Iva
Rilascio di accertamenti tecnici ai fini della determinazione dell’aliquota Iva
L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende noto agli operatori economici interessati che, a decorrere dal 1° maggio 2026, gli accertamenti tecnici, ai fini della determinazione dell’aliquota Iva, al momento della loro emissione, saranno trasmessi per conoscenza alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’agenzia delle Entrate.
In questo modo s’intende favorire il coordinamento informativo e la collaborazione tra le Amministrazioni interessate, fermo restando che l’accertamento tecnico, predisposto dall’Ufficio Tariffa e Classificazione, dev’essere trasmesso dal titolare all’agenzia delle Entrate mediante apposita istanza di interpello, al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di pronunciarsi sul corretto trattamento fiscale applicabile.
Pertanto, resta invariato l’iter che dev’essere seguito dagli operatori economici:
- l’accertamento tecnico dev’essere trasmesso dal titolare all’agenzia delle Entrate;
- la richiesta dev’essere formalizzata tramite un’apposita istanza di interpello.
Per maggiori informazioni sugli accertamenti tecnici si rinvia alla sezione dedicata del sito delle Dogane (https://www.adm.gov.it/portale/pareri-tecnici-per-la-definizione-dell-aliquota-iva).
Iva
Operazioni di Merger Leveraged Buy-Out: recupero dell’Iva non detratta
Assonime fa il punto della situazione in relazione al nuovo orientamento giurisprudenziale (Cassazione, sentenza 9 agosto 2024, n. 22608) su costi di transazione e detraibilità ai fini Iva nell’ambito delle operazioni di Merger Leveraged Buy-Out (Mlbo).
Con la risoluzione 12 febbraio 2026, n. 7/E e con la risposta 2 marzo 2026, n. 58 l’agenzia delle Entrate ha ufficialmente recepito il principio di detraibilità per i transaction cost sostenuti dalle società veicolo.
Terzo Settore
Rendiconto per cassa in forma aggregata degli Ets: chiarimenti
Con riguardo ai rendiconti degli Enti del Terzo Settore (Ets), vengono forniti chiarimenti sull’utilizzo del rendiconto per cassa in forma aggregata, adottato con il Dm Lavoro/Mef/Giustizia 18 febbraio 2026.
La semplificazione può essere adottata dagli Ets con ricavi non superiori a 60.000 euro.
Queste le precisazioni fornite dalla circolare in esame:
- per gli Ets, il cui esercizio finanziario coincide con l’anno solare, il nuovo modello «E» (allegato al decreto citato) sarà utilizzabile a partire dal rendiconto dell’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2026. Per gli Ets il cui esercizio finanziario sia iniziato, ad esempio, il 1° luglio o il 1° settembre 2025, detto modello sarà già utilizzabile con riguardo all’esercizio che andrà a chiudersi, rispettivamente, il 30 giugno o il 30 agosto 2026;
- gli Ets dotati di personalità giuridica, le cui entrate annue siano inferiori a 60.000 euro, per i quali alla data del 21 marzo 2026 era già chiuso l’esercizio finanziario (come nel caso di esercizio, coincidente con l’anno solare, chiusosi il 31 dicembre 2025), possono avvalersi della facoltà di redigere il bilancio relativo a tale esercizio nella forma del rendiconto per cassa integrale, sancita nel modello «D» allegato Dm 5 marzo 2020, dovendosi escludere che il possesso della personalità giuridica, associato all’utilizzabilità del rendiconto per cassa in forma aggregata solo successivamente all’adozione del decreto attuativo citato in oggetto, generi in capo agli enti in parola l’obbligo di dover redigere il bilancio economico-patrimoniale ai sensi dell’articolo 13, comma 1, Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
Il modello «E» rappresenta una sintesi dell’ordinario modello «D». La differenza sostanziale sta nell’esposizione dei dati, in quanto quelli contabili sono riportati a livello di macro-aggregato di sezione; non è più necessaria l’ulteriore declinazione nelle singole voci analitiche che compongono le sezioni e viene mantenuta la perfetta corrispondenza con la struttura del rendiconto ordinario, garantendo continuità metodologica.
L’adozione del modello «E» è una facoltà: l’Ets può sempre optare per il rendiconto per cassa ordinario o per il bilancio di esercizio completo. Tuttavia, una volta scelto il modello «E», l’uso della relativa modulistica diventa vincolante.
Previdenza
Rateizzazione degli indebiti pensionistici: richiesta online
L’Inps annuncia la messa a regime del servizio «OpenRI», una nuova funzionalità digitale che consente agli utenti di richiedere online l’autorizzazione alla rateizzazione degli indebiti (ai fini del recupero delle somme non dovute erogate a titolo di prestazioni pensionistiche, assistenziali o ammortizzatori sociali).
Il servizio si raggiunge cercando «Indebiti» su www.inps.it e accedendo con identità digitale (Spid, Cie, Cns o eIdas).
La durata massima del piano di recupero (da 24 a 72 rate) dipende dalla natura del debito, classificato secondo il regolamento Inps (circolare Inps 47/2018), che distingue tra indebiti propri, civili e di condotta.
Previdenza
Ciclone in Calabria, Sardegna e Sicilia: sospensione di adempimenti e versamenti contributivi
L’Inps fornisce indicazioni sulla sospensione di adempimenti e versamenti contributivi – disposta dall’articolo 2, comma 3, Dl 25/2026 – per i soggetti colpiti, dal 18 gennaio 2026, dagli eccezionali eventi meteorologici nei territori di Calabria, Sardegna e Sicilia.
La norma prevede, per i soggetti che a tale data avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa in immobili interessati dagli eventi meteorologici, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2026, e danneggiati, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail in scadenza tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026 (articolo 2, comma 1, lettere a) e b), Dl 25/2026). Nella sospensione rientra, altresì, il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione, per la quale il relativo pagamento ricada nel predetto periodo di sospensione, nonché la quota a carico dei lavoratori e le quote di Tfr da versare al Fondo di Tesoreria. Permane l’obbligo di trasmissione del flusso UniEmens.
In particolare, i soggetti beneficiari della sospensione contributiva sono quelli rientranti nelle seguenti categorie:
- i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
- i committenti e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps.
Gli adempimenti e i versamenti sospesi (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026. Entro la medesima data, dovranno essere effettuati in unica soluzione i versamenti sospesi relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.
Non è previsto il rimborso dei contributi già versati.
Quanto agli aspetti operativi, l’Inps fornisce, con la circolare in esame, le istruzioni di dettaglio per ciascuna delle categorie interessate.


