Iva
Apertura della partita Iva con effetto retroattivo: rimborso dell’imposta
L’agenzia delle Entrate illustra la procedura applicabile in favore di un soggetto non residente, in possesso del solo codice fiscale, che ha aperto la partita Iva con effetto retroattivo e che intende ottenere il rimborso dell’Iva assolta sugli acquisti effettuati in Italia.
L’agenzia chiarisce che non è possibile ottenere il rimborso dell’eccedenza Iva in caso di superamento del termine massimo di presentazione della domanda, come previsto dalla Direttiva 2008/9/Ce (30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, trimestre o anno), ai sensi dell’articolo 38-bis2, Dpr 633/1972. Né è possibile ottenere il rimborso mediante la procedura anomala (articolo 30-ter, Dpr 633/1972) illustrata con le circolari 34/E/2012 e 21/E/2013.
L’apertura della partita Iva consente di ottenere il rimborso, nel rispetto delle tempistiche indicate sopra, a patto che l’attribuzione dell’identificativo Iva avvenga entro un termine ragionevole dalla data di effettuazione della prima operazione di acquisto (nel caso specifico, l’istante chiedeva il rimborso del tributo del triennio 2017-2019). In tal senso si esprime la giurisprudenza (Corte di Cassazione 30 gennaio 2023, n. 2746 e Corte di Giustizia Ue 21 ottobre 2010, causa C-385/09). L’inerzia del contribuente, invece, non consente il recupero del tributo (circolare 20/E/2021; Risposte Interpello 592/2020, 309/2022 e 592/2022), salvo che la tardività non dipenda da cause indipendenti dal soggetto passivo e non vi siano rischi di perdita per l’Erario (Risposta Interpello 762/2021).
Immobili
Superbonus 110%: sanatoria delle fatture errate
Nel documento di prassi viene precisato come sanare gli errori presenti nelle fatture emesse a fine anno 2023.
In particolare, viene chiarito:
- come individuare il momento di sostenimento della spesa nei casi di sconto in fattura: vale la data di emissione della fattura;
- come reinviare una fattura scartata dal Sistema di Interscambio (SdI): se la fattura emessa nei termini (in genere 12 giorni, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972) viene nuovamente inviata (possibilmente con medesimo numero e data) nei 5 giorni successivi alla comunicazione di avvenuto scarto, essa si considera tempestivamente emessa.
Analoghe indicazioni erano state fornite con le Risposte Interpello 103/2024 e 140/2024.
Tuttavia, una nota di debito trasmessa al SdI in data 27 marzo 2024, per rettificare una fattura errata datata 29 dicembre 2023, non consente di considerare emessa nel 2023 la fattura originaria. Pertanto, il superamento del termine di 12 giorni non consente di dare rilevanza alla data corrispondente all’effettuazione del pagamento. Non potendo considerarsi una fattura emessa nel 2023, lo sconto in fattura per il 2024 per gli interventi da Superbonus (articolo 119, Dl 34/2020) potrà applicarsi con l’aliquota del 70%.
Immobili
Agevolazione «prima casa»: negata nelle compravendite a favore del terzo
I benefici di cui alla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986 non spettano in relazione alla compravendita stipulata in favore di un terzo (nel caso, il figlio minore), ai sensi dell’articolo 1411 Codice civile, il quale non è parte del contratto.
Nella Risposta si legge che l’agevolazione «prima casa» può trovare applicazione a favore del terzo solo ove questi abbia reso le dichiarazioni agevolative e, contestualmente, abbia manifestato la volontà di «profittare» della stipulazione a suo favore, come richiesto dall’articolo 1411, comma 2, Codice civile.
Secondo l’agenzia, nel caso di specie, non avendo il terzo accettato l’acquisto (solo la dichiarazione di voler «profittare» rende definitivo l’acquisto), non è ammesso per il soggetto stipulante godere dei benefici fiscali.
Agevolazioni
Carta Dedicata a te: indicazioni operative
La misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto – tramite carte elettroniche di pagamento – di beni di prima necessità, di carburante (in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale) è prevista dal Dm 4 giugno 2024.
L’Inps ricorda i requisiti di accesso ai benefici (possesso di ISEE con indicatore non superiore a 15mila euro annui) e l’ammontare del beneficio economico (500 euro per nucleo familiare).
La lista dei beneficiari sarà messa a disposizione dei Comuni.
Riscossione
Registrazione degli atti: codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito dei controlli
Le somme dovute a seguito dei controlli della registrazione degli atti vanno versate tramite il modello F24 (Dm 8 novembre 2011; cfr. anche Provvedimenti agenzia delle Entrate 3 gennaio 2014, 9 luglio 2018, 27 gennaio 2020 e 27 novembre 2020) utilizzando, a partire dal 22 luglio 2024, i codici tributo elencati in apposite tabelle allegate al documento di prassi in esame.
Detti codici vanno utilizzati per il versamento delle somme dovute a seguito di attività di controllo, di conciliazione giudiziale e di presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta.
Diversamente, per il versamento spontaneo dei tributi o in relazione ad avvisi di liquidazione vanno utilizzati i codici tributi istituiti con le risoluzioni 24 gennaio 2014, n. 14/E, 18 luglio 2018, n. 57/E, 20 febbraio 2020, n. 9/E e 2 dicembre 2020, n. 76/E.
Per il pagamento delle spese di notifica dev’essere utilizzato il già esistente codice tributo 9400.
I versamenti vanno effettuati utilizzando esclusivamente il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi.
Previdenza
Servizi telematici Inps: modalità di accesso
Viene reso noto che, a partire dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi telematici offerti dall’Istituto di previdenza da parte di aziende (pubbliche e private) e dei relativi intermediari, sarà consentito solo tramite l’utilizzo di Spid (Sistema pubblico di identità digitale) di livello non inferiore a 2, Cie 3.0 (Carta di identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi).
Dogane
Informazioni vincolanti in materia di origine (IVO): riordino della normativa
Le Dogane commentano il riordino delle disposizioni nazionali in materia di richiesta e rilascio delle IVO (Informazioni vincolanti in materia di origine delle merci), precisando:
- i presupposti e i requisiti. Possono richiedere il rilascio delle IVO sia i soggetti stabiliti nel territorio doganale della Ue sia coloro che sono stabiliti al di fuori dello stesso (è ammesso nominare un rappresentante doganale stabilito nella Ue), che siano in possesso del Codice Eori;
- le modalità di presentazione e di compilazione dell’istanza. Va utilizzato esclusivamente il modello reperibile sul sito delle Dogane, a cui va allegata la documentazione di accompagnamento o giustificativa della richiesta, e inviato tramite Pec all’indirizzo dir.dogane.origine@adm.gov.it (se sottoscritto digitalmente) o all’indirizzo dir.dogane@pec.adm.gov.it (se sottoscritto con firma autografa);
- le fasi del procedimento decisorio. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta l’Ufficio provvede a valutarne la correttezza formale, la completezza dei dati inseriti e la documentazione allegata. Se l’istanza non viene rigettata a seguito dei controlli formali, decorreranno 120 giorni dal termine di essi per concludere il procedimento di rilascio delle IVO (il termine viene ridotto a 60 giorni se l’istante è un soggetto qualificato AEO).
Le nuove indicazioni superano quelle contenute nella circolare 8/D/2013, prot. n. 38147/RU e nella nota 9 febbraio 2016, prot. n. 7273/RU.
Per le norme sovranazionali si vedano gli articoli 22-37 del Codice Doganale dell’Unione (Regolamento Ue 952/2013), gli articoli da 7-bis a 22 del Regolamento Delegato (Regolamento Ue 2015/2446) e gli articoli 8-23 del Regolamento di Esecuzione (Regolamento Ue 2015/2447).
L’agenzia suggerisce agli operatori di procedere ad una preventiva richiesta di rilascio di una Informazione tariffaria vincolante (ITV), in quanto la corretta classificazione doganale della merce rappresenta il presupposto fondamentale per il rilascio di una decisione IVO.
Le decisioni IVO, vincolanti per il titolare e per le autorità doganali, hanno validità triennale (articolo 33, paragrafo 3 del CDU).


