Iva
Operazioni a catena: trattamento Iva
Una società con residenza in Germania, senza stabile organizzazione né identificazione in Italia, acquista beni provenienti dalla Polonia e destinati al mercato europeo (inclusa l’Italia). Essa agisce quale promotore di una triangolazione e intende avvalersi della semplificazione prevista dall’articolo 141, direttiva 2006/112/Ce. Tuttavia, nella fattura verso il cliente italiano non ha indicato né il riferimento normativo della triangolazione né l’inversione contabile, come prevede la norma. Pertanto, l’agenzia delle Entrate ritiene che l’operazione rientri nelle operazioni a catena, disciplinate dall’articolo 41-ter, Dl 331/1993 (articolo 36-bis, direttiva 2006/112/Ce). In questa ipotesi la spedizione o il trasporto dei beni vengono imputati alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, che effettua un acquisto intracomunitario, qualora questi fornisca al suo cedente un numero di identificazione Iva diverso da quello dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati. Qualora, tuttavia, l’operatore intermedio fornisca al suo cedente il numero di identificazione Iva dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati, può considerarsi acquisto intracomunitario quello effettuato dall’acquirente dell’operatore intermedio. Di conseguenza, la successiva cessione dall’operatore intermedio all’acquirente destinatario sarà un’operazione interna, con conseguente necessità di identificazione Iva nel suo Stato membro.
Nel caso di specie, l’impresa tedesca ha indicato al fornitore polacco un numero di identificazione Iva rilasciato dalla Germania (quindi diverso da quello dello Stato di partenza dei beni), per cui la prima transazione è qualifica come intra-Ue (e quindi «esente» da Iva) mentre la seconda cessione (tra Germania e Italia) è da considerarsi interna in Italia.
Applicando la regola generale prevista dal richiamato articolo 36-bis, il trasporto viene imputato alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, cioè alla vendita tra il fornitore polacco e la società tedesca. Questa diventa, quindi, l’unica cessione intracomunitaria non imponibile, con l’obbligo per il soggetto tedesco di assolvere l’Iva in Italia sull’acquisto intra-Ue effettuato. Di conseguenza, il passaggio successivo, ossia la rivendita al cliente italiano, perde la natura di cessione intra-Ue e diventa un’operazione interna in Italia.
Iva
Colonnine di ricarica per le auto elettriche: pronto il servizio per gli esercenti che devono inviare i corrispettivi
L’agenzia delle Entrate informa che è operante sul suo sito (all’interno del Portale «Fatture e corrispettivi»), e utilizzabile dai soggetti che gestiscono le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, un servizio con cui i soggetti interessati possono registrare direttamente online i loro «Server energia», ossia i dispositivi idonei a memorizzare e trasmettere i corrispettivi delle vendite.
Il nuovo servizio web consente di censire gli strumenti attivi.
Dal 23 giugno 2026, data in cui sarà aperto il canale di trasmissione, gli esercenti avranno 45 giorni di tempo (quindi entro il 6 agosto 2026) per inviare i dati delle operazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2026; a regime, i dati andranno comunicati entro la fine del mese successivo.
Le informazioni da inviare e le regole tecniche sono state definite con provvedimento agenzia delle Entrate 12 dicembre 2026, emanato ai sensi dell’articolo 2, Dlgs 127/2015.
Dichiarazioni annuali
Modello 730/2026: modifica delle istruzioni per la compilazione del quadro dei familiari a carico
Sono state aggiornate le istruzioni alla compilazione del modello 730/2026, inizialmente approvate con provvedimento agenzia delle Entrate 27 febbraio 2026, n. 71552. In particolare, sono state modificate le istruzioni per la compilazione del prospetto riservato ai familiari a carico, al fine di precisare l’indicazione degli ascendenti a carico (genitori e nonni) a seconda che gli stessi siano conviventi o non conviventi con il dichiarante.
Il prospetto serve per godere delle detrazioni per carichi di famiglia ovvero per godere delle detrazioni per oneri e spese sostenute a favore dei medesimi soggetti.
L’agenzia delle Entrate precisa che il contribuente dovrà barrare la lettera «G» nei righi da 3 a 5 del prospetto, al fine di indicare gli ascendenti, a prescindere dalla convivenza con il dichiarante. È stata, infatti, eliminata dalle istruzioni la specifica che gli ascendenti debbono essere individuati dalla lettera «G» solo qualora conviventi col contribuente (condizione prevista solo ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia, ai sensi dell’articolo 12 del Tuir, ma non ai fini delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese).
Pertanto, la barratura viene prevista anche in presenza di ascendenti a carico non conviventi che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Nei casi in cui non spettino le detrazioni per carichi di famiglia, non va compilata la colonna 7 «Percentuale» (verrà indicato il valore pari allo 0%).
Principi contabili
Trattamento contabile del fondo smantellamento e ripristino: chiarimenti
Confermando sostanzialmente quanto già indicato nella bozza resa nota a marzo 2026, l’Oic ha pubblicato la versione definitiva della risposta di chiarimento riguardante la contabilizzazione del fondo smantellamento e ripristino.
Il caso analizzato riguarda una società che redige il bilancio secondo gli Oic e gestisce stazioni di servizio carburanti, obbligata per legge, al termine dell’utilizzo degli impianti, alla rimozione di tutte le attrezzature, in superficie e interrate, e al ripristino del terreno.
Nella risposta viene precisato che il fondo di smantellamento e ripristino dev’essere rilevato in contropartita del cespite, laddove iscritto in bilancio, sul quale insiste l’obbligazione (Oic 31, paragrafo 19A); se il bene non risulta iscritto in bilancio (ad esempio, in quanto i beni sono detenuti in concessione, in affitto o in usufrutto), la contropartita è un’attività tra le immobilizzazioni immateriali (Oic 31, paragrafo 19B).
Gli oneri relativi alla bonifica del sottosuolo inquinato nel periodo di operatività della stazione di servizio, invece, vanno contabilizzati a conto economico quando il danno è arrecato, come previsto per il fondo di recupero ambientale disciplinato dai paragrafi 47-56 dell’Oic 31.
Nel processo di stima del fondo – utilizzando dati storici e parametri esterni, purché attendibili – occorre determinare l’ammontare della passività prevista al momento dell’esborso futuro e iscrivere un fondo sulla base di tale valore; l’attualizzazione è ammessa solo se ricorrono le condizioni previste dall’Oic 31.
Infine, si ricordano gli obblighi di informativa in Nota Integrativa previsti dal paragrafo 49 dell’Oic 31, con particolare riferimento ai criteri adottati per la valutazione dei fondi rischi e oneri.
Global minimum tax
Gmt: compilazione del modello di dichiarazione fiscale
In relazione all’obbligo dichiarativo previsto dall’articolo 53, Dlgs 209/2023 e dalle disposizioni attuative di cui al Dm 7 novembre 2025 l’agenzia delle Entrate fornisce, con ben 18 Faq, una serie di chiarimenti.
Anche nei casi in cui i gruppi beneficino dei regimi semplificati di «porto sicuro» (Safe Harbour), volti ad alleggerire gli oneri nei contesti a basso rischio fiscale, non viene meno l’obbligo di presentare la dichiarazione GloBE, che dovrà essere semplicemente compilata in modalità ridotta.
I nuovi obblighi si basano su un principio di coerenza rispetto alla Comunicazione rilevante (Gir). La dichiarazione fiscale si configura, infatti, come una traduzione operativa dei dati e delle opzioni già trasmessi a livello di gruppo.
Questo parallelismo si riflette in precise regole tecniche, a partire dall’obbligo tassativo di esprimere ogni importo in euro: i contribuenti non possono limitarsi a convertire la sola imposta finale, ma devono applicare il tasso di cambio della Bce dell’ultimo giorno dell’esercizio all’intero set di dati originari.
Inoltre, anche se per i gruppi nazionali è possibile accentrare la dichiarazione e il versamento su un’unica società (esonerando le altre, che mantengono però una responsabilità solidale), per i gruppi multinazionali la mappa degli adempimenti si frammenta a seconda che le controllate italiane siano chiamate a rispondere dell’imposta minima integrativa o solo di quella nazionale.
Fiscalità internazionale
Redditi dei soggetti residenti all’estero: chiarimenti sulla tassazione in Italia
Nei tre documenti di prassi sono analizzate alcune situazioni proposte dai contribuenti relative a redditi da tassare in Italia ma percepiti da soggetti residenti all’estero o che intendono trasferirsi in Italia.
1) Risposta 112/2026. Una cittadina con doppia cittadinanza (italiana e lussemburghese) e residente in Lussemburgo (iscritta Aire), percepisce una pensione Enpam pagata dall’Inps per attività svolta in Italia (libera professione e lavoro come medico ambulatoriale presso l’Asl). Considerato che l’Inps applica una ritenuta del 23% e anche il Lussemburgo tassa la pensione, la contribuente, per evitare il rischio di doppia imposizione, chiede se la pensione debba essere tassata solo in Lussemburgo (articolo 18 Convenzione Italia Lussemburgo) e come ottenere la restituzione delle ritenute e l’interruzione futura della trattenuta Irpef.
L’agenzia delle Entrate distingue le diverse componenti della pensione Enpam: per quanto riguarda le quote da libera professione e iscrizione all’Albo, le stesse rientrano tra i redditi diversi (articolo 22 della Convenzione), con tassazione esclusiva in Lussemburgo; la quota da attività come medico ambulatoriale presso l’Asl, invece, è assimilata al lavoro dipendente, rientrando tra le pensioni pubbliche (articolo 19 Convenzione), e va tassata esclusivamente in Italia (Stato della fonte). Si tratta, infatti, di una pensione pagata da un ente pubblico (Inps) che deriva dal lavoro svolto per un ente pubblico, a una contribuente che ha (anche) la cittadinanza italiana. L’Inps dovrà applicare le ritenute Irpef solo sulla quota relativa al lavoro presso l’Asl. Relativamente alle quote non imponibili in Italia, ma assoggettate ad imposizione, potrà essere richiesto il rimborso all’agenzia delle Entrate (Centro operativo di Pescara).
2) Risposta 113/2026. Viene analizzato il trattamento fiscale della pensione di un contribuente residente in Francia, il quale intende trasferirsi in Italia. Il dubbio riguarda la tassazione della pensione una volta residente in Italia. L’agenzia precisa che le pensioni francesi Cnieg, l’ente che eroga la pensione al contribuente, sono già state inquadrate, con un accordo tra Italia e Francia del 20 dicembre 2000, come prestazioni di sicurezza sociale. Rientrano, quindi, nell’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione Italia-Francia. Questa disposizione prevede una tassazione concorrente, cioè in Francia (Stato della fonte) e in Italia (Stato di residenza). Pertanto, dal momento del trasferimento la pensione sarà tassata in entrambi i Paesi. La conseguente doppia imposizione dovrà essere eliminata in Italia mediante il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 24, paragrafo 1, della vigente Convenzione.
3) Risposta 114/2026. Un ex consigliere regionale, residente fiscalmente in Tunisia, iscritto all’Aire, ora in pensione, percepisce un assegno vitalizio erogato di una regione italiana a seguito della cessazione della carica. Il contribuente chiede se tale reddito debba essere tassato in Tunisia (Stato di residenza) o in Italia (Stato della fonte), secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Tunisia. La natura del vitalizio va ricondotta tra gli emolumenti per cariche elettive, e non è dunque una pensione ma un’indennità legata alla cessazione della carica. L’assegno è qualificato dal Tuir come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Per i soggetti non residenti tali redditi non si considerano prodotti in Italia e, di conseguenza, non sono imponibili in Italia. Poiché il reddito non è tassabile in Italia in base alla normativa interna, non è necessario neanche applicare la Convenzione Italia Tunisia. Pertanto, il vitalizio sarà eventualmente tassato solo nello Stato di residenza, ossia in Tunisia.


