Iva

Liquidazione Iva di gruppo: partecipazione della società di nuova costituzione

 

È ammessa la partecipazione alla liquidazione Iva di gruppo (articolo 73, Dpr 633/1972 e Dm 13 dicembre 1979) anche relativamente alla società di nuova costituzione a prescindere dal vincolo temporale, in quanto non sussiste alcuna interruzione del controllo.

La liquidazione Iva di gruppo consente alle società controllate di liquidare l’Iva in modo unitario, compensando debiti e crediti. Il requisito del controllo, dal 1° luglio dell’anno solare precedente all’ingresso nella procedura, previsto dalla norma (articolo 2, comma 1, Dm 13 dicembre 1979) serve a evitare pratiche fraudolente e ad assicurare che l’acquisizione del controllo abbia una valida ragione economica.

Tuttavia, nel caso specifico, il perimetro dell’Iva di gruppo non si è modificato sostanzialmente a seguito di alcune operazioni straordinarie (scissione); pertanto, l’agenzia delle Entrate ritiene che la società neo-costituita possa accedere alla liquidazione Iva di gruppo dal 2025, indipendentemente dal vincolo temporale del 1° luglio, non ravvisando alcuna interruzione del controllo.

Imposte dirette e indirette

Confisca: i debiti erariali maturati si estinguono per confusione

 

Una società vede, prima sequestrati e poi definitivamente confiscati, i beni della sua azienda. Di conseguenza, la stessa chiede chiarimenti in merito all’estinzione per confusione dei debiti erariali, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, Dlgs 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), in particolare riguardo a Ires, Irap, Iva, ritenute alla fonte, imposte di registro, ipotecaria, catastale, tasse sulle concessioni governative e diritti camerali. Ulteriori quesiti riguardano il trattamento del credito d’imposta maturato ai sensi della legge 178/2020, la rilevanza fiscale delle rettifiche contabili derivanti dall’estinzione dei debiti erariali, l’applicabilità della scissione dei pagamenti e la disciplina Imu nel periodo tra sequestro e assegnazione dei beni.

L’agenzia delle Entrate, richiamando la normativa e la giurisprudenza in materia, precisa che con la confisca definitiva i debiti erariali maturati ante e post sequestro si estinguono per confusione (relativamente a Ires, imposte di registro, ipotecaria, catastale e tassa sulle concessioni governative), sia pure nei limiti del valore del patrimonio confiscato, mentre restano esclusi da tale meccanismo l’Iva, l’Irap, le ritenute alla fonte e i diritti camerali (per i tributi che non si estinguono per confusione permangono gli obblighi di versamento e dichiarativi). Inoltre, il credito d’imposta maturato ai sensi della legge 178/2020 si considera estinto per confusione.

Le sopravvenienze attive derivanti dalle rettifiche contabili non assumono rilevanza ai fini Irap.

In merito alla scissione dei pagamenti, l’agenzia ritiene applicabile la disciplina, poiché la società, con capitale interamente in mano allo Stato, rientra nelle ipotesi di controllo societario previste dall’articolo 17-ter, Dpr 633/1972.

Infine, dichiara improcedibile il quesito relativo all’Imu, giacché tributo non gestito dall’agenzia delle Entrate.

Agevolazioni

Art bonus: verifica dell’interesse culturale del bene ristrutturato

 

Il bonus fiscale derivante dalle erogazioni liberali a sostegno della ristrutturazione di beni culturali (nel caso di specie, un locale destinato a teatro, di proprietà di una società cooperativa, sul quale è stato istituito un diritto di superficie a favore di un Comune) di cui all’articolo 1, comma 1, Dl 83/2014, spetta a condizione che vi sia un interesse culturale del bene oggetto degli interventi.

L’agevolazione, ricorda l’agenzia delle Entrate, è volta a sostenere interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici e attività culturali e teatrali. Essa è rappresentata da un credito d’imposta pari al 65% sulle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa, finalizzate a interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, nonché al sostegno di istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, festival, imprese e centri di produzione teatrale e di danza, circuiti di distribuzione, e alla realizzazione di nuove strutture o al restauro di quelle esistenti di enti pubblici senza scopo di lucro che svolgono attività nello spettacolo. Il tax credit è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere fruito anche dai concessionari o affidatari dei beni oggetto di intervento.

Il Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004) presume che vi sia interesse culturale in relazione ai beni pubblici e a quelli appartenenti ad enti non lucrativi con più di 70 anni; la presunzione ha carattere provvisorio, in quanto la qualità di bene culturale si consolida definitivamente solo a seguito di verifica tramite espressa procedura di conferma a norma dell’articolo 12 del citato Codice (che prevede l’emanazione di un provvedimento che ne fissi l’interesse culturale).

In sintesi, affinché una ristrutturazione, realizzata dopo la costituzione di un diritto di superficie, possa qualificarsi come intervento di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici ai fini dell’Art bonus, è indispensabile consultare il ministero della Cultura.

Anche nel caso in esame, l’ammissibilità del credito d’imposta dipende dall’ottenimento, da parte dell’istante, di un provvedimento attestante l’interesse culturale del bene, rilasciato dal competente Ufficio del ministero della Cultura.

Immobili

Superbonus: implicazioni fiscali della decadenza per Cila errata

 

Un contribuente ha eseguito interventi di efficientamento energetico su un edificio composto da più unità immobiliari di sua proprietà, usufruendo del Superbonus. L’istante chiede chiarimenti in merito alla decadenza dal Superbonus a causa di un’incompletezza riscontrata nella Cila-S, specificamente la mancata compilazione del riquadro «F» relativo alle attestazioni sulla legittimazione dell’immobile, nonostante una precedente sanatoria. Inoltre, chiede delucidazioni su tempi e modalità per il ravvedimento operoso e sulle implicazioni fiscali di un’eventuale cessione delle unità immobiliari.

Secondo l’agenzia delle Entrate, nell’ambito del modulo di comunicazione Cila-S, l’omessa compilazione del quadro «F» comporta la decadenza dal Superbonus, in conformità con l’articolo 119, comma 13-ter, Dl 34/2020. Resta ferma la possibilità di godere delle detrazioni ordinarie previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (ecobonus o sisma bonus), se sussistono i requisiti normativi, ove l’istante regolarizzi la propria posizione, rimuovendo la violazione commessa.

Con riguardo al ravvedimento operoso, stante l’impossibilità di verificare il momento di effettivo utilizzo del credito da parte del cessionario, il dies a quo per il calcolo di sanzioni e interessi può coincidere con la data di invio del modello di cessione all’agenzia delle Entrate. L’importo da restituire, gli interessi e la sanzione dovranno essere commisurati alla sola detrazione fruita in misura eccedente mediante la cessione del credito, qualora ricorrano le condizioni per fruire comunque di un’agevolazione edilizia.

Infine, in merito alla plusvalenza derivante dalla cessione delle unità immobiliari, viene precisato che, data la decadenza dal Superbonus, non si applica l’articolo 67, comma 1, lettera b-bis) del Tuir (plusvalenze su immobili con interventi Superbonus conclusi da meno di 10 anni). Potrebbe, invece, trovare applicazione la lettera b) del medesimo articolo (plusvalenze su immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni), salvo le esclusioni previste dalla norma.

Previdenza

Gestioni Artigiani e Commercianti: riduzione dei contributi al 50% per i neo-iscritti

 

La circolare contiene le istruzioni per la riduzione contributiva (articolo 1, comma 186, legge 207/2024 – legge di Bilancio 2025) concessa ai soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle Gestioni Inps Artigiani e Commercianti.

Il beneficio consiste in una riduzione del 50% della contribuzione dovuta sul reddito minimale e sul reddito eccedente il minimale, e spetta ai lavoratori che nel 2025 si iscrivono per la prima volta alle Gestioni Inps Artigiani e Commercianti, in qualità di titolari d’impresa (anche in regime forfetario), soci lavoratori di società di persone o di Srl o coadiuvanti/collaboratori d’impresa familiare o coniugale.

Per quanto riguarda la contribuzione fissa, restano comunque dovuti integralmente il contributo di maternità (7,44 euro all’anno) e, per i commercianti, la contribuzione aggiuntiva destinata al finanziamento dell’indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell’attività commerciale senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

La durata del beneficio è fissata in 36 mesi decorrenti dalla data di iscrizione alla Gestione previdenziale (rileva la decorrenza dell’obbligo contributivo), che deve ricadere nell’intervallo temporale che va dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Il requisito della «nuova iscrizione» dev’essere verificato in capo al soggetto cui si riferisce la riduzione e con riferimento alle Gestioni previdenziali interessate. Ad esempio, un dipendente che si iscrive per la prima volta alla Gestione Inps Artigiani/Commercianti può godere del beneficio, mentre un soggetto che intraprende una nuova attività nel 2025 (in forma d’impresa individuale o societaria) ma che è stato iscritto nelle Gestioni suddette quali imprenditore in anni passati, anche remoti, non può godere della riduzione contributiva.

L’Inps precisa che la riduzione contributiva dev’essere goduta senza soluzione di continuità: mentre può essere mantenuta nel caso di modifica del presupposto di iscrizione alla Gestione previdenziale (ad esempio, in ipotesi di passaggio dalla Gestione Artigiani a quella Commercianti, o viceversa, oppure di passaggio da titolare d’impresa a socio), non vi dev’essere alcuna interruzione del periodo contributivo, pena il venir meno dell’agevolazione richiesta.

Viene poi espresso il concetto di alternatività/incompatibilità con altre agevolazioni: la riduzione contributiva non può essere goduta in aggiunta a ulteriori agevolazioni. In particolare, essa non può essere goduta: a) dai lavoratori che già godono della riduzione al 50% dei contributi in quanto soggetti con più di 65 anni, già pensionati Inps; b) cumulativamente con quella prevista per i contribuenti in regime forfetario (riduzione della contribuzione del 35%).

Con particolare riguardo ai soggetti in regime forfetario, viene chiarito che:

1) la riduzione contributiva del 50% è alternativa a quella del 35% ma le riduzioni devono essere verificate in capo al soggetto cui si riferisce l’agevolazione. Così, il titolare d’impresa già attiva in data antecedente al 1° gennaio 2025, in regime forfetario, che già gode della riduzione al 35%, potrà comunque richiedere la riduzione al 50% con riferimento ai contributi dovuti per un suo collaboratore familiare che si iscriva per la prima volta nel 2025;

2) i soggetti in regime forfetario che hanno avviato l’attività nel 2025, che si sono iscritti per la prima volta e che, nelle more del rilascio delle istruzioni dedicate ai neo-iscritti, hanno richiesto entro il 28 febbraio la riduzione del 35%, non ricadono nell’inaccessibilità alla riduzione del 50% (per via dell’alternatività delle agevolazioni). In tal caso, il soggetto iscritto può comunque richiedere la riduzione al 50%, scelta che comporta la revoca della riduzione del 35%, senza che ciò faccia venir meno la possibilità di richiedere nuovamente la riduzione prevista per il regime forfetario al termine dei 36 mesi ammessi alla riduzione dedicata ai neo-iscritti.

I contribuenti, che intendono presentare la domanda, possono effettuare i versamenti già in misura ridotta; se il pagamento viene comunque effettuato senza riduzione, le somme versate in eccesso potranno essere utilizzate in compensazione sulle rate successive o richieste a rimborso.

I soggetti interessati (il titolare dell’impresa, anche per gli eventuali collaboratori) devono presentare un’istanza, compilando l’apposito modulo, che sarà reso disponibile sul «Portale delle Agevolazioni» sul sito dell’Inps e che contiene un’autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti.

Infine, l’Inps ricorda che l’agevolazione si considera aiuto di Stato in regime de minimis, che consente di fruire di un ammontare massimo di aiuti pari a 300.000 euro nell’arco di 3 anni solari a partire dalla data di concessione dell’aiuto. Pertanto, si rende necessario verificare anche il rispetto di tale soglia, ricordando che per gli aiuti de minimis rilevano non solo gli aiuti concessi direttamente, ma tutti quelli riconosciuti a favore dell’impresa unica, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Regolamento Ue 2023/2831.

Riscossione

Start-up e Pmi innovative: codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta

 

È stato istituito il codice tributo 7076 per l’utilizzo, tramite il modello F24, del credito d’imposta relativo all’eccedenza non detraibile a fronte degli investimenti in start-up innovative (di cui all’articolo 29-bis, Dl 179/2012) e in piccole e medie imprese innovative (di cui all’articolo 4, comma 9-ter, Dl 3/2015), ai sensi dell’articolo 2, legge 162/2024. Si ricorda che il legislatore ha disposto che, nel caso in cui la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.

Riscossione

Imprese giovanili agricole di primo insediamento: codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva

 

I soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell’agricoltura, di cui all’articolo 4, legge 36/2024, devono utilizzare i codici tributo 4083, 4084, 4085, 4086, 4087 e 4088 per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’Irap, fissata nella misura del 12,5% della base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta.

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