Redditi di impresa

Componenti negativi da valutazione su derivati non di copertura: deducibilità solo in caso di inerenza all’attività esercitata

La società istante, operante nel settore energetico, ritraendo i propri ricavi dalla vendita di energia elettrica, ha posto in essere operazioni su strumenti finanziari derivati (futures e commodity swap) collegati all’andamento dei prezzi di materie prime e prodotti energetici quotati in Borsa, designati in bilancio come derivati «non di copertura» (Oic 32).

Il risultato ottenuto dall’operazione è stata una variazione netta negativa di fair value, iscritta a Conto economico tra le svalutazioni (a fronte di una marginalità complessiva sulle operazioni chiuse e liquidate che è risultata comunque positiva).

La società chiede se tale componente negativo sia deducibile ai sensi dell’articolo 112 del Tuir, sulla base dell’orientamento della Cassazione che, in passato, ne ha spesso escluso la deducibilità per presunto difetto di inerenza, salvo per le imprese diverse da quelle finanziarie (Cassazione 12738/2018 e 5160/2017). Un diverso orientamento è stato espresso più di recente, collegando la deducibilità alla dimostrazione che i contratti derivati, di natura speculativa, siano comunque collegati all’attività imprenditoriale e siano funzionali alla gestione dei rischi connessi a tale attività (Cassazione 2146/2026, 166/2025, 30584/2024 e 559/2020).

L’agenzia delle Entrate ricorda che, in linea generale, il comma 2 del citato articolo 112 stabilisce la concorrenza al reddito dei componenti positivi/negativi derivanti dalla valutazione dello strumento derivato alla data di chiusura dell’esercizio. Anche il successivo comma 3-bis, applicabile ai soggetti Oic adopter (escluse le microimprese), sancisce il principio della derivazione piena, riconoscendo la rilevanza fiscale dei componenti negativi imputati a Conto economico in base alla corretta applicazione dei principi contabili nazionali (analogamente ai soggetti che adottano i principi internazionali, Ifrs 9 e Ias 39).

Alla luce di ciò l’agenzia precisa che, al fine di dedurre i componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti derivati speculativi (non di copertura), occorre preliminarmente verificare, caso per caso, il requisito dell’inerenza delle operazioni rispetto all’attività esercitata dall’impresa e alle caratteristiche concrete dello strumento finanziario.

Pertanto, resta ferma la deducibilità dei componenti negativi se lo strumento finanziario assolve una funzione di tutela gestionale, ossia se venga utilizzato per governare i rischi di mercato più generali, tipici dell’attività esercitata.

Operazioni straordinarie

Trasformazione di un’associazione professionale in una Stp: rideterminazione del costo d’acquisto delle quote di partecipazione nell’associazione

Il caso esaminato riguarda un’associazione professionale di commercialisti che intende trasformarsi in una società tra professionisti (Stp) sotto forma di S.r.l., con alcuni soci che desiderano rivalutare (rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto) le proprie quote (articolo 5, comma 1, legge 448/2001) prima di questa operazione.

L’agenzia delle Entrate conferma che la trasformazione dell’associazione professionale in una Stp rappresenta un’operazione fiscalmente neutrale. Questo principio opera non solo sui beni di primo grado, ma si estende al costo fiscale delle partecipazioni possedute dai soci della Stp, le quali, a seguito della trasformazione, conserveranno il medesimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute nella trasformanda associazione professionale, tenendo conto, a tali fini, anche della loro rivalutazione effettuata con riferimento alla data del 1° gennaio 2026.

I soci possono legittimamente rivalutare il costo fiscale delle quote nell’associazione alla suddetta data, pagando l’imposta sostitutiva del 21% entro il 30 novembre 2026 sulla base di una perizia giurata; ciò in quanto il Dl 84/2025 ha esteso il regime dei redditi diversi (articolo 67 del Tuir) alle cessioni di quote in associazioni professionali. In questo modo i soci possono aggiornare il valore fiscale delle proprie quote e ridurre così l’eventuale plusvalenza imponibile in caso di futura cessione.

Tale valore rivalutato si trasferisce automaticamente sulle quote della nuova S.r.l. dopo la trasformazione, sulla base del principio di neutralità fiscale introdotto dall’articolo 177-bis del Tuir, secondo il quale la trasformazione non genera alcun realizzo di plusvalenze, e i valori fiscalmente riconosciuti devono transitare in continuità da un soggetto all’altro. Come precisato dalla Relazione illustrativa al Dlgs 192/2024, l’obiettivo del legislatore è stato quello di favorire l’aggregazione e la riorganizzazione degli studi professionali, eliminando gli ostacoli fiscali che in passato derivavano dal principio di realizzo. In questo quadro, la continuità dei valori rappresenta uno strumento essenziale per garantire che le operazioni straordinarie non siano penalizzate fiscalmente e possano essere effettuate per ragioni organizzative ed economiche, senza generare oneri immediati.

In definitiva, l’associato che rivaluta le proprie quote nell’associazione conserva quel valore rivalutato come costo fiscale delle future quote nella S.r.l., senza che la trasformazione azzeri o comprometta il beneficio ottenuto.

Riscossione

Pagamento dilazionato dei diritti doganali: tasso d’interesse applicabile da luglio 2026

L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica l’adeguamento dei tassi d’interesse doganali a seguito della decisione della Bce di innalzare i propri tassi di riferimento di 25 punti base a partire dal 17 giugno 2026.

Questa variazione impatta direttamente sul calcolo degli interessi legati ai diritti doganali e ai dazi, sia in relazione ai tardivi pagamenti (interessi di mora; cfr. articolo 114, regolamento 952/2013-Codice doganale dell’Unione), sia in relazione alle agevolazioni e ai pagamenti dilazionati (articolo 46, Dlgs 141/2024).

In particolare, per quanto riguarda la dilazione del pagamento dei diritti doganali nazionali, la normativa prevede l’applicazione del nuovo tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali, che si attesterà al 2,40%.

La nuova misura si applicherà dal 1° luglio 2026 e rimarrà fissa come parametro di calcolo per tutto il secondo semestre del 2026, escludendo i primi 30 giorni della dilazione.

Riscossione

Tasso d’interesse di rateazione e misura delle sanzioni civili: modifica

Circolare Inail 15 giugno 2026, n. 29

A seguito della decisione di politica monetaria dell’11 giugno 2026, assunta dalla Bce, che ha fissato al 2,40% il tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, l’Istituto comunica che, a decorrere dal 17 giugno 2026, variano il tasso d’interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’articolo 2, comma 11, Dl 338/1989 e il tasso per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, legge 388/2000.

Riscossione

Interessi di dilazione e differimento: variazione della misura

Circolare Inps 16 giugno 2026, n. 64

Premesso che, dal 17 giugno 2026, il tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è pari al 2,40%, l’Istituto annuncia la variazione dell’interesse di dilazione e di differimento, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 14, Dl 38/2026.

In particolare, viene precisato che, a decorrere dal 17 giugno 2026, la maggiorazione prevista dall’articolo 13, Dl 402/1981 (fissata in 2 punti) determina che:

- l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili sia pari al 4,40% e trovi applicazione per le rateazioni presentate a decorrere dal 17 giugno 2026;

- i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso d’interesse precedentemente in vigore (4,15%) non subiranno alcuna modifica;

- nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 4,40% annuo si applichi a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2026.

Dogane

Accordo interinale sugli scambi tra Ue e Paesi del Mercosur: origine preferenziale

In relazione all’Accordo interinale sugli scambi tra Ue e Stati firmatari del Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay), entrato in vigore il 1º maggio 2026, vengono fornite indicazioni sulla corretta compilazione del Data Element, al fine di richiedere la preferenza tariffaria prevista dall’Accordo stesso.

Per beneficiare di tali agevolazioni, gli operatori devono compilare la dichiarazione doganale seguendo una delle due modalità alternative per l’indicazione dell’origine:

1) inserire nel campo dell’origine preferenziale (Data Element 16 09 001 000) il codice collettivo «5500» che identifica l’intero blocco Mercosur. In questo caso diventa obbligatorio specificare anche il singolo Paese di origine nel campo adibito (Data Element 16 08 001 000), utilizzando il rispettivo codice ISO (BR per il Brasile, AR per l’Argentina, PY per il Paraguay e UY per l’Uruguay);

2) inserire direttamente e unicamente il codice ISO dello specifico Paese esportatore (BR, AR, PY o UY) all’interno del campo relativo all’origine preferenziale.

Entrambe le procedure sono considerate ugualmente valide e conformi alle linee guida della Commissione europea.

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