Crisi d’impresa

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Parte prima): panoramica generale e chiarimenti sui nuovi istituti

Con il documento di prassi l’agenzia delle Entrate intende fornire una prima parte (su quattro) dei chiarimenti in ordine al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), di cui al Dlgs 14/2019.

I temi trattati sono i seguenti:

- composizione negoziata. Tra i chiarimenti più attesi vi è quello relativo alla possibilità di ottenere la falcidia dell’Iva nell’accordo transattivo concluso durante la composizione negoziata (articolo 23, comma 2-bis, del CCII), a condizione che un professionista indipendente attesti la convenienza del trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale (Corte di Giustizia Ue, sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14). Risulta, altresì, possibile combinare la riduzione del debito e la rateizzazione (Dm 28 settembre 2021, aggiornato dal Dm 23 aprile 2026). Inoltre, viene chiarito che la composizione negoziata non è preclusa all’impresa già insolvente, in quanto per l’articolo 12 del CCII, come modificato dal Dlgs 136/2024, ciò che rileva è la presenza di concrete e ragionevoli prospettive di risanamento: l’insolvenza deve, quindi, risultare reversibile mentre tale strumento non può essere utilizzato quando il progetto sia, fin dall’origine, esclusivamente liquidatorio;

- misure premiali previste dall’articolo 25-bis del CCII. Sebbene i benefici (riduzione degli interessi legali, delle sanzioni, ecc.) spettino per legge, è opportuno che il debitore ne chieda espressamente l’applicazione, poiché l’agenzia potrebbe non essere a conoscenza dell’avvio o della conclusione della composizione negoziata;

- concordato semplificato. Si tratta di uno strumento, disciplinato dall’articolo 25-sexies del CCII, residuale, in quanto può essere proposto soltanto quando la composizione negoziata sia stata effettivamente tentata, le trattative si siano svolte correttamente e non risultino concretamente praticabili altre soluzioni, compreso un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale;

- piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Per garantire all’Amministrazione finanziaria una valutazione informata e coerente, la circolare in esame individua tre possibili scenari collegati al rapporto tra il termine di adesione e la finestra di voto fissata dal tribunale: 1) se il termine per aderire alla proposta transattiva (90 giorni) scade prima dell’apertura della finestra di voto, quest’ultimo può essere espresso solo dopo la fase di contraddittorio e l’acquisizione delle relazioni del commissario giudiziale. Se, tuttavia, la relazione del commissario giudiziale ex articolo 107 è disponibile prima della scadenza dei 90 giorni, l’Ufficio può manifestare la propria adesione nel termine di legge e successivamente votare in modo coerente; 2) se il termine per aderire alla proposta transattiva (90 giorni) scade durante la finestra di voto, l’agenzia può manifestare direttamente la propria posizione mediante il voto, secondo le modalità e i termini fissati dal tribunale; 3) se, infine, il termine per aderire alla proposta transattiva (90 giorni) scade dopo la chiusura della finestra di voto, l’agenzia può anticipare il voto qualora l’istruttoria sia semplice oppure, nei casi più complessi, può chiedere un differimento dei termini per disporre del tempo necessario a una valutazione completa della proposta. I chiarimenti forniti mirano, pertanto, a coordinare i tempi della procedura transattiva con quelli del procedimento di omologazione, assicurando che l’espressione del voto da parte dell’Amministrazione finanziaria sia il risultato di una compiuta attività istruttoria e di una valutazione pienamente informata della proposta formulata dal debitore;

- procedure relative ai gruppi di imprese (articolo 284 e segg. del CCII). La presentazione di una domanda unitaria non determina la confusione dei patrimoni delle diverse imprese. Tuttavia, l’autonomia delle masse attive e passive non è assoluta: può essere derogata quando i trasferimenti di risorse infragruppo producano vantaggi compensativi e consentano un miglior soddisfacimento dei creditori delle singole società. Tali benefici devono essere individuati e quantificati dal professionista indipendente.

Principi contabili

Bilanci di liquidazione: pubblicata la nuova versione del principio contabile Oic 5

L’Organismo italiano di contabilità annuncia la pubblicazione della versione definitiva dell’Oic 5 «Bilanci di liquidazione».

Il principio contabile si applica dal 2027, anche se facoltativamente può essere adottato anticipatamente già per i bilanci 2026.

Tra gli aspetti di maggior interesse si segnalano i seguenti:

- il criterio generale di valutazione è quello del minore tra costo e valore di realizzo. Quest’ultimo può essere utilizzato in presenza di condizioni che garantiscano il buon esito dell’operazione. La modifica discende dalla prassi operativa che ha evidenziato che la valutazione delle attività al valore di realizzo veniva spesso disattesa quando tale valore risultava superiore al valore contabile. Pertanto, per ragioni di prudenza e di responsabilità dei liquidatori, si è precisato che il valore di bilancio non può essere superiore al minore tra quello di costo e quello di realizzo. Il principio introduce, tuttavia, una deroga al criterio generale, consentendo di valutare un’attività al valore di realizzazione in liquidazione, anche quando questo sia superiore al valore netto contabile, purché ricorrano congiuntamente specifiche condizioni (paragrafi 86-88): a) il valore di realizzo sia significativamente superiore al valore contabile; b) il bene sia immediatamente vendibile o non richieda interventi che ne ritardino la cessione; c) la vendita sia sostanzialmente certa, perché il potenziale acquirente è già stato individuato e le trattative sono in fase avanzata; d) il valore di realizzo sia determinabile in modo attendibile. Le eventuali rivalutazioni effettuate in applicazione di tale criterio sono rilevate nel Conto economico alla voce A5-ter - Rivalutazioni della procedura liquidatoria;

- non è più richiesto di stimare obbligatoriamente il fondo per costi e oneri, spesso di difficile quantificazione. L’obbligo è stato sostituito dalla verifica di eventuali contratti onerosi (contratti il cui costo di adempimento supera i benefici economici attesi), al pari di quanto richiesto dal principio Oic 31. In pratica, la società deve accantonare un fondo solo quando un contratto comporti costi inevitabili superiori ai benefici attesi, determinati considerando il minore tra il costo necessario per adempiere al contratto e l’eventuale costo per risolverlo (penali o risarcimenti). Restano, invece, esclusi dalla nozione di contratto oneroso i costi ordinari e necessari allo svolgimento della procedura liquidatoria, come il compenso del liquidatore, il personale indispensabile, gli interessi, le utenze e la locazione della sede legale, che vengono contabilizzati secondo la loro normale maturazione. Diversamente, i costi privi di utilità per la liquidazione (ad esempio, la locazione di magazzini inutilizzati, il costo del personale di produzione non rientrante in piani di ristrutturazione o i contratti di acquisto relativi a beni non rivendibili) devono essere trattati come contratti onerosi e dar luogo ai relativi accantonamenti;

- mutano gli schemi di bilancio, che ora evidenziano nuove voci per plusvalenze e minusvalenze realizzate nella fase di liquidazione e vedono la soppressione della distinzione tra attivo circolante e attivo immobilizzato, tipica delle aziende che operano nella prospettiva della continuazione dell’attività. Qualora sia prevista la continuazione, anche solo parziale, dell’attività d’impresa, continuano ad applicarsi gli schemi ordinari di bilancio, integrati con specifiche voci dell’attivo dello Stato patrimoniale finalizzate a distinguere le attività destinate alla liquidazione da quelle riferibili alla gestione in continuità. Oltre a quanto detto sopra, il Conto economico accoglie i valori derivanti dalla fase liquidatoria nelle nuove voci: A5-bis - Proventi della procedura liquidatoria, destinata ad accogliere i componenti positivi derivanti dalla realizzazione delle attività e dall’estinzione delle passività; B14-bis - Oneri della procedura liquidatoria, nella quale confluiscono i componenti negativi legati alla gestione della liquidazione. Infine, per non gravare, di costi aggiuntivi in fase di liquidazione, le società che rientrano nei limiti dimensionali di cui agli articoli 2435-bis e 2435-ter del Codice civile, è stata prevista la possibilità per tali società di utilizzare gli schemi di bilancio semplificati.

Iva

Rimborso spese del personale: regime applicabile

L’istanza di interpello attiene al trattamento Iva delle somme erogate da una struttura commissariale di Governo a una società a titolo di rimborso degli emolumenti sostenuti per il personale posto in posizione di comando presso la struttura stessa.

L’istituto del «comando» nell’ambito della pubblica Amministrazione è disciplinato dall’articolo 56, Dpr 3/1957, secondo il quale l’impiegato «di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell’amministrazione cui l’impiegato appartiene. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza (...)». Tale disciplina è stata successivamente estesa anche ai dipendenti delle società a controllo pubblico dall’articolo 19, comma 9-bis, Dlgs 175/2016.

L’agenzia delle Entrate risponde affermando che i rimborsi fatti alla società datrice di lavoro, anche se volti a coprire i soli costi dei dipendenti messi a disposizione, costituiscono corrispettivi e, pertanto, vanno assoggettati ad Iva (articolo 16-ter, Dl 131/2024 che ha abrogato l’articolo 8, comma 35, legge 67/1988; cfr. anche la circolare 5/E/2025).

Richiamando la Corte di Giustizia Ue, sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19, l’agenzia sottolinea che il nesso diretto tra messa a disposizione del personale e pagamento sussiste quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente, ossia che l’una sia effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra. Non rileva, a tal fine, che l’importo versato sia pari, inferiore o superiore al costo sostenuto dal datore di lavoro, né che manchi un margine di lucro. La prestazione onerosa si realizza perché la società consente l’utilizzo del proprio dipendente e riceve, in cambio, un importo pari al costo sostenuto.

Nel caso concreto ricorrono sia il presupposto Iva soggettivo sia quello oggettivo. La società, soggetto passivo d’imposta, mantiene il rapporto di lavoro con il dipendente comandato ed è tenuta a erogare la retribuzione e gli oneri accessori, che vengono poi rimborsati integralmente dalla struttura commissariale. Tali importi sono dei veri e propri corrispettivi, poiché hanno un nesso diretto con il comando di personale.

La circostanza che il dipendente presti attività nell’interesse esclusivo della struttura commissariale non impedisce di ricondurre fiscalmente l’istituto del «comando» ai principi elaborati per il distacco e il prestito di personale (cui faceva riferimento l’abrogato articolo 8 citato).

In definitiva, le somme dovute dalla struttura commissariale a titolo di rimborso delle retribuzioni sostenute dalla società costituiscono corrispettivo imponibile Iva per la messa a disposizione del personale comandato.

Iva

Operazioni di de-stocking e cartolarizzazione dei crediti: regime applicabile

Viene chiesto all’Amministrazione finanziaria di chiarire se le operazioni di de-stocking, derivanti dallo smobilizzo degli stock di magazzino, effettuate nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui all’articolo 7 e segg., legge 130/1999, possano beneficiare del regime di esenzione Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 1), Dpr 633/1972.

Il «de-stocking» è un’operazione finanziaria che permette di trasformare il magazzino in liquidità prima ancora che la merce venga venduta. In sintesi, l’impresa conferisce il valore economico del proprio magazzino a una Special Purpose Vehicle (Spv), che anticipa una somma di denaro in cambio della monetizzazione futura delle scorte. Non si tratta, quindi, della tradizionale cessione di crediti ma di una forma di cartolarizzazione delle rimanenze di magazzino finalizzata allo smobilizzo del capitale investito nelle scorte. In sostanza, si consente all’impresa di valorizzare finanziariamente il capitale immobilizzato nelle scorte, senza attendere i tempi fisiologici di vendita dei beni e di incasso di relativi crediti.

L’esenzione di cui al citato articolo 10 riguarda «le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta». Si tratta principalmente di operazioni finanziarie relative a crediti, finanziamenti, titoli e strumenti finanziari.

Il regime Iva applicabile dovrà, quindi, essere valutato in base alla natura oggettiva dell’operazione effettuata e andrà individuato tenendo conto, pertanto, dell’oggetto delle operazioni di de-stocking. Ad esempio, nel caso in cui il de-stocking si sostanzi nella cessione di beni mobili, si applicherà la disciplina Iva prevista in base alla tipologia dei beni ceduti (tendenzialmente, la regola generale è l’assoggettamento a Iva), mentre se l’operazione di de-stocking riguarda beni immobili, occorrerà verificare caso per caso il regime previsto dall’articolo 10, comma 1, nn. 8, 8-bis e 8-ter, Dpr 633/1972 (esenzione, imponibilità obbligatoria o imponibilità per opzione). Infine, se si tratta di crediti o attività finanziarie, possono trovare applicazione le specifiche esenzioni al ricorrere dei presupposti previsti dall’articolo 10.

Bollo

Planimetria identificativa dell’area oggetto di concessione demaniale: quando non è dovuta un’imposta aggiuntiva

L’agenzia delle Entrate chiarisce che la planimetria allegata a un provvedimento concessorio non è soggetta a un ulteriore bollo – oltre a quello dovuto in misura forfetaria di 16 euro per il provvedimento stesso, emesso in formato digitale (articolo 4, comma 1-quater, della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 642/1972) – quando costituisce parte integrante di un unico documento digitale.

In altre parole, le rappresentazioni grafiche dell’area non richiedono versamenti aggiuntivi se inserite in un documento digitale unitario sul quale è stata già assolta l’imposta forfetaria. In questa situazione non si è in presenza di due documenti distinti – il provvedimento da una parte e la planimetria dall’altra – ma di un unico atto amministrativo. Di conseguenza, la planimetria non genera un autonomo presupposto impositivo e il relativo bollo risulta assorbito nell’imposta forfetaria di 16 euro già assolta per il provvedimento telematico.

Il documento deve però essere prodotto e gestito nel rispetto delle disposizioni del Cad (articolo 20, Dlgs 82/2005) e delle relative linee guida tecniche, così da assumere piena efficacia come documento informatico. In assenza di tali requisiti, continua ad applicarsi il regime ordinario previsto dall’articolo 4, comma 1, della Tariffa, allegata al Dpr 642/1972.

Bollo

Libro giornale tenuto in modalità elettronica: come si calcolano le registrazioni ai fini dell’imposta

L’istante chiede se l’imposta di bollo, dovuta sul numero di righe che compongono il libro giornale tenuto in formato digitale, vada calcolata per ciascun periodo d’imposta oppure all’esaurimento delle 2.500 righe. In altri termini, se, ai fini dell’assolvimento dell’imposta, il computo delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse debba essere effettuato in modo autonomo per ogni singolo periodo di imposta, interrompendosi alla chiusura del singolo esercizio, oppure se debba considerarsi unitario e progressivo, cumulando le registrazioni tra anni diversi fino al raggiungimento della suddetta soglia.

Come noto, relativamente al libro giornale tenuto in modalità informatica, la norma (articolo 6, comma 3, Dm 17 giugno 2014) così recita: «L’imposta sui libri e sui registri di cui all’articolo 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse».

Proprio facendo riferimento alla locuzione utilizzata dal legislatore («o frazioni di esse»), l’agenzia delle Entrate ha precisato che la soglia delle 2.500 registrazioni va calcolata in modo autonomo per ogni singolo periodo d’imposta, escludendo criteri di continuità pluriennale.

L’espressione citata, infatti, lascia intendere che il tributo sia dovuto nella misura di legge anche in caso di un numero di operazioni inferiore al limite, per cui al termine di ciascun periodo d’imposta si ha l’azzeramento del conteggio delle righe.

Pertanto, si ha una distinzione tra:

- registri informatici, legati all’effettivo utilizzo annuale (il conteggio delle righe si interrompe alla chiusura del singolo esercizio). Si ricorda che il tributo per il libro giornale in formato digitale va corrisposto in un’unica soluzione esclusivamente in via telematica, tramite il modello F24 (codice tributo 2501), entro 120 giorni dalla chiusura dell’anno (risposte 346/2021 e 42/2025);

- registri cartacei, disciplinati dal Dpr 642/1972, i quali, invece, sono soggetti al tributo ogni 100 pagine o frazione di esse. Il tributo è dovuto nella misura di 16 euro (32 euro se non è dovuta la tassa annuale di vidimazione), prima che il registro sia posto in uso. L’imposta va assolta con pagamento agli intermediari convenzionati, i quali rilasciano apposito contrassegno con modalità telematiche, oppure con pagamento ai soggetti autorizzati, tramite il modello F23.

Registro

Vendita dei corpi di reato: assoggettamento all’imposta

L’istante è un tribunale che, attraverso il proprio Ufficio corpi di reato, provvede a dare attuazione ai provvedimenti dei giudici penali riguardanti la destinazione finale dei beni sequestrati o confiscati. In alcuni casi, tali provvedimenti dispongono la vendita dei beni. L’operazione viene materialmente svolta da una società incaricata, che organizza aste telematiche e, al termine della procedura, redige il relativo verbale di aggiudicazione.

Il quesito riguarda l’applicabilità di un regime fiscale di favore (vale a dire, esenzione da imposta di registro) quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a 1.033 euro, a norma dell’articolo 46, legge 374/1991. L’articolo citato dispone che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a 1.033 euro, nonché gli atti e i provvedimenti a esse relativi, siano soggetti esclusivamente al pagamento del contributo unificato. In sostanza, per tali tipologie non è dovuta l’imposta di registro. Si tratta, però, di una disposizione eccezionale che deroga alla disciplina ordinaria prevista dal Testo unico dell’imposta di registro (Dpr 131/1986) e che, proprio per la sua natura derogatoria, dev’essere interpretata in modo rigoroso.

L’agenzia delle Entrate ricorda che l’esenzione menzionata mira ad alleggerire il carico fiscale sulle controversie di modesto valore economico e si applica agli atti collegati alle relative cause, indipendentemente dal grado di giudizio o dall’Ufficio giudiziario competente. Ma il presupposto resta sempre la presenza di una causa o di una procedura conciliativa non contenziosa (circolare 30/E/2022).

Il verbale di aggiudicazione, invece, non può essere ricondotto né al concetto di causa né a quello di attività conciliativa. Infatti, esso non è formato dal giudice, non rappresenta un atto del processo, non nasce nell’ambito di una procedura conciliativa, viene redatto da un soggetto privato incaricato della vendita all’esito di una gara telematica.

L’attività posta in essere non costituisce una forma di composizione della controversia, ma una vera e propria procedura di alienazione del bene: il documento ha sostanzialmente la natura di un contratto di compravendita.

Pertanto, i verbali di aggiudicazione di beni mobili non registrati restano soggetti all’imposta di registro, tenendo conto della tipologia del bene oggetto della vendita, anche quando il prezzo non supera i 1.033 euro.

Successioni e donazioni

Trasferimento di quote sociali: l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni non spetta se non si trasferisce il controllo

Non si applica l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni – di cui all’articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990 – al trasferimento della nuda proprietà delle quote sociali con annessi diritti di voto qualora restino, in capo al donante, diritti particolari tali da non consentire l’integrazione effettiva del controllo di diritto (articolo 2359 del Codice civile) in capo al beneficiario.

Quindi, la norma agevolativa, volta a favorire il cambio generazionale, non opera, pur in presenza della maggioranza assoluta dei diritti di voto, se clausole statutarie o accordi tra soci consentono al donante di limitare l’autonomia gestionale del beneficiario.

Nel caso oggetto di interpello, non è sufficiente trasferire al figlio, attraverso un patto di famiglia, il 95% delle quote della holding di famiglia e attribuirgli i diritti di voto, se il genitore conserva poteri tali da condizionare in modo significativo la gestione della società; in questa ipotesi il controllo non si considera effettivamente trasferito e l’agevolazione fiscale non può essere applicata (Cassazione, ordinanza 6616/2026; risposte 109/2026 e 115/2026).

Lo statuto societario, infatti, attribuisce al padre alcuni diritti particolari destinati a restare in vigore finché rimane socio, e cioè: a) il diritto di essere nominato amministratore della società e presidente del Consiglio di amministrazione; b) il diritto di rappresentare la holding e votare nelle assemblee delle società partecipate per decisioni particolarmente rilevanti, come la nomina degli amministratori o il trasferimento di partecipazioni strategiche; c) il diritto di esprimere il gradimento preventivo in caso di trasferimento delle quote. Inoltre, viene prevista una clausola che richiede il voto favorevole del 96% dei diritti di voto per modificare lo statuto. Di conseguenza, il figlio, pur disponendo del 95% dei voti, non può eliminare autonomamente tali prerogative.

Agevolazioni

Credito d’imposta Transizione 4.0: interconnessione avvenuta negli anni successivi a quello di acquisto

Il credito d’imposta, di cui all’articolo 1, commi 1051-1062, legge 178/2020, spetta anche a una società che ha interconnesso i macchinari nel 2025, a fronte di investimenti effettuati nel biennio 2021-2022.

Per via di operazioni che hanno dato luogo al ricambio generazionale e conseguenti dissidi tra i nuovi soci, la società ha attraversato anni di crisi a seguito di un periodo di stallo nella gestione operativa. Questa situazione ha dato luogo a una dichiarazione giudiziale di scioglimento, ai sensi dell’articolo 2484 del Codice civile, e al contestuale avvio della liquidazione con nomina di un liquidatore giudiziale. Successivamente lo stato di liquidazione è stato revocato.

Il comma 1052 dell’articolo 1 citato prevede, tuttavia, alcune cause di esclusione dal beneficio, tra le quali: la liquidazione volontaria, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo senza continuità aziendale, le altre procedure concorsuali aventi finalità liquidatoria.

Secondo l’agenzia delle Entrate, però, la norma va interpretata tenendo conto della sua ratio: l’obiettivo del legislatore non è quello di escludere qualsiasi impresa che attraversi una fase di difficoltà, bensì di evitare che l’incentivo venga riconosciuto a soggetti destinati alla cessazione dell’attività. Da ciò deriva un principio di carattere generale: le procedure volte al risanamento e alla prosecuzione dell’impresa non risultano incompatibili con il credito d’imposta Transizione 4.0. Infatti, nel periodo compreso tra la data di dichiarazione giudiziale di scioglimento e quella di revoca, la società ha continuato le trattative per raggiungere un accordo tra i soci e proseguire l’attività.

Sul punto si possono ricordare:

- la circolare 9/E/2021, la quale ha chiarito che l’esclusione dal beneficio riguarda le procedure liquidatorie;

- la risposta 719/2021, la quale ha affermato che l’accesso ad accordi di ristrutturazione non comporta la perdita del beneficio quando è prevista la continuità aziendale;

- la circolare 1/E/2025, in tema di super deduzione per le nuove assunzioni, nella quale è stato evidenziato che gli incentivi restano accessibili nell’ambito di procedure di risanamento aziendale.

In sostanza, un’impresa che continua a operare, investire e produrre può conservare il diritto alle agevolazioni, anche se attraversa fasi di crisi o di riorganizzazione.

Anche il differimento dell’interconnessione non determina la perdita del beneficio, purché sia giustificato da oggettivi impedimenti tecnici e organizzativi e non da scelte discrezionali del contribuente (risposta 34/2024). Non è, invece, consentito rinviare l’interconnessione per mere scelte discrezionali o per finalità strumentali. Le imprese devono, quindi, conservare adeguata documentazione che dimostri le ragioni tecniche, organizzative o informatiche che hanno determinato il ritardo.

Da ultimo, l’agenzia fornisce indicazioni sul bonus nei casi di operazioni straordinarie, precisando che il credito d’imposta segue il ramo d’azienda nelle scissioni. In linea generale, il credito d’imposta per investimenti ha natura soggettiva e appartiene al soggetto che ha effettuato l’investimento. La prassi dell’agenzia ha, però, da tempo riconosciuto alcune ipotesi nelle quali il beneficio può trasferirsi ad altro soggetto, come avviene nelle fusioni, nelle successioni e nelle scissioni. Richiamando le circolari 9/E/2021 e 8/E/2019, l’Amministrazione conferma che il credito può essere utilizzato dalla società beneficiaria della scissione quando viene trasferito un ramo d’azienda che comprende anche i beni agevolati. La ragione è che l’investimento continua a essere utilizzato all’interno dello stesso complesso produttivo e non viene meno la finalità economica dell’agevolazione.

Agevolazioni

Agevolazioni «prima casa»: come richiederle nella dichiarazione di successione

Nel documento di prassi viene chiarito come richiedere, nella dichiarazione di successione, le agevolazioni «prima casa» ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, ai sensi dell’articolo 69, comma 3, legge 342/2000.

Il caso riguarda un unico fabbricato abitativo con due garage pertinenziali, catastalmente suddiviso in due particelle, non riunibili, in quanto insistenti su due Comuni diversi (Regio decreto-legge 652/1939 e Dpr 1142/1949), ma di fatto (e ai fini fiscali) costituenti un’unica abitazione.

L’agenzia delle Entrate richiama la propria risposta 155/2023, secondo la quale i benefici fiscali in parole spettano anche in caso di acquisto di un’abitazione costituita da particelle catastali distinte che, pur non potendo essere fuse per diversa intestazione, sono «unite di fatto» ai fini fiscali, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale. Va precisato che l’unione di fatto in Catasto richiede una specifica annotazione negli archivi catastali: infatti, dev’essere eseguita seguendo la procedura descritta nella circolare 27/E/2016, paragrafo 1.7.

La soluzione fornita dall’agenzia consiste nella presentazione, da parte degli eredi, di una dichiarazione di successione in formato cartaceo (si utilizza il «Mod. 4») – entro 12 mesi dall’apertura della successione – presso l’Ufficio competente (articolo 31, Dpr 346/1990), contrassegnando entrambe le particelle come «prima casa» e riportando la lettera «P» per una soltanto, nel campo «agevolazione della quota di devoluzione». Infine, dev’essere compilata la nota di trascrizione per entrambe le particelle, presentando richiesta di voltura entro 30 giorni dalla registrazione della dichiarazione di successione.

Previdenza

Notifica degli atti: sospensione estiva

L’Istituto di previdenza annuncia la sospensione estiva della notifica di diversi atti, al fine di agevolare gli adempimenti dei contribuenti e dei loro intermediari. Si tratta, in particolare, della sospensione:

- della notifica delle «Note di rettifica» e verifiche di regolarità contributiva di cui all’articolo 1, comma 1175, legge 296/2006 (la sospensione va dal 27 luglio al 31 agosto 2026);

- della notifica dei verbali ispettivi e degli atti di recupero in seguito a vigilanza documentale (la sospensione è prevista per l’intero mese di agosto);

- dell’emissione degli avvisi di addebito ai sensi dell’articolo 30, Dl 78/2010 (la sospensione è prevista per l’intero mese di agosto);

- della notifica degli atti di accertamento delle violazioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, Dl 463/1983 e delle relative ordinanze/ingiunzioni (la sospensione è prevista per l’intero mese di agosto).

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