, saranno allegati alla dichiarazione doganale di importazione (il sistema informatico verrà implementato al fine di consentire un’interoperabilità tra il sistema AIDA e la piattaforma TRACES NT).

La licenza e la dichiarazione non sono necessarie se i beni culturali importanti vengono assunti in custodia (ammissione temporanea di cui all’articolo 250 del Cdu) da parte di un’autorità pubblica (inclusi enti pubblici, soggetti semi-privati e soggetti privati senza scopo di lucro considerati affidabili dagli Uffici di esportazione, ma escluse le case d’asta; cfr. circolare Abap-Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 16 maggio 2025, n. 25) e sotto la sua supervisione, con l’intento di restituirli, dopo che i beni siano stati utilizzati a fini formativi, scientifici, di conservazione, restauro, esposizione, digitalizzazione, spettacolo e ricerca condotta da istituti accademici o a fini di collaborazione tra musei o enti analoghi.

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