Società

Sindaci di società: dal 2025 nuove disposizioni deontologiche

Cndcec, Norme di comportamento del Collegio sindacale di società quotate e società non quotate, 27 dicembre 2024

 

I documenti del Cndcec, applicabili dal 2025, rinnovano le disposizioni deontologiche per l’attività di sindaco di società quote e non quotate.

I nuovi contenuti recepiscono le novità normative che hanno interessato, anche indirettamente, gli organi societari.

Ad esempio, viene evidenziata l’attività che l’organo deve svolgere – fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 2403 del Codice civile – in relazione alla rendicontazione di sostenibilità (di cui al Dlgs 125/2024) e alle nuove disposizioni introdotte al Codice della crisi d’impresa (Dlgs 14/2019, come integrato e corretto dal Dlgs 136/2024). Tra queste ultime ricordiamo l’inclusione del revisore legale tra i soggetti tenuti alla segnalazione all’organo amministrativo (articolo 25-octies, Dlgs 14/2019) delle situazioni di crisi, il quale si coordinerà con il sindaco. Nello specifico: il Collegio sindacale scambierà informazioni e si coordinerà con il revisore legale, al fine di verificare se questi abbia già provveduto ad evitare eventuali sovrapposizioni; la segnalazione del revisore, tuttavia, non esonera il Collegio sindacale dal dover procedere, a sua volta, in piena autonomia, per cui, qualora il soggetto incaricato della revisione legale abbia effettuato la segnalazione per primo, il Collegio sindacale, se ne condivide il contenuto, può procedere alla sua ratifica, effettuando a sua volta la segnalazione; se, invece, non condivide il contenuto, nel più breve tempo possibile, promuove un incontro con il revisore, informando l’organo amministrativo.

Da notare che l’obbligo di segnalazione all’organo amministrativo scatta nel momento in cui sussistono i presupposti dello stato di crisi, mediante la rilevazione tempestiva della perdita della continuità, e non in una situazione di mero squilibrio. Resta comunque obbligatoria la vigilanza sull’adeguatezza degli assetti organizzativi (articolo 2086, comma 2, del Codice civile), anche al fine del raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, Dlgs 14/2019.

Nessun obbligo deriva, invece, dalla segnalazione effettuata dal creditore pubblico qualificato (articolo 25-novies, Dlgs 14/2019): il sindaco dovrà innanzitutto valutare se la segnalazione, unitamente ad altri indizi, integri il ricorrere dei presupposti di uno stato di crisi o insolvenza e poi dovrà verificare anche l’attualità della segnalazione, posto che l’organo amministrativo, nel frattempo, ben potrebbe aver fatto ricorso ad altri strumenti che consentano lo stralcio del debito tributario o contributivo.

Infine, viene chiarito il compito del sindaco in caso di formulazione da parte del debitore, di una proposta di accordo transattivo (articolo 23, comma 2-bis, Dlgs 14/2019): in questo caso sorgerà l’obbligo di vigilare che il professionista indipendente attesti la maggiore convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e che il revisore rilasci la propria relazione sulla completezza e sulla veridicità dei dati aziendali.

Iva

Gestione di un Palasport: non si applica il regime di esenzione

 

Si applica il regime di esenzione Iva alle prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, rese da organismi senza scopo di lucro, inclusi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6, Dlgs 28 febbraio 2021, n. 36 (articolo 36-bis, Dl 75/2023). Come noto, le norme agevolative sono oggetto di «stretta interpretazione», nel senso che «non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale» (Corte di Cassazione, sentenza 11373/2015; cfr. anche Corte di Giustizia Ue, sentenza 10 dicembre 2020, causa C-488/18).

Anche l’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), Direttiva 2006/112/Ce dispone che gli Stati membri esentino «talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica».

Nella nozione di «organismi senza fini di lucro» possono ritenersi ricompresi gli enti pubblici, e, con riferimento agli enti privati, gli enti senza scopo di lucro, come definiti nella circolare 26 marzo 2008, n. 27/E e nella circolare 10 dicembre 2010, n. 56/E.

A fronte, invece, di un contratto complesso che prevede molteplici prestazioni (custodia, pulizia e piccola manutenzione della struttura immobiliare, come pure controllo periodico dei dispositivi di emergenza e sicurezza e loro sostituzioni e reintegri, nonché concessione all’associazione sportiva ad effettuare pubblicità commerciale all’interno della struttura), derivanti dall’accordo di concessione in uso e gestione di un palazzetto dello sport (Palasport), stipulato tra un Comune e un’associazione sportiva dilettantistica dietro pagamento di un corrispettivo, non può operare il regime di esenzione: i corrispettivi devono essere fatturati con l’aliquota Iva ordinaria del 22%.

In tal senso si era espressa anche la risposta interpello 292/2008.

Registro

Cessione di cubatura: si applica l’imposta proporzionale del 3%

Studio Notariato 20 dicembre 2024, n. 116-2024/T

 

Commentando le novità introdotte all’articolo 9, comma 3, della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986, ad opera del Dlgs 139/2024, il Notariato affronta il tema della tassazione degli atti di trasferimento di diritti edificatori. La norma dispone che si applichi l’imposta di registro con l’aliquota del 3% (quella applicabile a tutti «gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale») anche ai «contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati».

In questo modo viene recepito il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 9 giugno 2021, n. 16080, la quale ha affermato che la cessione di cubatura non si qualifica come cessione di un diritto reale (tassabile con aliquota al 9%), riconducendola, invece, nella categoria delle cessioni di diritti obbligatori. E ciò ancorché tale trasferimento sia oggetto di trascrizione ai sensi dell’articolo 2643 del Codice civile, al pari di altre fattispecie pacificamente trascrivibili e aventi un’evidente natura obbligatoria (ad esempio, le locazioni ultranovennali e i contratti preliminari).

La natura obbligatoria, e non reale, è stata affermata anche dall’agenzia delle Entrate, anche se in tema di Iva, con la risposta interpello 69/2023, superando la precedente tesi espressa con la risoluzione 233/E/2009 e con la circolare 27/E/2012, paragrafo 3.1.

Agevolazioni

Tax credit musica: istanze online per le opere 2024

 

Con l’avviso pubblicato sul sito della Direzione generale Cinema e Audiovisivo, il ministero della Cultura informa le imprese interessate al tax credit musica della possibilità di presentare la domanda online, utilizzando la procedura DGCOL, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2025 per le opere commercializzate nel 2024.

Si ricorda che il tax credit musica è riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali, nonché alle imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura (articolo 7, comma 1, Dl 91/2013). Per le disposizioni attuative si veda l’articolo 3, comma 2, decreto Mic/Mef 13 agosto 2021, come modificato dal decreto Mic/Mef 30 marzo 2023.

Unitamente all’invio della domanda online, è necessario consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio, alla Direzione generale Cinema e Audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica, oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione «Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del DL 91/2013 – D.I. 13 agosto 2021».

Agevolazioni

Bonus pubblicità 2024: invio delle dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti pubblicitari realizzati

Comunicato agenzia delle Entrate 8 gennaio 2025

 

I soggetti, che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità per l’anno 2024 (articolo 57-bis, Dl 50/2017), possono presentare – tra il 9 gennaio 2025 e il 10 febbraio 2025 (termine prorogato dal provvedimento Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria 20 dicembre 2024) – le dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti pubblicitari realizzati nel medesimo anno.

Il modello va inviato telematicamente, utilizzando i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata «Servizi per» alla voce «Comunicare», accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), Carta Nazionale dei Servizi (Cns) o Carta d’Identità Elettronica (Cie).

Riscossione

Variazione dal 1° gennaio del saggio di interesse legale

 

L’Inps ricorda che il Dm 10 dicembre 2024 ha fissato il saggio di interesse legale (articolo 1284 del Codice civile) nella misura del 2%, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

La variazione opera, tra l’altro, al fine di determinare le somme aggiuntive dovute in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali (articolo 116, commi 8 e 15, legge 388/2000).

Riscossione

Ravvedimento speciale 2018-2022: compilazione del modello F24

 

L’agenzia delle Entrate fornisce le seguenti indicazioni circa la modalità di compilazione del modello F24 in ipotesi di adesione al ravvedimento speciale 2018-2022 (articolo 2-quater, comma 8, Dl 113/2024) da parte di una società in regime di trasparenza o di un’associazione (articoli 5, 115 e 116 del Tuir):

- se il versamento dell’imposta sostitutiva (di imposte sui redditi e relative addizionali) viene effettuato dai soci/associati, per la quota di rispettiva competenza, questi dovranno indicare: a) negli appositi campi della sezione «Contribuente», il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; b) nel campo «Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare», il codice fiscale della società o associazione; c) nel campo «codice identificativo» il codice «73», che viene ridenominato «73 - Contribuente - Società»;

- se il versamento dell’imposta sostitutiva (di imposte sui redditi e relative addizionali) viene eseguito dalla società/associazione, occorrerà indicare il codice tributo «4075» (indipendentemente dalla compagine sociale) e il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta, anche se effettuato in forma rateale. Per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irap (che necessariamente dev’essere eseguito dalla società/associazione) va utilizzato il codice tributo «4076».

Si ricorda che il ravvedimento speciale è la sanatoria relativa al periodo 2018-2022 (uno o più di detti periodi d’imposta) riservato ai soggetti Isa che hanno aderito al Concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024, ovvero entro il maggior termine del 12 dicembre 2024, e che hanno applicato gli Indici sintetici di affidabilità fiscale negli anni del quinquennio menzionato.

Le precisazioni integrano quanto disposto dal provvedimento agenzia delle Entrate 4 novembre 2024, n. 403886 a seguito della possibilità, offerta dall’articolo 7, comma 1, lettera a-bis), Dl 155/2024, di eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva direttamente da parte della società o dell’associazione.

Da ultimo, va anche rammentato che l’imposta sostitutiva, riferita a ciascun periodo d’imposta per cui s’intende aderire alla sanatoria, dev’essere versata entro il 31 marzo 2025, in unica soluzione, ovvero, a partire dal 31 marzo 2025, mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale.

Riscossione

Dichiarazione di successione: nuovi codici tributo per il versamento e ridenominazione di altri

 

Il Dlgs 139/2024 ha modificato, tra l’altro, l’articolo 33, Dlgs 346/1990 (Tus), prevedendo che «i soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione», come pure l’articolo 37, disponendo che «il contribuente esegue il pagamento dell’imposta autoliquidata […] entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione». Inoltre, il medesimo articolo 33 stabilisce che «nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, con l’invito a effettuare il pagamento entro sessanta giorni».

È ammesso anche il pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 38 del Tus, ove si preveda che «il contribuente può eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell’articolo 33, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all’articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del 20 per cento dell’imposta autoliquidata ai sensi dell’articolo 33».

Adeguandosi al dettato normativo, applicabile alle dichiarazioni di successione aperte dal 1° gennaio 2025, il documento di prassi in esame:

1) istituisce i seguenti codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute in relazione alla dichiarazione di successione:

- 1539 denominato «Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione» (quale anno di riferimento si indica quello del decesso);

- 1635 denominato «Successioni - Imposta sulle successioni - interessi pagamento rateale»;

- 1549 denominato «Successioni - Tardiva presentazione della dichiarazione di successione - Sanzione da ravvedimento - imposta sulle successioni - art. 13 d.lgs. n. 472/1997» (da utilizzare in ipotesi di ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13, Dlgs 472/1997, per tardiva presentazione della dichiarazione di successione di cui all’articolo 50 del Tus; il ravvedimento opera dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell’articolo 47, Dlgs 173/2024);

2) effettua la ridenominazione dei seguenti codici tributo esistenti (istituiti con la risoluzione 25 marzo 2016, n. 16/E):

- 1535 denominato «Successioni - Sanzione da ravvedimento - imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni - art. 13 d.lgs. n. 472/1997» (il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento è eseguito con il codice tributo già esistente 1537 denominato «Successioni - Interessi da ravvedimento - art. 13 d.lgs. n. 472/1997»);

- 1532 denominato «Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali»;

- 1567 denominato «Atti pubblici - Tasse per i servizi ipotecari e catastali»;

- A142 denominato «Atti pubblici - Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Somme liquidate da ufficio».

Inoltre, per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici viene istituito il codice tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24, A139 denominato «Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Avviso di liquidazione dell’imposta - Art. 33, comma 3, del TUS».

Viene altresì ridenominato il codice tributo, come di seguito indicato: A150 denominato «Successioni - Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione - Avviso di liquidazione - Art. 50 del TUS» (il versamento degli interessi dovuti a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici è eseguito con il codice tributo già esistente A152 denominato «Successioni - Interessi - Avviso di liquidazione dell’imposta»).

Riproduzione riservata Ⓒ