Iva

Intervento edilizio sull’immobile di un’associazione: quando si applica l’aliquota ridotta

Un’associazione di promozione sociale (Aps), che gestisce l’attività faunistico-venatoria per conto di una Provincia italiana, ha chiesto se i lavori di ricostruzione della propria sede potessero beneficiare dell’Iva ridotta al 10%, anziché di quella ordinaria del 22%, in quanto opera «di urbanizzazione secondaria» (articolo 4, legge 847/1964 e articolo 16, comma 8, Dpr 380/2001-Testo Unico edilizia). L’elencazione, tassativa, di tali opere interessa asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.

L’ente associativo ritiene di svolgere funzioni pubbliche delegate e che la propria sede sia assimilabile a una delegazione comunale, categoria che la Tabella A, Parte III, numeri 127-quinquies e 127-septies, allegata al Dpr 633/1972 include tra le opere a cui si applica l’aliquota ridotta.

L’agenzia delle Entrate non si mostra dello stesso avviso, in quanto una delegazione comunale rappresenta una vera e propria sede decentrata di uffici comunali al servizio diretto dei cittadini (risoluzione 394/E/2007 e risposta 402/2022), e non basta esercitare funzioni delegate (gestione della caccia). L’Aps, infatti, pur svolgendo compiti di interesse pubblico, resta pur sempre un soggetto di diritto privato con piena autonomia statutaria. Pertanto, la realizzazione della nuova sede (che ospiterà uffici, sale formative, archivi e spazi di rappresentanza) risponde alle esigenze funzionali dell’ente stesso e non della collettività in senso diretto.

Ad ogni modo, nel caso di specie, il Comune ha qualificato tale intervento edilizio come ristrutturazione (articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr 380/2001) per cui ai corrispettivi dovuti su questi lavori si applica l’aliquota Iva del 10% ai sensi del numero 127-quaterdecies della stessa Tabella A.

Operazioni straordinarie

Fusione per incorporazione tra fondi di investimento esteri: trattamento fiscale

L’agenzia delle Entrate analizza gli effetti fiscali sugli investitori residenti in Italia a fronte della fusione per incorporazione tra fondi Ucits irlandesi e fondi Ucits lussemburghesi (ammessa dalla direttiva 2009/65/Ce; cfr. anche articoli 40-bis e 40-ter, Dlgs 58/1998 e provvedimento Banca d’Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal provvedimento 23 marzo 2026).

Le norme sugli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Oicr) prevedono che la fusione sia un’operazione che determina lo scioglimento, senza liquidazione, dell’Organismo stesso o di un suo comparto, a cui segue il trasferimento delle attività e passività in altro Oicr, con assegnazione di azioni o quote equivalenti ai partecipanti dell’Oicr oggetto di fusione.

L’articolo 10-ter, legge 77/1983 – nel disciplinare il regime tributario dei redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g) del Tuir – prevede che la fusione comporti la tassazione, in capo ai partecipanti ad un fondo comune, dei proventi maturati al momento della fusione solo nei seguenti casi:

- distribuzione di proventi, in costanza di partecipazione all’Organismo di investimento;

- riscatto o liquidazione delle quote o azioni;

- cessione delle quote o azioni;

- trasferimento di quote o azioni ad un diverso intestatario (cessione);

- conversione di quote o azioni da un comparto ad un altro dello stesso fondo (switch, che si qualifica come rimborso).

L’assegnazione, agli investitori italiani, delle quote dei fondi dell’Organismo incorporante, non traducendosi in alcune delle suddette ipotesi di tassazione, va considerata un’operazione avente natura non realizzativa.

Come precisato anche nella risposta 206/2024, dato «che la fusione comporta unicamente lo scioglimento dei comparti incorporati, per effetto del trasferimento delle attività e delle passività nei fondi incorporanti, senza liquidazione o rimborso delle quote dei comparti assorbiti, in capo ai partecipanti, si ritiene che la stessa rappresenti un evento fiscalmente «neutrale» anche nei confronti dell’investitore residente» (analogamente si esprimono le risposte 56/2026 e 69/2026).

Alla luce di quanto sopra, nessuna ritenuta va operata all’atto dell’assegnazione stessa.

Fiscalità internazionale

Interessi dei buoni postali fruttiferi percepiti da un non residente: nessuna ritenuta in caso di Paese white list

L’articolo 6, comma 1, Dlgs 239/1996 disciplina il regime di esenzione da ritenuta sui buoni postali, affermando che sono esenti dall’applicazione dell’imposta sostitutiva (nella misura del 12,50%) gli interessi derivanti dai buoni postali fruttiferi qualora percepiti da soggetti residenti in territori appartenenti alla white list (Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, di cui al Dm 4 settembre 1996).

L’agenzia delle Entrate precisa che la condizione di residenza in un Paese white list non deve variare durante tutto il periodo in cui il beneficiario degli interessi è intestatario dei buoni postali fruttiferi.

Nel caso di specie, il percipiente è un soggetto residente in Svizzera sin dal 2019 (e fino alla data di riscossione degli interessi), la quale è entrata a far parte della white list con il Dm 9 agosto 2016. Prima del 2019 il percipiente risiedeva in Germania (Paese Ue, quindi destinatario degli obblighi di scambio di informazioni).

Per poter beneficiare del regime fiscale di esenzione:

- i soggetti non residenti devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso un intermediario residente in Italia (o una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente) abilitato;

- Poste italiane Spa acquisisce l’attestazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali del Paese in cui il beneficiario ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza della residenza in un Paese white list. Tale attestazione può essere acquisita anche all’atto del pagamento (risposta 647/2021), sempreché dalla stessa risulti specificamente che la condizione di essere residente in un Paese white list non sia variata durante tutto il periodo in cui il beneficiario degli interessi sia stato intestatario dei buoni postali fruttiferi. Qualora il beneficiario abbia mutato residenza durante il predetto periodo, l’attestazione viene acquisita con riferimento a ciascuno dei Paesi in cui il beneficiario ha avuto la residenza. In alternativa a tale documento, può essere rilasciata un’autocertificazione sottoscritta dall’effettivo beneficiario o da un suo rappresentante legale e redatta secondo lo schema approvato con il Dm 12 dicembre 2001.

Cooperative compliance e ravvedimento

Adempimento spontaneo in Dogana: ammessa la regolarizzazione, anche con ravvedimento parziale

Il documento di prassi sostituisce la precedente circolare 16/D/2026 e torna a fornire indicazioni sull’adempimento spontaneo in ambito doganale.

Questo può realizzarsi attraverso:

- la revisione su istanza di parte (che può avvenire solo dopo lo svincolo delle merci; articolo 188, regolamento Ue 952/2013-Codice doganale dell’Unione), a condizione che l’operatore economico non abbia avuto formale conoscenza di controlli, accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. In questo modo si gode dell’esimente dalla sanzione prevista dall’articolo 96, comma 13, Dlgs 141/2024 (Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione-Dnc). Il pagamento di maggiori diritti ed eventuali interessi può avvenire direttamente attraverso la loro liquidazione nell’ambito della dichiarazione di rettifica con addebito su conto di debito;

- il ravvedimento operoso, che si perfeziona con il pagamento (tramite bonifico bancario) delle somme dovute a titolo di tributi, interessi e sanzioni. L’accesso a questo istituto viene meno solo a seguito della notifica di avvisi di pagamento o atti impositivi. Esso consente di ottenere l’estinzione del reato (articolo 112, comma 1 delle Dnc), ove ne ricorrano le condizioni e se la Dogana non ha ancora determinato la sanzione con apposito provvedimento. Gli interessi sono dovuti solo se la regolarizzazione avviene oltre 90 giorni dallo svincolo delle merci.

Infine, la circolare precisa che è consentito:

- l’applicazione del cumulo giuridico (articolo 12, Dlgs 472/1997) a una pluralità di dichiarazioni infedeli (articolo 79 delle Dnc). Al riguardo sono riportati alcuni esempi di calcolo;

- il ravvedimento parziale. Se il contribuente esegue un versamento insufficiente rispetto al dovuto, il ravvedimento non decade interamente, ma si considera perfezionato per una parte dei relativi importi. Nel caso in cui il pagamento complessivo (tributo, interessi e sanzione) da parte dell’operatore sia superiore o uguale al dovuto ai fini del ravvedimento, il ravvedimento s’intende positivamente perfezionato, ancorché l’imputazione degli importi, o di una loro parte, effettuata dal contribuente risulti errata ovvero non comunicata.

Servizi telematici

Intr@web: evoluzione dell’applicativo disponibile dal 14 ottobre prossimo

L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli annuncia che dal 14 ottobre 2026 sarà disponibile, in ambiente di produzione, l’ultima evoluzione dell’applicativo Intr@web che prevede la possibilità di compilare e trasmettere manualmente gli elenchi Intrastat riferiti a periodi inclusi nell’anno 2026.

Qualora lo strumento Intr@web online presentasse anomalie o fosse momentaneamente non disponibile, gli utenti potranno ancora usufruire dei pacchetti Intr@web versione 27000 e Intra Online.

Relativamente agli elenchi Intrastat riferiti a periodi inclusi nell’anno 2027 in poi, l’applicativo Intr@web costituirà l’unico strumento per la relativa compilazione e trasmissione.

Dal 4 novembre 2026 saranno attivi, nello stesso ambiente di produzione, i nuovi servizi informatici destinati agli utenti in possesso di propri applicativi gestionali.

Dazi

Dazi doganali adeguati sulle merci originarie degli Stati Uniti: indicazioni sulla prova dell’origine non preferenziale

L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli annuncia la pubblicazione di un documento (Q&A DG TAXUD), che si presenta con domande e risposte, per fornire indicazioni sull’applicazione dell’articolo 59-bis, regolamento Ue 2015/2447 (Regolamento di Esecuzione).

La norma è volta a dare esecuzione al regolamento Ue 2026/1455, in tema di dazi doganali adeguati sulle merci originarie degli Stati Uniti, al fine di individuare le regole sull’origine non preferenziale.

A questo fine non esiste alcun certificato standard o formula prestabilita per dimostrare l’origine statunitense, ma vale il principio della libera prova. In ogni caso non sono sufficienti documenti generici come diciture «made in US», dichiarazioni su fattura o certificati di origine. Occorre, invece, che l’importatore raccolga prove sostanziali e convincenti: si suggerisce di richiedere questa documentazione direttamente agli esportatori statunitensi, con l’avvertenza che se questi non sono in grado di fornirla, i dazi adeguati non potranno essere richiesti.

Oltre alla prova dell’origine, bisogna prestare attenzione al requisito del trasporto diretto, in quanto la merce deve arrivare dagli Stati Uniti all’Unione europea senza interruzioni sospette, oppure, se transita per un Paese terzo, deve rimanere sotto controllo doganale e non subire alterazioni sostanziali (sono ammesse solo operazioni di conservazione o apposizione di etichette/marchi). Anche detto requisito va debitamente dimostrato.

Riscossione

Global minimum tax: codici tributo per ravvedere obblighi informativi e dichiarativi

Sono istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento spontaneo da parte degli operatori che intendono rimediare a inadempienze sugli obblighi, in materia di imposizione minima globale (Global minimum tax):

- informativi (articolo 51, comma 9, Dlgs 209/2023). Si ricorda che le imprese localizzate in Italia e le entità trasparenti costituite secondo la legislazione italiana sono obbligate alla presentazione della cd. «Comunicazione rilevante» oppure sono soggette a specifici obblighi di notifica. L’omessa presentazione della Comunicazione rilevante o il ritardo pari o superiore a 3 mesi comportano una sanzione amministrativa di 100mila euro. Se il ritardo è inferiore a 3 mesi oppure se la Comunicazione rilevante contiene dati incompleti o errati, la sanzione varia da 10mila a 50mila euro. È, inoltre, previsto un tetto massimo complessivo di 1 milione di euro per ciascun esercizio e per tutte le imprese del gruppo localizzate in Italia. Per i primi 3 periodi d’imposta si applica la sanzione ridotta al 50%. Le sanzioni relative agli obblighi di notifica, invece, sono comprese tra 250 e 2.000 euro;

- dichiarativi (articolo 53, comma 1, Dlgs 209/2023). La norma prevede la presentazione di una dichiarazione annuale relativa all’imposta minima integrativa, all’imposta minima suppletiva e all’imposta minima nazionale, da presentare entro gli stessi termini previsti per la Comunicazione rilevante. Resta fermo il regime transitorio previsto dal legislatore: per i primi 3 esercizi di applicazione della disciplina non si procede all’irrogazione delle sanzioni relative agli obblighi dichiarativi, salvo i casi di dolo o colpa grave.

In questo modo i gruppi multinazionali e i grandi gruppi nazionali possono regolarizzare spontaneamente alcuni inadempimenti del secondo Pilastro dell’accordo Ocse-G20 (Pillar Two) attraverso il meccanismo del ravvedimento operoso.

I codici, da inserire nel modello F24, sono i seguenti:

a) 2735 – Ravvedimento sanzioni per violazione dell’obbligo di comunicazione rilevante in regime di Global minimum tax;

b) 2736 – Ravvedimento sanzioni per violazione dell’obbligo di notifica in regime di Global minimum tax;

c) 2737 – Ravvedimento sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione fiscale relativa all’imposizione minima globale.

I suddetti codici seguono quelli istituiti con la risoluzione 63/E/2025 per il versamento spontaneo delle imposte dovute nell’ambito della Global minimum tax, vale a dire imposta minima integrativa (IIR), imposta minima suppletiva (UTPR) e imposta minima nazionale (QDMTT), e per le relative ipotesi di ravvedimento.

Riscossione

Imposte da atti di recupero: codici tributo per il versamento

Sono istituiti i codici tributi per versare le somme derivanti da atti di recupero (articolo 38-bis, comma 1, lettera g), Dpr 600/1973) per:

- Iva agevolata per disabili;

- imposta sugli intrattenimenti;

- imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi.

I codici tributo sono i seguenti:

- 7505 relativo agli atti di recupero Iva e relativi interessi in capo al cessionario per decadenza agevolazione disabili (punto 31, Parte II, Tabella A, Dpr 633/1972). Le somme dovute sono pari al differenziale tra l’aliquota agevolata e quella ordinaria nell’ipotesi di decadenza dall’agevolazione per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità;

- 6749 relativo agli atti di recupero imposta sugli intrattenimenti e relativi interessi (Dpr 640/1972 e Dlgs 60/1999);

- 8959 per versare le sanzioni correlate al recupero imposta sugli intrattenimenti;

- 3380 relativo agli atti di recupero imposta erariale e relativi interessi su voli passeggeri aerotaxi e voli taxi tramite elicottero (articolo 16, comma 10-bis, Dl 201/2011);

- 8958 per versare le sanzioni correlate al recupero imposta erariale su voli passeggeri aerotaxi e voli taxi tramite elicottero.

Per i primi tre codici va utilizzato il modello F24 mentre per gli ultimi due va utilizzato il modello F24 Elide.

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