Dichiarazioni annuali
Dichiarazione dei redditi PF 2024: le risposte del Fisco
Il documento di prassi fornisce alcune risposte a quesiti pervenuti dai Caf in relazione alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2023.
Le questioni affrontate dall’agenzia attengono a:
1) utilizzo del modello 730 Semplificato. Per effetto delle novità introdotte dall’articolo 2, comma 1, Dlgs 1/2024 (Decreto Adempimenti), a partire dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2024, relative al periodo d’imposta 2023, i soggetti, privi di partita Iva, che sono titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta. Potrebbe essere il caso del contribuente che, relativamente al periodo 2023, deve dichiarare solo redditi fondiari, il quale potrà utilizzare il modello 730 (indicando i relativi redditi nei Quadri A e B del modello) senza sostituto, in luogo del modello Redditi PF;
2) Quadro W. Il nuovo quadro inserito nel modello 730 consente di indicare i redditi di capitale di fonte estera. In proposito, viene precisato che: a) in presenza di valori riferiti a cripto-attività di diversi emittenti, non possedute per il medesimo periodo, per il calcolo dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività è necessario compilare, nel Quadro W, distinti righi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria; b) il valore delle cripto-attività, rilevante ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva, non è oggetto di visto di conformità, ma il contribuente, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, è tenuto a documentare tale valore sulla base di elementi certi e precisi, riscontrabili tramite diverse fonti ed è, in ogni caso, esclusa la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui detti valori siano attestati dal contribuente;
3) apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione. Tra i chiarimenti si segnalano i seguenti: a) qualora nel Quadro L del modello 730 siano indicati i valori dei terreni, rideterminati ai sensi dell’articolo 2, Dl 282/2002, il Caf (o il professionista abilitato) è tenuto a controllare e conservare le quietanze di avvenuto versamento, tramite modello F24, dell’importo dell’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni del valore dei terreni, e la perizia giurata di stima alla base della rivalutazione dichiarata con il modello, nonché le perizie eventualmente effettuate in precedenza per il medesimo terreno, al fine di verificare che i versamenti esibiti siano effettivamente riferibili allo stesso terreno; b) in presenza di crediti d’imposta esteri, indicati nel Quadro W del modello 730, derivanti dal valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è situato l’immobile (Ivie) o è detenuto il prodotto finanziario (Ivafe), nonché la cripto-attività, il Caf (o il professionista abilitato) è tenuto a visionare e ad acquisire le quietanze, le ricevute, le attestazioni o le certificazioni di avvenuto versamento delle imposte eventualmente pagate nello Stato estero, nel rispetto delle statuizioni della specifica Convenzione contro le doppie imposizioni, e la prova della definitività del versamento dell’imposta; c) il contribuente che intende fruire della detrazione del 90%, in relazione alle spese sostenute nel 2023, per interventi ammessi al Superbonus, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, può attestare, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la composizione del nucleo familiare nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, e che il «reddito di riferimento» del predetto nucleo, relativamente al medesimo anno, non è superiore a 15mila euro;
4) compatibilità tra detrazione Irpef per l’acquisto di case energetiche (50% dell’Iva pagata per l’acquisto di abitazioni di classe energetica A o B) e l’agevolazione fiscale (consistente in un credito d’imposta) destinata alla prima casa «under 36». Le due agevolazioni non sono cumulabili, per cui la detrazione non compete qualora il contribuente, in riferimento al medesimo immobile, abbia usufruito del beneficio fiscale prima casa «under 36», di cui all’articolo 64, comma 7, Dl 73/2021. Ciò in quanto tale ultima disposizione già prevede un ristoro integrale pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta, in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero;
5) CU tardive e ravvedimento operoso. In caso di Certificazioni Uniche (CU) trasmesse tardivamente, è possibile sanare la violazione e versare la sanzione ridotta avvalendosi del ravvedimento operoso. In questo modo l’agenzia rivede il restrittivo orientamento espresso con la circolare 22/E/2022, precisando l’esenzione da sanzione se l’invio avviene entro cinque giorni dalla scadenza, e la riduzione ad un terzo se il ritardo non supera sessanta giorni: poiché il ravvedimento operoso è un principio generale dell’ordinamento tributario, è sempre applicabile salvo che la legge lo vieti espressamente.
Dichiarazioni annuali
Dichiarazione Iva: operazioni ante e post fallimento
I chiarimenti forniti attengono alla corretta compilazione del modello di dichiarazione annuale Iva, da parte di una società operante nel settore della distribuzione di energia elettrica e gas in Italia, per le operazioni poste in essere prima e dopo l’apertura della procedura fallimentare.
La società ha continuato a operare nella distribuzione di energia, al fine di evitare interruzioni del servizio alle utenze finali, sino al passaggio dei POD a un altro gestore.
Il curatore chiede se risulta corretto annotare e liquidare l’Iva sulla base della data di emissione e di ricezione delle fatture. Secondo l’agenzia delle Entrate, in assenza di contatori dedicati alla lettura dei consumi di energia alla data del fallimento, per distinguere i risultati delle operazioni ante e post fallimento si potrà ricorrere ad una ripartizione dei consumi sulla base del criterio temporale, in base al numero di giorni oggetto di fatturazione.
Viene, dunque, confermato l’indirizzo interpretativo espresso con la Risposta Interpello 8 aprile 2021, n. 230 secondo cui «ogniqualvolta l’evento generatore del debito Iva si verifichi prima dell’apertura della procedura concorsuale (nel caso di specie la cessione dei contratti sportivi), la circostanza che l’Iva diventi esigibile nel corso della procedura non ne modifica la natura, sicché il credito non può considerarsi prededucibile ma partecipa alla ripartizione dell’attivo con gli altri crediti concorsuali».
Iva
Raggruppamenti di imprese: fatturazione alla stazione appaltante
Secondo il principio di diritto emanato dall’agenzia delle Entrate n. 17/2018, quando per l’esecuzione di appalti pubblici si costituisce un’associazione o un raggruppamento temporaneo di imprese (ATI/RTI), gli obblighi di fatturazione, ai sensi dell’articolo 21. Dpr 633/1972, nei confronti della stazione appaltante devono essere assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti e non devono essere a carico esclusivo della mandataria.
Gli interroganti fanno sapere che in molti casi, tuttavia, le stazioni appaltanti hanno chiesto alle imprese consorziate che la fatturazione delle prestazioni fosse svolta dalla sola capogruppo (senza coinvolgimento delle mandanti nel processo di fatturazione).
Dal 2018 al 2023 si è, quindi, consolidata una prassi che, per quanto non rispettosa del citato principio di diritto, ha comportato la «fatturazione accentrata» da parte della mandataria dell’intera prestazione. In molti casi, inoltre, si è trattato di operazioni caratterizzate da regimi non omogenei (applicandosi il regime ordinario nella fatturazione tra mandante e mandataria e lo split payment nel rapporto tra ente pubblico e RTI); le imprese mandanti e mandatarie, che non si sono attenute al principio di diritto sopra richiamato, rischiano ora di dover affrontare un contenzioso fiscale anche per illegittima detrazione dell’Iva.
Si chiede quindi se, in assenza di comportamenti frodatori, possa trovare applicazione l’eventuale sanzione fissa alle mandatarie, sulle fatture ricevute dalle mandanti, facendo salva la detrazione operata in relazione all’Iva indebitamente addebitata in rivalsa dalle mandanti, laddove la violazione sia limitata all’emissione della fattura dalle mandanti alla mandataria capogruppo con regime Iva ordinario.
L’agenzia chiarisce innanzitutto che il rapporto rilevante ai fini Iva è solo quello tra mandanti e stazione appaltante, per cui si realizza non un’errata applicazione dell’aliquota, quanto piuttosto l’emissione di una fattura destinata ad un soggetto diverso; tale violazione non sembra possa essere sanzionata ai sensi dell’articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997 destinata ad una fattispecie differente, né appare possibile salvaguardare il diritto alla detrazione dell’Iva erroneamente addebitata.
In ogni caso, dev’essere garantita la neutralità dell’imposizione fiscale e, dunque, l’Iva indebitamente versata rientra nell’ambito del diritto alla ripetizione dell’indebito, come affermato dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza 7 settembre 2023, causa C-453/2022).
Resta inteso che gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria valuteranno, caso per caso, la sussistenza di eventuali incertezze interpretative sulla corretta applicazione del richiamato principio di diritto n. 17/2018 (ai fini della non irrogazione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 6, comma 2, Dlgs 472/1997), ripristinando comunque, in capo ai soggetti coinvolti nell’operazione, gli effetti delle corrette modalità di fatturazione, in modo da garantire complessivamente la neutralità dell’imposizione fiscale in materia di Iva.
Iva
Note di variazione: continuità temporale tra procedure concorsuali
Una società è stata dichiarata fallita dopo il 26 maggio 2021 (data a partire dalla quale è intervenuta la modifica dell’articolo 26, comma 3-bis, Dpr 633/1972); ma il fallimento è stato aperto dopo un tentativo di concordato preventivo avviato nel 2017.
In tal caso il fallimento non può essere considerato una nuova procedura; deve, invece, essere applicato il principio della continuità temporale fra le due procedure concorsuali.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità (si veda la Corte di Cassazione, ordinanza 6 settembre 2021, n. 24056).
Pertanto, al caso di specie, si applicano le disposizioni dell’articolo 26 vigenti anteriormente all’emanazione del Dl 73/2021, dovendo il contribuente attendere la definitiva infruttuosità della procedura concorsuale (circolare 77/2000). Alle stesse conclusione era giunta la Risposta Interpello 216/2022 relativa ad un caso di passaggio da amministrazione straordinaria a fallimento.
Con riguardo al concordato preventivo, aperto antecedentemente al 26 maggio 2021, l’agenzia richiama i precedenti chiarimenti di prassi, quali la circolare 7 aprile 2017, n. 8/E, paragrafo 13.2.
Iva
Gruppo Iva: regolarizzazione dell’errata fatturazione
Una società appartiene ad un Gruppo Iva (disciplinato dall’articolo 70-bis e seguenti, Dpr 633/1972); nonostante ciò, alcuni fornitori hanno erroneamente indicato in fattura la partita Iva della società partecipante, anziché quella del Gruppo Iva. Analoghi errori sono stati commessi in fase di emissione di fatture Iva da parte della società partecipante al Gruppo.
L’errore è nato dal fatto che la società rappresentate del Gruppo ha presentato tardivamente (oltre i novanta giorni, avvalendosi della remissione in bonis di cui al Dl 16/2012) la comunicazione di inclusione della società appena entrata (articolo 70-quater, Dpr 633/1972); tale comunicazione è stata accolta solo dal 13 febbraio 2024, ma con decorrenza 1° gennaio 2024, per cui le fatture emesse e ricevute dall’inizio dell’anno fino alla data di inclusione nel Gruppo risultano errate, riportando la partita Iva della società in luogo di quella del Gruppo.
L’agenzia ritiene che i documenti vadano regolarizzati nel seguente modo: a) dal lato delle operazioni passive, la società rappresentante del Gruppo adotta le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera b), Dlgs 471/1997 al fine di regolarizzare le fatture ricevute (in tal senso anche la Risposta Interpello 133/2020); b) dal lato delle operazioni attive, fa concorrere le fatture emesse nel periodo 1° gennaio-12 febbraio alla liquidazione Iva del Gruppo. Ai cessionari/committenti deve inviare (anche senza l’utilizzo del Sistema di Interscambio) una nota di cortesia riportante quali fatture debbano essere associate alla partita Iva del Gruppo.
Bollo
Quietanza che accompagna la fattura esente da Iva: si applica l’esenzione da bollo
Un soggetto emette fatture esenti da Iva e, pertanto, assoggettate all’imposta di bollo. Con documento separato dalla fattura viene rilasciata quietanza.
L’istante chiede se, in tal caso, opera il regime di esenzione dal bollo ai sensi della nota 2, articolo 13, comma 1, lettera b), della Tariffa, allegato A del Dpr 642/1972. Questa norma prevede che l’imposta non è dovuta per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati allo stesso tributo o esenti.
Secondo l’agenzia, per fruire del beneficio occorre che la quietanza sia fisicamente annessa al documento già assoggettato al bollo. Anche la Risposta Interpello 21/2020 aveva affermato che l’esenzione dal bollo vale per le quietanze apposte su fatture esenti da Iva o già assoggettate al bollo. Per cui l’agevolazione opera solo con riguardo ai documenti (ad esempio, le quietanze) che costituiscono un solo atto con il documento fiscale già tassato.
Diversamente, le quietanze di pagamento relative a fatture soggette a bollo (in quanto esenti da Iva) ma da queste distinte sono assoggettate all’imposta di bollo di 2 euro.
Nel caso specifico la quietanza viene rilasciata per operazioni poste in essere verso Amministrazioni dello Stato, per le quali il bollo è a carico dell’operatore economico. Infatti, ai sensi dell’articolo 8, Dpr 642/1972 «Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario». Il creditore tenuto al rilascio della quietanza (articolo 1199 del Codice civile, ai sensi del quale «Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza») si dovrà rendere debitore del tributo di 2 euro (anche mediante versamento del bollo virtuale, ai sensi dell’articolo 15, Dpr 642/1972).
Redditi diversi
Cessione del diritto di superficie: regime fiscale applicabile
L’articolo 1, comma 92, lettera b), legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), modificando l’articolo 67, comma 1, lettera h), del Tuir, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la tassazione, quali redditi diversi, degli importi percepiti da una persona fisica non imprenditore per effetto della cessione o costituzione anche dei diritti reali di godimento diversi dall’usufrutto.
Secondo gli interroganti, la disposizione dovrebbe essere applicata soltanto alle compravendite e alle costituzioni di diritti di superficie e annesse servitù avvenute successivamente alla data di entrata in vigore della norma, considerato che tutti coloro che in questi anni hanno stipulato contratti preliminari per la costituzione di un diritto di superficie, rispetto al quale l’atto definitivo sia avvenuto o avverrà dopo il 1° gennaio 2024, sconteranno l’imposta sull’intero importo percepito.
Secondo il Mef, a legislazione vigente, l’ambito applicativo del nuovo regime non può che essere definito in relazione alle fattispecie negoziali perfezionatesi successivamente alla data di entrata in vigore della nuova normativa.
Immobili
Bonus edilizi: locazione di immobili e trasferimento agli eredi delle quote residue
Il Mef ribadisce quanto espresso con la circolare 25 luglio 2022, n. 28/E in relazione all’interpretazione dell’articolo 16-bis, comma 8, del Tuir in tema di trasferimento agli eredi delle quote residue di detrazione relative a immobili oggetto di locazione.
Secondo il Fisco, in caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione «si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene». È stato chiarito, tra l’altro, che «se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali» (circolare 5 marzo 2003, n. 15/E, paragrafo 2). L’espressione postula che l’erede abbia l’effettiva disponibilità dell’immobile sul quale siano stati eseguiti gli interventi di ristrutturazione (che hanno dato origine al beneficio fiscale).
Pertanto, nei documenti di prassi dell’agenzia delle Entrate viene precisato, più in dettaglio e per quanto di più stretto interesse, che: 1) se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre; 2) se l’immobile è a disposizione di più eredi, la detrazione spetta in parti uguali agli stessi; 3) se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, non avendone gli altri la disponibilità; 4) se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, lo stesso non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione, se non convivono con il coniuge superstite, in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.
La detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento; pertanto, in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato, anche solo per una parte dell’anno, l’erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità.
Immobili
Superbonus 110%: immobili danneggiati dal sisma
Gli immobili inagibili a seguito di eventi sismici del 2009 e del 2016, oggetto di demolizione e successiva ricostruzione, danno diritto al Superbonus (articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, Dl 34/2020) per le spese effettivamente sostenute e rimaste a carico. Quindi la detrazione spetta al netto dei contributi ricevuti, i quali devono essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione (circolare 23/E/2022; risoluzione 8/E/2022).
Per il blocco di immobili danneggiati nel 2009, è previsto un contributo per la demolizione, mentre, per quelli danneggiati nel 2016, il contribuente beneficia di un contributo per la ricostruzione.
La detrazione nella misura del 110%, inoltre, in base all’articolo 119, comma 8-ter, Dl 34/2020, spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. La proroga spetta per gli immobili (residenziali o a prevalente destinazione residenziale, inclusi gli edifici unifamiliari) dei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Per i limiti di spesa ammessi al Superbonus, infine, l’agenzia conferma che per i lavori antisismici realizzati su singole unità immobiliari residenziali il limite è di 96mila euro per ciascuna unità e relativa pertinenza.
Accertamento delle imposte
Piattaforme digitali: comunicazione dei dati
Vengono forniti chiarimenti circa l’obbligo, posto in capo ai gestori delle piattaforme digitali, di comunicare all’agenzia delle Entrate i dati delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso propri siti e app (Dlgs 32/2023; Direttiva Ue 2021/514).
Secondo l’agenzia, la piattaforma che gestisce in Italia attività di mediazione tra struttura ricettive e clientela finale, ancorché non gestisca direttamente né transazioni né pagamenti, integra comunque i presupposti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera a), Dlgs 13/2024. Dal che deriva l’obbligo di ottemperare agli obblighi comunicativi di cui all’ articolo 10 e seguenti di quest’ultimo Dlgs.
Operazioni straordinarie
Scissione mediante scorporo: disciplina fiscale applicabile
L’analisi verte sullo schema di Decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri in data 30 aprile 2024 che, tra l’altro, introduce – in ossequio alla legge di Riforma fiscale (articolo 9, comma 1, legge 9 agosto 2023, n. 111) – la disciplina fiscale della scissione mediante scorporo di cui all’articolo 2506.1 del Codice civile («con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio ad una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività»). La scissione mediante scorporo è stata introdotta nell’ordinamento italiano dal Dlgs 2 marzo 2023, n. 19 e trova applicazione per le operazioni effettuate dal 3 luglio 2023.


