Tregua fiscale
Rottamazione-quater: disponibile il servizio online per la riammissione
Sono state pubblicate, sul sito dell’agente della Riscossione, alcune precisazioni che interessano i contribuenti che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti dalla definizione agevolata (articolo 1, commi 231-252, legge 197/2022) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da pagare, e che ora intendono fruire della possibilità di essere riammessi (Dl 202/2024, conv. con modif. dalla legge 15/2025 – decreto Milleproroghe).
A tal fine occorre presentare una domanda telematica entro il 30 aprile 2025.
Tra i vari chiarimenti forniti si segnalano i seguenti:
- al fine di essere riammessi, occorre presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025. Sono previste due modalità alternative (comunicato stampa agenzia delle Entrate-Riscossione 11 marzo 2025): 1) in area riservata, effettuando l’autenticazione con le credenziali Spid, Cie e Carta nazionale dei servizi; 2) in area pubblica, compilando l’apposito form e allegando la documentazione di riconoscimento;
- la riammissione è limitata ai debiti, compresi nell’originaria domanda, scaduti entro il 31 dicembre 2024. Per cui la riammissione non può essere utilizzata per cartelle di pagamento non indicate nella domanda originaria ovvero per nuove cartelle ricevute successivamente;
- non possono usufruire della riammissione i soggetti che hanno regolarmente effettuato i pagamenti in scadenza entro il 31 dicembre 2024, che, pertanto, devono proseguire con il piano di pagamento già in corso;
- il debito da saldare entro il 31 dicembre 2024 va corrisposto, con una maggiorazione degli interessi del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 ovvero in un massimo di 10 rate di uguale importo (la prima e la seconda rata vanno versate, rispettivamente, entro il 31 luglio e il 30 novembre 2025; le restanti rate vanno pagate nel 2026 e nel 2027 alle scadenze del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre);
- il nuovo importo da pagare tiene conto di eventuali pagamenti effettuati anche successivamente all’intervenuta decadenza del piano di pagamento originario, con riferimento alla quota imputata a titolo di capitale, in quanto tali pagamenti sono considerati a titolo di acconto sulle somme residue e ricomprendono, oltre a quanto dovuto a titolo di importi oggetto del piano di rottamazione, anche le sanzioni e gli interessi;
- in seguito alla presentazione della domanda di riammissione, l’agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione, non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive e non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo. Resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; inoltre, il contribuente, sempre per i debiti oggetto di rottamazione, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della pubblica Amministrazione (articoli 28-ter e 48-bis, Dpr 602/1973) e per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc).
Immobili
Superbonus: immobile posseduto da Onlus, Odv e Aps in diritto di superficie
L’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine alla fruizione del Superbonus da parte di Onlus, Odv e Aps, come previsto dall’articolo 119, comma 10-bis, Dl 34/2020, il quale prevede una particolare modalità di calcolo sui limiti di spesa ammessi al Superbonus.
Se, per detti enti associativi, le spese agevolabili fossero determinate sul numero delle unità oggetto di interventi edilizi, tali enti sarebbero penalizzati in quanto interi immobili o complessi edilizi sono catastalmente individuati come una sola unità (vedi anche circolare 23/E/2022).
Gli enti associativi, che forniscono servizi socio-sanitari e assistenziali senza percepire compensi o indennità di carica, possono usufruire del Superbonus – per interventi su immobili di categoria catastale B/1, B/2 e D/4 – anche se possiedono gli immobili in virtù del solo diritto di superficie, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla norma. Ciò in quanto, ai fini della fruizione dell’agevolazione in commento, il diritto di superficie è equiparabile alla proprietà. Quest’ultimo orientamento supera quello precedentemente espresso con la Risposta Interpello 2/2024, nella parte in cui esclude le modalità di calcolo agevolate per gli immobili posseduti in base a un diritto di superficie.
L’agenzia ricorda, infatti, le ricorrenti analogie tra la proprietà e il diritto di superficie, presenti sia nelle disposizioni normative che nella giurisprudenza. L’articolo 952 c.c. stabilisce che «Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo», qualificando, in sostanza, il proprietario superficiario come titolare di un vero e proprio diritto di proprietà.
Anche una pronuncia della Corte di Cassazione ha sottolineato come il diritto di superficie sia un diritto reale analogo a quello della proprietà (sentenza n. 22534/2023).
Agevolazioni
Industria 4.0: procedura di comunicazione per la fruizione del tax credit
Il documento di prassi fornisce chiarimenti in merito all’iter comunicativo da osservare ai fini della fruizione del credito d’imposta Industria «4.0», alla luce delle nuove procedure di monitoraggio introdotte dall’articolo 6, Dl 39/2024.
Nel caso di specie, la società istante aveva effettuato l’ordine d’acquisto del bene agevolato in data 17 gennaio 2024, mentre la fatturazione e l’interconnessione al ciclo produttivo erano avvenute dopo il 30 marzo 2024.
Al riguardo, viene chiarito che, poiché l’attrezzatura «è stata fatturata il 17/04/2024 ed interconnessa al ciclo produttivo il 06/05/2024», la data di realizzazione dell’investimento è successiva al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del Dl 39/2024).
Di conseguenza, ai fini della fruizione del credito d’imposta in oggetto, il contribuente è tenuto a seguire la nuova procedura di comunicazione di cui al menzionato articolo 6, Dl 39/2024 e deve, quindi, trasmettere sia la comunicazione preventiva che, successivamente, quella di completamento dell’investimento.
Agevolazioni
Nuovo regime di favore per gli impatriati: requisiti
Con i documenti di prassi vengono forniti ulteriori chiarimenti in ordine al regime fiscale agevolato di cui all’articolo 5, Dlgs 209/2023.
I presupposti sono diversi, ma in tutti i casi proposti gli interessati chiedono se possono beneficiare del nuovo regime. La norma agevolativa prevede che i redditi di lavoro dipendente e assimilati, e di lavoro autonomo, prodotti in Italia da contribuenti che trasferiscono, o hanno trasferito dal 2024, la residenza fiscale nel nostro Stato concorrano soltanto per il 50% del loro ammontare alla formazione dell’imponibile Irpef fino a un massimo di 600mila euro annui (l’agevolazione è superiore in presenza di figli a carico).
Le condizioni, in breve, sono: a) l’impegno a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni; b) non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento. Quest’ultimo requisito è rimodulato, in vari modi, nel caso in cui il lavoratore presti l’attività in Italia in favore dello stesso datore di lavoro, presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento, oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; c) essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
I temi affrontati dalle Risposte sono i seguenti:
- requisito dell’elevata qualificazione o specializzazione (Risposte 74 e 71). Per godere del beneficio fiscale il contribuente deve possedere i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione definiti dal Dlgs 108/2012 e dal Dlgs 206/2007. Nel caso della Risposta 71, il contribuente – pur non possedendo la laurea – afferma di aver maturato negli anni un’esperienza professionale nel settore Project management e precisa che, attualmente, svolge una mansione che rientra nel livello 2 della classificazione delle professioni Istat CP 2011. L’agenzia delle Entrate afferma che il requisito della qualificazione o specializzazione risulta soddisfatto qualora il contribuente sia in possesso, alternativamente, di un titolo di istruzione superiore o di una qualifica professionale elencati all’interno dell’articolo 27-quater, Dlgs 286/1998 (Testo unico immigrazione) richiamato dal Dlgs 108/2012. Anche nel caso della Risposta 74, il contribuente non è in possesso di un diploma di laurea, ma afferma che le sue qualifiche professionali rientrano nelle classificazioni di ISCO 08 n. 25 e n. 133. L’agenzia ricorda che la norma dispone che si considerano altamente qualificati, tra l’altro, i lavoratori in possesso di una «qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO08, n. 133 e n. 25»;
- allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all’estero (Risposta 72). Per il cittadino che al rientro nello Stato intraprende un’attività professionale e rende le proprie prestazioni anche nei confronti del suo precedente datore di lavoro estero, il periodo minimo di permanenza all’estero è di sei periodi d’imposta che diventano sette qualora sia stato impiegato in Italia, prima del trasferimento, per lo stesso datore di lavoro;
- trasferimento in Italia (Risposta 70). Il caso riguarda un soggetto estero che si trasferisce per la prima volta in Italia per svolgere un’attività lavorativa (consulente aziendale con apertura di partita Iva). Il regime agevolato spetta anche al cittadino estero che trasferisce la residenza in Italia nel 2025 pur se precedentemente non vi è mai stato residente. Infatti, l’agenzia osserva che l’applicazione della nuova disciplina non è subordinata a una precedente residenza del beneficiario nel territorio.
Servizi telematici
Domicilio fiscale digitale: servizio di comunicazione
L’agenzia delle Entrate annuncia che è attivo il servizio web per la comunicazione del domicilio digitale, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs 13/2024.
L’adesione a questo servizio – disponibile per persone fisiche, professionisti ed enti di diritto privato che non sono tenuti a iscriversi in albi, elenchi o registri professionali – consente di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) o altro servizio di recapito certificato al fine della ricezione di atti, avvisi e altra corrispondenza da parte dell’agenzia stessa.
Si ricorda che le modalità di elezione, comunicazione, variazione e revoca del domicilio digitale speciale sono state individuate con provvedimento agenzia delle Entrate 7 ottobre 2024, n. 379575.
Riscossione
Omesso o ritardato versamento di contributi e premi: nuova misura del tasso di dilazione e rateazione
A seguito della decisione di politica monetaria assunta dalla BCE il 6 marzo scorso, volta a ridurre – a decorrere dal 12 marzo 2025 – al 2,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, l’Inps precisa che, con decorrenza 12 marzo 2025, varia la misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La variazione incide sia sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione dagli enti gestori di previdenza, sia sulla misura delle sanzioni civili (articolo 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo, e comma 10, legge 388/2000), come pure sull’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili (articolo 2, comma 11, Dl 338/1989).
Dogane
Nuove sanzioni doganali: non si applica il favor rei
Sulla base di quanto statuito dalla Corte di Cassazione 19 gennaio 2025, n. 1274 – in relazione all’irretroattività della riforma sanzionatoria di cui all’articolo 5, Dlgs 87/2024 – l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli afferma che le modifiche alle sanzioni doganali hanno efficacia solo per le violazioni commesse dal 4 ottobre 2024 e, pertanto, non hanno efficacia retroattiva.
La motivazione dei giudici circa la non applicazione del favor rei è così espressa: «una riforma del sistema tributario, nel quale la previsione di un minor carico sanzionatorio si relaziona ad una modifica radicale del rapporto Fisco/Contribuente … giustifica ampiamente un’irretroattività della nuova disciplina sanzionatoria, senza con ciò poter essere tacciata di violazione dei diritti presidiati dagli artt. 3 e 53 Cost.».
Pertanto, data l’analoga formulazione della norma in relazione alle sanzioni in materia doganale e sulle accise, alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del Dlgs 141/2024 (Disposizioni nazionali complementari), restano applicabili i regimi sanzionatori previsti pro tempore dal Dpr 43/1973 (Tuld) e dal Dlgs 504/1995 (Testo Unico sulle accise). Ciò in quanto l’articolo 7, comma 3, Dlgs 141/2024 dispone che «Le sanzioni amministrative di cui all’allegato 1 e all’articolo 3 si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
Terzo Settore
Onlus e Associazioni sportive dilettantistiche: domanda per il cinque per mille 2025
L’agenzia delle Entrate comunica che, fino al 10 aprile 2025, le Onlus e le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) – che non sono iscritte negli elenchi permanenti per il 2025 pubblicati, rispettivamente, dall’agenzia delle Entrate e dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) – possono presentare domanda per accedere al cinque per mille 2025.
Ad esempio, si iscriveranno le Asd di nuova costituzione, come pure quelle che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti e non sono, quindi, già inserite nel relativo elenco permanente.
Le Onlus, che intendono iscriversi, devono inviare la richiesta tramite i servizi telematici delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, mentre le Asd possono utilizzare anche il software presente sul sito del Coni.
L’accreditamento potrà avvenire anche dopo la data del 10 aprile 2025 (purché in possesso dei requisiti alla stessa data), inviando la domanda entro il 30 settembre 2025 e versando la sanzione pari a 250 euro ai fini di fruire della remissione in bonis (con F24 Elide; codice tributo 8115).
Entro il 20 aprile 2025 l’agenzia delle Entrate pubblicherà gli elenchi provvisori delle Onlus iscritte e il Coni quelli delle Asd. Le correzioni di eventuali errori potranno essere richieste entro il 30 aprile 2025 alla Direzione regionale dell’agenzia delle Entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti. Entro il 10 maggio 2025 saranno, infine, pubblicati gli elenchi definitivi.
Quanto agli altri enti del Terzo Settore, come previsto dal Dpcm 23 luglio 2020, la domanda va presentata al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con l’eccezione degli enti della ricerca scientifica (che presentano la domanda al ministero dell’Università e della Ricerca) e degli enti della ricerca sanitaria (che presentano la domanda al ministero della Salute).


