Iva
Tax free shopping: attuazione della validazione unica delle fatture
L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce le istruzioni relative all’applicazione del processo semplificato per il rimborso dell’Iva agli acquirenti extra-Ue presso lo sportello di un intermediario, come previsto dalla legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026).
Nello specifico, in tema di tax free shopping, le istruzioni riguardano le modalità di validazione unica delle fatture rilasciate allo stesso acquirente extra-Ue, al momento dell’uscita dal territorio doganale.
Le vendite di beni a clienti (spesso turisti) con domicilio o residenza fuori dai confini Ue, per un importo complessivo, al lordo dell’Iva, superiore a 70 euro, destinati all’uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali fuori dai confini Ue, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta (articolo 38-quater, Dpr 633/1972). Nel caso in cui il cedente non applichi l’agevolazione, il viaggiatore può chiedere il rimborso dell’Iva pagata. L’imposta sarà restituita dall’esercente stesso, che, a sua volta, potrà recuperare il tributo tramite annotazione nel registro degli acquisti (articolo 2, Dpr 633/1972).
L’articolo 1, commi 934 e 935, legge 199/2025 (che ha inserito il comma 2-bis nell’articolo 4-bis, Dl 193/2016), perseguendo un intento di semplificazione, ha previsto la possibilità ottenere il rimborso attraverso l’introduzione di un processo di validazione unica delle fatture intestate allo stesso cessionario al momento dell’uscita dal territorio doganale; inoltre, ha esteso da 4 a 6 mesi il termine entro cui il cliente extra-Ue deve restituire al cedente l’esemplare della fattura vistato dall’Ufficio doganale.
Le modalità operative per realizzare la validazione unica, definite dalla determinazione in esame e in vigore dal 1° luglio 2026, prevedono, in pratica, l’inserimento della validazione nel sistema già esistente della fatturazione elettronica obbligatoria per il tax free shopping e nell’infrastruttura tecnologica Otello 2.0. Quest’ultima, già pienamente operativa sull’intero territorio nazionale, assicura l’interoperabilità tra i dati delle fatture e i controlli doganali e costituisce la base tecnica su cui s’innesta il nuovo modello di gestione unitaria delle validazioni.
Invero, un processo di validazione unica è già tecnicamente esistente e può essere attivato dal cessionario al momento della partenza ma esclusivamente presso gli sportelli doganali o tramite l’applicazione dedicata «VatRefund». La determinazione in parola definisce, invece, il perimetro applicativo della procedura nel caso in cui il processo di attivazione unica venga attivato presso gli sportelli di uno degli intermediari incaricati del rimborso Iva.
Viene, inoltre, specificato che sono escluse dal meccanismo semplificato le fatture emesse da cedenti stabiliti in altri Paesi Ue, limitando, quindi, l’ambito di applicazione del sistema di validazione aggregato alle operazioni rilevanti realizzate all’interno dello Stato.
Accise
Dichiarazioni semestrali per gas naturale ed energia elettrica: istruzioni
La circolare fornisce le prime istruzioni volte a chiarire ambito di applicazione, finalità delle informazioni richieste e criteri generali di compilazione delle dichiarazioni semestrali per gas naturale ed energia elettrica.
Si ricorda che i relativi modelli sono stati approvati con le determinazioni 9 aprile 2026, nn. 217477/RU e 217479/RU (in attuazione dell’articolo 26-ter, comma 13 e dell’articolo 55, comma 14, Dlgs 504/1995).
Successivamente alla riforma delle disposizioni tributarie in materia di accise (Dlgs 43/2025) sono stati rivisti gli obblighi dichiarativi ed informativi posti a carico dei soggetti operanti nei rispetti settori (esercenti officine elettriche e venditori), con particolare riguardo alle modalità di acquisizione, gestione e utilizzo dei dati rilevanti ai fini dell’imposizione.
Le istruzioni in esame hanno, pertanto, carattere esplicativo e non esaustivo e sono finalizzate ad agevolare l’adempimento degli obblighi dichiarativi, ferma restando l’applicazione delle disposizioni normative e delle indicazioni contenute nelle determinazioni e nelle circolari già emanate in materia, cui si rinvia per quanto compatibili.
Il servizio digitale, che consente l’invio in modalità telematica in ambiente di test delle dichiarazioni, sarà reso disponibile, salvo ulteriori indicazioni, dal 1° giugno 2026, al fine di consentire le necessarie sperimentazioni.
Servizi telematici
Canale Civis: ulteriori servizi a disposizione dei contribuenti
Il canale Civis per l’assistenza online su comunicazioni e avvisi del Fisco viene rinnovato per offrire, ai cittadini e agli intermediari che li assistono, un servizio più completo e trasparente.
La nuova versione, disponibile in area riservata, presenta una nuova funzionalità per consentire all’utente che, dopo la prima risposta dell’agenzia delle Entrate, desidera fornire ulteriori elementi, di chiedere il riesame della propria pratica, anche nei casi di accoglimento parziale della prima richiesta inviata. La seconda richiesta di assistenza tramite Civis può essere presentata solo dopo la conclusione della prima (a prescindere dalla causale di chiusura), e può essere trasmessa anche da un soggetto diverso rispetto a quello che ha inoltrato la richiesta iniziale. Pertanto, non sarò più necessario contattare l’Ufficio con altri canali (quali, ad esempio, appuntamenti o Pec), per chiedere il riesame della posizione.
Con il canale Civis è possibile chiedere il riesame dell’istanza sia in caso di esito ritenuto non soddisfacente sia quando si renda necessario integrare con ulteriori informazioni o chiarimenti non trasmessi nella prima richiesta. Con l’invio della seconda richiesta è possibile allegare documenti, in formato elettronico, a supporto del riesame della pratica, fino a un massimo di 10 file da 20 MB ciascuno.
Il canale Civis consente di monitorare lo stato di lavorazione, di conoscere l’esito delle richieste inviate e consultare quelle precedenti (anche se presentate da un intermediario delegato), di sapere quale Ufficio ha gestito la pratica.
La nuova versione risponde anche alle esigenze espresse da Associazioni e Ordini professionali, con il fine di rendere Civis il canale unico per l’assistenza su comunicazioni e avvisi telematici derivanti dai controlli automatizzati o dalla liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata.
Decreto 1° maggio
Bonus Donne, Giovani e Zes 2026: prime indicazioni operative
Nei tre documenti di prassi vengono fornite le prime istruzioni interpretative circa la fruizione degli incentivi alle assunzioni (consistenti in agevolazioni contributive), previsti dal Dl 30 aprile 2026, n. 62 (decreto 1° maggio).
Si tratta dei cd. bonus Giovani (circolare 55), bonus Zes (circolare 56) e bonus Donne (circolare 57). Fattore comune per tutte le agevolazioni citate è la sussistenza di un incremento occupazionale.
Riscossione
Credito d’imposta integrativo Zes Unica 2025: codice tributo per l’utilizzo
Nel 2025 le imprese, che hanno effettuato investimenti nella Zes Unica, hanno dovuto trasmettere, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa per attestare la realizzazione degli interventi entro il 15 novembre dello stesso anno.
Sulla base delle comunicazioni pervenute, l’agenzia delle Entrate ha determinato, con provvedimento 12 dicembre 2025, la percentuale effettivamente fruibile del credito d’imposta Zes Unica 2025, fissandola al 60,3811%.
La legge di Bilancio 2026 (articolo 1, comma 448, legge 199/2025) ha poi previsto un contributo integrativo destinato alle stesse imprese pari al 14,6189% dell’ammontare del credito richiesto con la comunicazione integrativa presentata tra il 18 novembre ed il 2 dicembre 2025.
Con la risoluzione in esame viene istituito il codice tributo 7041 per fruire del credito d’imposta integrativo, il quale è utilizzabile nell’anno 2026 esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 a partire dal 26 maggio e sino al 31 dicembre 2026.


