Dichiarazioni annuali
Modello 730 precompilato e modello Redditi PF 2026: per il 730 dati online dal 30 aprile e invio dal 14 maggio
L’agenzia delle Entrate dà il via alla stagione dei dichiarativi: da giovedì 30 aprile 2026 pomeriggio sul sito dell’agenzia sono resi disponibili, in modalità consultazione, le dichiarazioni 730 precompilate, sulla base dei dati in possesso del Fisco o inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. L’agenzia precisa che le informazioni ricevute per la predisposizione dei modelli precompilati sono più di 1,3 miliardi: per lo più si tratta delle spese di natura sanitaria. Corpose sono anche le informazioni dei dati relativi ai premi assicurativi e alle Certificazioni uniche. Dal 2025 sono trasmesse all’agenzia anche le informazioni legate agli abbonamenti al trasporto pubblico. Inoltre, per l’anno oggetto di dichiarazione sono rilevati dal Fisco anche i dati dei contributi per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (bonus elettrodomestici), riconosciuti e comunicati dal Mimit.
L’invio della dichiarazione sarà ammesso solo a partire dal 14 maggio 2026.
Si ricorda che il termine ultimo per la trasmissione del modello 730 è fissato al 30 settembre 2026, mentre il 22 giugno 2026 è l’ultimo giorno per annullare un modello 730 già inviato tramite applicativo web.
La dichiarazione precompilata 2026 (per i redditi 2025) presenta ulteriori aspetti di novità:
- la persona di fiducia (che sia stata preventivamente abilitata ai servizi online dell’agenzia) ha la possibilità di inviare la dichiarazione dei redditi anche se congiunta, o accedere al servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede;
- i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, sottoposti ad un limite al totale complessivo delle spese detraibili in funzione del reddito e del carico familiare (secondo le regole introdotte dalla legge di Bilancio 2025), possono fruire della detrazione più favorevole (in pratica, scegliendo di godere delle detrazioni maggiori) grazie ad una funzionalità della dichiarazione precompilata, che terrà conto automaticamente del riordino delle detrazioni;
- la messa a disposizione della dichiarazione precompilata viene estesa ai soggetti Iva in regime di vantaggio e forfetario, che avranno a disposizione alcune informazioni comunicate dall’Inps sui contributi previdenziali dell’impresa artigiana o commerciale, che confluiscono nel quadro RR.
Per visualizzare la dichiarazione precompilata occorre accedere alla propria area riservata del sito dell’agenzia, inserendo le proprie credenziali Spid, Cie o Cns . Come lo scorso anno, per consultare la dichiarazione e svolgere le varie operazioni, è possibile delegare un familiare o una persona di fiducia con diverse modalità:
- direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’agenzia;
- inviando una pec;
- formalizzando la richiesta presso un qualsiasi Ufficio dell’agenzia.
Con riguardo al modello Redditi PF, il calendario da rispettare per l’invio della dichiarazione tiene conto delle novità introdotte dall’articolo 4, Dlgs 81/2025 (decreto Correttivo bis) che ha posticipato, fino al 30 aprile 2026, la trasmissione delle Certificazioni uniche dei redditi di lavoro autonomo. Di conseguenza, per consentire l’utilizzo dei dati di queste Certificazioni, la messa a disposizione del modello precompilato slitta al 20 maggio 2026 per la consultazione e al 27 maggio 2026 per l’invio. Il termine ultimo resta fissato al 31 ottobre 2026, posticipato al 2 novembre 2026 (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza che cade di sabato).
Agevolazioni
General contractor negli appalti da Superbonus: detraibilità delle spese
Il documento di prassi fornisce indicazioni circa la detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con General contractor nell’ambito del Superbonus (articolo 119, Dl 34/2020).
Lo scopo è quello di addivenire ad un comportamento uniforme, tra i diversi Uffici territoriali, da tenere in occasione delle attività di controllo, specie per via dell’errata interpretazione, da parte di alcuni funzionari, di quanto affermato nella circolare 23/E/2022, paragrafo 6.1, i quali hanno disconosciuto la detraibilità del margine dell’appaltatore, rispetto ai costi ad esso addebitati dai subappaltatori, confondendo l’attività di coordinamento realizzativo dei subappaltatori con l’attività di mero coordinamento amministrativo e fiscale svolta da un soggetto che non assume anche le obbligazioni proprie dell’appaltatore nei confronti del committente. La circolare, infatti, fa riferimento all’indetraibilità del corrispettivo corrisposto dal committente al General contractor solo «per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato», e non anche per l’attività di appaltatore, ove lo schema contrattuale lo renda responsabile per i lavori verso il committente.
Quella del General contractor è una figura tipica dei contratti pubblici (articoli 204-207, Dlgs 36/2023), per cui l’espressione utilizzata nell’ambito privato risulta atecnica dal punto di vista giuridico, ma l’istituto risulta utilizzabile anche nei rapporti privati in virtù del principio dell’autonomia negoziale. Pertanto, l’operatore che si qualifica come General contractor non assume alcuna qualifica speciale.
Si sono così sviluppati modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto (il contraente generale, appunto), del ruolo non soltanto di appaltatore unico, ma, in senso più ampio, di referente amministrativo e finanziario unico del committente, con riguardo:
- ai servizi imprenditoriali di realizzazione delle opere;
- ai servizi professionali tecnici di progettazione, richiesta dei titoli edilizi necessari all’esecuzione dell’opera, direzione dei lavori e coordinamento in materia di sicurezza e salute;
- ai servizi professionali di asseverazione dei requisiti tecnici degli interventi richiesti ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali sulle spese sostenute e della relativa congruità;
- ai servizi professionali amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale e alla presentazione all’agenzia delle Entrate delle comunicazioni di opzione di sconto o cessione del credito.
Si è posto il dubbio circa la detraibilità delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal General contractor.
Nella prassi è possibile distinguere tra almeno due tipologie di General contractor: puro e appaltatore.
Nel primo caso (puro) il General contractor svolge soltanto attività di coordinamento e funge da intermediario nella ri-fatturazione delle spese dei professionisti e/o delle imprese esecutrici dei lavori allo scopo di consentire l’applicazione dello sconto in fattura. In questo caso:
- il suo corrispettivo riguarda esclusivamente l’attività di coordinamento;
- le spese dei professionisti e/o delle imprese esecutrici dei lavori transitano attraverso il General contractor, ma non costituiscono lavori da lui affidati o eseguiti;
- ne deriva che il corrispettivo del General contractor non rappresenta una spesa direttamente riferibile all’intervento agevolato e, pertanto, non dà diritto alla detrazione (circolare 23/E/2022, paragrafo 6.1). In altre parole, il contraente generale si qualifica come mandatario (con o senza rappresentanza) che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo: il corrispettivo per tale attività rappresenta il compenso per il mero coordinamento e, pertanto, risulta non detraibile e non consente lo sconto in fattura (articolo 121, comma 1, lettera a), Dl 34/2020).
Nel secondo caso (appaltatore) il General contractor assume l’obbligo di eseguire i lavori e non solo di coordinarli; esso opera a tutti gli effetti come appaltatore. In questa ipotesi:
- i corrispettivi relativi ai lavori costituiscono spese sostenute dal committente per l’intervento agevolato;
- tali spese danno diritto alla detrazione, nel rispetto dei limiti di congruità, dei tetti massimi e delle ulteriori condizioni normative;
- non rileva, ai fini fiscali, come il General contractor organizzi l’esecuzione delle opere (con personale e mezzi propri oppure in subappalto). La spesa sostenuta, quindi, rimane agevolabile indipendentemente dall’eventuale ricorso al subappalto. In breve, il General contractor funge da impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati con facoltà di subappalto: in tal caso il corrispettivo corrisponde al prezzo di appalto ed è sempre un costo detraibile dal punto di fiscale (con possibilità di sconto in fattura).
L’agenzia delle Entrate, in sede di controllo, verificherà – alla luce di quanto sopra detto – il ruolo effettivamente svolto dall’impresa, verificando se si configuri come:
- General contractor puro (solo coordinamento e, quindi, con costi non detraibili);
- General contractor appaltatore (esecuzione dei lavori e, quindi, con costi detraibili).
Quando il General contractor opera principalmente come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo:
- il corrispettivo per il mero coordinamento amministrativo nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus, in quanto non direttamente riferibile alla realizzazione dell’intervento;
- rimangono, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori, che costituiscono integralmente spese di appalto.
La circostanza che la fattura del General contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’eventuale attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica, in tutto o in parte, di tali importi da compensi per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Ciò in quanto il margine dell’appaltatore connesso ai lavori subappaltati è parte integrante del corrispettivo d’appalto e non può essere automaticamente riqualificato come spesa di coordinamento non detraibile. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova.
Resta fermo l’obbligo di documentare analiticamente le spese: nelle fatture emesse per il riaddebito di servizi professionali, è necessario descrivere in modo puntuale il servizio e indicare il soggetto che lo ha effettivamente reso.
In conclusione, eventuali rilievi fiscali che contestino il margine dell’appaltatore connesso ai lavori affidati in subappalto non possono tradursi in pretese tributarie sostenibili in sede contenziosa se l’Amministrazione finanziaria non dimostra in modo puntuale che il recupero fiscale riguarda esclusivamente l’attività di mero coordinamento amministrativo.
Terzo Settore
Ex Onlus: iscrizioni tardive al Runts
Il documento di prassi fornisce indicazioni operative in merito alle domande di iscrizione al Runts, da parte di enti provenienti dall’Anagrafe delle Onlus, che non le hanno presentate entro il 31 marzo 2026 o che le presentano successivamente al termine indicato.
Si ricorda che gli enti che non hanno rispettato tale termine perdono la qualifica di Onlus e devono devolvere l’eventuale patrimonio incrementale, senza che ciò comprometta l’iscrizione al Runts. Sono previsti controlli periodici sull’obbligo devolutivo.
Ad ogni modo, è opportuno che tali enti – ancorché abbiano perso la qualifica di Onlus – continuino ad utilizzare l’acronimo «Onlus» nella propria denominazione, al fine di tutelare l’affidamento dei cittadini rispetto a una qualifica e a un regime non più esistenti (l’indebito utilizzo di tale acronimo non è più sanzionato, essendo venute meno le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28, comma 1, lettera c), Dlgs 460/1997).
Legge Capitali
Attuazione della legge Capitali: chiarimenti sulle modifiche al Tuf e al Codice civile in tema di amministrazione e controllo delle S.p.a.
Il documento del Cndcec analizza le novità contenute nel Dlgs 27 marzo 2026, n. 47 in tema di governo societario delle società (con modifiche apportate al Codice civile) e degli emittenti e di riforma del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Tuf).
Tra gli argomenti su cui si sofferma il documento si segnalano: la disciplina delle società di partenariato, i temi del controllo societario e l’informazione al mercato, la disciplina delle società quotate con particolare riguardo alle semplificazioni degli obblighi informativi, la regolamentazione delle assemblee e la disciplina speciale relativa agli emittenti di nuova quotazione. Quanto al Codice civile, sono commentate le modifiche che attengono alla governance e alla composizione degli organi societari.


