Riforma fiscale
Concordato preventivo biennale: cause di cessazione
La cessione/il conferimento di partecipazioni detenute in una Srl da parte di una persona fisica, socia di una società che ha aderito al Concordato preventivo biennale (Cpb), non costituisce una causa di cessazione degli effetti dell’opzione, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), Dlgs 13/2024. Detta norma prevede la cessazione dell’efficacia del Cpb al verificarsi di operazioni di natura straordinaria in capo alla società/ente aderente. La ratio della disposizione è quella di evitare modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al Cpb, in quanto la proposta è stata riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie (circolare 17 settembre 2024, n. 18/E).
La normativa non distingue tra impresa conferente o conferitaria; pertanto, l’operazione di conferimento di partecipazioni e/o crediti tra società aderenti al Cpb deve ritenersi causa di cessazione per entrambe le parti coinvolte.
Nel caso di specie, però, il signor Beta, che è socio unico di Alfa Srl, intende conferire la sua intera quota sociale a Gamma Srl (la cui compagine sociale è composta unicamente dal signor Beta).
L’agenzia delle Entrate chiarisce che la cessione/il conferimento di quote di una Srl da parte del socio unico non configura la causa di cessazione del Cpb prevista dalla citata lettera b-ter). Infatti, sulla base degli elementi forniti nell’istanza, Alfa Srl non si rende né conferente o cedente né conferitaria o cessionaria di partecipazioni, ma sono le sue quote ad essere oggetto del conferimento (da parte del signor Beta a un terzo soggetto, Gamma Srl).
Riforma fiscale
Concordato preventivo biennale e Patent box
L’applicazione del nuovo Patent box, di cui all’articolo 6, Dl 146/2021, non preclude l’accesso al Concordato preventivo biennale (Cpb), non rientrando tale agevolazione nella fattispecie di esclusione dal Cpb individuata dall’articolo 11, comma 1, lettera b-bis), Dlgs 13/2024. Detta causa di esclusione ha lo scopo di impedire l’applicazione del Cpb nei confronti dei contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (il 2023, in sede di prima applicazione dell’istituto), hanno conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni.
A tal fine assumono rilevanza (Faq agenzia delle Entrate 8 ottobre 2024) le disposizioni che prevedono l’esenzione o l’esclusione di quote di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, come ad esempio: a) l’articolo 2, comma 2, legge 203/2008, per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari (il reddito di tali imprese concorre a formare il reddito complessivo in misura pari al 36%; di conseguenza, detto reddito non concorre alla base imponibile nella misura del 64%); b) l’articolo 44, Dl 78/2010, per il rientro di docenti e ricercatori (per detti soggetti è previsto un regime di esenzione nella misura del 90% del proprio reddito di lavoro autonomo). In sostanza, rilevano solo i redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in forza di disposizioni agevolative riguardanti specifiche attività.
Pertanto, ai fini del raggiungimento della soglia del 40%, non rilevano (Faq agenzia delle Entrate 9 dicembre 2024) le plusvalenze Pex derivanti dalla cessione delle partecipazioni d’impresa e i dividendi percepiti nell’esercizio dell’attività d’impresa, in quanto disposizioni già inserite nel Tuir.
L’agevolazione del nuovo Patent box consiste nella maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali individuati dall’articolo 6, Dl 146/2021 (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli), attraverso una maggiorazione del 110% di tali costi, rilevante sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’Irap.
L’agenzia delle Entrate afferma che la riduzione del reddito imponibile per effetto del nuovo Patent box è determinata da una maggiorazione di specifici costi deducibili, a fronte di un reddito che comunque avrebbe concorso pienamente al calcolo dell’imponibile del contribuente. Pertanto, non opera la causa di esclusione prevista per il Cpb.
Riforma fiscale
Concordato preventivo biennale: cause di esclusione
L’istanza d’interpello riguarda un’operazione di trasformazione societaria posta in essere da un soggetto Isa.
Viene, innanzitutto, ricordato che l’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), Dl 50/2017 prevede, come causa di esclusione dall’applicazione degli Isa, i periodi d’imposta in cui si verifica un «inizio o cessazione dell’attività». Tale fattispecie può essere riconducibile anche alle operazioni straordinarie, tra cui la trasformazione societaria (circolari 2 agosto 2019, n. 17/E e 22 maggio 2007, n. 31/E).
Pertanto, non trovando applicazione gli Isa nel periodo antecedente a quello di applicazione del Concordato preventivo biennale (Cpb), viene meno uno dei presupposti essenziali per l’accesso al Cpb, come sancito dall’articolo 10, comma 2, Dlgs 13/2024 (secondo il quale per l’accesso al Cpb non deve sussistere una causa di esclusione di cui al successivo articolo 11).
Riforma fiscale
Successioni e donazioni: chiarimenti sulle novità della riforma
L’agenzia delle Entrate illustra le novità, in tema di imposta sulle successioni e donazioni (Dpr 346/1990 - Tus), introdotte a seguito della legge delega di riforma fiscale. Per razionalizzare la materia sono intervenuti il Dlgs 18 settembre 2024, n. 139 (decreto delegato), la legge 4 luglio 2024, n. 104 (che ha eliminato la solidarietà passiva nel pagamento del tributo per gli enti del Terzo Settore) e il Dlgs 14 giugno 2024, n. 87 (che ha riformulato l’impianto sanzionatorio). Si ricorda che le modifiche introdotte hanno effetto per le successioni aperte e gli atti a titolo gratuito fatti a partire dal 1° gennaio 2025.
Le novità illustrate nel documento di prassi in esame sono le seguenti:
- oggetto dell’imposta (articolo 1 del Tus). La norma, ora, ricomprende, oltre ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte o per donazione, anche i trasferimenti di beni e diritti «a titolo gratuito», nonché quelli «derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione»;
- versamento dell’imposta (articolo 27, comma 2 del Tus). È stato introdotto il principio dell’autoliquidazione dell’imposta; in sostanza, l’imposta dev’essere liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione. Il pagamento va effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (pertanto, entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni). L’Ufficio, successivamente al pagamento, controlla la regolarità dell’autoliquidazione di imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione; qualora rilevi, in base a quest’ultima, la debenza di una maggiore imposta principale, notifica, nel termine di decadenza di 2 anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, apposito avviso di liquidazione di tale maggiore imposta, oltre a sanzioni e interessi di legge (articolo 33 del Tus);
- svincolo delle attività cadute in successione da parte di banche e altri intermediari finanziari (articolo 48, comma 4-bis del Tus). Viene concesso all’unico erede (anche se i chiamati all’eredità, che vi abbiano rinunciato, sono più di uno), di età anagrafica non superiore a 26 anni (requisito anagrafico che dev’essere soddisfatto alla data di presentazione della richiesta all’istituto di credito), di assolvere al pagamento delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo (esclusi l’imposta sulle successioni, gli altri tributi speciali e per servizi ipotecari) mediante i fondi del de cuius;
- dichiarazione di successione telematica (articolo 28 del Tus). Tra i soggetti obbligati vi rientra anche il trustee, in caso di trust testamentario;
- oneri deducibili (articolo 22, comma 2 del Tus). La deducibilità dei debiti contratti dal de cuius negli ultimi 6 mesi di vita, esistenti alla data di apertura della successione, è ammessa se impiegati, tra l’altro, in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche. Il debito contratto e il sostenimento delle spese di mantenimento (nonché di quelle mediche e chirurgiche) devono essere comprovati da idonea documentazione, dalla quale risulti anche la correlazione tra il debito e le spese;
- responsabilità solidale (articolo 36, comma 5-bis del Tus). È stato previsto l’esonero dal regime di solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecaria e catastale, in favore degli enti del Terzo Settore (individuati dall’articolo 4, comma 1, Dlgs 117/2017), nonché di tutti i soggetti indicati nell’articolo 3 del Tus;
- coacervo successorio (articolo 57 del Tus), la cui normativa è stata abrogata.
Iva
Parchi divertimenti e prestazioni accessorie: aliquota applicabile
Una società svolge attività di «Parco Tematico in forma stabile», disciplinata dalla legge 337/1968. Il dubbio riguarda la corretta tassazione Iva di alcuni servizi proposti all’interno del parco ma distinti dall’ingresso. In particolare, si tratta del parcheggio esclusivo e del noleggio ombrelloni e cabanas. L’istante, che cita la giurisprudenza sul tema, vuole conoscere l’opinione dell’agenzia delle Entrate circa la classificazione di tali ulteriori servizi quali prestazioni accessorie all’attività principale (articolo 12, Dpr 633/1972). Nel quesito viene osservato che offrire il servizio di parcheggio ai clienti è necessario perché il luogo è difficilmente raggiungibile con mezzi di trasporto diversi da quelli degli utenti. Per quanto riguarda il noleggio di ombrelloni e cabanas, la società fa presente che tutta la spiaggia disponibile è coperta da ombrelloni e cabanas a pagamento, i lettini gratuiti sono pochi, manca un’area di spiaggia libera e, quindi, a suo parere, anche il servizio di noleggio ombrelloni e cabanas è indispensabile.
L’agenzia ricorda che, per essere considerata accessoria, una cessione di beni o una prestazione di servizi deve completare, integrare o rendere possibile l’operazione principale. Inoltre, dev’essere effettuata dallo stesso operatore (o da terzi per questo ma a sue spese) che effettua la cessione o prestazione principale e nei confronti dello stesso committente di quest’ultima.
Tanto premesso, l’agenzia ritiene che si applichi l’aliquota Iva ridotta al 10% per il servizio di parcheggio esclusivo, accessorio all’attività principale (sia per il classico parco di divertimenti, il quale rientra tra gli spettacoli viaggianti, che per il parco acquatico; cfr. numero 123 della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972), in quanto esso risponde alla necessità di raggiungere il parco con mezzi propri vista la scarsità di altre soluzioni di collegamento con il luogo e, quindi, è accessorio all’ingresso al parco. Il noleggio di ombrelloni e cabanas, invece, beneficia dell’aliquota ridotta se fornito nel parco acquatico e è soggetto, invece, all’aliquota Iva ordinaria del 22% se offerto nel parco classico. Infatti, per i parchi acquatici la zona relax con ombrelloni e cabanas è integrante per usufruire del luogo di svago ed è funzionale alla fruizione delle attività principali. Di conseguenza, nel relativo servizio di noleggio è riscontrabile il nesso necessario affinché tale prestazione sia ritenuta accessoria all’operazione principale, nesso che, invece, non è riscontrabile nel parco classico.
Redditi di impresa
Interessi passivi: no alla deduzione piena per la costituzione di diritti di superficie
Una società immobiliare di gestione, facente parte di un gruppo, ha sottoscritto dei contratti preliminari per l’acquisto di terreni su cui saranno costituiti dei diritti di superficie di durata ventennale in favore di soggetti terzi operanti nel campo delle energie rinnovabili. Le risorse finanziarie necessarie per l’acquisto dei terreni deriveranno da finanziamenti erogati da altre società del gruppo o da istituti finanziari; i prestiti saranno garantiti da ipoteca iscritta sulle stesse proprietà, per la cui remunerazione la società sosterrà oneri nella forma di interessi passivi determinati a tassi di mercato.
L’istante chiede se la società debitrice possa godere della detrazione integrale degli interessi passivi (articolo 96 del Tuir) sulla base della disposizione agevolativa recata dall’articolo 1, comma 36, legge 244/2007. Quest’ultima norma prevede una deroga ai limiti previsti dall’articolo 96 del Tuir, ma solo con riferimento agli interessi passivi relativi all’acquisto o alla costruzione di immobili patrimoniali da parte di «società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare», le quali devono avere un attivo patrimoniale composto, per la maggior parte, dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e ricavi da canoni di locazione per almeno due terzi. Per applicare tale deroga, è necessario che gli interessi siano relativi all’acquisto o alla costruzione degli immobili e che il mutuo ipotecario riguardi gli stessi immobili concessi in locazione. La circolare 37/E/2009 ha ulteriormente chiarito che la disposizione si applica sia agli immobili patrimoniali che a quelli strumentali, purché destinati all’attività locativa.
Nel caso di specie, non può applicarsi la norma di cui al citato comma 36, in quanto non è possibile equiparare la locazione con la costituzione del diritto di superficie. La norma richiede, infatti, che gli immobili siano «destinati alla locazione», non essendo sufficiente un utilizzo analogo. Di conseguenza, la società istante non può godere dell’integrale deduzione degli interessi passivi prevista dal comma 36 ma dovrà applicare il regime ordinario di deducibilità di cui all’articolo 96 del Tuir.
Immobili
Bonus edilizi: limitazioni allo sconto in fattura e alla cessione del credito
L’articolo 1, comma 5, Dl 39/2024 prevede una deroga al blocco delle opzioni di sconto in fattura e di cessione del credito nel caso di sostenimento di talune spese. In particolare, non impediscono di esercitare le opzioni le spese sostenute prima del 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del citato Dl). Le deroghe stabilite dai commi 2 e 3 dell’articolo 2, Dl 11/2023 si applicano, come previsto dal Dl 39/2024, se alla data del 30 marzo 2024 sussistevano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) i lavori edili erano già iniziati; b) i relativi costi erano già sostenuti; c) i costi erano documentati mediante fattura.
La Risposta 103 afferma che, ai fini della fruizione della deroga al blocco delle cessioni/dello sconto in fattura (in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione), non rileva il pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico (Tosap) ancorché avvenuto entro il 30 marzo 2024. Ciò in quanto la norma richiede che siano stati effettuati i lavori, che siano state sostenute le relative spese e che queste siano documentate da fattura.
Secondo la Risposta 104, il pagamento di spese per servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori (pagamento di una fattura di acconto per la redazione del computo metrico) non rileva al fine della deroga al blocco delle cessioni/dello sconto in fattura, in quanto non attengono all’effettiva esecuzione di interventi edilizi.
Nel caso della Risposta 105, nonostante siano state poste in essere alcune lavorazioni edilizie e sia stata emessa fattura dalla società subappaltatrice entro il 30 marzo 2024, la deroga al blocco delle opzioni è esclusa in quanto il pagamento risulta successivo al 30 marzo 2024. Viene, altresì, precisato che gli oneri di urbanizzazione pagati in precedenza non possono rientrare tra le spese rilevanti ai fini del citato comma 5, in quanto detti oneri non attengono alla materiale esecuzione di interventi edilizi.
La Risposta 106 afferma che non può considerarsi spesa rilevante per fruire della deroga al blocco delle opzioni ogni costo relativo a prestazioni attinenti o riconducibili ad attività preparatorie all’effettuazione degli interventi (attività professionali o di consulenza, acquisto di materiali, installazioni di ponteggi, oneri di urbanizzazione o spese per l’ottenimento di autorizzazioni amministrative). Diversamente, rilevano le fatture pagate (in questo caso, per i lavori già effettuati) ai soggetti subappaltatori da parte dell’appaltatore, anche qualora quest’ultimo (il general contractor) non abbia ricevuto alcun pagamento da parte del committente: il sostenimento della spesa relativa all’esecuzione dei lavori, che doveva avvenire con pagamento entro il 30 marzo 2024, poteva, infatti, essere effettuato anche da un soggetto diverso dal committente principale.
Secondo la Risposta 107, non impediscono di esercitare le opzioni di sconto in fattura e di cessione del credito le spese per interventi rientranti nel Superbonus (articolo 119, Dl 34/2020) sostenute prima del 30 marzo 2024. A detti fini non rileva che le spese riguardino più interventi riconducibili ad agevolazioni diverse o che i lavori non siano ancora stati eseguiti. Pertanto, il sostenimento, entro la suddetta data, delle spese relative agli interventi agevolati con il Superbonus consente di continuare a fruire delle opzioni anche per i restanti lavori agevolabili con altri bonus edilizi previsti nel titolo abilitativo, ancorché non ancora eseguiti alla data del 30 marzo 2024.
Fiscalità internazionale
Cfc: irrilevante il risarcimento danni
L’articolo 167 del Tuir detta una disciplina antielusiva, stabilendo regole per l’imputazione dei redditi delle società controllate in giurisdizioni a bassa tassazione – Controlled foreign companies (Cfc) – con l’obiettivo di evitare che i contribuenti italiani possano differire l’imposizione e trasferire utili in modo da ridurre il carico fiscale complessivo (circolare 18/E/2021).
Le condizioni affinché operi la disciplina antielusiva sono le seguenti: 1) il controllo della società estera da parte di un soggetto residente in Italia; 2) l’assoggettamento della società estera a una tassazione non congrua; 3) la realizzazione di proventi che rientrano nelle categorie di passive income.
Il comma 4, lettera b) dello stesso articolo 167 individua le categorie di proventi interessate dalla disciplina antielusiva (in linea con l’articolo 7, paragrafo 2, direttiva Ue 2016/1164 - direttiva Atad), ossia interessi, canoni, dividendi e altri redditi finanziari.
Da quanto detto si deduce che i risarcimenti ottenuti a seguito di un accordo transattivo, spettanti per i danni derivanti dall’interruzione di un’attività economica, non possono essere considerati come passive income ai sensi della normativa Cfc.
Fiscalità internazionale
Finanziamento per attività di ricerca erogato da un’università estera: regime fiscale dei proventi
Il documento di prassi analizza il regime tributario, anche alla luce delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, dei proventi derivanti da un finanziamento per attività di ricerca erogato da un’università ceca. Il limite temporale per la ricerca è fissato in 2 anni.
Gli emolumenti in parola non sono qualificabili come borse di studio (cui il nostro ordinamento riserva alcune ipotesi di esenzione), in quanto erogati in costanza di un rapporto di lavoro dipendente con l’università estera, e sono, pertanto, suscettibili di tassazione in Italia come redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del Tuir.
La convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia (luogo di trasferimento e di svolgimento dell’attività di ricerca) e la Repubblica Ceca (Paese di residenza attuale, secondo quanto dichiarato in istanza, e di stabilimento del soggetto che corrisponde il pagamento) prevede una specifica disciplina per i soggetti che svolgono attività di ricerca in uno Stato contraente e vi si trasferisce a tale scopo. L’articolo 20 del trattato statuisce, infatti, che «I professori o gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente in uno Stato contraente, per un periodo non superiore a due anni, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche scientifiche presso un’università, collegio, scuola od altro istituto di insegnamento non avente fini di lucro, e che sono, o che erano immediatamente prima di tale soggiorno, residenti nell’altro Stato contraente, saranno esentati da imposta nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni derivanti dall’attività di insegnamento o di ricerca».
In applicazione della norma convenzionale appena riportata, gli emolumenti percepiti a seguito dell’attività di ricerca non sono soggetti a imposizione in Italia, tenuto conto della durata biennale del periodo di ricerca previsto tra le due università e tenuto conto che lo stesso contribuente dichiara che sarà presente in Italia per 2 anni interi.
Fiscalità internazionale
Lavoro dipendente: natura del reddito derivante da un accordo di conciliazione
L’agenzia delle Entrate si esprime in ordine alla classificazione del reddito derivante da un accordo di conciliazione giudiziale in seguito ad un licenziamento come reddito di lavoro dipendente e alla corretta individuazione del Paese avente la potestà impositiva.
Secondo il modello Ocse di convenzione per evitare le doppie imposizioni, è prevista la tassazione esclusiva dei redditi di lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario, a meno che l’attività lavorativa, a fronte della quale sono corrisposti, sia svolta nell’altro Stato contraente, ipotesi in cui i suddetti emolumenti sono assoggettati ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi.
Il modello Ocse non contiene una disposizione specifica per gli emolumenti erogati ai dipendenti al momento della cessazione dell’impiego. Sono stati però emanati alcuni documenti di prassi che fanno luce sull’argomento: con la risoluzione 1° agosto 2008, n. 341/E, riguardante l’applicazione della convenzione stipulata con la Germania, è stato precisato che, per quanto concerne l’Italia, il trattamento di fine rapporto ha sostanzialmente natura di retribuzione, seppur differita, per cui è stato ricondotto nell’ambito applicativo dell’articolo 15 della convenzione; anche la risoluzione 10 giugno 2008, n. 234/E, riguardante l’applicazione della convenzione stipulata con il Belgio, ha riconosciuto natura di redditi di lavoro dipendente alle somme erogate a titolo di corrispettivo per l’obbligo di non concorrenza e le ha ricondotte nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 della convenzione; nello stesso senso si esprime la Risposta Interpello 460/2020, riguardante l’applicazione della convenzione con la Confederazione svizzera, ove è stato ritenuto che il Tfr, le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo e di corrispettivo per l’obbligo di non concorrenza abbiano natura di redditi di lavoro dipendente e che, pertanto, debbano essere ricondotte nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 della convenzione. Secondo l’agenzia, anche le somme corrisposte al dipendente in sede di conciliazione giudiziale, in quanto erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, sono qualificabili come redditi di lavoro dipendente, riconducibili alla sfera di operatività dell’articolo 15 della convenzione.
Ai fini della ripartizione della potestà impositiva occorre rifarsi all’articolo 15, paragrafo 1 della convenzione, per cui è prevista la tassazione esclusiva dei redditi di lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario, a meno che l’attività lavorativa, a fronte della quale sono corrisposti, sia svolta nell’altro Stato contraente, nel qual caso gli emolumenti sono assoggettati ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi (si veda anche la Risposta Interpello 81/2025).
In definitiva, le somme corrisposte da una società italiana a un non residente a titolo di conciliazione e di transazione generale e novativa:
- sono imponibili esclusivamente in Italia per la quota parte riferita al periodo lavorativo in cui la persona era residente in Italia e il lavoro era prestato in Italia;
- sono parimenti imponibili in Italia per la quota parte riferita al periodo lavorativo in cui la persona era residente in uno Stato privo di convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia e il lavoro era ivi prestato; in tal caso, infatti, l’unica norma di riferimento è l’articolo 23, comma 2, lettera a) del Tuir, secondo cui tali indennità sono imponibili in Italia in capo ai non residenti se corrisposte da un soggetto residente in Italia.
Dogane
Nautica da diporto: adempimenti e procedure doganali
La circolare illustra gli adempimenti operativi e le procedure doganali per la nautica da diporto. Un’associazione di categoria del settore nautico ha chiesto chiarimenti a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 141/2024.
L’agenzia delle Dogane precisa che restano validi i precedenti di prassi sul tema (circolari 14/D/2016 e 20/D/2022), in quanto basati su norme Ue non modificate, mentre vengono forniti aggiornamenti operativi e chiarimenti in particolare per i commercial yacht, la manutenzione ordinaria e la gestione doganale delle dotazioni di bordo estere.
Tra i chiarimenti resi si segnalano i seguenti:
- ammissione temporanea: resta in vigore la procedura prevista dalla circolare 20/D/2022. Il solo ingresso nelle acque territoriali Ue (entro 12 miglia) vincola automaticamente le imbarcazioni al regime di ammissione temporanea, come previsto dall’articolo 141 del Regolamento Ue 2446/2015 (Rd - Regolamento delegato). È consigliabile presentare una dichiarazione verbale (allegato 71-01 del Rd) per attestare la data di arrivo utile ai fini dell’appuramento del regime;
- yacht ad uso commerciale (commercial yacht): non sono equiparabili a imbarcazioni ad uso privato. I termini di appuramento seguono l’articolo 217, lettera b) del Rd. Possono essere sottoposti a manutenzione e riparazione ordinaria anche durante l’attività commerciale, senza modificarne struttura o aumentarne valore;
- sono ammesse la manutenzione e la riparazione per imbarcazioni in regime di ammissione temporanea, se non ne modificano struttura o prestazioni. Possono svolgersi sia in cantiere che in rada. In questi casi non è richiesta garanzia (obbligatoria, invece, nel regime di perfezionamento attivo). Al termine della manutenzione, l’imbarcazione deve riprendere l’attività commerciale per mantenere il regime doganale;
- esportazione di navi da diporto nuove: restano valide le istruzioni fornite dalla circolare 14/D/2016 per dimostrare l’uscita dal territorio doganale Ue;
- dotazioni di bordo estere per imbarcazioni private: se sono necessarie merci provenienti da Paesi terzi per l’attività di manutenzione/riparazione, esse devono prima concludere il regime di transito esterno, presentandole alla dogana di destino. Alternativamente, possono arrivare presso un destinatario autorizzato (es. società logistica), con obbligo di vincolare le merci ad un nuovo regime entro 6 giorni. Le dotazioni possono essere vincolate all’ammissione temporanea con dichiarazione verbale (allegato 71-02 del Rd) accompagnata da attestazione del capitano o del cantiere. Se la nave è in regime di perfezionamento attivo, anche le dotazioni devono essere vincolate a tale regime.
Assicurazioni
Polizze catastrofali: effetti sulle misure agevolative
Si chiede di sapere se la disciplina legislativa di cui all’articolo 1, commi 102, legge 213/2023, relativa agli effetti sulle misure di incentivazione dell’adempimento dell’obbligo di stipula da parte delle imprese della polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, deve intendersi automaticamente applicabile allo scadere dei termini previsti dal Dl 31 marzo 2025, n. 39 o necessita di ulteriori atti o provvedimenti. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ricorda che il citato comma 102 stabilisce che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese «si deve tener conto» nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che la norma non prevede l’auto-applicabilità, ma ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1, Dl 39/2024.
Ad ogni modo, la preclusione all’accesso agli incentivi delle Amministrazioni di competenza dovrà essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge 213/2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione. Pertanto, la legge non si applica anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti.
In sintesi, il ministero effettua due precisazioni: 1) la disciplina contenuta nel suddetto comma 102 non ha carattere auto-applicativo, di conseguenza sarà la singola pubblica Amministrazione a dover definire le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento dell’obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure agevolative; 2) la disposizione non è retroattiva, in quanto opera dalla data del provvedimento di recepimento della stessa nell’ambito della disciplina normativa dell’agevolazione pubblica, ossia dalla diversa data ivi indicata.


