Agevolazioni

Imprese editrici: al via le domande per i contributi 2024

 

Viene resa nota la data di apertura dello sportello per la presentazione delle istanze di ammissione ai contributi 2024 destinati alle imprese editrici di quotidiani e di periodici, ai sensi del Dlgs 15 maggio 2017, n. 70.

Le domande per ottenere la misura di sostegno potranno essere presentate dalle ore 8:00 del 2 gennaio 2025 alle ore 24:00 del 31 gennaio 2025, tramite l’apposita piattaforma per la gestione dei contributi implementata dal Dipartimento.

Le imprese che hanno presentato domanda di contributo per gli anni precedenti possono utilizzare, per l’accesso alla piattaforma, le credenziali di cui sono già in possesso. Le altre imprese possono richiedere, dal giorno di apertura della piattaforma e fino al giorno precedente la sua chiusura, le credenziali di accesso inviando un apposito modulo di richiesta, debitamente compilato, alla seguente Pec: die.contributidiretti@pec.governo.it.

A seguito della richiesta, l’Ufficio provvederà ad inviare le credenziali riservate (username e password) e l’indirizzo attraverso il quale accedere alla piattaforma.

Le imprese editrici di quotidiani editi e diffusi all’estero, oltre a trasmettere al Dipartimento, entro il termine del 31 gennaio 2025, la domanda e i relativi documenti utilizzando la procedura online sulla piattaforma per la gestione dei contributi, devono inoltrare, entro il medesimo termine a pena di inammissibilità, la stessa documentazione all’Ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente, il quale, verificatane la completezza, la trasmetterà al Dipartimento, e per conoscenza al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, entro il successivo 28 febbraio.

Le imprese che hanno beneficiato del contributo nell’anno precedente possono richiedere l’erogazione anticipata della rata: a tal fine occorre allegare alla domanda la documentazione prevista dall’articolo 2, comma 2, Dpcm 28 luglio 2017.

Per eventuali informazioni, il Dipartimento ha messo a disposizione la seguente casella di posta elettronica: helpdesk.piattaformacontributi@governo.it.

Agevolazioni

«Carta acquisti»: rinnovo per il 2025

Comunicazione Mef 2 gennaio 2025

 

Il ministero fornisce indicazioni circa il rinnovo, per il 2025, del programma «Carta acquisti» dedicato ai cittadini aventi un’età almeno pari a 65 anni e ai genitori di bambini aventi un’età inferiore a 3 anni.

Il programma prevede l’erogazione, agli aventi diritto, di un contributo bimestrale pari a 80 euro, da destinare al sostenimento di spese alimentari, sanitarie, per le utenze (gas ed elettricità).

Per beneficiare di tale agevolazione è necessario presentare, gratuitamente, una domanda presso gli uffici postali, compilando gli appositi moduli pubblicati sul sito del Mef.

I beneficiari, che hanno ottenuto la carta elettronica negli anni precedenti e continuano a soddisfare i requisiti previsti, possono usufruire del contributo senza bisogno di presentare una nuova richiesta.

Iva

Navigazione in alto mare: regime di non imponibilità con attestazione

 

I chiarimenti forniti dal documento di prassi attengono all’attestazione della condizione di navigazione in alto mare al fine di godere del regime di non imponibilità ai fini Iva da applicare alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi relative a navi. Il regime si applica alle navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali, ai sensi dell’articolo 8-bis, Dpr 633/1972.

Nel caso sottoposto all’agenzia delle Entrate, l’istante precisa che la dichiarazione – finalizzata ad attestare la condizione di navigazione in alto mare – è presentata in relazione a un intervento diretto al cambio d’uso da privato a commerciale della nave (cd. refitting), da concludersi nell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In sostanza avviene una trasformazione strutturale di un’unità da diporto (yacht) di entità tale da far assumere al mezzo, originariamente adibito a uso privato, le caratteristiche di una nave commerciale.

Nella risposta viene affermato che tale fattispecie costituisce un’ipotesi di obiettiva discontinuità nell’utilizzo del mezzo e, pertanto, in conformità alla prassi previgente, il suo utilizzo effettivo andrà accertato non a conclusione dell’anno solare di presentazione della dichiarazione, bensì a conclusione di quello successivo al varo della nave ovvero all’anno successivo di primo utilizzo dopo gli interventi di refitting.

Infatti, come già indicato nella risoluzione 6/E/2018, un intervento di refitting può essere assimilato alla costruzione della nave, per cui, ai fini del rilascio della dichiarazione di «alto mare», necessaria per l’applicazione del regime di non imponibilità, la stessa può essere resa in via anticipata, considerando sussistente la destinazione commerciale solo a seguito dell’iscrizione dell’imbarcazione nel registro delle navi commerciali (ossia successivamente all’esito degli interventi di refitting). Inoltre, come precisato dalla risoluzione 39/E/2021, per le navi in costruzione (quelle che non hanno realizzato alcun viaggio nell’anno precedente), la condizione dell’effettivo uso della nave per la navigazione in alto mare dev’essere accertata non già a conclusione dell’anno solare di presentazione della dichiarazione, bensì a conclusione di quello successivo al varo della nave (nel caso di specie, all’anno di primo utilizzo della nave dopo gli interventi di refitting). Ecco, dunque, spiegata la rilevanza dell’impiego nell’anno successivo al primo utilizzo.

Irpef

Agenti e mediatori di assicurazione: ritenuta sulle provvigioni

 

A seguito dell’articolo 1, commi 89 e 90, legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024), va applicata la ritenuta d’acconto – ai sensi dell’articolo 25-bis, Dpr 600/1973 – anche all’atto del pagamento delle provvigioni spettanti ad agenti e mediatori di assicurazione.

L’agenzia delle Entrate chiarisce, analizzando il caso sottoposto alla sua attenzione, che:

a) la ritenuta d’acconto va applicata nei confronti dei soggetti che svolgono attività di intermediazione assicurativa a titolo accessorio (ad esempio, agenzie di viaggio e utilities), limitatamente alle provvigioni afferenti a detta attività accessoria;

b) in relazione alla registrazione delle fatture emesse dalle agenzie di viaggio per le provvigioni loro corrisposte, l’articolo 25, Dpr 633/1972 impone l’obbligo di annotare in un apposito registro le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati al fine di esercitare il diritto alla detrazione. La registrazione deve avvenire comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento allo stesso anno.

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