Iva

Riaddebito dei costi comuni dello studio professionale

 

Il chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate riguarda il trattamento Iva del riaddebito di somme – dovute a seguito di ordinanza di ingiunzione (articolo 186-ter, c.p.c.) – per i costi comuni sostenuti da uno studio professionale (condiviso da più avvocati), non costituito in associazione professionale.

Sulla base della sentenza, un avvocato, che condivide gli spazi degli uffici insieme ai componenti dello studio associato di cui egli stesso, in precedenza, ha fatto parte, deve corrispondere delle somme per le spese comuni. Il contenzioso si è concluso stabilendo un importo determinato mediante una ricostruzione analitica per anno e voci di spesa, eseguita dal consulente tecnico d’ufficio nominato (Ctu), e non su base forfetaria come stabilito dall’accordo di divisione.

Nello specifico, mediante un accordo formalizzato tramite scrittura privata autenticata, tre professionisti facenti parte di uno studio legale hanno concordato lo scioglimento della loro associazione. Tuttavia, hanno deciso di continuare a condividere lo stesso spazio di lavoro e, conseguentemente, di suddividere le spese comuni. L’accordo stabiliva che uno dei tre avrebbe assunto il personale e gestito le spese relative a dipendenti, locazione e manutenzione locali, spese condominiali nonché per riscaldamento e rifiuti, spese per utenze e vigilanza, acquisizione di attrezzatura elettronica, cancelleria e pulizie, sottoscrizione di abbonamenti a riviste tecniche. L’utilizzatore dello studio avrebbe dovuto rifondere il 30% delle spese sostenute dall’ex socio.

A seguito della nomina del Ctu, al fine di accertare le spese effettivamente sostenute, è stata redatta una tabella dettagliata delle spese annuali per categoria e dedotti gli acconti già versati, individuando così il saldo residuo. Il giudice, con ordinanza, ha ingiunto il pagamento di tale saldo, oltre agli interessi legali e le spese di lite.

L’istante, quindi, chiede le modalità di applicazione dell’Iva sul riaddebito dei costi, dal momento che gli importi dovuti, risultanti dalla ricostruzione fatta dal tecnico, sono analiticamente distinti per voci e categorie di spesa e non in via forfetaria, come previsto dall’accordo di ripartizione. Il dubbio nasce dal fatto che nell’ambito di un mandato senza rappresentanza (articolo 1703, c.c.) si applica l’articolo 3, comma 3, Dpr 633/1972, in base al quale «le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario».

Pertanto, secondo l’istante, l’emissione della fattura da parte del soggetto che ha anticipato i costi di studio, relativa al riaddebito analitico delle spese, dovrà avvenire come segue:

a) spese personale fuori campo Iva secondo il disposto dell’articolo 8, comma 35, legge 67/1988, applicabile ratione temporis (questa disposizione è stata abrogata dall’articolo 16-ter, comma 1, Dl 16 settembre 2024, n. 131);

b) spese riviste non soggette ad Iva ai sensi dell’articolo 74, Dpr 633/1972 (in quanto il tributo è stato già applicato alla fonte);

c) spese acqua, telefono, cancelleria, vigilanza, ecc., soggette ad Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria al 22%.

Viene anche chiesto quale debba essere il regime fiscale applicabile all’importo, spettante alla parte vittoriosa, a titolo di interessi legali.

Circa il trattamento Iva della ripartizione delle spese comuni tra professionisti non costituiti in associazione professionale, l’agenzia delle Entrate richiama la propria circolare 18 giugno 2001, n. 58/E secondo la quale il riaddebito delle spese comuni da parte del professionista dev’essere realizzato tramite fattura assoggettata a Iva in misura ordinaria.

Per quanto riguarda gli interessi legali e il loro trattamento Iva, viene precisato che bisogna individuare la natura giuridica delle somme da versare e la causa per cui vanno liquidate (circolare ministero delle Finanze 19 maggio 1979, n. 24, risoluzione ministero delle Finanze 7 marzo 2000, n. 24 e risoluzione agenzia delle Entrate 23 aprile 2004, n. 67/E).

Nel caso di interessi legali aventi natura risarcitoria, le somme versate a detto titolo non concorrono alla formazione della base imponibile Iva. L’articolo 15, comma 1, numero 1), Dpr 633/1972 stabilisce che «Non concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente; (...)».

Infine, per quanto concerne la questione sulla spettanza della parte vittoriosa di conseguire dal soccombente, condannato al pagamento delle spese legali, il rimborso dell’Iva corrisposta al proprio legale, l’agenzia precisa che il legale di controparte può richiedere alla parte che ha perso la causa l’importo dell’onorario e delle spese processuali e non anche quello dell’Iva. Il vincitore di causa inerente all’attività professionale, infatti, in quanto soggetto passivo d’imposta, ha titolo ad esercitare la detrazione dell’imposta stessa, di cui subisce la rivalsa economica dal proprio legale. Pertanto, può essere richiesta al soccombente l’importo di quanto dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche quello dell’Iva, essendo tale imposta dovuta detraibile (risoluzione ministero delle Finanze 24 luglio 1998 n. 91).

Iva

Riparazione di protesi acustiche: aliquota applicabile

 

Le prestazioni di riparazione di protesi acustiche non possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 4% (n. 30 della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr 633/1972 applicabile agli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi e n. 41-quater della medesima Tabella per protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti) ma scontano l’aliquota Iva ordinaria del 22%.

Infatti, i numeri sopra citati della Tabella A si riferiscono alla sola cessione degli apparecchi, mentre la riparazione degli stessi non può ricomprendersi in alcuna delle voci della Tabella A.

Viene, pertanto, confermata l’applicabilità, per le riparazioni di detti apparecchi, dell’aliquota ordinaria, come già era stato affermato con la circolare ministero delle Finanze 24 dicembre 1987, n. 87.

L’agenzia delle Entrate richiama anche la propria risoluzione 306/E/2002, secondo cui l’aliquota ridotta prevista per le prestazioni di modifica/adattamento dei veicoli per disabili non si estende alle riparazioni degli stessi.

Né risulta applicabile il disposto dell’articolo 16, comma 3, Dpr 633/1972, secondo cui «per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni (...) l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti (...)». Nel richiamato concetto di «produzione» su commessa, infatti, rientrano le lavorazioni dei beni quali il montaggio, l’assiemaggio, l’adattamento ad altri beni, le trasformazioni e le modificazioni, ma non le riparazioni, che attengono, invece, a una fase successiva rispetto alla produzione del bene (circolare ministero delle Finanze 6 dicembre 1975, n. 43).

Iva e Irpef

Premi corrisposti nell’ambito di manifestazioni sportive equestri: fuori campo Iva

 

I premi – di importo variabile, in base ai risultati delle gare sportive di livello nazionale ed internazionale – corrisposti nell’ambito di manifestazioni sportive equestri non rilevano ai fini Iva. Ciò in quanto – in relazione ai premi erogati da una Federazione che organizza manifestazioni sportive equestri a favore di cavalieri, tecnici, tesserati, proprietari di cavalli, allevatori – non sussiste un rapporto sinallagmatico inteso quale «scambio di reciproche prestazioni», necessario a qualificare un’operazione come rilevante agli effetti del tributo. Detti premi, infatti, sono erogati sulla base dei risultati di classifica previsti nel montepremi delle singole manifestazioni sportive.

Per i premi erogati da Federazioni verso i partecipanti a dette manifestazioni, dev’essere operata una ritenuta alla fonte del 4% a titolo d’acconto per i soggetti che esercitano attività d’impresa e una ritenuta, sempre del 4%, ma a titolo d’imposta per tutti gli altri soggetti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, Dl 417/1991 (disposizione di carattere speciale che, come tale, trova applicazione limitatamente ai premi direttamente corrisposti dalla Federazione ai partecipanti alle manifestazioni sportive ippiche) e dell’articolo 28, comma 2, Dpr 600/1973.

Quanto ai premi corrisposti dalle Asd o Ssd verso atleti e tecnici sportivi tesserati, in funzione della loro partecipazione a competizioni sportive o raduni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 36, comma 6-quater, Dlgs 36/2021 e dell’articolo 30, comma 2, Dpr 600/1973, ai suddetti premi dev’essere applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 20%.

Le ritenute sopra citate devono essere applicate anche sui premi corrisposti a soggetti non residenti, ad esclusione dei casi di applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Con riferimento ai premi corrisposti ad atleti o tecnici, nell’ambito di un rapporto di lavoro sportivo, dalla Federazione o da Asd e Ssd aggregate alla Federazione, gli stessi assumono rilevanza ai fini Iva. La somma relativa al premio costituisce, infatti, la parte variabile del compenso della prestazione di lavoro autonomo esercitata a favore del soggetto erogante, e dev’essere assoggettata a Iva al pari dell’intero corrispettivo ricevuto.

Irpef

Sostituto d’imposta: l’armatore persona fisica non assume tale ruolo

 

L’articolo 23, comma 1, Dpr 600/1973 individua in modo tassativo i soggetti che, relativamente ai compensi erogati, assumono la veste di sostituto d’imposta.

Tra di essi non può annoverarsi un armatore persona fisica, che non esercita attività commerciale: egli non può essere sostituto d’imposta neppure su opzione. Di conseguenza, non potrà operare la ritenuta a titolo d’acconto sugli stipendi del personale di bordo. L’obbligo ricade solo su enti, società, persone fisiche con imprese commerciali o agricole, professionisti, e altre categorie specifiche, mentre non include i privati che non svolgono attività commerciale.

Ciò anche se, come afferma l’istante, un armatore, pur non essendo un imprenditore commerciale, può gestire un’organizzazione complessa con dipendenti altamente specializzati (equipaggio), paragonabile a una piccola azienda.

L’istante osserva anche che il menzionato articolo 23 obbliga taluni i soggetti ad operare le ritenute, ma non vieta di farlo ad altri soggetti non menzionati. Invero, l’articolo 64 dello stesso Dpr definisce la figura del sostituto d’imposta come colui che, in forza di disposizioni di legge (e tale non è la persona fisica che non agisce quale operatore economico), è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo d’acconto.

Successioni e donazioni

Dichiarazione di successione online: attiva la funzionalità per il calcolo in automatico dell’imposta

 

Con la presentazione online del modello di dichiarazione di successione (provvedimento agenzia delle Entrate 13 febbraio 2025, n. 47335) sarà il sistema informatico a calcolare in automatico l’imposta di successione dovuta all’interno del quadro EF del modello, come previsto dal Dlgs 346/1990, modificato dal Dlgs 139/2024, a decorrere dalle successioni aperte dal 1° gennaio 2025.

L’agenzia delle Entrate annuncia che la nuova funzionalità è attiva.

Il sistema rende disponibile al contribuente un prospetto riepilogativo, da stampare o salvare, che indica l’ammontare dell’imposta ripartita per ciascun erede, chiamato e/o legatario.

Per le successioni aperte fino al 31 dicembre 2024, invece, l’imposta continua ad essere liquidata dagli Uffici territoriali delle Entrate.

Redditi di lavoro dipendente

Spese di trasferta all’estero del dipendente sostenute in contanti: il rimborso non è imponibile

 

L’agenzia delle Entrate, nel rispondere ad un quesito circa la tassazione quale reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 5 del Tuir) e l’indeducibilità in capo all’impresa (articolo 95, comma 3-bis del Tuir) di talune spese sostenute in occasione delle trasferte, ricorda che l’articolo 1, comma 1, lettera b), Dl 17 giugno 2025, n. 84 ha circoscritto l’obbligo di effettuare i pagamenti delle spese mediante strumenti tracciabili alle sole spese «sostenute nel territorio dello Stato».

Pertanto, a seguito di tale modifica legislativa – alle disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 81, legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) – i rimborsi per spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute da dipendenti in missione o trasferta all’estero non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche se le spese sono state pagate in contanti.

Redditi di lavoro dipendente

Mance nelle strutture ricettive: applicazione dell’imposta sostitutiva anche ai lavoratori somministrati

 

Il documento di prassi fornisce chiarimenti in relazione all’articolo 1, commi 58-62, legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023; la norma è stata da ultimo modificata dall’articolo 1, comma 520, legge 207/2024 – legge di Bilancio 2025) che ha previsto un’imposta sostitutiva (di Irpef e relative addizionali) nella misura del 5% sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (cd. mance) nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, legge 287/1991.

L’imposta dev’essere applicata dal sostituto d’imposta, trattandosi di redditi di lavoratore dipendente, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore. L’agevolazione opera entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Il lavoratore operante nei locali suddetti può fruire dell’imposta sostitutiva sulle mance se titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro (dal 1° gennaio 2025) nel periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance (fino al 31 dicembre 2024 il limite era di 50.000 euro). Nel computo per individuare il limite di reddito devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, nonché le mance assoggettate a imposta sostitutiva (circolari agenzia Entrate 26/E/2023 e 4/E/2025).

Con la risposta in esame, l’agenzia delle Entrate chiarisce che il trattamento agevolato è applicabile indistintamente sia ai dipendenti diretti della struttura ricettiva, sia ai lavoratori somministrati da fornitori esterni impiegati presso tali strutture che, durante l’esecuzione del proprio lavoro, percepiscono delle mance da parte dei clienti delle stesse. In tale ipotesi, l’imposta sostitutiva è applicata dall’agenzia di somministrazione di lavoro, quale sostituto d’imposta, e non direttamente dai gestori delle strutture ricettive. Qualora le mance siano elargite direttamente dalla struttura utilizzatrice scatta l’obbligo di sostituzione in capo alla società somministratrice. In altre parole, anche se la mancia viene erogata materialmente dalla struttura utilizzatrice, la tassazione agevolata dev’essere gestita dall’agenzia di somministrazione, la quale deve ricevere dal soggetto utilizzatore le informazioni e le somme necessarie per assolvere correttamente agli obblighi fiscali (circolare ministero delle Finanze 326/1997, paragrafo 3.2).

In tema di obblighi del sostituto d’imposta, si ricorda che «Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori» (articolo 33, comma 2, Dlgs 81/2015). In pratica, nel caso del lavoratore non direttamente dipendente della struttura alberghiera o del bar o ristorante, il datore di lavoro tenuto a corrispondere lo stipendio, comprese le mance, è l’agenzia di somministrazione sulla quale, di conseguenza, ricadono gli obblighi di sostituzione d’imposta.

Il riversamento delle mance da parte dei gestori delle strutture ricettive e di esercizi di somministrazione e bevande al fornitore esterno, invece, è una semplice movimentazione di denaro, irrilevante ai fini impositivi.

Accertamento delle imposte

Controlli formali: invio di comunicazioni errate

 

L’agenzia delle Entrate comunica che Sogei Spa ha inviato ai contribuenti alcune comunicazioni relative ai controlli formali contenenti errori di stampa.

Nello specifico, in relazione ai controlli formali del Modello Redditi PF 2023, alcune comunicazioni, inviate a partire dalla fine di giugno, risultano prive della prima pagina contenente le informazioni sulla natura dell’atto e sulle procedure da seguire.

I destinatari sono invitati a cestinare tali comunicazioni, in attesa del loro corretto reinvio, che avverrà nel prossimo mese di settembre.

Accertamento delle imposte

Indici sintetici di affidabilità fiscale: chiarimenti sulle novità per il periodo d’imposta 2024

 

L’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione alle novità relative agli Isa applicabili per il periodo d’imposta 2024.

In particolare, l’agenzia analizza i seguenti temi:

- gli effetti sugli Isa derivanti dall’adozione della nuova classificazione Ateco 2025, operativa dallo scorso mese di aprile. La novità ha reso necessario un intervento di aggiornamento su quasi tutti i modelli Isa in vigore per il periodo d’imposta 2024, nonché l’introduzione di nuove informazioni, in particolare per le attività economiche del commercio al dettaglio (che hanno subìto notevoli cambiamenti sui codici di attività). Al riguardo, 14 Isa del commercio al dettaglio (approvati con Dm 18 marzo 2024) sono stati oggetto di revisione anticipata a seguito della modifica della divisione Ateco 47. Rispetto alla versione dei codici Ateco 2022, nella nuova classificazione Ateco 2025 il criterio che differenzia le diverse attività non è più il canale di vendita (ambulante, Internet, distributori automatici), ma la tipologia di prodotti venduti. Sono stati, di conseguenza, eliminati gli: Isa CM03U «Commercio al dettaglio ambulante», CM90U «Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e distributori automatici» e DM86U «Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici». Le relative attività hanno trovato posto negli Isa relativi al commercio al dettaglio più affini. Anche l’Isa DG61U «Intermediari del commercio» è stato revisionato anticipatamente, con l’Isa EG61U «Intermediari del commercio e dei servizi» che include ora ulteriori attività di intermediazione. Con l’occasione l’agenzia ricorda che l’adozione della nuova classificazione Ateco 2025 non impone in ogni caso l’obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dati sull’attività svolta. Ad ogni modo, le novità impattano sulla struttura dei codici, sui titoli e sui contenuti e, pertanto, qualora il contribuente rilevi la necessità di comunicare all’agenzia il nuovo codice più in linea con la propria attività, la variazione può essere effettuata, alternativamente: 1) presentando la Comunicazione Unica (ComUnica) di Unioncamere, per chi è iscritto al Registro delle imprese; 2) inviando gli specifici modelli (AA7/10 per società, AA9/12 per imprese individuali/lavoratori autonomi, AA5/6 per enti non commerciali, ANR/3 per identificazione diretta Iva di soggetti non residenti), per la restante platea di partite Iva;

- gli interventi di revisione degli Isa, in modo da ottenere una maggior aderenza alla situazione economica del periodo d’imposta 2024. L’agenzia precisa che ben 100 Isa sono stati revisionati completamente e i restanti 172 hanno subìto aggiornamenti (Ddmm 31 marzo 2025 e 24 aprile 2025), volti a garantire una fotografia più accurata delle condizioni economiche. Ad esempio, si è tenuto conto degli effetti di natura straordinaria sul mercato economico-finanziario in conseguenza delle tensioni geo-politiche verificatesi nel medesimo periodo d’imposta;

- le modifiche apportate ai quadri F e H del modello Isa, aventi lo scopo di favorire il progressivo allineamento tra i valori fiscali e quelli contabili. In particolare le modifiche hanno inciso su questi campi: a) maggiorazione del costo del personale: per evitare penalizzazioni sul punteggio Isa, la maggior deduzione del 20% (o 30% in casi particolari) sul costo dei nuovi assunti a tempo indeterminato non va indicata nei righi H11 e F14; b) eliminazione del campo «Adeguamento esistenze iniziali» (rigo F08, campo 2): poiché non è stata rinnovata la norma che consentiva di adeguare le esistenze iniziali al valore reale di magazzino; c) nuove regole per valutare rimanenze e lavori in corso: il Dlgs 192/2024 ha modificato gli articoli 92 e 93 del Tuir, introducendo nuove modalità di valutazione delle esistenze iniziali e finali per opere, servizi e forniture di durata infra e ultrannuale. A tal fine, nelle istruzioni dei righi da F06 a F09 è stata inserita una nota di attenzione. L’agenzia specifica, in ogni caso, che le nuove informazioni e dati introdotti non incidono sul calcolo del punteggio di affidabilità fiscale, ma sono finalizzate a garantire una costante aderenza dello strumento alle attività economiche;

- la conferma del regime premiale per i contribuenti che applicano gli Isa per il periodo d’imposta 2024, senza variazioni rispetto ai criteri previsti per l’anno d’imposta 2023;

- l’esclusione dagli Isa e dal Concordato preventivo biennale (Cpb). I contribuenti esclusi dagli Isa ma tenuti a presentare il relativo modello non sono obbligati all’acquisizione delle variabili precalcolate e possono limitarsi a compilare i dati richiesti nel modello. Ad esempio, alle società tra professionisti, anche se formalmente escluse dall’applicazione degli Isa, è richiesta comunque la compilazione del modello, al fine di raccogliere dati utili per l’elaborazione futura di specifici Isa. Diversamente, i contribuenti che hanno aderito al Cpb per il 2024 e 2025 devono, comunque, acquisire i dati precalcolati messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, anche se formalmente esclusi dagli Isa. Questi dati sono necessari per costruire correttamente la base dati degli Isa che saranno applicati nelle annualità successive nonché per realizzare un’adeguata costruzione della metodologia del Cpb;

- le semplificazioni: ad esempio si segnala la rimozione del campo «anno di inizio attività» da 23 modelli Isa, poiché tale informazione è già in possesso dell’agenzia.

Edilizia

Patente a crediti: riconoscimento dei crediti aggiuntivi

Nota Inl 15 luglio 2025, n. 288

 

Con il documento di prassi vengono fornite indicazioni sulle modalità di riconoscimento di crediti aggiuntivi nella patente a crediti (di cui all’articolo 27, Dlgs 81/2008) obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per imprese e/o lavoratori autonomi che operano nei cantieri, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, Dm Lavoro 18 settembre 2024, n. 132.

La norma da ultimo menzionata ha previsto la possibilità di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti (30 crediti) fino alla soglia massima di 100 crediti, stabilendo i requisiti e il relativo punteggio nella tabella allegata al medesimo Dm 132/2024.

In particolare, per l’attribuzione dei crediti per anzianità di iscrizione presso il Registro delle imprese un numero pari a 10 crediti è stato attribuito alla data del rilascio della patente in ragione della storicità dell’azienda. Si ricorda che sono previsti 3 crediti per iscrizione da 5 a 10 anni, 5 crediti da 11 a 15 anni, 8 crediti da 16 a 20 anni e 10 crediti per imprese o lavoratori iscritti da oltre 20 anni. L’Ispettorato nazionale del Lavoro precisa che i crediti aggiuntivi non sono cumulabili con il punteggio precedente, per cui si terrà conto del numero di anni di iscrizione alla CCIAA e, dunque, della relativa anzianità maturata, attribuendo il corrispondente punteggio fino ad un massimo di 10 crediti. Ad esempio, un’impresa iscritta da 10 anni alla CCIAA, al momento della richiesta della patente, avrà 3 crediti in riferimento alla storicità dell’azienda. L’anno successivo i crediti diventeranno 5 in quanto l’impresa risulterà iscritta da 11 anni alla CCIAA.

In merito al dato della storicità, viene anche specificato che per le imprese (individuali o collettive) e per i lavoratori autonomi iscritti in Camera di Commercio, il dato verrà preso automaticamente dalle banche dati delle Camere di Commercio; per le imprese e i lavoratori autonomi non italiani, l’anzianità dovrà essere autodichiarata dal rappresentante legale dell’impresa. Infine, per i professionisti che operano nei cantieri (ad esempio, gli archeologi), non tenuti all’iscrizione in Camera di Commercio, la data di anzianità dovrà essere autodichiarata con riferimento al possesso della partita Iva o all’iscrizione alla Gestione separata Inps.

Il punteggio derivante dal possesso di talune certificazioni (UNI EN ISO 45001 - Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, oppure MOG-SSL - Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro) viene attribuito a richiesta del rappresentante legale, o di un suo delegato, il quale dovrà allegare la suddetta certificazione inserendo la data di inizio e fine validità del certificato (di norma triennale).

Per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto in caso di certificazioni SOA di classifica I e II, il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare un’attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria, inserendo la data di inizio e fine validità (triennale). Un mese prima dalla scadenza dell’attestazione SOA sarà possibile aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo attestato e le nuove date di inizio e fine validità dello stesso.

In presenza di un’attestazione da parte degli stessi Organismi Paritetici (articolo 51, comma 3-bis, Dlgs 81/2008), rilasciata a seguito di attività di consulenza e monitoraggio, è possibile ottenere i punti aggiuntivi previsti allegando alla dichiarazione la suddetta attestazione, con l’indicazione delle date di inizio e fine validità della stessa.

Tutti i dati inseriti nel Portale, ai fini dell’ottenimento di crediti aggiuntivi, possono essere rettificati ma solo entro la mezzanotte. Infatti, da quel momento in poi, il sistema provvede ad aggiornare il punteggio e, nell’ipotesi in cui ci si accorga di aver commesso un errore, non è più possibile effettuare autonomamente una modifica della richiesta inviata. In tal senso l’Ispettorato spiega come, per queste eventualità, si dovrà contattare direttamente la sede territoriale dell’Ispettorato stesso (il responsabile aziendale o il suo delegato si dovrà rivolgere a un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro o, in alternativa, richiedere la rettifica tramite Pec, indicando il codice fiscale dell’impresa titolare della patente a crediti e la relativa motivazione) la quale, effettuate le dovute verifiche, provvederà ad eliminare il requisito errato nel più breve tempo possibile.

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