Iva

Servizio di analisi della qualità e potabilità dell’acqua: aliquota applicabile

Si applica l’aliquota Iva del 22% al servizio di analisi della qualità e potabilità dell’acqua distribuita negli edifici abitativi.

L’aliquota ridotta al 10% (articolo 7, comma 1, lettera b), legge 488/1999) spetta solo per i servizi relativi ai controlli e ai prelievi periodici (compresi quelli per il rischio legionella) che sono previsti dalla legge per garantire la salubrità delle acque ad uso umano nei fabbricati residenziali. Detti controlli sono eseguiti sugli impianti installati in fabbricati residenziali, al fine di garantirne la funzionalità e la sicurezza.

Diversamente, il servizio di analisi della qualità e potabilità dell’acqua – ancorché previsto dal Dlgs 18/2023 – non può beneficiare dell’aliquota Iva ridotta al 10%, in quanto non è funzionale alla certificazione dell’efficienza strutturale o meccanica degli impianti e delle tubature. Pertanto, se il laboratorio di analisi si limita ad effettuare l’attività diagnostica della salubrità dell’acqua senza assumere la manutenzione del sistema idrico dell’edificio, viene meno il necessario nesso con il recupero edilizio, dal che discende la necessità di applicare l’Iva nella misura ordinaria.

Successioni e donazioni

Trasferimenti di quote sociali: l’esenzione da imposta sulle successioni e donazioni spetta solo se il trasferimento dei diritti è effettivo

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 4 giugno 2026, n. 115 e n. 116

L’esenzione da imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali, prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990, volta ad agevolare il passaggio generazionale dell’impresa di famiglia, non spetta se il dante causa si riserva l’usufrutto o se le clausole statutarie non permettono l’integrazione effettiva del controllo di diritto.

L’agevolazione si applica ai trasferimenti di partecipazioni solo se permettono ai beneficiari di acquisire o integrare il controllo di diritto, come definito dall’articolo 2359, comma 1, numero 1, del Codice civile, cioè la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. Inoltre, i beneficiari devono mantenere tale controllo per almeno 5 anni.

In un caso (risposta 115), i figli ricevono azioni che attribuiscono loro la maggioranza dei voti in assemblea. Lo statuto della NewCo, però, assegna al padre particolari poteri tramite azioni speciali, tra cui diritti di veto su decisioni rilevanti e sulla distribuzione degli utili. Questi poteri limitano in modo concreto l’autonomia decisionale dei figli.

Come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione (ordinanze 6799/2026 e 6616/2026), il controllo richiesto dalla norma dev’essere effettivo e pieno, non solo formale. Se esistono clausole statutarie che impediscono ai beneficiari di determinare davvero le decisioni societarie, il controllo non si considera trasferito. Per questo motivo, l’esenzione non è applicabile e la donazione è tassata secondo le regole ordinarie.

Anche nell’altro caso (risposta 116) il passaggio del testimone è solo formale. L’agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto la finalità della legge (Corte costituzionale, sentenza 120/2020 e Cassazione, ordinanza 6799/2026): l’agevolazione serve a favorire il vero passaggio generazionale dell’impresa, cioè il subentro effettivo dei figli nella gestione e nella continuità dell’attività economica. Pertanto, la titolarità richiesta per le società di persone non può essere solo formale. Non basta essere nudi proprietari sulla carta: occorre che il beneficiario sia messo concretamente in grado di gestire l’impresa e di esercitare i poteri tipici del socio. In teoria, l’Amministrazione riconosce che anche il trasferimento della sola nuda proprietà può beneficiare dell’esenzione, ma solo se il nudo proprietario acquista realmente il ruolo sostanziale di socio, cioè se ha i poteri necessari a proseguire l’attività d’impresa e a determinare le scelte societarie. Nel caso esaminato, però, questo non avviene. L’analisi dei patti di famiglia mostra che il padre, pur avendo trasferito formalmente le quote, mantiene l’usufrutto e soprattutto conserva i poteri decisionali e di gestione delle società. Le clausole inserite negli atti fanno sì che la direzione effettiva dell’impresa resti in capo a lui. Di conseguenza, il figlio risulta titolare della quota solo sotto un profilo giuridico, ma non nella sostanza: non può realmente gestire l’impresa né assumere decisioni rilevanti. L’agevolazione, invece, si applica solo quando il trasferimento consente la continuità effettiva dell’attività imprenditoriale in capo ai discendenti (Cassazione 7619/2026). La scissione tra nuda proprietà e usufrutto, così strutturata, impedisce un vero subentro dei figli, perché il controllo e la gestione restano nelle mani del genitore. In definitiva, dunque, il trasferimento dev’essere tassato secondo le regole ordinarie dell’imposta di donazione.

Redditi di lavoro dipendente

Premi di produttività e di partecipazione agli utili: tassazione sostitutiva in caso di conversione in welfare

L’articolo 1, comma 182, legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016), modificato dalla legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026), prevede che, per gli anni 2026 e 2027, ai premi di risultato e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili l’imposta sostitutiva venga ridotta all’1% e il limite massimo agevolabile passi da 3.000 a 5.000 euro. La norma riconosce, inoltre, al lavoratore la possibilità di sostituire, in tutto o in parte, il premio monetario con beni e servizi di welfare disciplinati dall’articolo 51 del Tuir, beneficiando della totale esclusione dal reddito di lavoro dipendente.

La legge di Bilancio 2026, però, interviene formalmente soltanto sul comma 182 della legge 208/2015, ossia sulla disposizione che disciplina direttamente la tassazione sostitutiva dei premi, mentre tace in relazione al successivo comma 184, che regola la possibilità di conversione del premio in welfare aziendale.

Si è dunque posta la questione circa la possibilità di applicare il nuovo limite di 5.000 euro anche quando il lavoratore sceglie di convertire il premio spettante in denaro in misure di welfare aziendale.

In via interpretativa, l’agenzia delle Entrate precisa che il comma 184 richiama espressamente la disciplina dei premi di risultato prevista dai commi 182 e seguenti e rappresenta una modalità alternativa di fruizione del medesimo beneficio economico riconosciuto al lavoratore.

Ne discende che il nuovo limite di 5.000 euro deve trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui il dipendente opti per l’erogazione del premio sotto forma di welfare aziendale.

Immobili

Agevolazioni prima casa: acquisto di abitazione contigua a quella pre-posseduta

Due acquirenti vorrebbero fruire delle agevolazioni prima casa e del relativo credito d’imposta per l’acquisto di un nuovo immobile nel Comune di residenza, impegnandosi a vendere entro 2 anni la loro attuale abitazione principale: quest’ultima è il risultato della fusione catastale di due appartamenti contigui, di cui solo il primo è stato acquistato beneficiando delle agevolazioni, mentre relativamente al secondo sono state versate imposte ordinarie (in quanto all’epoca non era ancora stata emanata la circolare 38/E/2005 che ha esteso l’agevolazione a coloro che acquistano un’ulteriore «prima casa» oggetto di accorpamento alla prima al fine di ampliare i propri spazi abitativi).

L’agevolazione prima casa (comma 4-bis della Nota II–bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986) spetta relativamente al nuovo acquisto, nello stesso Comune, a condizione che venga alienata, entro il termine di 2 anni, l’unica abitazione già posseduta.

Viene riconosciuto anche il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (di cui all’articolo 7, legge 448/1998) in caso di acquisto di un nuovo immobile nello stesso Comune dell’abitazione pre-posseduta per la quale le agevolazioni sono state godute solo parzialmente: il beneficio però è limitato all’importo corrispondente all’imposta effettivamente versata con l’aliquota agevolata a seguito dell’applicazione dell’agevolazione prima casa per l’acquisto del primo immobile. Diversamente, non concorre alla determinazione del credito l’imposta versata in misura ordinaria per l’acquisto senza agevolazione della seconda particella (contigua e accorpata).

Il credito d’imposta, secondo le nuove norme (comma 4-bis della Nota II-bis citata) spetta anche nelle ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto, con l’agevolazione in esame, della nuova abitazione, ancor prima di rivendere la casa agevolata pre-posseduta (circolare 12/E/2016, paragrafo 2.1; risposte interpello 197/2025 e 238/2025).

Immobili

Interventi edilizi da Superbonus: rilevanza catastale

L’agenzia delle Entrate ricorda che, in via generale, la necessità di rideterminare il classamento catastale si verifica ogni volta che i lavori realizzati incidono sulla redditività dell’immobile (ad esempio, in presenza di variazioni della destinazione d’uso, della consistenza, della conformazione e della sagoma dell’unità immobiliare, o delle caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive). Va precisato che la rilevanza catastale degli interventi deve estendersi anche ai casi in cui le migliorie apportate determinino un apprezzabile mutamento del livello qualitativo e funzionale dell’immobile, tale da incidere sulla relativa capacità reddituale, anche in assenza di variazioni della consistenza o della configurazione planimetrica, in coerenza con il contesto territoriale e con le unità immobiliari comparabili. Pertanto, anche in caso di interventi edilizi agevolati con il Superbonus, è necessario verificare il sorgere dell’obbligo di aggiornamento catastale con particolare riferimento alla rideterminazione del classamento e della rendita delle unità immobiliari a destinazione ordinaria.

Negli ultimi mesi l’agenzia ha inviato numerose lettere di compliance ai contribuenti, che non avevano presentato atti di aggiornamento catastale per gli immobili che erano stati oggetto di interventi agevolati con il Superbonus. L’invio delle lettere è avvenuto in attuazione delle disposizioni della legge di bilancio 2024 (articolo 1, commi 86 e 87, legge 213/2023).

I maggiori dubbi interpretativi sorgono in relazione agli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, anche tramite impianti tecnologici a servizio comune di più unità immobiliari. Per l’eventuale aggiornamento catastale a seguito di interventi sulla dotazione impiantistica potrebbe essere utile utilizzare la logica prevista dalla circolare 36/E/2013, con riguardo agli impianti fotovoltaici, in quanto i contenuti possono valere in linea di principio anche per altri tipi di ampliamento degli impianti, come i sistemi di accumulo, eolico e solare termico. In particolare, rileva la configurazione del sistema delle tariffe d’estimo vigenti, in cui le classi catastali costituiscono una scala di graduazione della redditività ordinaria all’interno della medesima categoria e zona censuaria, definita attraverso livelli progressivi correlati alle caratteristiche edilizie, alle caratteristiche costruttive, alla dotazione impiantistica e alle condizioni di contesto urbano. L’incremento della redditività relativo a due classi contigue è valorizzato tramite la differenza percentuale tra le rispettive tariffe.

La valutazione dev’essere fatta caso per caso, considerando quanto le opere incidano concretamente sulla redditività ordinaria dell’immobile e, quindi, sulla corretta classificazione catastale, determinando l’obbligo di aggiornamento quando l’effetto è apprezzabile. Non è necessario aggiornare il classamento e la rendita catastale se l’ampliamento degli impianti non comporta un aumento significativo della redditività dell’immobile, ossia in misura pari o superiore a differenze percentuali significative, in relazione al quadro di tariffa di riferimento. A tal fine si può confrontare il valore catastale ante-intervento con il valore che assumerebbe post-intervento. Se gli interventi interessano più immobili, si ripartisce il valore tra le unità.

La risoluzione in esame contiene, inoltre, le indicazioni operative sulle modalità di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento relative agli interventi, da effettuare tramite procedura informatica Docfa.

Immobili

Detrazione per la costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali: concessione edilizia priva di indicazione del vincolo di pertinenzialità

Nel documento di prassi viene esaminato il caso della spettanza della detrazione per la costruzione di autorimesse e di posti auto pertinenziali – di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera d) del Tuir – nell’ipotesi in cui la concessione edilizia sia priva dell’indicazione del vincolo di pertinenzialità con l’unità abitativa.

L’agenzia delle Entrate, richiamando la circolare 17/E/2023, ricorda che per godere della detrazione in oggetto il contribuente dev’essere in possesso di una concessione edilizia da cui risulti espressamente il menzionato vincolo di pertinenzialità. In assenza del riferimento del vincolo, come pure nel caso di accatastamento del fabbricato in categoria C/2, quale tettoia, in luogo della categoria C/6, non spetta la detrazione (circolare 2/E/2026).

Immobili

Detrazione per lavori edilizi: misura del 50% per l’abitazione principale dell’immobile oggetto degli interventi

Un ufficiale delle Forze armate che, insieme alla moglie, a gennaio 2026 ha acquistato un’abitazione e vi ha trasferito la residenza, ha avviato degli interventi di ristrutturazione agevolati (articolo 16-bis del Tuir). Al momento della presentazione dell’istanza di interpello, il contribuente prevedeva di concludere i lavori a maggio. Ha chiesto, dunque, se potrà beneficiare della detrazione maggiorata al 50% anche se a giugno sarà trasferito presso un’altra sede per circa 2 anni e dimorerà con la famiglia presso una diversa abitazione, dando in locazione l’immobile appena ristrutturato.

L’agenzia delle Entrate risponde affermando che il contribuente può fruire della detrazione maggiorata al 50% per le spese sostenute nel 2026 (articolo 16, comma 1, Dl 63/2013) se adibisce (effettivamente) ad abitazione principale (ossia come dimora abituale propria o della famiglia) l’immobile non appena conclusi i lavori edili.

Va precisato che, nonostante lo status militare permetta di mantenere formalmente la residenza anagrafica, le norme sui bonus edilizi non fanno eccezioni e richiedono l’effettivo utilizzo della casa come abitazione prima del trasferimento.

Il successivo trasferimento d’autorità del militare e l’eventuale concessione in locazione dell’appartamento a terzi non pregiudicano il bonus. Infatti, una volta soddisfatto il requisito della dimora abituale al termine dei lavori, l’aliquota più elevata resta valida per gli anni seguenti anche se l’immobile cambia destinazione d’uso.

Agevolazioni

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero: requisito della stabile residenza all’estero

La scuola istante chiede se sia possibile applicare gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di un ricercatore giapponese ai sensi dell’articolo 44, Dl 78/2010. Il ricercatore, secondo l’istante, ha mantenuto lo status di non residente dal 2016 al 2024 per via del suo impiego presso l’organizzazione internazionale Embl (European molecular biology laboratory), che gli garantiva l’esenzione Irpef sui relativi compensi.

La questione dubbia attiene al requisito della stabile e non occasionale residenza all’estero prima del rientro.

L’agenzia delle Entrate ricorda che l’accordo internazionale stipulato tra l’Embl e il Governo italiano regola unicamente i privilegi e le esenzioni fiscali sui redditi, ma non influisce sulla determinazione della residenza fiscale della persona. Non si può equiparare detto accordo con quello previsto per i funzionari dell’Unione europea, i quali possono mantenere ex lege la residenza nel Paese d’origine (articolo 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea).

Nel caso di specie, avendo il ricercatore giapponese trasferito e stabilito in Italia la sua dimora abituale e i suoi affetti familiari per quasi un decennio, egli non può essere considerato stabilmente residente all’estero nel periodo precedente l’assunzione del 2026.

Di conseguenza, gli emolumenti che il ricercatore percepirà in Italia a partire dal 2026 dovranno essere assoggettati a tassazione ordinaria, senza poter beneficiare dello sgravio del 90%.

Riforma fiscale

Mancato rinnovo del Concordato preventivo biennale e calcolo degli acconti

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia aderito al Cpb per il biennio 2024-2025 ma decida di non rinnovare l’adesione per il biennio 2026-2027 (o si riservi di farlo entro il termine del 2 novembre 2026), la determinazione degli acconti delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuti per il periodo d’imposta 2026 tramite il metodo storico avviene prendendo come base di calcolo il reddito 2025 oggetto di Concordato, senza dover ricalcolare l’imposta sulla base del reddito effettivamente conseguito nel periodo di applicazione dell’istituto.

Ciò in aderenza alla disposizione di cui all’articolo 20, Dlgs 13/2024, secondo cui il reddito effettivamente conseguito durante il periodo di validità del Concordato non assume alcun rilievo ai fini della determinazione degli acconti dovuti con il metodo storico.

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